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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/04/2025, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 12868/2021
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IMMACOLATA PEREZ, elettivamente domiciliata in VIA VINCENZO GIUFFRIDA 4, CATANIA
contro
( ), ( ) e CP C.F._2 CP_2 C.F._3
( ) rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO DRAGO, CP_3 C.F._4
elettivamente domiciliati in VIA CADUTI DEL LAVORO 61, CATANIA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 20 dicembre 2024 in questa sede da intendersi integralmente richiamato. II
L'azione revocatoria proposta da ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti Parte_1
di , e è infondata per le motivazioni di seguito esposte. CP CP_2 CP_3
A
Osserva preliminarmente il Tribunale che, da un punto di vista generale, l'azione revocatoria ha la funzione precipua di tutelare l'interesse del creditore contro atti di disposizione del debitore, incidenti in modo pregiudizievole sulla consistenza del suo patrimonio: tale finalità eminentemente cautelare si realizza attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione del debitore e consente poi l'esperimento di azioni cautelari e esecutive sul bene distratto (Cass. 25855/2021).
Dalla così delineata ratio deriva che gli atti di disposizione dei quali può essere dichiarata l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 ss. c.c., sono gli atti dispositivi mediante i quali il debitore modifica in peius la consistenza del suo patrimonio, trasferendo la titolarità di un diritto o assumendo un nuovo obbligo verso terzi, costituendo sui propri beni diritti e vincoli a favore di altri (Cass. 1902/2015).
Tuttavia, l'art. 2901, co. III c.c. statuisce che “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”.
B
Nel caso in esame, ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP CP_2
e ai sensi dell'art. 2901 c.c., al fine di sentir dichiarare l'inefficacia, nei suoi confronti, CP_3 dell'atto pubblico di transazione stipulato in data 21 marzo 2021 a ministero del notaio dott. Per_1
dei Distretti Riuniti di NI e AG (rep. 9767 – racc. 6685), con il quale
[...] CP
ha trasferito, in favore di e la piena ed esclusiva proprietà
[...] CP_2 CP_3 dell'immobile sito in San Giuseppe La Rena, contrada Fiume Vecchio - Villaggio Campo di Mare, via Alalunga 31, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di NI al foglio 56, particella 1299, subalterno 4 (cfr. doc. 3 allegato alla citazione).
A fondamento della propria pretesa, l'attrice ha allegato (e provato) la titolarità di un credito, pari ad € 6.200,00 (oltre alla metà delle spese straordinarie) per l'inadempimento dell'obbligo, gravante sul convenuto , di mantenimento della figlia minore CP Persona_2
– ciò in forza della sentenza n. 2523/2020 emessa dalla I Sezione dell'intestato ufficio in data 16 luglio 2020, in forza della quale è tenuto al versamento della somma di € 300,00 entro CP
il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie
(cfr. doc. 1 allegato alla citazione) -, ancorché avverso la citata sentenza è stata proposta impugnazione, da parte dello stesso , dinnanzi alla Corte di Appello di NI (cfr. doc. 13 CP
allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ). CP
I convenuti si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, contestando la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. ed allegando, in particolare, che il trasferimento del bene immobile come sopra indicato è avvenuto in esecuzione dell'adempimento di un debito scaduto – sottratto, come tale, all'esperibilità dell'azione revocatoria ai sensi del co. III dell'art. 2901 c.c.
In particolare, secondo la tesi prospettata dai convenuti nelle proprie difese, CP avrebbe ricevuto la disponibilità della provvista necessaria per l'acquisto del menzionato cespite (pari ad € 40.000,00) dai genitori, e con l'impegno assunto dal primo nei CP_2 CP_3
confronti dei secondi, di restituirla;
il convenuto ha altresì rappresentato di aver CP trasferito ai genitori, con il consenso di quest'ultimi, la piena proprietà del menzionato cespite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1197 c.c., attesa l'impossibilità di far fronte all'obbligo di restituzione della provvista.
C
Ciò premesso, l'esame della questione relativa alla sussistenza (o meno) di un debito scaduto e della strumentalità della cessione rispetto all'esigenza di estinguerlo è preliminare – ed allo stesso tempo dirimente – rispetto all'esame dei presupposti dell'azione revocatoria.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito il principio secondo cui l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, co. III, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito: in altri termini, grava sul debitore l'onere di provare che l'alienazione costituiva l'unico mezzo per poter saldare il debito scaduto (Cass. 31941/2023; Cass. 17766/2016). In assenza di tale prova, infatti,
l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore è comunque assoggettabile all'azione revocatoria, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti, non potendo tale circostanza escludere ex se la sussistenza dell'eventus damni (Cass. 2552/2023: Cass.
8992/2020).
Ora, il credito a tutela del quale l'attrice agisce in questa sede è correlato all'inadempimento di all'obbligo di mantenimento della figlia minore nata in data [...] - credito CP
poi giudizialmente accertato in data 16 luglio 2020 (cfr. doc. 1 allegato alla citazione).
Invero, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati: tale obbligo, pertanto, insorge con la nascita del minore. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che “[…] nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori” (Cass. 5652/2012).
Nel caso di specie, è acclarato, in primo luogo, il carattere necessario e strumentale del trasferimento immobiliare rispetto all'esigenza di estinguere un debito (a) scaduto, essendo lo stesso risalente al 4 maggio 2016 e, pertanto, anteriore alla nascita della figlia (avvenuta il 16 giugno Per_2
2016); (b) esigibile, anche in assenza di un atto formale di messa in mora.
Come si evince dalla documentazione prodotta in atti dalle parti convenute, infatti, prima dell'insorgenza della pretesa creditoria dell'attrice, acquistò, con atto pubblico di CP
compravendita del 4 maggio 2016 redatto a ministero del notaio dei Distretti Riuniti di Persona_3
NI e AG (rep. 4550 - racc. 2074), la proprietà dell'immobile sito in San Giuseppe La
Rena, contrada Fiume Vecchio - Villaggio Campo di Mare, via Alalunga 31 dichiarando, nella qualità di parte acquirente, che “[…] la provvista necessaria al pagamento del prezzo le è stata interamente fornita dai genitori […] e […]” (cfr. pag. 2 del menzionato atto, in CP_2 CP_3
allegato n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta dei convenuti).
Ora, da quanto dichiarato dalle parti dinnanzi al pubblico ufficiale emerge che CP_2
e avevano concesso al figlio un prestito dell'importo pari al prezzo di acquisto CP_3 CP dell'immobile – contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice nelle proprie difese, infatti, nessun altro elemento depone a favore della tesi della dazione di tale somma di denaro per mero spirito di liberalità.
E ciò anche in considerazione della circostanza che la provvista veniva corrisposta a mezzo assegno bancario non trasferibile n. 3712249021-00, tratto da su Banca Unicredit CP_2
direttamente a beneficio di - parte venditrice del menzionato immobile (cfr. allegato Persona_4
“A” alla comparsa di costituzione dei convenuti).
Peraltro, con scrittura privata del 4 maggio 2016, e da un lato, CP_2 CP_3 ed il figlio dall'altro, convenivano che la provvista di € 40.000,00 venisse corrisposta a mezzo CP
assegno bancario non trasferibile n. 3712249021-00, tratto da su Banca Unicredit CP_2
direttamente a beneficio della parte alienante;
di contro, si impegnava Persona_4 CP
a restituire la citata somma ai propri genitori mediante il pagamento di n. 160 rate mensili da € 250,00.
Le parti convenivano altresì che “[…] il mancato pagamento di n. 4 rate consecutive comporterà automaticamente e di diritto la risoluzione del presente contratto, con decadenza da parte del figlio dal beneficio del termine ed i signori e potranno pretendere CP CP_3 CP_2 la restituzione dell'intera somma in un'unica soluzione […]” (cfr. allegato n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta dei convenuti).
A fronte dell'allegata (e provata) difficoltà economica, con atto pubblico di transazione del 1° marzo 2021 - oggetto del presente giudizio – , e CP CP_2 CP_3
facendosi reciproche concessioni, alla presenza di un pubblico ufficiale, dichiaravano quanto segue:
“[…] la provvista occorsa per l'acquisto immobiliare come sopra effettuato dal comparente CP
è stata interamente fornita dai coniugi e , con diritto di rivalsa
[...] CP_2 CP_3 nei confronti del medesimo […] il signor allo stato non è in grado di CP CP restituire ai signori e le somme come sopra da costoro anticipate […] CP_2 CP_3
che è ora intenzione dei ripetuti e , facendosi reciproche CP CP_2 CP_3
concessioni prevenire qualsiasi lite con riferimento ai fatti come sopra narrati […] dichiarano e convengono che il signor con ogni garanzia di legge e a titolo di transazione per le CP
ragioni esplicitate in premessa e pertanto a saldo di ogni e qualsiasi relativa pretesa dei signori
e , trasferisce ai medesimi […] il diritto di piena proprietà CP_2 CP_3 dell'immobile […]” (si vedano pagg.
1-2 dell'atto pubblico dell' 1 marzo 2021 in allegato n. 3 alla citazione ed in allegato n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta).
Costituisce ulteriore elemento di prova anche la transazione precedentemente formalizzata dalle parti convenute con scrittura privata del 5 gennaio 2018, atteso che con la stessa , CP in conseguenza dell'inadempimento all'obbligo di restituzione del prestito ed al precipuo fine di estinguere il relativo debito, s'impegnava a trasferire ai genitori la proprietà del cespite entro la data del 31 dicembre 2020 (cfr. allegato n. 4 alla comparsa di costituzione dei convenuti).
Pertanto, valutato il compendio probatorio in atti nella sua globalità, deve ritenersi adeguatamente provato, da parte del convenuto , che l'atto pubblico di transazione CP
stipulato in data 1° marzo 2021, con il quale è avvenuto il trasferimento della proprietà dell'immobile controverso, è stato stipulato in adempimento di un debito scaduto assunto dallo stesso disponente nei confronti di e CP_2 CP_3
E ciò può dirsi anche a fronte dell'ordinanza emessa dal competente Giudice dell'Esecuzione, in relazione ad un procedimento avente pur sempre ratio e finalità differenti dal presente, nei limiti di una cognizione sommaria e, peraltro, essenzialmente deputata alla mera valutazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183, co.
VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Peraltro, non pare possa applicarsi al caso di specie l'orientamento giurisprudenziale indicato dall'attrice a tutela della propria pretesa creditoria, secondo cui è sottratto all'azione revocatoria solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (Cass. 13227/2024; Cass. 4244/2020; Cass.
26927/2017).
Del resto, dalla documentazione in atti prodotta dalla parte convenuta emerge che CP
era disoccupato ed in difficoltà economica, oltre ad essere affetto da un'invalidità con riduzione
[...]
della capacità lavorativa superiore al 75% (cfr. allegato n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta di ); né è provata la titolarità, in capo a , di altri beni immobili dai quali CP CP
lo stesso avrebbe potuto ricavare un utile deputato alla restituzione della provvista: tali circostanze rendono pertanto, di fatto, il trasferimento di quel bene l'unico modo per poter saldare il debito precedentemente assunto nei confronti dei genitori.
Ciò a dimostrazione che l'atto pubblico oggetto del presente giudizio è stato realizzato all'unico e precipuo fine di estinguere il debito di nei confronti dei genitori: applicando CP
i richiamati principi di diritto al caso di specie e visto l'art. 2901, co. III c.c., deve pertanto rigettarsi la domanda revocatoria proposta da . Parte_1
III
Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per fasi di attivazione, di studio, introduttiva ed istruttoria, e minimi per fase decisionale di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non avendo il difensore dei convenuti depositato memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
1. rigetta ogni domanda proposta da;
Parte_1
2. condanna al rimborso, a favore di , delle spese di lite che si Parte_1 CP liquidano in € 1.556,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e disponendo il versamento delle suddette spese a favore dello Stato;
3. condanna al rimborso, a favore di e delle Parte_1 CP_2 CP_3 spese di lite che si liquidano in € 3.112,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e
C.P.A. Così deciso in NI dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 28 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo