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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1819 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Catanzaro il 14.5.1977 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Catanzaro Viale dei Normanni n.
131 presso lo studio dell'avv. Andrea Gareri (C.F.
, che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2
a margine dell'atto di citazione del 12.5.2016;
- appellante
e nato a [...] ed ivi Controparte_1 residente alla C. da Roccani n.105, C.F. , CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in Cropani Marina, alla via Napoli, n. 28, presso lo studio dell'Avv. Evis Ruco, CodiceFiscale_4 del foro di Catanzaro, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato
CONCLUSIONI
Per l''appellante: “In accoglimento dei dispiegati motivi di appello, riformare la sentenza impugnata e per tale effetto così statuire: a) dichiara la domanda proposta da
[...] nel primo grado di giudizio fondata ed ammissibile Parte_1
e per tale effetto in riforma della sentenza impugnata condanna
a ripetere in favore di Parte_2 Parte_1 la somma di € 10.331,63; b) condanna
[...] [...] al pagamento integrale delle spese e competenze Parte_2 del giudizio di primo grado, oltre oneri accessori come per legge;
c) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri accessori come per legge”.
Per l'appellato: “Per tutto quanto esposto, eccepito, dedotto e chiesto nei propri precedenti scritti difensi e verbali di causa e nelle presenti note, il sig. , ut supra Controparte_1 rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che l'Ecc.ma Corte di
Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere l'eccezione proposta
pag. 2/8 sulla improcedibilità della domanda giudiziale e/o rigettare, per tutte le ragioni e le motivazioni meglio specificate in atti, le pretestuose richieste di parte appellante, confermando in toto la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese e competenze, oltre oneri ed accessori come per legge”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
E' impugnata la sentenza con cui il Tribunale di
Catanzaro respingeva la domanda di Parte_1 che chiedeva ordinare al proprio genitore di restituire la somma di euro 10.331,63, proventi di attività lavorativa versati sul conto intestato al padre Parte_2
La pronuncia scarta la qualificazione della fattispecie in termini di indebito oggettivo, evocando quella del deposito irregolare di denaro, ma ritiene in ogni caso carente la domanda sotto il profilo probatorio, non avendo l'attore indicato il tipo di conto su cui sarebbero stati accreditati gli importi, né l'istituto di credito di cui il padre fosse cliente, all'epoca dei versamenti.
Ritiene la sentenza possibile ritenere comunque raggiunta la prova del versamento della somma di “lire
8.100,00” (ma verosimilmente si voleva dire “euro”) quale ricavato dei compensi maturati da nel Parte_1
1993, per la presenza della testimonianza di Tes_1
che avrebbe lei stessa inviato con vaglia postali la
[...] somma a ma sul punto sarebbe Parte_2 intervenuta la prescrizione, per come eccepito dal convenuto.
pag. 3/8 Non viene dato spazio all'ulteriore elemento, circa la ricognizione del debito che sarebbe avvenuta nel corso di un procedimento penale, che vedeva sempre contrapposti padre e figlio, in quanto non fornita di prova scritta.
2.
Con l'atto di appello, insiste nella Parte_1 domanda, sottolineando la chiarezza del testimoniale acquisito agli atti, cui si aggiunge un verbale di sommarie informazioni rese da in data 22.6.2023, di cui veniva a Testimone_2 conoscenza dopo il deposito della sentenza.
Resiste eccependo Parte_2
l'improcedibilità della domanda, per assenza del c.d. “rectius ad appellare”, e in secondo luogo la sua infondatezza, poiché la domanda “si fonda nuovamente solo su affermazioni dell'attore, tuttora non provate”. L'attore non prova l'esatto ammontare delle rimesse, il conto o l'istituto di credito su cui le somme erano destinate, trattandosi comunque di denaro inviato per aiutare la famiglia.
3.
L'appello è fondato, per quanto di ragione.
Giova premettere che il sostrato di cui si nutre la presente controversia risiede in un insanato (e insanabile) rapporto tra padre e figlio, che ha portato all'instaurarsi di una lite in due gradi di giudizio per una questione che sembra andare al di là dell'entità della somma reclamata in restituzione dall'appellante e rivela una profonda sofferenza umana nel rapporto padre/figlio, che non è stato possibile sanare, nemmeno in sede di tentativo di conciliazione.
pag. 4/8 Va inoltre respinta l'eccezione di improcedibilità dell'appello, poiché l'articolato impugnatorio appare riprendere i momenti salienti della motivazione del provvedimento in contestazione, individuandone i punti di contraddizione, sui quali incentrare la richiesta di riforma.
La sentenza impugnata non valorizza adeguatamente due dati probatori, emersi con certezza dalle testimonianze, raccolte a verbale del 19.2.2021. L'avv.to , Controparte_2 infatti, nel rispondere alla domanda n. 17 del capitolato di parte attrice, ha senza incertezze confermato che
[...] ha riconosciuto il debito nei confronti del figlio Parte_2 in relazione al quale gli avrebbe dovuto trasferire un Pt_1 appezzamento di terreno di circa 6000 metri quadri e che nel medesimo anno rinunciava al mandato difensivo. Vi era infatti una causa penale in corso che vedeva Parte_2 imputato, su denuncia del figlio, e le parti si accordavano per la remissione della querela e la promessa della dazione del terreno. L'avv.to ricorda con precisione anche CP_2
l'udienza in cui ciò avveniva, ovvero il 10.1.2011.
A riscontro, vi è in atti la lettera raccomandata inviata il
28.11.2013 dall'avv.to Demetrio Battaglia a
[...]
in cui si ricorda il patto stretto all'udienza Parte_2 indicata, ovvero la promessa di donare il terreno di 6000 metri quadri a totale definizione della lite, e che alla stretta di mano che sanciva l'accordo, seguiva la remissione della querela.
Vi è poi la testimonianza di che Testimone_1 ricorda di aver personalmente inviato a Parte_2 dall'ufficio postale di Bonate Sotto dei vaglia postali, con i soldi guadagnati da all'epoca ancora minorenne e Pt_1 che viveva assieme a lei.
pag. 5/8 Ancora, madre di e Persona_1 Pt_1 compagna di ha confermato che il figlio Parte_2 lavorava a Milano, e inviava periodicamente delle somme, solitamente 1.300/1.200.000 lire e a settembre del 1993 lire
1.600.000. Ha confermato che il figlio aveva consegnato
6.000.000 di lire al padre per essere versati su libretto di deposito. Un'ulteriore somma di 2.500.000 di lire era stata pretesa dal padre per avergli fornito vitto e alloggio. La signora ha dichiarato poi di essere a conoscenza che “ Pt_2 incassava i soldi ed i vaglia postali che inviava mensilmente
ma non sul libretto intestato a e a sé
Pt_1 Pt_1 stessa. Ricorda inoltre che a volte riconosceva di Pt_2 essere debitore, altre volte no e che più volte aveva
Pt_1 chiesto la restituzione delle somme. La ha anche Tes_2 precisato essere vera la circostanza secondo cui erano stati instaurati dei processi penali e che alla sua presenza, e in presenza degli avv.ti e “ riconosceva il Per_2 Per_3 Pt_2 debito nei confronti di e proponeva di definire la
Pt_1 vicenda con la donazione di un terreno” e proprio per tale ragione rimise la querela. Anzi, la promessa della
Pt_1 donazione di un terreno era stata già proposta al figlio da sin da quando era partito per Parte_2 Pt_1
Milano.
Il testimoniale attesta pertanto due cose fondamentali:
- primo, che il riconoscimento del debito è avvenuto, sancito da una stretta di mano e seguito dalla remissione della querela, che evitava all'odierno convenuto la prosecuzione del processo penale nei suoi confronti;
- secondo, che l'importo del debito, è accertato per 10.100.000 lire, sulla base della testimonianza di Persona_1
pag. 6/8 (6.000.000 in unica soluzione + 1.600.000 a settembre del
1993 + almeno due importi, uno da 1.300.000 e l'altro da
1.200.000).
La contraddizione e l'insufficienza che il giudice precedente ritiene di aver individuato tra la testimonianza di e quella di ovvero che il primo dice CP_2 Persona_1 essere avvenuto il riconoscimento di debito in presenza sua e degli avvocati e ma non anche della Per_2 Per_3 Tes_2 mentre questa menziona e ma non anche Per_2 Per_3
, oltre la mancata indicazione del luogo in cui sarebbe CP_2 avvenuta la , non sono dirimenti: le due testimonianze infatti sono convergenti sul nucleo essenziale del fatto, ovvero la remissione della querela in conseguenza dell'accordo, mentre è di poca rilevanza individuare le persone alla cui presenza questo sarebbe avvenuto. A sua volta,
l'indicazione del luogo è anch'esso un particolare sul quale nessuna delle parti ha mostrato interesse, avanzando eventuali chiarimenti ai testi.
Come attestato dalla Suprema Corte, perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso;
ne consegue l'ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il predetto riconoscimento (Cass. ord. n. 13897 del 6.7.2020).
pag. 7/8 La sentenza impugnata va pertanto integralmente riformata, riconoscendo all'attore la somma di 10.100.000 lire, da convertire in euro.
Le spese sono ripartite secondo principio di soccombenza, determinate in base ai parametri ministeriali, nei minimi, per la non particolare complessità del giudizio: le quattro fasi, lo scaglione in base al valore della controversia accertato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza 29.5.2023 n. 883/2023 pubblicata in data 1.6.2023, emessa dal Tribunale di Catanzaro, per l'effetto condanna al pagamento in favore di Parte_2 [...] della somma di euro 5.216,21. Parte_1
Condanna l'appellato al pagamento delle spese sostenute da controparte in primo e secondo grado di giudizio, liquidati i compensi per il primo grado in euro 2.540,00 e per il secondo grado in euro 2.906,00, oltre rimborso forfettario spese generali iva e cap in misura di legge, ponendo il pagamento a favore dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 8/8
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1819 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Catanzaro il 14.5.1977 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Catanzaro Viale dei Normanni n.
131 presso lo studio dell'avv. Andrea Gareri (C.F.
, che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2
a margine dell'atto di citazione del 12.5.2016;
- appellante
e nato a [...] ed ivi Controparte_1 residente alla C. da Roccani n.105, C.F. , CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in Cropani Marina, alla via Napoli, n. 28, presso lo studio dell'Avv. Evis Ruco, CodiceFiscale_4 del foro di Catanzaro, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato
CONCLUSIONI
Per l''appellante: “In accoglimento dei dispiegati motivi di appello, riformare la sentenza impugnata e per tale effetto così statuire: a) dichiara la domanda proposta da
[...] nel primo grado di giudizio fondata ed ammissibile Parte_1
e per tale effetto in riforma della sentenza impugnata condanna
a ripetere in favore di Parte_2 Parte_1 la somma di € 10.331,63; b) condanna
[...] [...] al pagamento integrale delle spese e competenze Parte_2 del giudizio di primo grado, oltre oneri accessori come per legge;
c) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri accessori come per legge”.
Per l'appellato: “Per tutto quanto esposto, eccepito, dedotto e chiesto nei propri precedenti scritti difensi e verbali di causa e nelle presenti note, il sig. , ut supra Controparte_1 rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che l'Ecc.ma Corte di
Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere l'eccezione proposta
pag. 2/8 sulla improcedibilità della domanda giudiziale e/o rigettare, per tutte le ragioni e le motivazioni meglio specificate in atti, le pretestuose richieste di parte appellante, confermando in toto la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese e competenze, oltre oneri ed accessori come per legge”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
E' impugnata la sentenza con cui il Tribunale di
Catanzaro respingeva la domanda di Parte_1 che chiedeva ordinare al proprio genitore di restituire la somma di euro 10.331,63, proventi di attività lavorativa versati sul conto intestato al padre Parte_2
La pronuncia scarta la qualificazione della fattispecie in termini di indebito oggettivo, evocando quella del deposito irregolare di denaro, ma ritiene in ogni caso carente la domanda sotto il profilo probatorio, non avendo l'attore indicato il tipo di conto su cui sarebbero stati accreditati gli importi, né l'istituto di credito di cui il padre fosse cliente, all'epoca dei versamenti.
Ritiene la sentenza possibile ritenere comunque raggiunta la prova del versamento della somma di “lire
8.100,00” (ma verosimilmente si voleva dire “euro”) quale ricavato dei compensi maturati da nel Parte_1
1993, per la presenza della testimonianza di Tes_1
che avrebbe lei stessa inviato con vaglia postali la
[...] somma a ma sul punto sarebbe Parte_2 intervenuta la prescrizione, per come eccepito dal convenuto.
pag. 3/8 Non viene dato spazio all'ulteriore elemento, circa la ricognizione del debito che sarebbe avvenuta nel corso di un procedimento penale, che vedeva sempre contrapposti padre e figlio, in quanto non fornita di prova scritta.
2.
Con l'atto di appello, insiste nella Parte_1 domanda, sottolineando la chiarezza del testimoniale acquisito agli atti, cui si aggiunge un verbale di sommarie informazioni rese da in data 22.6.2023, di cui veniva a Testimone_2 conoscenza dopo il deposito della sentenza.
Resiste eccependo Parte_2
l'improcedibilità della domanda, per assenza del c.d. “rectius ad appellare”, e in secondo luogo la sua infondatezza, poiché la domanda “si fonda nuovamente solo su affermazioni dell'attore, tuttora non provate”. L'attore non prova l'esatto ammontare delle rimesse, il conto o l'istituto di credito su cui le somme erano destinate, trattandosi comunque di denaro inviato per aiutare la famiglia.
3.
L'appello è fondato, per quanto di ragione.
Giova premettere che il sostrato di cui si nutre la presente controversia risiede in un insanato (e insanabile) rapporto tra padre e figlio, che ha portato all'instaurarsi di una lite in due gradi di giudizio per una questione che sembra andare al di là dell'entità della somma reclamata in restituzione dall'appellante e rivela una profonda sofferenza umana nel rapporto padre/figlio, che non è stato possibile sanare, nemmeno in sede di tentativo di conciliazione.
pag. 4/8 Va inoltre respinta l'eccezione di improcedibilità dell'appello, poiché l'articolato impugnatorio appare riprendere i momenti salienti della motivazione del provvedimento in contestazione, individuandone i punti di contraddizione, sui quali incentrare la richiesta di riforma.
La sentenza impugnata non valorizza adeguatamente due dati probatori, emersi con certezza dalle testimonianze, raccolte a verbale del 19.2.2021. L'avv.to , Controparte_2 infatti, nel rispondere alla domanda n. 17 del capitolato di parte attrice, ha senza incertezze confermato che
[...] ha riconosciuto il debito nei confronti del figlio Parte_2 in relazione al quale gli avrebbe dovuto trasferire un Pt_1 appezzamento di terreno di circa 6000 metri quadri e che nel medesimo anno rinunciava al mandato difensivo. Vi era infatti una causa penale in corso che vedeva Parte_2 imputato, su denuncia del figlio, e le parti si accordavano per la remissione della querela e la promessa della dazione del terreno. L'avv.to ricorda con precisione anche CP_2
l'udienza in cui ciò avveniva, ovvero il 10.1.2011.
A riscontro, vi è in atti la lettera raccomandata inviata il
28.11.2013 dall'avv.to Demetrio Battaglia a
[...]
in cui si ricorda il patto stretto all'udienza Parte_2 indicata, ovvero la promessa di donare il terreno di 6000 metri quadri a totale definizione della lite, e che alla stretta di mano che sanciva l'accordo, seguiva la remissione della querela.
Vi è poi la testimonianza di che Testimone_1 ricorda di aver personalmente inviato a Parte_2 dall'ufficio postale di Bonate Sotto dei vaglia postali, con i soldi guadagnati da all'epoca ancora minorenne e Pt_1 che viveva assieme a lei.
pag. 5/8 Ancora, madre di e Persona_1 Pt_1 compagna di ha confermato che il figlio Parte_2 lavorava a Milano, e inviava periodicamente delle somme, solitamente 1.300/1.200.000 lire e a settembre del 1993 lire
1.600.000. Ha confermato che il figlio aveva consegnato
6.000.000 di lire al padre per essere versati su libretto di deposito. Un'ulteriore somma di 2.500.000 di lire era stata pretesa dal padre per avergli fornito vitto e alloggio. La signora ha dichiarato poi di essere a conoscenza che “ Pt_2 incassava i soldi ed i vaglia postali che inviava mensilmente
ma non sul libretto intestato a e a sé
Pt_1 Pt_1 stessa. Ricorda inoltre che a volte riconosceva di Pt_2 essere debitore, altre volte no e che più volte aveva
Pt_1 chiesto la restituzione delle somme. La ha anche Tes_2 precisato essere vera la circostanza secondo cui erano stati instaurati dei processi penali e che alla sua presenza, e in presenza degli avv.ti e “ riconosceva il Per_2 Per_3 Pt_2 debito nei confronti di e proponeva di definire la
Pt_1 vicenda con la donazione di un terreno” e proprio per tale ragione rimise la querela. Anzi, la promessa della
Pt_1 donazione di un terreno era stata già proposta al figlio da sin da quando era partito per Parte_2 Pt_1
Milano.
Il testimoniale attesta pertanto due cose fondamentali:
- primo, che il riconoscimento del debito è avvenuto, sancito da una stretta di mano e seguito dalla remissione della querela, che evitava all'odierno convenuto la prosecuzione del processo penale nei suoi confronti;
- secondo, che l'importo del debito, è accertato per 10.100.000 lire, sulla base della testimonianza di Persona_1
pag. 6/8 (6.000.000 in unica soluzione + 1.600.000 a settembre del
1993 + almeno due importi, uno da 1.300.000 e l'altro da
1.200.000).
La contraddizione e l'insufficienza che il giudice precedente ritiene di aver individuato tra la testimonianza di e quella di ovvero che il primo dice CP_2 Persona_1 essere avvenuto il riconoscimento di debito in presenza sua e degli avvocati e ma non anche della Per_2 Per_3 Tes_2 mentre questa menziona e ma non anche Per_2 Per_3
, oltre la mancata indicazione del luogo in cui sarebbe CP_2 avvenuta la , non sono dirimenti: le due testimonianze infatti sono convergenti sul nucleo essenziale del fatto, ovvero la remissione della querela in conseguenza dell'accordo, mentre è di poca rilevanza individuare le persone alla cui presenza questo sarebbe avvenuto. A sua volta,
l'indicazione del luogo è anch'esso un particolare sul quale nessuna delle parti ha mostrato interesse, avanzando eventuali chiarimenti ai testi.
Come attestato dalla Suprema Corte, perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso;
ne consegue l'ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il predetto riconoscimento (Cass. ord. n. 13897 del 6.7.2020).
pag. 7/8 La sentenza impugnata va pertanto integralmente riformata, riconoscendo all'attore la somma di 10.100.000 lire, da convertire in euro.
Le spese sono ripartite secondo principio di soccombenza, determinate in base ai parametri ministeriali, nei minimi, per la non particolare complessità del giudizio: le quattro fasi, lo scaglione in base al valore della controversia accertato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza 29.5.2023 n. 883/2023 pubblicata in data 1.6.2023, emessa dal Tribunale di Catanzaro, per l'effetto condanna al pagamento in favore di Parte_2 [...] della somma di euro 5.216,21. Parte_1
Condanna l'appellato al pagamento delle spese sostenute da controparte in primo e secondo grado di giudizio, liquidati i compensi per il primo grado in euro 2.540,00 e per il secondo grado in euro 2.906,00, oltre rimborso forfettario spese generali iva e cap in misura di legge, ponendo il pagamento a favore dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 8/8