Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 08/04/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00766/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01794/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1794 del 2024, proposto da
IO MI, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Guagliardo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza n. 3619/2023, resa dal Tribunale di Palermo nell’ambito del procedimento rubricato al n. R.G. 13628/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha adito questo Tribunale per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale civile di Palermo ha condannato Riscossione IA s.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione) “alla restituzione in favore di MI IO della somma di € 1.268,81, oltre interessi dalla domanda al saldo” nonché “alla rifusione delle spese del grado in favore di MI IO, che liquida € 147,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale, CPA e IVA”.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da apposita attestazione, agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo a mezzo pec all’Agenzia, di cui è stata fornita prova.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato; nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad TA , nell’ulteriore termine di giorni sessanta, il Dirigente dell’Ufficio II della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze.
Si deve, al riguardo, precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019); l’incarico deve intendersi di natura sostitutiva, con la conseguenza che le attività di mero impulso agli uffici dell’amministrazione originariamente tenuta all’ottemperanza non costituisce corretta esecuzione dell’incarico;
b) il compenso per il commissario ad TA verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad TA è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Si deve altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore di parte ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad TA ).
Infine, le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza – devono essere liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini indicati in parte motiva; nomina commissario ad TA , nei termini ed ai fini indicati in motivazione, il Dirigente dell’Ufficio II della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con facoltà di delega.
Condanna l’Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti e si trasmetta a mezzo pec al commissario ad TA .
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO