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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/07/2025, n. 4533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4533 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Francesca FALLA TRELLA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3361 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 5 dicembre 2024 e vertente
TRA
( , elettivamente domiciliato in Anagni presso studio degli Parte_1 CodiceFiscale_1 avv.ti Athos Russo e Carla Russo che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Appellante
CONTRO
(P.I ) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, Viale Anicio Gallo, n. 56, presso e nello studio legale dell'avv. Antonio De Lucia, rapp.ta e difesa dall'avv. Piero Tomaselli del Foro di Frosinone, giusta procura speciale alle liti apposta su foglio separato congiunto alla comparsa di costituzione,
Appellata
NONCHE'
e Controparte_2 Controparte_3
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1024/2018 del Tribunale di Frosinone pubblicata l'8.11.2018.
FATTO Con atto d'appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza indicata in epigrafe con Parte_1 la quale il Tribunale di Frosinone aveva rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta in seguito a sinistro stradale, ritenendo congruo l'importo già versato all'attore da in sede stragiudiziale, ed CP_1 aveva compensato le spese di lite comprese quelle di ctu.
Con l'impugnazione il censurava la sentenza -nel capo in cui aveva individuato una responsabilità Pt_1 concorsuale- rilevando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e l'erronea applicazione dell'art. 2054 cc.- (1 motivo); nonché l'“omessa pronuncia su punti essenziali della domanda”-aumento personalizzato del danno, liquidazione delle spese mediche, mancata liquidazione dei danni morali, costi per le cure future, lucro cessante e rivalutazione- (2 motivo).
Ne chiedeva, pertanto, la riforma per le ragioni evidenziate nell'atto di appello.
Con comparsa del 27.8.19, si costituiva la quale rilevava l'inammissibilità ex art. 345 cpc della CP_1 nuova documentazione depositata per la prima volta con l'appello ed in ogni caso chiedeva il rigetto del gravame stante la sua totale infondatezza.
All'udienza cartolare del 5.12.2024, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
L'appellante, con il primo motivo, censura la sentenza nel capo in cui ha ritenuto la responsabilità concorsuale delle parti nella determinazione del sinistro -in quanto non sarebbe emerso, dagli atti di causa, il superamento della presunzione di cui all'art. 2054 cc comma 2.- e, conseguentemente, ha ritenuta congrua la somma di €. 32.000, oltre spese legali versata dalla compagnia al danneggiato prima del giudizio e da questi trattenuta in acconto.
In realtà, la dinamica fornita dall'attore in primo grado, ha trovato conforto nell'espletata istruttoria
(verbale dei vigli intervenuti e p.t.) laddove è emerso che l'incidente si è verificato a causa della invasione dell'opposta corsia da parte del convenuto probabilmente a causa di un colpo di sonno. Dinamica, peraltro, riportata dal CP_2 primo giudice nella sentenza impugnata, ma non correttamente valutata.
Acclarato quindi il dato fattuale dell'invasione di corsia da parte del -riscontrato anche dalla CP_2 verifica dei punti d'impatto- nessuna causalità nella determinazione del sinistro può essere attribuita al comportamento del che percorreva regolarmente la propria corsia all'interno della quale è Pt_1 avvenuto l'urto.
Si aggiunga che dagli atti emerge anche che il per evitare l'impatto ha messo in atto le manovre Pt_1 necessarie per evitare il danno (frenata e sterzata sulla destra), risultate tuttavia insufficienti;
mentre non si riscontra da parte del alcuna manovra, neppure tentata. Nè emergono altri fatti che possano far CP_2 intravedere un profilo di corresponsabilità da parte del Pt_1
D'altra parte, è costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 2054 c.2, nell'ipotesi in cui, come in quella di specie, emerga che la condotta di uno dei due conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso e che non si riconosca in alcuna misura l'apporto causale colposo dell'altro conducente.
Pertanto, l'appello sul punto è fondato, non potendosi ravvisare nel comportamento del danneggiato alcun profilo di colpa. Con la conseguenza che, in accoglimento del presente motivo, devono essere liquidate per intero le somme spettanti al sulla scorta di quanto indicato dal CTU, senza la decurtazione del Pt_1
40% operata dalla sentenza.
Quanto al criterio tabellare per la liquidazione, la corte ritiene di dover procedere al calcolo di dette somme secondo le più aggiornate Tabelle del Tribunale di Milano.
Considerata l'età del danneggiato (19 anni) al momento del sinistro e la percentuale di invalidità (15%) dal
CTU stabilita, i giorni di invalidità temporanea totale e quelli di invalidità parziale, nonchè le spese mediche di €. 8.456,50 (ritenute congrue dal ctu) il danno biologico totale ammonta a 72,208,50. Da tale somma va detratto l'importo del pagamento parziale di €. 32.000,00, effettuato dalla Compagnia in fase stragiudiziale da computarsi nel modo appresso indicato.
“La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”
(Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023).
L'importo finale dovuto in favore di dovrà quindi essere calcolato effettuando i richiamati Parte_1 calcoli, con devalutazione della somma liquidata alla data del sinistro e applicazione degli interessi al tasso legale sulla somma annualmente via via rivalutata sino al pagamento del primo acconto, anch'esso devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato, il tutto secondo i criteri innanzi indicati.
Venendo al secondo motivo con cui si censura l'omessa pronuncia del Tribunale su punti decisivi della controversia si osserva: per quanto riguarda il profilo relativo alla omessa personalizzazione del danno, non si può che convenire con il primo giudice e constatare la mancanza di prova in ordine a danni ulteriori e specifici, rispetto a quelli evidentemente conseguenti dalle lesioni denunciate, per una maggiore liquidazione rispetto a quella tabellare. Mentre gli altri aspetti evidenziati restano assorbiti nella decisione.
Per quanto innanzi detto l'appello va accolto nei limiti sopra indicati con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado del giudizio vengono compensate per 1/3, stante la ben più ampia richiesta formulata in citazione rispetto a quanto liquidato, e seguono la soccombenza per i restanti 2/3 sono liquidate come da dispositivo, detratta la fase istruttoria d'appello non eseguita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone n. 1024/2018, in parziale Parte_1 accoglimento dello stesso, riforma la sentenza impugnata e così provvede: -condanna al pagamento, nei confronti di , del saldo importo relativo al CP_4 Parte_1 risarcimento per cui è causa, da calcolarsi come indicato in motivazione.
- condanna al pagamento nei confronti di dei 2/3 delle spese del doppio grado di CP_1 Pt_1 giudizio, che liquida tale percentuale, quanto al primo grado in €.
5.500 e quanto al secondo grado in €.
4.000,00 oltre accessori di legge e di tariffa.
Roma, 14.7.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino