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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 22/05/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.602 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA LOGUDORO 3/B in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv.
PIREDDA ANTONELLA che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
contro
, C.F. nata ad [...], il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA SATTA, 11 in MACOMER, presso lo studio dell'Avv. BARRIA
ANGELA LUISA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16/09/1995(come risulta dall'atto nr.
7 - parte II - Serie A - Anno 1995 del comune di Borore) tra la NO CP_1
Pagina 1 e il Signor ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere CP_1 Parte_1
alla annotazione della sentenza;
2) revocare l'assegno di mantenimento di euro 250,00 in favore della GL;
Per_1
3) confermare l'assegno di mantenimento in favore della GL , maggiorenne ma non Per_2
ancora autosufficiente economicamente, pari ad euro 250,00 mensili, con trattenuta diretta da parte dell'INPS, ente erogatore della pensione del Sig. ; oltre il 50% delle spese di Parte_1
studio, mediche non coperte dal SSN e straordinarie;
4) confermare l'assegnazione del domicilio coniugale in favore della NO;
CP_1
5) dichiarare che il Sig. sarà tenuto versare in favore del coniuge, a titolo di Parte_1
assegno divorzile, la somma di euro 100,00 mensili, con decorrenza dal mese di aprile 2025, con trattenuta diretta da parte dell'INPS, ente erogatore della pensione di MA Contributo la Pt_1
cui ridotta misura è riconducibile alla situazione debitoria nella quale versa il Sig. e Parte_1
che rappresenta per la beneficiaria una somma indispensabile al fine di poter provvedere al proprio mantenimento sino a che non avrà reperito un'occupazione all'esito del conseguimento della qualifica di OSS.
6) l'obbligo del versamento dell'assegno divorzile cesserà allorquando la NO CP_1 troverà un'occupazione con la qualifica di OSS con l'impegno a darne immediata comunicazione al signor Pt_1
7) il Sig. dichiara di essere debitore, nei confronti della NO , Parte_1 CP_1
della somma di euro 3.200,00 a titolo di arretrati relativi all'assegno di mantenimento della GL
e di euro 1.050,00 a titolo di arretrati relativi all'assegno di mantenimento della GL Per_2
, per un totale complessivo di euro 4.250,00; Per_1
8) le parti convengono che la somma complessiva di euro 4.250,00 per le causali di cui sub 7) venga corrisposta in favore della NO mediante versamento della somma CP_1
mensile di euro 50,00 con decorrenza dal mese di aprile 2025, con trattenuta diretta da parte dell'INPS, ente erogatore della pensione del Sig. ; Parte_1
9) spese del giudizio compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente indicate da e ”. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/07/2024 ha instaurato il giudizio per il Parte_1
divorzio tra lo stesso e . CP_1
Pagina 2 I coniugi hanno contratto matrimonio in BORORE il 16/09/1995 (atto n. 7, Parte II, Serie A, Anno
1995) e dall'unione coniugale sono nate a Ghilarza le figlie (01.03.1997) e Per_2 Per_1
(07.05.2002), oramai maggiorenni e non più conviventi con i genitori.
Con sentenza n. 82/2017 (RG 809/2011), il Tribunale di Oristano ha pronunciato la separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni raggiunte a seguito di conciliazione intervenuta tra le parti: 1) affidamento ad entrambi i genitori della minore , la quale riceverà da entrambi cura, Per_1
educazione e istruzione e manterrà con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la minore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
2) la minore continuerà ad abitare presso il domicilio coniugale alla via Don
Milani 38 in Macomer, ove abita anche la GL;
3) Disciplina del diritto di visita Per_2
stabilendo che la minore possa vedere il padre quando vorrà previo accordo con la madre e comunque per due fine settimana al mese in alternanza con la madre dal sabato sera alla domenica. Durante il periodo estivo per un periodo di almeno 10 giorni consecutivi. Le festività natalizie e pasquali alternativamente con i genitori i quali ne concorderanno le modalità. 4) mantenimento da parte del delle figlie (maggiorenne ma non economicamente Pt_1 Per_2 autosufficiente) e con l'importo di euro 400,00 mensili versati direttamente dall'INPS Per_1
S.p.A. in qualità di ente che eroga la pensione mensile oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN e straordinarie, previamente concordate e documentate;
5) oltre all'ulteriore impegno da parte del di integrare l'importo dell'assegno con ulteriori 100,00 euro da versare Pt_1
a titolo di mantenimento delle figlie a partire dal mese di agosto del 2019 allorquando terminerà di onorare il prestito ottenuto dalla la cui rata di 300,00 euro viene Parte_2
addebitata sul suo conto corrente”.
Nel presente giudizio la parte ricorrente, oltre a richiedere al Tribunale la pronuncia di divorzio, ha domandato al Tribunale la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra disposta CP_1
in quanto convivente con la prole, nonché del contributo al mantenimento delle figlie, asserendo che le stesse siano ormai autosufficienti.
In particolare, egli ha dedotto:
- di percepire una pensione netta (poiché già decurtata dell'assegno di mantenimento per le figlie versato direttamente dall'Inps) pari a euro 1.350,00;
Pagina 3 - che la GL all'epoca della separazione minorenne, dal luglio 2021 aveva lasciato il Per_1
domicilio materno per andare a convivere col compagno in Oristano e, dunque, Persona_3
avendo costituito un nuovo nucleo familiare autonomo;
- che già al tempo maggiorenne, aveva conseguito il diploma di laurea presso Per_2
l'Accademia di Belle Arti di Sassari il 01.03.2022 e viveva stabilmente a Sassari, dove lavora;
- che erano trascorsi 12 anni da quando i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale in sede di separazione e la convivenza non era mai ripresa;
- che non sussistevano ragioni per prevedere l'introduzione di un assegno divorzile, stante l'indipendenza economica dei coniugi.
Si è costituita la resistente, la quale non si è opposta alla domanda di divorzio né alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento di euro 250,00 per la GL ma ha richiesto il rigetto Per_1 della domanda di revoca dell'assegno per la GL della domanda di revoca Per_2 dell'assegnazione della casa coniugale e ha domandato al Tribunale di disporre un assegno divorzile da corrispondere in suo favore per la somma di euro 250,00 o altra somma ritenuta di giustizia, mantenendo inalterata la disposizione sul versamento diretto delle somme da parte dell'Inps in quanto ente erogatore della pensione.
In particolare, ha eccepito: CP_1
- che non corrisponde al vero che la GL aveva completato gli studi, che viveva Per_2
stabilmente in Sassari e che lavorava, in quanto aveva conseguito il diploma di laurea Per_2
triennale e attualmente era iscritta presso l'Accademia di Belle Arti di Sassari ma viveva a
Macomer unitamente alla madre;
- che del nucleo familiare faceva parte, altresì, la GL di di 13 anni, che Per_2 CP_2
porta il cognome della madre ed era alla stessa affidata in via esclusiva perché mai riconosciuta dal padre;
- che pertanto deve essere rigettata la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale in quanto la resistente convive con la GL e con la nipote;
- che tale abitazione, peraltro, era stata assegnata da , che ne era proprietaria, in data CP_3
4.9.2023, in favore della stessa la quale aveva provveduto al pagamento degli CP_1
arretrati e corrispondeva attualmente la somma mensile di euro 69,83;
Pagina 4 - che ella, anche se aveva sempre svolto attività lavorativa, aveva trovato solo lavori precari e poco remunerati;
- che nel corso degli anni, dovendo far fronte anche al mantenimento della nipote, era andata avanti proprio grazie all'assegno di mantenimento per le due figlie percepito dal coniuge;
- che nell'anno 2024 aveva in corso due contratti di lavoro, uno con decorrenza 25/06/2024 e per il quale percepiva la somma di euro 480,00 mensili e l'altro, con decorrenza 01/02/2024, per il quale percepiva la somma di euro 187,00 mensili, tanto che al fine di riqualificarsi si era iscritta a un corso per Operatore Socio Sanitario del costo di euro 1.500,00 + 100,00 di iscrizione e per il quale corrispondeva una rata mensile di euro 300,00);
- che era evidente il divario reddituale tra la situazione economica del il quale percepiva a Pt_1
titolo di pensione la somma di oltre euro 1.700,00 mensili, dai quali occorre decurtare la somma che versava alla GL e la propria (redditi 2021 euro 2.695,95; redditi 2022 euro 2.2280,94; Per_1
redditi 2023 euro 6.346,00);
- che a ella spettava, quindi l'assegno divorzile, anche alla luce del rilevantissimo contributo fornito per la cura delle figlie (essendo sempre stato totalmente assente il padre, peraltro condannato con sentenza penale definitiva del 05.04.2024 per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della GL e in relazione alla durata del matrimonio (22 anni). Per_1
Le parti, con note scritte di trattazione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024, hanno dichiarato di essere addivenute a un accordo alle condizioni che di seguitano si riportano:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16/09/1995(come risulta dall'atto nr 7-parte II-Serie A-Anno 1995 del Comune di Borore) tra la NO CP_1
e il Signor ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere
[...] Parte_1
alla annotazione della sentenza;
2) revocare l'assegno di mantenimento di euro 250,00 in favore della GL;
Per_1
3) confermare l'assegno di mantenimento in favore della GL , maggiorenne ma non Per_2
ancora autosufficiente economicamente, pari ad euro 250,00= mensili, con trattenuta diretta da parte dell'INPS, ente erogatore della pensione del Sig. ; oltre il 50% delle spese di Parte_1
studio, mediche non coperte dal SSN e straordinarie;
4) confermare l'assegnazione del domicilio coniugale in favore della NO;
CP_1
Pagina 5 5) dichiarare che il Sig. sarà tenuto versare in favore del coniuge, a titolo di Parte_1
assegno divorzile, la somma di euro 100,00= mensili, con decorrenza dal mese di aprile 2025, con trattenuta diretta da parte dell'INPS, ente erogatore della pensione di Contributo Parte_1
la cui ridotta misura è riconducibile alla situazione debitoria nella quale versa il Sig. Pt_1
e che rappresenta per la beneficiaria una somma indispensabile al fine di poter provvedere al
[...] proprio mantenimento sino a che non avrà reperito un'occupazione all'esito del conseguimento della qualifica di OSS.
6) l'obbligo del versamento dell'assegno divorzile cesserà allorquando la NO CP_1 troverà un'occupazione con la qualifica di OSS con l'impegno a darne immediata comunicazione al signor Pt_1
7) il Sig. dichiara di essere debitore, nei confronti della NO , Parte_1 CP_1
della somma di euro 3.200,00 a titolo di arretrati relativi all'assegno di mantenimento della GL
e di euro 1.050,00= a titolo di arretrati relativi all'assegno di mantenimento della GL Per_2
, per un totale complessivo di euro 4.250,00; Per_1
8) le parti convengono che la somma complessiva di euro 4.250,00 per le causali di cui sub 7) venga corrisposta in favore della NO mediante versamento della somma CP_1
mensile di euro 50,00=, con decorrenza dal mese di aprile 2025, con trattenuta diretta da parte dell'INPS, ente erogatore della pensione del Sig. ; Parte_1
9) spese del giudizio compensate.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473-bis. 22 ult. co., c.p.c., pertanto, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate, è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente in sede di separazione (18/07/2011) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (11/07/2024 ), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Pagina 6 Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Nulla deve osservarsi con riguardo all'affidamento delle figlie e al diritto di visita, stante il raggiungimento della maggiore età per entrambe.
TA deve ritenersi la revoca, convenuta tra le parti, del contributo al mantenimento della GL
essendo risultato pacifico il raggiungimento da parte sua di una piena indipendenza. Per_1
Invero lasciando il domicilio materno e andando a convivere col fidanzato fin dal Per_1 Per_3
2021, ha senz'altro dato vita a “una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente", atteso che tale convivenza, protratta ormai da quattro anni, è connotata da sicura ufficialità ed è indice dell'indipendenza del nuovo nucleo familiare dal punto di vista economico.
Pertanto, la circostanza evidenziata dimostra il raggiungimento della piena maturità affettiva e personale della GL in questione, con la conseguenza che non può sopravvivere un obbligo di mantenimento a carico del genitore (Cass. n. 1830/2011, Cass. n. 12952/2016, Cass. ordinanza n.
22813/2023).
Diversamente si deve argomentare con riguardo a che, al contrario di quanto rappresentato Per_2
dal ricorrente, non ha raggiunto l'indipendenza economica nonostante l'acquisizione del titolo di studio di laurea triennale, essendo ancora iscritta a un corso universitario di II Livello (Scultura
Monumentale e Arte Pubblica) e abitando, di fatto, ancora con la madre, unitamente – peraltro – alla propria GL di anni 12. CP_2
Sul punto, si sottolinea che, secondo la Suprema Corte “in tema di obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio - che non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa
o per sua scelta -, il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente” (Cassazione civile sez. I, 26/01/2011, n.1830).
Pagina 7 Risulta, quindi, ancora necessario il contributo del padre al mantenimento di il quale si Per_2
reputa congruo nell'ammontare concordato perché conforme a soddisfare le esigenze di vita della stessa, posta così nelle condizioni di poter coltivare le proprie inclinazioni e di conseguire l'indipendenza economica per sé e per la propria GL.
Peraltro, l'importo pattuito è proporzionato alle attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti. Invero, il ricorrente percepisce una pensione netta di euro
17.433,29 annuali (corrispondenti a euro 1.452,77 divisi su 12 mensilità), come si evince dall'ultima dichiarazione dei redditi versata in atti (CU 2024), mentre parte resistente si sta adoperando per la ricerca di un lavoro come OSS, seguendo il relativo corso a pagamento, e svolge attualmente attività lavorativa come collaboratrice domestica per la quale ha percepito nell'anno
2021 euro 2.695,95, nell'anno 2022 euro 2.2280,94 e nell'anno 2023 euro 6.346,00.
Tale squilibrio economico, il quale giustifica sotto il profilo assistenziale il riconoscimento dell'assegno divorzile (anche alla luce della significativa durata del matrimonio, con riferimento al quale risulta sussistente anche la funzione perequativo-compensativa) può ritenersi adeguatamente riequilibrato dalla misura del contributo concordata (si rammenta, infatti, che secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione l'assegno “assume primariamente una funzione compensativa/perequativa, rappresentando un riconoscimento del contributo fornito dalla moglie economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e del marito, ma anche, sia pure in misura minore, assistenziale (…)” - Cassazione civile sez. I, 16/04/2025, n. 9989).
Nulla osta, peraltro, vista la funzione dell'assegno divorzile alla luce della più recente giurisprudenza, ad accogliere con favore la previsione che l'assegno pattuito dovrà essere corrisposto fintanto che la non troverà stabile occupazione lavorativa come OSS, CP_1
conseguendo così redditi adeguati a garantirle una piena autosufficienza.
L'assegnazione della casa familiare alla resistente consegue, naturalmente, al fatto che ella sia ancora il genitore convivente con la GL e con la nipote L'accordo è, perciò, Per_2 CP_2 senz'altro condivisibile in quanto trattasi di diritto indisponibile, finalizzato a garantire l'interesse dei figli alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali, così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale.
Il Tribunale prende atto, infine, della regolamentazione che le parti hanno previsto per quanto concerne il pagamento dovuto dal alla a titolo di arretrati per il mantenimento delle Pt_1 CP_1
figlie.
Pagina 8 Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili celebrato a BORORE il 16/09/1995 tra Pt_1
nato a [...] il [...] e nata ad [...] il
[...] CP_1
14/11/1972, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 7, Parte II, Serie A, Anno 1995 - Comune di BORORE).
Sull'accordo tra le parti:
1. revoca l'assegno di mantenimento di euro 250,00 in favore della GL;
Per_1
2. dispone che il corrisponda quale contributo al mantenimento della GL Pt_1 Per_2
maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, un assegno pari a euro 250,00 mensili, con versamento diretto da parte dell'INPS, ente erogatore della pensione del
[...]
; dispone, inoltre, che il sia tenuto a corrispondere altresì il 50% delle spese di Pt_1 Pt_1
studio, mediche non coperte dal SSN e straordinarie relative alla GL Per_2
3. conferma l'assegnazione del domicilio coniugale in favore della NO;
CP_1
4. dispone che versi in favore del coniuge, a titolo di assegno divorzile, la somma Parte_1
di euro 100,00 mensili, con decorrenza dal mese di aprile 2025, con pagamento diretta da parte dell'INPS, ente erogatore della pensione di L'obbligo del versamento Parte_1 dell'assegno divorzile cesserà allorquando la NO troverà un'occupazione CP_1
con la qualifica di OSS, con l'impegno a darne immediata comunicazione al signor Pt_1
5. dà atto che ha riconosciuto di essere debitore, nei confronti di , Parte_1 CP_1 della somma di euro 3.200,00 a titolo di arretrati relativi all'assegno di mantenimento della GL
e di euro 1.050,00 a titolo di arretrati relativi all'assegno di mantenimento della GL Per_2
per un totale complessivo di euro 4.250,00. Prende altresì atto che le parti hanno Per_1
convenuto che tale somma complessiva verrà corrisposta in favore di mediante CP_1
versamento della somma mensile di euro 50,00, con decorrenza dal mese di aprile 2025 e con pagamento diretto da parte dell'INPS, ente erogatore della pensione di . Parte_1
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
22/05/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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