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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1313/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere ausiliario relatore sciogliendo la riserva del 28.05.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel giudizio di opposizione ex art.
5-ter, L. 89/2001 iscritto al RGN. 1313/2024 V.G., promosso da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore (C.F.: ), con l'Avv. Domenico Rutigliano (C.F.: Parte_1 C.F._1
), PEC: C.F._2 Email_1
-OPPONENTE-
contro
: il (C.F.: ), in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari (pec:
Email_2
-OPPOSTO-
AVVERSO il decreto di Accoglimento n. cronol. 4266/2024 del 30/10/2024, reso dalla Corte d'Appello di Bari, sezione II° civile, in persona del Giudice designato, nel procedimento iscritto al RGN. 1193/2024 V.G., col quale veniva accolta la domanda di equa riparazione proposta dall'odierna opponente con ricorso depositato il 09.10.2024 per l'irragionevole durata del giudizio definito in secondo grado con la sentenza n. 3806/2024 pubblicata l'11.09.2024 del Tribunale di Bari – seconda sezione civile, e per lo effetto veniva ingiunto al il pagamento della somma di € 1.100,00 in favore di CP_1 [...]
oltre interessi legali dalla domanda e spese legali. Parte_1
pagina 1 di 4 Con ricorso tempestivamente depositato il 07.11.2024 l'opponente impugnava il decreto dolendosi della “ERRATA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO E PALESE VIOLAZIONE DELL'ART. 2
BIS DELLA LEGGE 24 MARZO 2001 N. 89, COMMA 1, COMMA 1 TER, COMMA 2 E COMMA 3”, deducendo che “il Giudice di prime cure, nel determinare l'importo spettante alla ditta
[...]
ha omesso di rilevare che il giudizio di II° grado ha avuto una durata Parte_1
eccedente il termine ragionevole di durata del processo di 9 anni e 9 mesi (e non di 9 anni). Ne consegue che applicando il minimo importo di € 400,00 per anno di ritardo riconosciuto dall'art. 2 bis comma 1 L. 89/2001 e moltiplicando detta somma per i 9 anni e 9 mesi eccedenti il termine ragionevole di durata del processo del giudizio di II° grado (€ 400,00 X 10 anni) avrebbe dovuto ricavare a titolo di equo indennizzo la somma di € 4.000,00”. Inoltre, sempre in base a quanto disposto dal predetto articolo, il Giudice di prime cure non ha tenuto conto che a decorrere dal quarto anno fino al sesto anno di ritardo, avrebbe dovuto applicare un incremento pari al 20% e quindi, € 1.200,00
X 20%= € 240,00, così come a decorrere dall'anno successivo al settimo anno fino al nono anno di ritardo avrebbe dovuto applicare un incremento pari al 40% e quindi, € 800,00 X 40%= € 320,00, il tutto per un importo complessivo di € 4.560,00 a titolo di indennizzo (€ 4.000,00 + € 240,00 + €
320,00). L'art. 2 bis comma 1 ter della L. 89/2001 dispone che la somma determinata a titolo di indennizzo può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. Nel caso di specie la ditta ricorrente non ha subito alcun rigetto integrale della domanda, in quanto il giudice di appello -senza entrare nel merito- si è limitato a dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice di primo grado ed ha fissato il termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma
(doc. sub 14 fasc. ricorso ing.). A tal proposito, non è dato comprende da quale calcolo matematico il giudice di prime cure, G.A. Avv. Stefano Pescatore, abbia ricavato a titolo di indennizzo l'esiguo importo di € 1.100,00”.
L'opponente, quindi, concludeva per sentir: riformato e/o annullato il decreto impugnato e sostituito con provvedimento di accoglimento che pronunci la condanna del al Controparte_1
pagamento del giusto indennizzo per danno non patrimoniale in favore della Parte_2
per ciascuna parte, oltre interessi e spese, compensi ed accessori del doppio
[...] procedimento, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Rutigliano difensore anticipatario.
Si costituiva il , che contestava i motivi e concludeva per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
Le doglianze sono infondate.
pagina 2 di 4 A ben vedere il giudice del monitorio ha correttamente indicato in 14 anni la durata del doppio grado di giudizio (2 anni, 3 mesi e 9 gg. il primo grado, introdotto il 31.03.2010 e conclusosi il 09.07.2012, e 11 anni, 9 mesi e 8 gg. il grado d'appello, introdotto il 03.12.2012 e terminato l'11.09.2024, per complessi anni 14 e giorni 17) che ha, quindi, superato di 9 anni la durata ragionevole ex Legge 89/2001 per la conclusione di due gradi di giudizio.
Giova ricordare che “il giudice deve procedere alla valutazione unitaria della durata del processo, anche se nel formulare la domanda la parte si sia precipuamente riferita ai soli segmenti processuali in cui, a suo avviso, sarebbe stato superato il limite di durata ragionevole” (Cass. sentenza n.
23105/15), e che non è tenuto ad applicare gli incrementi invocati dall'opponente poiché “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della L. n. 89/2001 (cd. legge Pinto), la liquidazione dell'indennizzo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., che deve determinare il moltiplicatore annuo tra il minimo e il massimo previsti dalla legge, con possibilità di aumento fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo (Cass., ordinanza n.
29709/2020).
Infine, il G.A. designato ha chiaramente indicato il riferimento normativo al quale si è attenuto per la quantificazione dell'indennizzo liquidato in favore dell'odierna opponente, applicando l'art. 2 bis della legge 24 marzo 2001 n. 89, che al comma 3, testualmente recita: “La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”, che appunto, come si legge nel decreto impugnato “limita la misura dell'indennizzo a quanto accertato dal Giudice”. Nella fattispecie in esame come emerge dagli atti di causa con la sentenza n. 312/2012 il Giudice di Pace ha quantificato in € 1.100,00 il ristoro del danno sofferto dalla parte attrice odierna opponente.
La liquidazione, pertanto, appare correttamente operata ed adeguatamente motivata.
L'opposizione viene, quindi, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/2014, come aggiornate dal DM
147/22, scaglione fino ad € 1.100,00, minimo di tariffa, esclusa istruttoria trattazione non svoltasi nella presente fase
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari - terza sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 5 ter, L. 89/2001, iscritto al RGN. 1313/2024 V.G., proposto con ricorso depositato il 07.11.2024 dalla ditta (P. IVA ), contro il Parte_1 P.IVA_1
, avverso il decreto di Accoglimento n. cronol. 4266/2024 del 30/10/2024, Controparte_1
pagina 3 di 4 reso dalla Corte d'Appello di Bari, sezione II° civile in persona del Giudice designato, nel procedimento iscritto al RGN 1193/2024 V.G., così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma di decreto di accoglimento impugnato;
3. condanna la ditta (P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro- tempore (C.F.: ), al pagamento Pt_1 C.F._1 delle spese legali della presente fase in favore del che liquida in € Controparte_1
247,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso Bari, nella camera di consiglio del 04.06.2025. il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
il Presidente
dott. Salvatore Grillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere ausiliario relatore sciogliendo la riserva del 28.05.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel giudizio di opposizione ex art.
5-ter, L. 89/2001 iscritto al RGN. 1313/2024 V.G., promosso da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore (C.F.: ), con l'Avv. Domenico Rutigliano (C.F.: Parte_1 C.F._1
), PEC: C.F._2 Email_1
-OPPONENTE-
contro
: il (C.F.: ), in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari (pec:
Email_2
-OPPOSTO-
AVVERSO il decreto di Accoglimento n. cronol. 4266/2024 del 30/10/2024, reso dalla Corte d'Appello di Bari, sezione II° civile, in persona del Giudice designato, nel procedimento iscritto al RGN. 1193/2024 V.G., col quale veniva accolta la domanda di equa riparazione proposta dall'odierna opponente con ricorso depositato il 09.10.2024 per l'irragionevole durata del giudizio definito in secondo grado con la sentenza n. 3806/2024 pubblicata l'11.09.2024 del Tribunale di Bari – seconda sezione civile, e per lo effetto veniva ingiunto al il pagamento della somma di € 1.100,00 in favore di CP_1 [...]
oltre interessi legali dalla domanda e spese legali. Parte_1
pagina 1 di 4 Con ricorso tempestivamente depositato il 07.11.2024 l'opponente impugnava il decreto dolendosi della “ERRATA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO E PALESE VIOLAZIONE DELL'ART. 2
BIS DELLA LEGGE 24 MARZO 2001 N. 89, COMMA 1, COMMA 1 TER, COMMA 2 E COMMA 3”, deducendo che “il Giudice di prime cure, nel determinare l'importo spettante alla ditta
[...]
ha omesso di rilevare che il giudizio di II° grado ha avuto una durata Parte_1
eccedente il termine ragionevole di durata del processo di 9 anni e 9 mesi (e non di 9 anni). Ne consegue che applicando il minimo importo di € 400,00 per anno di ritardo riconosciuto dall'art. 2 bis comma 1 L. 89/2001 e moltiplicando detta somma per i 9 anni e 9 mesi eccedenti il termine ragionevole di durata del processo del giudizio di II° grado (€ 400,00 X 10 anni) avrebbe dovuto ricavare a titolo di equo indennizzo la somma di € 4.000,00”. Inoltre, sempre in base a quanto disposto dal predetto articolo, il Giudice di prime cure non ha tenuto conto che a decorrere dal quarto anno fino al sesto anno di ritardo, avrebbe dovuto applicare un incremento pari al 20% e quindi, € 1.200,00
X 20%= € 240,00, così come a decorrere dall'anno successivo al settimo anno fino al nono anno di ritardo avrebbe dovuto applicare un incremento pari al 40% e quindi, € 800,00 X 40%= € 320,00, il tutto per un importo complessivo di € 4.560,00 a titolo di indennizzo (€ 4.000,00 + € 240,00 + €
320,00). L'art. 2 bis comma 1 ter della L. 89/2001 dispone che la somma determinata a titolo di indennizzo può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. Nel caso di specie la ditta ricorrente non ha subito alcun rigetto integrale della domanda, in quanto il giudice di appello -senza entrare nel merito- si è limitato a dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice di primo grado ed ha fissato il termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma
(doc. sub 14 fasc. ricorso ing.). A tal proposito, non è dato comprende da quale calcolo matematico il giudice di prime cure, G.A. Avv. Stefano Pescatore, abbia ricavato a titolo di indennizzo l'esiguo importo di € 1.100,00”.
L'opponente, quindi, concludeva per sentir: riformato e/o annullato il decreto impugnato e sostituito con provvedimento di accoglimento che pronunci la condanna del al Controparte_1
pagamento del giusto indennizzo per danno non patrimoniale in favore della Parte_2
per ciascuna parte, oltre interessi e spese, compensi ed accessori del doppio
[...] procedimento, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Rutigliano difensore anticipatario.
Si costituiva il , che contestava i motivi e concludeva per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
Le doglianze sono infondate.
pagina 2 di 4 A ben vedere il giudice del monitorio ha correttamente indicato in 14 anni la durata del doppio grado di giudizio (2 anni, 3 mesi e 9 gg. il primo grado, introdotto il 31.03.2010 e conclusosi il 09.07.2012, e 11 anni, 9 mesi e 8 gg. il grado d'appello, introdotto il 03.12.2012 e terminato l'11.09.2024, per complessi anni 14 e giorni 17) che ha, quindi, superato di 9 anni la durata ragionevole ex Legge 89/2001 per la conclusione di due gradi di giudizio.
Giova ricordare che “il giudice deve procedere alla valutazione unitaria della durata del processo, anche se nel formulare la domanda la parte si sia precipuamente riferita ai soli segmenti processuali in cui, a suo avviso, sarebbe stato superato il limite di durata ragionevole” (Cass. sentenza n.
23105/15), e che non è tenuto ad applicare gli incrementi invocati dall'opponente poiché “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della L. n. 89/2001 (cd. legge Pinto), la liquidazione dell'indennizzo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., che deve determinare il moltiplicatore annuo tra il minimo e il massimo previsti dalla legge, con possibilità di aumento fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo (Cass., ordinanza n.
29709/2020).
Infine, il G.A. designato ha chiaramente indicato il riferimento normativo al quale si è attenuto per la quantificazione dell'indennizzo liquidato in favore dell'odierna opponente, applicando l'art. 2 bis della legge 24 marzo 2001 n. 89, che al comma 3, testualmente recita: “La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”, che appunto, come si legge nel decreto impugnato “limita la misura dell'indennizzo a quanto accertato dal Giudice”. Nella fattispecie in esame come emerge dagli atti di causa con la sentenza n. 312/2012 il Giudice di Pace ha quantificato in € 1.100,00 il ristoro del danno sofferto dalla parte attrice odierna opponente.
La liquidazione, pertanto, appare correttamente operata ed adeguatamente motivata.
L'opposizione viene, quindi, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/2014, come aggiornate dal DM
147/22, scaglione fino ad € 1.100,00, minimo di tariffa, esclusa istruttoria trattazione non svoltasi nella presente fase
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari - terza sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 5 ter, L. 89/2001, iscritto al RGN. 1313/2024 V.G., proposto con ricorso depositato il 07.11.2024 dalla ditta (P. IVA ), contro il Parte_1 P.IVA_1
, avverso il decreto di Accoglimento n. cronol. 4266/2024 del 30/10/2024, Controparte_1
pagina 3 di 4 reso dalla Corte d'Appello di Bari, sezione II° civile in persona del Giudice designato, nel procedimento iscritto al RGN 1193/2024 V.G., così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma di decreto di accoglimento impugnato;
3. condanna la ditta (P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro- tempore (C.F.: ), al pagamento Pt_1 C.F._1 delle spese legali della presente fase in favore del che liquida in € Controparte_1
247,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso Bari, nella camera di consiglio del 04.06.2025. il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
il Presidente
dott. Salvatore Grillo
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