Sentenza 30 aprile 2021
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2022
Sentenza 6 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 17/01/2022, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00710/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 710 del 2020, proposto da:
- LU IA AT, rappresentata e difesa dagli Avv.ti IAgabriella Spata e IA Federica Guariglia, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio delle predette, in Lecce alla via Zanardelli 66;
contro
- il Comune di Ostuni, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
- dell’illegittimità del silenzio tenuto dall’A.c. di Ostuni sulla diffida in data 26 febbraio 2020, trasmessa via pec e protocollata in pari data al n. 12560, con la quale la ricorrente ha chiesto la definizione della pratica di condono edilizio n. 1296/1995 presentata ex lege n. 724/1994;
e per la condanna
- del Comune di Ostuni a provvedere sulla diffida predetta e, quindi, a concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato con l’istanza di condono suindicata, con nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante silenzio.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Decidendo sull’istanza di nomina di un commissario ad acta proposta dalla difesa della ricorrente con nota del 14 dicembre 2021.
Visti gli artt. 65 ss. c.p.a.
Relatore alla camera di consiglio del 12 gennaio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
A.- Richiamata la sentenza di questo T.A.R. n. 614/2021: « 1.- Premesso che:
- la sig.ra AT è proprietaria di un immobile sito in Ostuni alla contrada Monticelli, in catasto al fol. 5 p.lla 80.
- detto immobile veniva realizzato abusivamente e formava oggetto di domanda di condono ex lege n. 724/94, presentata in data 1° marzo 1995, n. 1296.
- l’immobile ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, sicché con atto del 12 novembre 2015 la Commissione Locale per il Paesaggio rendeva parere favorevole con prescrizioni.
- con atto del 4 febbraio 2016, n. 0001637, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto esprimeva a sua volta parere favorevole, facendo proprie le prescrizioni espresse dalla CLP.
- con atto del 7 marzo 2016, prot. n. 7299/1995, quindi, il Dirigente UTC chiedeva alla ricorrente documentazione integrativa, nonché l’attestazione dei versamenti integrativi per oblazioni, contributo oneri di urbanizzazione e diritti di segreteria.
- la AT trasmetteva la documentazione richiesta, tra cui le ricevute dei bonifici effettuati relativi alle somme richieste dal Dirigente.
- successivamente al pagamento dei predetti oneri integrativi la pratica veniva trasmessa all’Autorità di Bacino della Regione Puglia, sul presupposto che l’intervento rientrasse, ai sensi dell’art. 10 delle NTA del PAI, tra le fasce di pertinenza fluviale di un corso d’acqua temporaneo, ai fini del rilascio del relativo parere.
- l’Autorità di Bacino, dopo aver chiesto e ottenuto uno studio di tipo idrologico-idraulico, condotto sul modello bidimensionale, con atto in data 8 settembre 2017, prot. n. 0011962, esprimeva parere (con prescrizione) di compatibilità al PAI.
- la stessa Autorità, con successivo atto 7 agosto 2018, prot. n. 8820, con riferimento allo “studio di compatibilità idrologica ed idraulica - relazione sulle modalità di ottemperanza alle prescrizioni”, riteneva gli accorgimenti individuati dal tecnico redattore dello Studio idonei e sufficienti a garantire la sicurezza delle persone e dei beni esposti al rischio.
- l’Autorità, ancora, demandava al Responsabile unico del procedimento autorizzativo la verifica della messa in opera delle soluzioni individuate.
- a seguito di tale parere, tecnici di fiducia della sig.ra AT sollecitavano ripetutamente la definizione della pratica di condono.
- detti solleciti non avevano esito, sicché la ricorrente, con atto del 26 febbraio 2020, prot. n. 12560, diffidava l’A.c. a definire, nel termine di giorni 30, la pratica di condono edilizio.
- tale termine è ormai scaduto.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, per i seguenti motivi: violazione art. 2 e ss. l. n. 241/90; violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.; carenza assoluta di motivazione; violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, del dovere di correttezza e di buona fede; eccesso di potere per violazione dell’obbligo di provvedere.
2.- Ritenuto che:
- trattandosi di istanza alla quale il Comune intimato era tenuto a rispondere, il ricorso dev’essere accolto, nei limiti dell’accertamento dell’obbligo per l’Amministrazione intimata di provvedere espressamente sull’istanza medesima entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza [esclusa, invece, ogni considerazione di merito, che in questa sede non viene esaminato, e quindi, appunto, nei limiti dell’accertamento dell’obbligo di ‘risposta’: non costituisce, difatti, «regola generale il potere del giudice di conoscere della fondatezza dell’istanza, atteso che l’esercizio del medesimo viene normativamente rimesso alla discrezionalità dell’organo giudicante (il comma 5 dell’articolo 2 della legge n. 241/1990, come risultante dalle modifiche normative introdotte dalle leggi n. 15 e n. 80 del 2005, prevede, infatti che “il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza”). La possibilità di verificare nel merito la fondatezza della pretesa attorea è, dunque, demandata al prudente apprezzamento del giudice. Non potendosi, al riguardo, ipotizzare scelte meramente arbitrarie, possono costituire criteri guida per la corretta attività dell’organo giurisdizionale i principi elaborati dalla giurisprudenza nella originaria configurazione normativa del giudizio sul silenzio-rifiuto, antecedente alla riforma della legge n. 205/2000. Sicché, può in conclusione affermarsi che oggetto della decisione debba essere unicamente l’acclaramento dell’esistenza di un obbligo di provvedere e che il giudice può spingersi fino all’accertamento della pretesa sostanziale non semplicemente quando l’amministrazione debba porre in essere un’attività vincolata (si veda, nel previgente regime, Cons. Stato, V, 15.3.1991, n. 250), ma unicamente nel caso in cui, in presenza di attività vincolata, la fondatezza della pretesa appaia ictu oculi e di immediata evidenza, risultando solo in tale ipotesi, anche con riferimento alla ratio ed alle caratteristiche del nuovo istituto processuale previsto dall’articolo 21-bis, irragionevole e contrario a principi di economia processuale rimettere ad un successivo giudizio la definizione di una controversia allo stato già risolvibile» (T.a.r. Campania Salerno, II, 20 settembre 2010, n. 11083; v. anche Consiglio di Stato, IV, 30 giugno 2017, n. 3234: «nell’ambito del giudizio sul silenzio, il giudice potrà conoscere dell’accoglibilità dell’istanza: a) nelle ipotesi di manifesta fondatezza, allorché siano richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati in cui non c’è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni e fermo restando il limite della impossibilità di sostituirsi all’Amministrazione; b) nell’ipotesi in cui l’istanza sia manifestamente infondata, sicché risulti del tutto diseconomico obbligare l’Amministrazione a provvedere laddove l’atto espresso non potrebbe che essere di rigetto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273; sez. IV, 12 marzo 2010, n. 1468)»; Consiglio di Stato, III, 8 settembre 2016, n. 3827: «Per l’art. 31, comma 3, del codice del processo amministrativo “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione”, il che significa - da un lato - che se si tratta di “attività vincolata” il giudice “può” e non “deve” valutare se sia il caso di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa e - dall’altro - se si tratta di attività discrezionale l’Amministrazione deve in ogni caso svolgere i suoi compiti istituzionali e provvedere, con valutazioni che non possono essere sostituite da quelle del giudice»] » (T.A.R. Puglia Lecce, I, 30 aprile 2021, n. 614).
B.- Considerato che, con nota del 14 dicembre 2021, la difesa della ricorrente deduceva quanto segue: “ Tale sentenza (la n. 614/2021, ndr) è stata notificata al Comune a mezzo pec il 4/5/2021, protocollata il 5/5 successivo al n. 28026 ed è passata in giudicato. Con atto 28.5.2021 prot. n. 7927/95 il Dirigente l’UTC ha chiesto alla ricorrente se fossero state messe in atto le prescrizioni dettate dalla Autorità di Bacino nel parere 7.8.2018 n. 8820, quindi di dare ‘atto di avvenuta messa in opera, con rispettiva documentazione grafica e fotografica al fine di definire il procedimento; e segue previo sopraluogo da parte dell’ufficio scrivente a verificare quanto realizzato’. Con nota 16.6.2021 n. 0037178, protocollata il 18/6 successivo, la ricorrente, in riscontro alla predetta nota 28.5.2021, da un lato ha evidenziato che già in data 23.1.2018 era stata trasmessa la relazione tecnica degli ing.ri A. ZA e O. CO nella quale si illustrava l’intervento da realizzare per la prevenzione di situazioni di pericolo; intervento che era stato ritenuto corretto dall’Autorità di Bacino così come sancito nel parere 7.8.2018 n. 8820; dall’altro, dopo aver puntualizzato che le opere e gli impianti descritti nella predetta relazione non possono essere realizzati prima del rilascio della sanatoria e, quindi, prima dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile ma solo a lavori conclusi, ha diffidato il Comune al rilascio del permesso di costruire, ove necessario con le prescrizioni del caso. A tale nota è stata nuovamente allegata la relazione tecnica degli ing.ri ZA e CO. Il rilascio del permesso di costruire è stato sollecitato dalla ricorrente, a mezzo di legale di fiducia, con pec 9.7.2021. A tali solleciti non ha fatto seguito alcun atto; né l’Amm.ne ha provveduto al rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente, di cui è condanna nella sentenza n. 614/2021. Rilevato che: - per quieto insegnamento giurisprudenziale, in assenza di un provvedimento conclusivo del procedimento, la mera comunicazione di atti endoprocedimentali, interlocutori e/o soprassessori non è idonea a superare l’inerzia della P.A. (…); - nel caso non è stato adottato un provvedimento conclusivo del procedimento e l’atto 28.5.2021 n. 7927/95 del Dirigente non ha natura provvedimentale né conclusiva del procedimento, in quanto si configura come una richiesta sostanzialmente soprassessoria/interlocutoria ”.
B.1 Considerato che, “ tutto ciò premesso e rilevato, la ricorrente ” sollecitava quindi la nomina di un commissario ad acta .
C.- Ritenuto necessario richiedere all’Amministrazione intimata, nella persona del Dirigente dell’UTC, di produrre - in alternativa a una pronta conclusione del procedimento de quo, come già scritto imposta, sia pure nei sensi precisati, dalla sentenza di questa Sezione n. 614/2021 - una relazione di chiarimenti nella quale si illustrino le ragioni che hanno finora impedito l’esecuzione della richiamata pronuncia, allegandovi ogni ulteriore atto/documento eventualmente richiamato o utile alla decisione della causa.
C.1 Ritenuto infine di prevedere, per l’adempimento istruttorio e il deposito presso la Segreteria di questo Tribunale della relazione, il termine di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza, rinviando per il prosieguo alla camera di consiglio del 4 maggio 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, dispone l’adempimento istruttorio indicato in motivazione, con il termine ivi fissato.
Rinvia, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 4 maggio 2022.
Ordina alla Segreteria di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza - tra cui, specificamente, al Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ostuni .
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO