TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 11791/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11791/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO ROSA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. QUATTRIN LAURA ( VIA DE' GOMBRUTI N. 16 40123 C.F._2 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA DE' GOMBRUTI N 16 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. MAURO ROSA
ATTORE contro
C.F. ) contumace CP_1 C.F._3 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna,
- Previo scioglimento della comunione ereditaria paterna,
- nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote;
- ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota a ognuno spettante, previo saldo dei debiti condominiali;
- porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare l'opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio, nonché le spese per la mediazione ad oggi già documentate e quantificate in € 284,28.
Per ulla CP_1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto notificato in 31.7.2024 citava in giudizio il proprio fratello, Parte_1 CP_1 al fine di nominare un CTU per la formazione della massa e lo scioglimento della comunione ereditaria tra i due creatasi.
pagina 1 di 5 Con tale atto esponeva che in data 5.03.2018 decedeva ab intestato il padre, lasciando Parte_2 quali eredi legittimi lei ed il fratello . CP_1 Essendosi da tempo interrotti i rapporti tra i due, il convenuto presentava in autonomia la dichiarazione di successione in cui dichiarava devoluti: 1) 4/6 di proprietà del fabbricato sito in Imola Via Fornace Gallotti piano T, foglio 140, particella 383/0, sub 5, classe 4, mq 15,00; 2) 4/6 proprietà fabbricato sito in Imola Via Fornace Gallotti piano 2-T, foglio 140, particella 383/0 sub 10. Sulla casa familiare veniva pertanto costituita la comunione ereditaria. L'immobile perveniva al defunto per il tramite della successione della moglie, deceduta nel 2016. Il convenuto risiedeva nella ex casa familiare, sulla quale gravava una cospicua posizione debitoria a favore del Condominio, posizione per la quale l'Assemblea aveva previamente tentato il recupero nei confronti del solo (Ricorso monitorio, procedimento di ingiunzione e atto di precetto per CP_1 totali € 17.177,24). Esperito infruttuosamente il recupero nei confronti del solo comproprietario residente, l'Assemblea decideva di procedere anche nei confronti della attrice, come allegato nel verbale del 15 marzo 2024. Con decreto 171 bis c.p.c. del 29.11.2024 la scrivente dichiarava la contumacia del convenuto CP_1 e disponeva il mutamento di rito in semplificato.
[...]
All'udienza del 30.1.25 il Giudice nominava quale CTU il dott. affinché operasse una Persona_1 ricognizione dei beni immobili oggetto di divisione e la loro stima. Depositata la relazione in data 30.6.25, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2025, in quanto adempimento preliminare rispetto alla vendita dell'immobile richiesta da parte attrice all'udienza del 3.7.2025.
*** 1. Il presente giudizio ha ad oggetto la successione in morte di deceduto in data Parte_2
5.3.2018 senza lasciare testamento. Eredi legittimi di sono i figli, odierne parti del giudizio;
a mente dell'art. 566 c.c., al Parte_3 padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali;
pertanto, ad entrambi spetta la quota di ½ su tutto il patrimonio relitto. Si deve dare atto che la quota di 1/6 ciascuno era già pervenuta al defunto ed alle parti per successione materna, come risulta dal certificato di attestazione della presentazione della Persona_2 dichiarazione di successione prodotta quale documento n. 2 da parte attrice;
pertanto, il de cuius aveva, a sua volta, ereditato dalla moglie la quota di 1/6, quota che si aggiungeva ai 3/6 dal medesimo già posseduti in qualità di comproprietario. Si tratta, quindi, di disporre lo scioglimento di plurime masse ereditarie, rispetto al quale deve ritenersi implicito il consenso da parte dell'attrice, mentre non si rende necessario quello del convenuto, rimasto contumace.
2. La comunione ereditaria di cui si chiede la divisione ha ad oggetto il compendio immobiliare e mobiliare pervenuto alle parti dalle successioni predette, previo scioglimento della comunione ereditaria.
3. Pertanto, occorre, in primo luogo, procedere alla ricostruzione del patrimonio, quale discendente dall'ultima successione, non essendovi controversia sulle quote spettanti agli odierni condividenti, posto che in entrambi i casi si faceva luogo a successione legittima.
3.1 All'esito dell'istruttoria svolta, il patrimonio ereditario risulta così composto: Immobile n.1 sito in Imola distinto al catasto fabbricati al Foglio 140 mappale 383 subalterno 10 cat. A/3 . Controparte_2 pagina 2 di 5 Unità immobiliare sita in Via Celso Silimbani, 24 Imola. Con riferimento all'appartamento posto al piano secondo ed in relazione ai titoli abilitativi concessi dall'amministrazione comunale, si osserva la non corrispondenza all'elaborato grafico di cui all'Art. 26 n.250/1986, in particolare:
- Attualmente la dimensione dei balconi è maggiore rispetto a quanto rappresentato;
- Attualmente una parte di disimpegno è stata frazionata per effetto della creazione di un locale ripostiglio;
- Lievi difformità sul posizionamento dei tramezzi interni e delle aperture su di essi. Immobile n. 2 Foglio 140 mappale 383 subalterno 5 cat. , , Per_3 Per_4 Per_5 AUTORIMESSE. Con riferimento alla cantina ed all'autorimessa, posti al piano terra, ed in relazione ai titoli abilitativi concessi dall'amministrazione comunale si osserva la non perfetta corrispondenza all'elaborato grafico di cui alla Licenza Edilizia n. 446/1969, in particolare:
- Difformità sul posizionamento dei tramezzi che delimitano il disimpegno comune, con conseguente lieve aumento della dimensione dei locali di proprietà. L'intestazione all'attualità è:
– c.f. – Proprietà per 1/2 Parte_1 C.F._1
– c.f. – Proprietà per 1/2 CP_1 C.F._3
L'unità immobiliare è stata valutata complessivamente € 180.000,00; 3.2 A livello urbanistico il CTU nell'allegato B riporta: Ferma la necessità di interlocuzione con l'Ufficio tecnico comunale, con particolare riferimento alla sanabilità della maggior dimensione dei balconi, è necessaria la presentazione di S.C.I.A. a sanatoria per modifiche prospettiche e opere interne, per la quale si prevedono i seguenti oneri ed onorari:
- Onorario per deposito pratica a sanatoria: 2.000,00 € oltre oneri fiscali;
- Onorario tecnico strutturista per relazione di idoneità statica: 2.000,00 € oltre oneri fiscali;
- Oblazione (dichiarazione dell'anno dell'abuso a cura della proprietà): da definire con l'U.T..
- Diritti di segreteria: da definire con l'U.T.. Le attività sopra indicate non contemplano la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15/2013, né l'acquisizione delle relative attestazioni e certificazioni, il cui costo viene indicato forfettariamente in circa 2.000,00 €.
3.3 A livello catastale, sempre il CTU, riporta: Per la regolarizzazione catastale è necessaria la presentazione di pratica DocFA per n. 1 soppressione di subalterno e successiva creazione di n. 2 subalterni (Abitazione e Cantina):
- Onorario per catasto fabbricati: 1.000,00 € oltre diritti erariali e oneri fiscali. L'onere, a carico della comunione, per la regolarizzazione urbanistica e catastale, è stimato in circa 10.000,00 € (determinabile con precisione solo a seguito della definizione della pratica edilizia).
4. Quanto alla domanda di divisione, scrive il CTU: “ritiene che l'appartamento Foglio 140 mappale 383 subalterno 10, non sia comodamente divisibile per le seguenti principali motivazioni, richiamando per tale qualificazione anche la Cass. civ., sez. VI - 2, Sent., (data ud. 11/04/2016) 13/07/2016, n. 143431: 1) Elementi positivi:
- Sotto l'aspetto strutturale, il frazionamento è attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento.
- Tramite il frazionamento possano formarsi delle parti separate del bene senza comportare un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote, rapportate proporzionalmente al valore dell'intero. 2) Elementi negativi: pagina 3 di 5 - Il frazionamento sarebbe attuabile solo a fronte di una riorganizzazione di tutti gli spazi interni, la realizzazione di pareti fonoassorbenti, la ristrutturazione degli impianti, pertanto, l'intervento è possibile solo a fronte di una ristrutturazione dell'intera unità. Solo al termine di una progettazione esecutiva e di dettaglio, che contempli la verifica del rispetto delle normative igienico sanitarie ed edilizie, è possibile stimare con precisione gli effettivi oneri a carico delle parti (se pur qui di massima indicati). Così come, solo dopo il deposito di pratica edilizia ed a lavori effettuati, è possibile eseguire il frazionamento catastale con determinazione di rendita delle nuove unità immobiliari.
- La proposta progettuale possibile, prevederebbe la creazione di un vano di disimpegno comune tra le due porzioni dell'immobile che si verrebbero a creare, o diversamente una servitù di accesso all'atrio condominiale, sottraendo uno spazio di uso esclusivo. Si rimanda alla lettura della CTU pag. 11 circa l'aspetto economico del progetto divisionale che allo stato, con alta probabilità, risulta antieconomico. Per quanto riguarda l'autorimessa, distinta al Foglio 140 mappale 383 subalterno 5, pur essa di medie dimensioni, essa, avendo un unico portone di accesso, non è divisibile. Nel contesto dello scioglimento della comunione ereditaria, qualora tra i beni relitti vi siano immobili non comodamente divisibili in natura, è necessaria l'istanza di assegnazione di almeno uno dei condividenti, altrimenti si verificherebbe un impedimento strutturale alla divisione in forma specifica. Infatti, l'art. 720 c.c. stabilisce che “se nell'eredità vi sono beni non comodamente divisibili, e più coeredi ne chiedono l'assegnazione, il giudice può disporla preferendo, ove sia possibile, chi tra essi sia già comproprietario pro-quota o chi presenti un interesse prevalente, tenendo conto anche dell'uso del bene stesso”. Pertanto, laddove né la divisione in natura né l'assegnazione del bene siano praticabili, la comunione ereditaria può essere sciolta mediante la vendita all'asta del bene, come richiesto da parte attrice all'udienza del 3.7.2025. 5. La necessità di presentare le pratiche urbanistiche SCIA ai fini di sanare la diversa volumetria dei balconi e la necessità di presentare in catasto la pratica Docfa rende evidente che i beni risultano attualmente commerciabili, pur essendo privi del requisito di conformità urbanistica richiesto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 380/2001 per il trasferimento a qualsiasi titolo, non rientrando le difformità nelle tolleranze costruttive previste all'art 34 bis del predetto D.P.R., le cui minime difformità non costituiscono una violazione della normativa edilizia. Occorrerà, pertanto, prevedere nell'ordinanza che dispone la vendita ai sensi dell'art. 791 c.p.c. che l'acquirente procede alla sanatoria, affinché si possa far luogo al decreto di trasferimento, detraendo dalla stima operata dal CTU, pari ad € 180.000,00, il costo complessivo della sanatoria, ammontante ad
€ 10.000. Di conseguenza, trattandosi di immobile irregolare, la base d'asta del bene sarà € 170.000,00, in quanto le difformità dovranno essere regolarizzate a cura e spese dell'aggiudicatario.
6. La presente sentenza ha carattere di definitività, stante la natura non strettamente giurisdizionale delle residue operazioni divisionali (vendita all'incanto). In considerazione del comportamento tenuto dal convenuto contumace, che ha costretto l'attrice a promuovere il presente giudizio per la tutela giurisdizionale del proprio diritto allo scioglimento della divisione, come sancito dall'art. 713 c.c., le spese di lite devono essere da lui rimborsate. I compensi sono liquidati sulla base del valore della massa per cui si procede nel giudizio di divisione, ai sensi dell'art. 12 co. 2 c.p.c., al quale si inspira l'art. 5 D.M 55/2014, valore che è determinato quanto agli immobili sulla base delle stime sopra enunciate in complessivi € 180.000,00 al lordo delle regolarizzazioni, le quali non avrebbero determinato un mutamento dello scaglione di riferimento. Applicandosi il D.M. 147/2022 ed in particolare i parametri minimi per tutte le fasi, vista la non particolare complessità delle questioni e dell'istruttoria svolta, stante la natura contumaciale del pagina 4 di 5 giudizio, spettano a parte attrice € 7052,00 (di cui €1276,00 per fase di studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2835,00 per fase istruttoria, €2127,00 per fase decisionale), oltre al compenso per la fase di attivazione della mediazione, pari ad € 504,00. È dovuto, altresì, il rimborso delle anticipazioni sostenute per mediazione (€273,28), contributo unificato e marca (€ 545,00) Infine, si deve porre a carico delle parti nella misura di metà ciascuno i compensi liquidati a favore del consulente tecnico con decreto in data odierna, in quanto attività istruttoria necessaria per procedere alla valutazione del compendio, la divisibilità degli immobili e, soprattutto, per stabilirne la commercialità.
7. In assenza di istanze di assegnazione, la causa va pertanto rimessa in istruttoria per la vendita del compendio immobiliare ereditario, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara che e sono gli unici eredi legittimi di Parte_1 CP_1 Parte_2 deceduto data 5.3.2018, con conseguente apertura della successione ab intestato della predetto in favore delle odierne parti in causa;
Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra e con Parte_1 CP_1 riferimento alla successione del padre;
Parte_2 Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 818,28 per anticipazioni ed € 7.556,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
Pone definitivamente a carico delle parti in misura uguale le spese di CTU, liquidate come da decreto emesso in data odierna. Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la vendita del compendio immobiliare ereditario, sito in Via Celso Silimbani, 24, Imola, come da separata ordinanza
Bologna, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11791/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO ROSA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. QUATTRIN LAURA ( VIA DE' GOMBRUTI N. 16 40123 C.F._2 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA DE' GOMBRUTI N 16 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. MAURO ROSA
ATTORE contro
C.F. ) contumace CP_1 C.F._3 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna,
- Previo scioglimento della comunione ereditaria paterna,
- nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote;
- ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota a ognuno spettante, previo saldo dei debiti condominiali;
- porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare l'opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio, nonché le spese per la mediazione ad oggi già documentate e quantificate in € 284,28.
Per ulla CP_1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto notificato in 31.7.2024 citava in giudizio il proprio fratello, Parte_1 CP_1 al fine di nominare un CTU per la formazione della massa e lo scioglimento della comunione ereditaria tra i due creatasi.
pagina 1 di 5 Con tale atto esponeva che in data 5.03.2018 decedeva ab intestato il padre, lasciando Parte_2 quali eredi legittimi lei ed il fratello . CP_1 Essendosi da tempo interrotti i rapporti tra i due, il convenuto presentava in autonomia la dichiarazione di successione in cui dichiarava devoluti: 1) 4/6 di proprietà del fabbricato sito in Imola Via Fornace Gallotti piano T, foglio 140, particella 383/0, sub 5, classe 4, mq 15,00; 2) 4/6 proprietà fabbricato sito in Imola Via Fornace Gallotti piano 2-T, foglio 140, particella 383/0 sub 10. Sulla casa familiare veniva pertanto costituita la comunione ereditaria. L'immobile perveniva al defunto per il tramite della successione della moglie, deceduta nel 2016. Il convenuto risiedeva nella ex casa familiare, sulla quale gravava una cospicua posizione debitoria a favore del Condominio, posizione per la quale l'Assemblea aveva previamente tentato il recupero nei confronti del solo (Ricorso monitorio, procedimento di ingiunzione e atto di precetto per CP_1 totali € 17.177,24). Esperito infruttuosamente il recupero nei confronti del solo comproprietario residente, l'Assemblea decideva di procedere anche nei confronti della attrice, come allegato nel verbale del 15 marzo 2024. Con decreto 171 bis c.p.c. del 29.11.2024 la scrivente dichiarava la contumacia del convenuto CP_1 e disponeva il mutamento di rito in semplificato.
[...]
All'udienza del 30.1.25 il Giudice nominava quale CTU il dott. affinché operasse una Persona_1 ricognizione dei beni immobili oggetto di divisione e la loro stima. Depositata la relazione in data 30.6.25, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2025, in quanto adempimento preliminare rispetto alla vendita dell'immobile richiesta da parte attrice all'udienza del 3.7.2025.
*** 1. Il presente giudizio ha ad oggetto la successione in morte di deceduto in data Parte_2
5.3.2018 senza lasciare testamento. Eredi legittimi di sono i figli, odierne parti del giudizio;
a mente dell'art. 566 c.c., al Parte_3 padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali;
pertanto, ad entrambi spetta la quota di ½ su tutto il patrimonio relitto. Si deve dare atto che la quota di 1/6 ciascuno era già pervenuta al defunto ed alle parti per successione materna, come risulta dal certificato di attestazione della presentazione della Persona_2 dichiarazione di successione prodotta quale documento n. 2 da parte attrice;
pertanto, il de cuius aveva, a sua volta, ereditato dalla moglie la quota di 1/6, quota che si aggiungeva ai 3/6 dal medesimo già posseduti in qualità di comproprietario. Si tratta, quindi, di disporre lo scioglimento di plurime masse ereditarie, rispetto al quale deve ritenersi implicito il consenso da parte dell'attrice, mentre non si rende necessario quello del convenuto, rimasto contumace.
2. La comunione ereditaria di cui si chiede la divisione ha ad oggetto il compendio immobiliare e mobiliare pervenuto alle parti dalle successioni predette, previo scioglimento della comunione ereditaria.
3. Pertanto, occorre, in primo luogo, procedere alla ricostruzione del patrimonio, quale discendente dall'ultima successione, non essendovi controversia sulle quote spettanti agli odierni condividenti, posto che in entrambi i casi si faceva luogo a successione legittima.
3.1 All'esito dell'istruttoria svolta, il patrimonio ereditario risulta così composto: Immobile n.1 sito in Imola distinto al catasto fabbricati al Foglio 140 mappale 383 subalterno 10 cat. A/3 . Controparte_2 pagina 2 di 5 Unità immobiliare sita in Via Celso Silimbani, 24 Imola. Con riferimento all'appartamento posto al piano secondo ed in relazione ai titoli abilitativi concessi dall'amministrazione comunale, si osserva la non corrispondenza all'elaborato grafico di cui all'Art. 26 n.250/1986, in particolare:
- Attualmente la dimensione dei balconi è maggiore rispetto a quanto rappresentato;
- Attualmente una parte di disimpegno è stata frazionata per effetto della creazione di un locale ripostiglio;
- Lievi difformità sul posizionamento dei tramezzi interni e delle aperture su di essi. Immobile n. 2 Foglio 140 mappale 383 subalterno 5 cat. , , Per_3 Per_4 Per_5 AUTORIMESSE. Con riferimento alla cantina ed all'autorimessa, posti al piano terra, ed in relazione ai titoli abilitativi concessi dall'amministrazione comunale si osserva la non perfetta corrispondenza all'elaborato grafico di cui alla Licenza Edilizia n. 446/1969, in particolare:
- Difformità sul posizionamento dei tramezzi che delimitano il disimpegno comune, con conseguente lieve aumento della dimensione dei locali di proprietà. L'intestazione all'attualità è:
– c.f. – Proprietà per 1/2 Parte_1 C.F._1
– c.f. – Proprietà per 1/2 CP_1 C.F._3
L'unità immobiliare è stata valutata complessivamente € 180.000,00; 3.2 A livello urbanistico il CTU nell'allegato B riporta: Ferma la necessità di interlocuzione con l'Ufficio tecnico comunale, con particolare riferimento alla sanabilità della maggior dimensione dei balconi, è necessaria la presentazione di S.C.I.A. a sanatoria per modifiche prospettiche e opere interne, per la quale si prevedono i seguenti oneri ed onorari:
- Onorario per deposito pratica a sanatoria: 2.000,00 € oltre oneri fiscali;
- Onorario tecnico strutturista per relazione di idoneità statica: 2.000,00 € oltre oneri fiscali;
- Oblazione (dichiarazione dell'anno dell'abuso a cura della proprietà): da definire con l'U.T..
- Diritti di segreteria: da definire con l'U.T.. Le attività sopra indicate non contemplano la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15/2013, né l'acquisizione delle relative attestazioni e certificazioni, il cui costo viene indicato forfettariamente in circa 2.000,00 €.
3.3 A livello catastale, sempre il CTU, riporta: Per la regolarizzazione catastale è necessaria la presentazione di pratica DocFA per n. 1 soppressione di subalterno e successiva creazione di n. 2 subalterni (Abitazione e Cantina):
- Onorario per catasto fabbricati: 1.000,00 € oltre diritti erariali e oneri fiscali. L'onere, a carico della comunione, per la regolarizzazione urbanistica e catastale, è stimato in circa 10.000,00 € (determinabile con precisione solo a seguito della definizione della pratica edilizia).
4. Quanto alla domanda di divisione, scrive il CTU: “ritiene che l'appartamento Foglio 140 mappale 383 subalterno 10, non sia comodamente divisibile per le seguenti principali motivazioni, richiamando per tale qualificazione anche la Cass. civ., sez. VI - 2, Sent., (data ud. 11/04/2016) 13/07/2016, n. 143431: 1) Elementi positivi:
- Sotto l'aspetto strutturale, il frazionamento è attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento.
- Tramite il frazionamento possano formarsi delle parti separate del bene senza comportare un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote, rapportate proporzionalmente al valore dell'intero. 2) Elementi negativi: pagina 3 di 5 - Il frazionamento sarebbe attuabile solo a fronte di una riorganizzazione di tutti gli spazi interni, la realizzazione di pareti fonoassorbenti, la ristrutturazione degli impianti, pertanto, l'intervento è possibile solo a fronte di una ristrutturazione dell'intera unità. Solo al termine di una progettazione esecutiva e di dettaglio, che contempli la verifica del rispetto delle normative igienico sanitarie ed edilizie, è possibile stimare con precisione gli effettivi oneri a carico delle parti (se pur qui di massima indicati). Così come, solo dopo il deposito di pratica edilizia ed a lavori effettuati, è possibile eseguire il frazionamento catastale con determinazione di rendita delle nuove unità immobiliari.
- La proposta progettuale possibile, prevederebbe la creazione di un vano di disimpegno comune tra le due porzioni dell'immobile che si verrebbero a creare, o diversamente una servitù di accesso all'atrio condominiale, sottraendo uno spazio di uso esclusivo. Si rimanda alla lettura della CTU pag. 11 circa l'aspetto economico del progetto divisionale che allo stato, con alta probabilità, risulta antieconomico. Per quanto riguarda l'autorimessa, distinta al Foglio 140 mappale 383 subalterno 5, pur essa di medie dimensioni, essa, avendo un unico portone di accesso, non è divisibile. Nel contesto dello scioglimento della comunione ereditaria, qualora tra i beni relitti vi siano immobili non comodamente divisibili in natura, è necessaria l'istanza di assegnazione di almeno uno dei condividenti, altrimenti si verificherebbe un impedimento strutturale alla divisione in forma specifica. Infatti, l'art. 720 c.c. stabilisce che “se nell'eredità vi sono beni non comodamente divisibili, e più coeredi ne chiedono l'assegnazione, il giudice può disporla preferendo, ove sia possibile, chi tra essi sia già comproprietario pro-quota o chi presenti un interesse prevalente, tenendo conto anche dell'uso del bene stesso”. Pertanto, laddove né la divisione in natura né l'assegnazione del bene siano praticabili, la comunione ereditaria può essere sciolta mediante la vendita all'asta del bene, come richiesto da parte attrice all'udienza del 3.7.2025. 5. La necessità di presentare le pratiche urbanistiche SCIA ai fini di sanare la diversa volumetria dei balconi e la necessità di presentare in catasto la pratica Docfa rende evidente che i beni risultano attualmente commerciabili, pur essendo privi del requisito di conformità urbanistica richiesto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 380/2001 per il trasferimento a qualsiasi titolo, non rientrando le difformità nelle tolleranze costruttive previste all'art 34 bis del predetto D.P.R., le cui minime difformità non costituiscono una violazione della normativa edilizia. Occorrerà, pertanto, prevedere nell'ordinanza che dispone la vendita ai sensi dell'art. 791 c.p.c. che l'acquirente procede alla sanatoria, affinché si possa far luogo al decreto di trasferimento, detraendo dalla stima operata dal CTU, pari ad € 180.000,00, il costo complessivo della sanatoria, ammontante ad
€ 10.000. Di conseguenza, trattandosi di immobile irregolare, la base d'asta del bene sarà € 170.000,00, in quanto le difformità dovranno essere regolarizzate a cura e spese dell'aggiudicatario.
6. La presente sentenza ha carattere di definitività, stante la natura non strettamente giurisdizionale delle residue operazioni divisionali (vendita all'incanto). In considerazione del comportamento tenuto dal convenuto contumace, che ha costretto l'attrice a promuovere il presente giudizio per la tutela giurisdizionale del proprio diritto allo scioglimento della divisione, come sancito dall'art. 713 c.c., le spese di lite devono essere da lui rimborsate. I compensi sono liquidati sulla base del valore della massa per cui si procede nel giudizio di divisione, ai sensi dell'art. 12 co. 2 c.p.c., al quale si inspira l'art. 5 D.M 55/2014, valore che è determinato quanto agli immobili sulla base delle stime sopra enunciate in complessivi € 180.000,00 al lordo delle regolarizzazioni, le quali non avrebbero determinato un mutamento dello scaglione di riferimento. Applicandosi il D.M. 147/2022 ed in particolare i parametri minimi per tutte le fasi, vista la non particolare complessità delle questioni e dell'istruttoria svolta, stante la natura contumaciale del pagina 4 di 5 giudizio, spettano a parte attrice € 7052,00 (di cui €1276,00 per fase di studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2835,00 per fase istruttoria, €2127,00 per fase decisionale), oltre al compenso per la fase di attivazione della mediazione, pari ad € 504,00. È dovuto, altresì, il rimborso delle anticipazioni sostenute per mediazione (€273,28), contributo unificato e marca (€ 545,00) Infine, si deve porre a carico delle parti nella misura di metà ciascuno i compensi liquidati a favore del consulente tecnico con decreto in data odierna, in quanto attività istruttoria necessaria per procedere alla valutazione del compendio, la divisibilità degli immobili e, soprattutto, per stabilirne la commercialità.
7. In assenza di istanze di assegnazione, la causa va pertanto rimessa in istruttoria per la vendita del compendio immobiliare ereditario, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara che e sono gli unici eredi legittimi di Parte_1 CP_1 Parte_2 deceduto data 5.3.2018, con conseguente apertura della successione ab intestato della predetto in favore delle odierne parti in causa;
Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra e con Parte_1 CP_1 riferimento alla successione del padre;
Parte_2 Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 818,28 per anticipazioni ed € 7.556,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
Pone definitivamente a carico delle parti in misura uguale le spese di CTU, liquidate come da decreto emesso in data odierna. Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la vendita del compendio immobiliare ereditario, sito in Via Celso Silimbani, 24, Imola, come da separata ordinanza
Bologna, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 5 di 5