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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 03/09/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 521/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott. Davide Paladino - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 521/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SCIACQUA PAOLA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in AV. 14 11100 AOSTA, presso il difensore Parte_2
avv. SCIACQUA PAOLA
e
LE GU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
PASQUALIN GESSICA e elettivamente domiciliato in PIAZZA GUARDI, 11 20133 MILANO presso lo studio dell'avv. PASQUALIN GESSICA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo che l'Ill.mo fissare udienza di comparizione delle parti per la quale i coniugi intendono avvalersi della facoltà di sostituzione con il deposito di note scritte, dichiarando sin d'ora di non volersi riconciliare e che nel prosieguo il Tribunale adito voglia pronunciare sentenza di omologa della pagina 1 di 7 separazione personale dei coniugi signori e Parte_1
GU SS, alle condizioni sotto indicate ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e senza interferire l'uno nella vita dell'altro;
2) i minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e manterranno la loro residenza presso la madre nell'abitazione in
Aosta (AO) Strada Voison n. 58/B, di proprietà della famiglia della signora e occupata in forza di comodato, che è assegnata alla Pt_1
madre che sarà il genitore collocatario a tutti gli effetti;
3) il signor GU ha già stabilito altrove la propria residenza presso l'alloggio sito in Sarre (AO) Loc. Les Angelin n.
86, di sua proprietà esclusiva e sul quale è acceso un mutuo, ove accoglie i minori quando li ha con sé; e ha già prelevato dalla casa familiare i suoi effetti personali;
4) il padre terrà con sé i figli e a fine settimana Per_1 Per_2
alterni dall'uscita da scuola il venerdì e sino alla domenica sera ore 19; nella settimana in cui essi trascorrono il sabato e la domenica con la mamma, il padre li avrà con sé il mercoledì
dall'uscita da scuola e compreso il pernottamento sino al giovedì con rientro presso la madre alle ore 19; nella settimana in cui gli compete il weekend, il signor GU trascorrerà con i minori il mercoledì dalla fine delle lezioni e compreso il pernottamento sino al giovedì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola.
Per le festività natalizie i tempi saranno equamente suddivisi tra i due genitori ossia ad anni alterni dal 23/12 dall'uscita da scuola al pagina 2 di 7 30/12 ore 18 circa e dal 30/12 ore 18 circa al 06/01 ore 18 circa,
mantenendo fermi la sera della Vigilia di Natale con la madre dalle ore 18 (e sino alle 11 dell'indomani) e il pranzo di Natale con il padre dalle ore 11 alle ore 19.
Analogamente dovranno essere suddivise le festività in corso d'anno prevedendo per i giorni festivi infrasettimanali il criterio dell'alternanza, e, in caso di disaccordo, negli anni pari il 25/04,
il 02/06 e l'08/12 con il papà e il 01/05 e il 01/11 con la mamma;
negli anni dispari il 25/04, il 02/06 e l'08/12 con la mamma e il
01/05 e il 01/11 con il papà; il compleanno dei figli in alternanza annuale tra i genitori.
Ad anni alterni i minori staranno con il padre e la madre nelle vacanze d'inverno e in quelle pasquali, oppure si procederà ad equa suddivisione del relativo periodo con l'uno e l'altro genitore.
Nelle vacanze estive e resteranno per quindici giorni Per_1 Per_2
anche consecutivi o non consecutivi con la madre e per ugual periodo con il padre, con modalità da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Ad anni alterni i genitori sceglieranno tale periodo (e quindi i quindici giorni consecutivi o non consecutivi) dandone comunicazione scritta all'altro entro il suddetto termine.
Nel caso in cui il genitore non dovesse scegliere nel termine sopra indicato, prevarrà la scelta del periodo effettuata dall'altro genitore.
Ai fini del criterio dell'alternanza, per l'anno 2025 sceglierà il signor GU.
Quando ricorre una festività o comunque non ci sono lezioni scolastiche, il giorno è intero e quindi va inteso dal mattino ore
8,30 e non dal pomeriggio come quando i bambini frequentano la pagina 3 di 7 scuola.
Nel caso in cui i minori trascorrano fine settimana, festività e/o periodi di vacanza fuori dalla residenza o domicilio abituale del genitore che li ha con sé, all'altro genitore devono essere comunicati la località, l'alloggio e il relativo indirizzo.
Il su esteso calendario e relative modalità valgono salvi i diversi e precisi accordi che dovessero intervenire per iscritto tra i genitori per specifiche esigenze dei figli o loro.
5) Le comunicazioni tra madre e figli così come quelle tra padre e figli dovranno essere garantite tra le 19.00 e le 20.00 della sera
(telefono e videochiamata), e in ogni caso ogni volta che i minori ne facciano espressa richiesta. Tale regola deve essere rispettata anche quando i minori si trovano temporaneamente presso altri familiari.
6) Il genitore che sia impossibilitato a tenere con sé i minori dovrà
verificare la disponibilità dell'altro genitore prima di affidarli a terze persone diverse da familiari.
7) Le parti si impegnano a rispettare i sopra citati periodi di permanenza con i figli e potranno appoggiarsi all'aiuto dei rispettivi genitori.
8) Dalla sottoscrizione del presente ricorso il signor GU
verserà alla signora a mezzo bonifico bancario (IBAN Pt_1
[...]) entro il giorno cinque di ogni mese la somma di euro 275,00 a figlio (e così in totale euro 550,00) a titolo di contributo al mantenimento di e somma da rivalutarsi Per_1 Per_2
annualmente come per legge secondo l'indice ISTAT.
9) Le spese extra assegno sostenute nell'interesse dei minori saranno suddivise al 50% tra i genitori. Per l'individuazione di tali spese,
nonché per le modalità e i tempi di concertazione, rendicontazione e pagina 4 di 7 rimborso, i ricorrenti fanno riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale adito, da intendersi qui integralmente trascritto, e che con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
Si precisa che le parti concordano di suddividere nella misura del
50% anche le spese della mensa scolastica e dei centri estivi dei figli.
10) L'assegno unico universale corrisposto a favore dei minori sarà
percepito per intero dalla signora Pt_1
11) Tutte le spese relative ai minori verranno detratte nella misura del 50% da ciascun genitore.
12) I ricorrenti esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
13) I signori e SS GU sono Parte_1
economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
14) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 21 maggio 2025
e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
pagina 5 di 7 E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
, nata il [...] ad [...] Parte_1
(c.f. ) CodiceFiscale_3
e
GU SS, nato l'[...] ad [...]
(c.f. ), CodiceFiscale_4
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 10 settembre 2016 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Noli al n.37 parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NOLI per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 3 settembre 2025
pagina 6 di 7 Il Presidente
Giuseppe Colazingari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott. Davide Paladino - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 521/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SCIACQUA PAOLA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in AV. 14 11100 AOSTA, presso il difensore Parte_2
avv. SCIACQUA PAOLA
e
LE GU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
PASQUALIN GESSICA e elettivamente domiciliato in PIAZZA GUARDI, 11 20133 MILANO presso lo studio dell'avv. PASQUALIN GESSICA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo che l'Ill.mo fissare udienza di comparizione delle parti per la quale i coniugi intendono avvalersi della facoltà di sostituzione con il deposito di note scritte, dichiarando sin d'ora di non volersi riconciliare e che nel prosieguo il Tribunale adito voglia pronunciare sentenza di omologa della pagina 1 di 7 separazione personale dei coniugi signori e Parte_1
GU SS, alle condizioni sotto indicate ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e senza interferire l'uno nella vita dell'altro;
2) i minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e manterranno la loro residenza presso la madre nell'abitazione in
Aosta (AO) Strada Voison n. 58/B, di proprietà della famiglia della signora e occupata in forza di comodato, che è assegnata alla Pt_1
madre che sarà il genitore collocatario a tutti gli effetti;
3) il signor GU ha già stabilito altrove la propria residenza presso l'alloggio sito in Sarre (AO) Loc. Les Angelin n.
86, di sua proprietà esclusiva e sul quale è acceso un mutuo, ove accoglie i minori quando li ha con sé; e ha già prelevato dalla casa familiare i suoi effetti personali;
4) il padre terrà con sé i figli e a fine settimana Per_1 Per_2
alterni dall'uscita da scuola il venerdì e sino alla domenica sera ore 19; nella settimana in cui essi trascorrono il sabato e la domenica con la mamma, il padre li avrà con sé il mercoledì
dall'uscita da scuola e compreso il pernottamento sino al giovedì con rientro presso la madre alle ore 19; nella settimana in cui gli compete il weekend, il signor GU trascorrerà con i minori il mercoledì dalla fine delle lezioni e compreso il pernottamento sino al giovedì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola.
Per le festività natalizie i tempi saranno equamente suddivisi tra i due genitori ossia ad anni alterni dal 23/12 dall'uscita da scuola al pagina 2 di 7 30/12 ore 18 circa e dal 30/12 ore 18 circa al 06/01 ore 18 circa,
mantenendo fermi la sera della Vigilia di Natale con la madre dalle ore 18 (e sino alle 11 dell'indomani) e il pranzo di Natale con il padre dalle ore 11 alle ore 19.
Analogamente dovranno essere suddivise le festività in corso d'anno prevedendo per i giorni festivi infrasettimanali il criterio dell'alternanza, e, in caso di disaccordo, negli anni pari il 25/04,
il 02/06 e l'08/12 con il papà e il 01/05 e il 01/11 con la mamma;
negli anni dispari il 25/04, il 02/06 e l'08/12 con la mamma e il
01/05 e il 01/11 con il papà; il compleanno dei figli in alternanza annuale tra i genitori.
Ad anni alterni i minori staranno con il padre e la madre nelle vacanze d'inverno e in quelle pasquali, oppure si procederà ad equa suddivisione del relativo periodo con l'uno e l'altro genitore.
Nelle vacanze estive e resteranno per quindici giorni Per_1 Per_2
anche consecutivi o non consecutivi con la madre e per ugual periodo con il padre, con modalità da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Ad anni alterni i genitori sceglieranno tale periodo (e quindi i quindici giorni consecutivi o non consecutivi) dandone comunicazione scritta all'altro entro il suddetto termine.
Nel caso in cui il genitore non dovesse scegliere nel termine sopra indicato, prevarrà la scelta del periodo effettuata dall'altro genitore.
Ai fini del criterio dell'alternanza, per l'anno 2025 sceglierà il signor GU.
Quando ricorre una festività o comunque non ci sono lezioni scolastiche, il giorno è intero e quindi va inteso dal mattino ore
8,30 e non dal pomeriggio come quando i bambini frequentano la pagina 3 di 7 scuola.
Nel caso in cui i minori trascorrano fine settimana, festività e/o periodi di vacanza fuori dalla residenza o domicilio abituale del genitore che li ha con sé, all'altro genitore devono essere comunicati la località, l'alloggio e il relativo indirizzo.
Il su esteso calendario e relative modalità valgono salvi i diversi e precisi accordi che dovessero intervenire per iscritto tra i genitori per specifiche esigenze dei figli o loro.
5) Le comunicazioni tra madre e figli così come quelle tra padre e figli dovranno essere garantite tra le 19.00 e le 20.00 della sera
(telefono e videochiamata), e in ogni caso ogni volta che i minori ne facciano espressa richiesta. Tale regola deve essere rispettata anche quando i minori si trovano temporaneamente presso altri familiari.
6) Il genitore che sia impossibilitato a tenere con sé i minori dovrà
verificare la disponibilità dell'altro genitore prima di affidarli a terze persone diverse da familiari.
7) Le parti si impegnano a rispettare i sopra citati periodi di permanenza con i figli e potranno appoggiarsi all'aiuto dei rispettivi genitori.
8) Dalla sottoscrizione del presente ricorso il signor GU
verserà alla signora a mezzo bonifico bancario (IBAN Pt_1
[...]) entro il giorno cinque di ogni mese la somma di euro 275,00 a figlio (e così in totale euro 550,00) a titolo di contributo al mantenimento di e somma da rivalutarsi Per_1 Per_2
annualmente come per legge secondo l'indice ISTAT.
9) Le spese extra assegno sostenute nell'interesse dei minori saranno suddivise al 50% tra i genitori. Per l'individuazione di tali spese,
nonché per le modalità e i tempi di concertazione, rendicontazione e pagina 4 di 7 rimborso, i ricorrenti fanno riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale adito, da intendersi qui integralmente trascritto, e che con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
Si precisa che le parti concordano di suddividere nella misura del
50% anche le spese della mensa scolastica e dei centri estivi dei figli.
10) L'assegno unico universale corrisposto a favore dei minori sarà
percepito per intero dalla signora Pt_1
11) Tutte le spese relative ai minori verranno detratte nella misura del 50% da ciascun genitore.
12) I ricorrenti esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
13) I signori e SS GU sono Parte_1
economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
14) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 21 maggio 2025
e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
pagina 5 di 7 E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
, nata il [...] ad [...] Parte_1
(c.f. ) CodiceFiscale_3
e
GU SS, nato l'[...] ad [...]
(c.f. ), CodiceFiscale_4
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 10 settembre 2016 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Noli al n.37 parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NOLI per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 3 settembre 2025
pagina 6 di 7 Il Presidente
Giuseppe Colazingari
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