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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/05/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1398/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE DELLA Parte_1 C.F._1
CASA ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, viale della Lirica n. 61
- ATTORE -
Contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.02.2025, la difesa di parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 21.06.2024,
[...] conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, deducendo quanto Pt_1 Controparte_1 segue:
- di aver contratto matrimonio concordatario con il convenuto in data 22.07.2026, che veniva trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castel Bolognese con atto n. 9, parte 2, serie A, dell'anno 2006, optando per il regime di separazione dei beni;
- che, dalla loro unione, era nata in data [...] la figlia , attualmente frequentante l'istituto Per_1 tecnico biologia e chimica dei materiali “Ghini” di Imola;
- che, a seguito di dissidi e incomprensioni sorti tra i coniugi, presentava assieme al marito ricorso per la separazione consensuale ma che, stante la mancata comparizione del convenuto all'udienza presidenziale, il procedimento così introdotto ed iscritto al r.g. n. 2152/2016 non aveva corso;
- di aver quindi presentato ricorso giudiziale in data 13.12.2016 e che, il Tribunale di Ravenna, all'esito del giudizio con sentenza n. 66/2018, dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi, affidava congiuntamente la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della Per_1 medesima presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale di sua proprietà, stabiliva che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia minore almeno due pomeriggi alla settimana e a fine settimana alternati, subordinando il pernottamento all'adeguatezza degli ambienti da valutarsi da parte del Servizio Sociale, nonché due settimane durante le vacanze estive, cinque giorni durante quelle natalizie e tre giorni durante quelle pasquali, e poneva a carico del sig. un contributo al CP_1 mantenimento della figlia pari alla somma mensile di euro 350,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- che, dopo la pubblicazione della sentenza, il sig. non reperiva un immobile idoneo a CP_1 consentire il pernottamento della figlia, continuando a risiedere presso l'immobile ove vive la propria madre, di cui è comproprietario assieme alla sorella e ad uno zio;
- che il sig. è totalmente assente dalla vita della figlia e che, nonostante i suoi sforzi nel CP_1 favorire il mantenimento del rapporto padre-figlia, gli incontri tra gli stessi avvenivano per non più di mezza giornata, di solito la domenica, ogni quindici giorni;
- che l'immobile in cui risiede il convenuto non solo non è idoneo a garantire il pernottamento di ma non ha neppure le caratteristiche necessarie a consentirle di attendere ai propri impegni Per_1 scolastici, che sono aumentati a seguito dell'inizio della scuola superiore;
- che il sig. che esercita un'attività in proprio quale artigiano con presumibili incassi non CP_1 dichiarati e documentati, non è mai stato costante nel pagamento del contributo al mantenimento per la figlia, se non nell'ultimo periodo;
- che il convenuto ha acquisito in via ereditaria un terreno e un fabbricato a Casola Valsenio che ha provveduto a vendere ottenendo un buon ricavo economico.
In considerazione del decorso del termine di legge dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale nel giudizio di separazione e della mancata ripresa della convivenza tra i coniugi, la sig.ra chiedeva al Tribunale di Ravenna di dichiarare la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto con il sig. accogliendo le seguenti conclusioni: “- Controparte_1
pagina 2 di 8 L'abitazione familiare sita in Via Nenni n 15 Castelbolognese di proprietà esclusiva della sig.ra
rimarrà assegnata alla stessa, la quale vi manterrà la residenza unitamente alla figlia Parte_1
; Per_1
- la figlia viene affidata esclusivamente alla madre presso la quale è collocata;
Persona_2
- al padre è data facoltà di tenere con sé un pomeriggio a settimana senza pernottamento non Per_1 presentando l'immobile del le caratteristiche e gli spazi idonei ed adeguati alla presenza CP_1 di un minore;
- i periodi di permanenza presso il padre durante il periodo estivo – senza pernottamento – verranno definiti di anno in anno tra i genitori compatibilmente con le ferie estive di entrambi nel periodo di vacanza scolastica della minore, la quale trascorrerà anche alcuni giorni (senza pernottamento) da determinarsi di anno in anno con il padre durante le vacanze natalizie e quelle pasquali;
- a titolo di contributo nel mantenimento il sig. verserà alla sig.ra l'importo CP_1 Pt_1 mensile di € 500,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat o la minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia;
- il sig. sarà inoltre tenuto a rifondere alla sig.ra il 50 % delle spese CP_1 Pt_1 straordinarie secondo le intese di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, oltre al 50 % delle spese relative alle attività sportive praticate dalla minore;
- le parti provvederanno ciascuna al proprio mantenimento;
- con vittoria di spese legali”.
Con decreto emesso in data 03.07.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21
c.p.c. per la comparizione delle parti in data 04.12.2024.
In data 12.07.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
All'udienza dello 04.12.2024, il Giudice delegato, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia di Controparte_1 procedeva a sentire personalmente l'attrice e, all'esito di tale incombente, rinviava il processo per l'ascolto della figlia minore all'udienza del 12.02.2025. Per_1
Alla suddetta udienza, dopo l'ascolto della minore, la difesa di parte attrice si riportava al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in esso rassegnate, e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Il Giudice delegato rimetteva pertanto la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dalle allegazioni dell'attrice e dalla documentazione agli atti, risulta che la sig.ra abbia Pt_1 presentato ricorso per separazione giudiziale, che all'udienza presidenziale del 25.05.2017 i coniugi siano stati autorizzati a vivere separati e che non abbiano più successivamente ripreso la convivenza.
Stante la mancata impugnazione della sentenza di separazione a seguito della notifica da parte dell'attrice e considerato il decorso del termine di legge di dodici mesi a partire dalla data dell'udienza pagina 3 di 8 presidenziale, ricorrono pertanto i presupposti di cui all'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l.
01.12.70 n. 898.
Sussiste altresì il requisito di cui all'art. 2 l. n. 898/1970, in quanto la protrazione ininterrotta dello stato di separazione dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione e l'insistenza dell'attrice nella domanda di divorzio alla luce delle circostanze dedotte nel ricorso sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita.
Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio che la domanda di affidamento esclusivo della figlia minore proposta dall'attrice sia fondata. Per_1
In punto di diritto, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo può essere disposto a favore di uno solo dei genitori qualora l'affidamento all'altro “sia contrario all'interesse del minore”, che il suddetto articolo prevede al terzo comma che “(i)l genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salvo diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice” e al comma successivo che “(s)alvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
Ove anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate solo dal genitore affidatario, il regime di affidamento viene definito c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” ( Cass. civ., sez. I, 06.07.2022, n. 21425; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 06.03.2019, n. 6535 e Cass. civ., sez. VI, 02.12.2010, n. 24526).
La Corte di Cassazione ha, allo stesso tempo, statuito reiteratamente che “(i)n materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass. civ., sez. I, 24.04.2024,
n. 11122; in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. I, 19.09.2022, n. 27348 e Cass. civ., sez. VI, 04.11.2019, n.
28244).
Ebbene, le circostanze dedotte dalla sig.ra nel ricorso circa il disinteresse del padre nei Pt_1 confronti della figlia, la mancata attuazione integrale della regolamentazione relativa al diritto di visita nei confronti della minore, l'omesso reperimento di un'abitazione idonea a consentire il pernottamento di e il carattere irregolare della corresponsione del contributo al mantenimento per la figlia Per_1
pagina 4 di 8 non sono state contestate dal convenuto che, pur ritualmente convenuto in giudizio, ha scelto di non costituirsi nel presente procedimento.
Seppur la contumacia sia un comportamento processualmente neutro, non si può ignorare, sul piano sostanziale, che la scelta del padre di non costituirsi rappresenti un ulteriore elemento comprovante il disinteresse nei confronti della figlia.
Deve altresì evidenziarsi come le allegazioni di cui al ricorso relativamente al rapporto padre-figlia abbiano trovato pressoché integrale conferma nelle dichiarazioni rese dalla minore in sede di ascolto.
Giova riportare testualmente il contenuto di quanto riferito dalla minore all'udienza del 12.02.2025:
“Ho sedici anni, compio 17 anni il 4 giugno. Il rapporto con mio padre è dovuto al fatto che io sono sua figlia. Da quando i miei genitori si sono separati, io ho continuato a frequentare mio padre anche perché a mia madre faceva piacere. Da parte mia non sento un legame emotivo con mio padre. Se non dovessi vedere mio padre, non proverei una grande sofferenza. Con mio padre ci potrebbe essere un buon rapporto perché siamo simili però mi rendo conto che sia quando abitava con noi che tuttora le responsabilità verso di me non le prende. Io so che dovrei vedere mio padre più spesso di quanto lo veda veramente. Io lo vedo una domenica ogni due settimane, faccio fatica a stare tutta la giornata con lui;
con lui mi annoio. Mio padre mi fa sempre domande molto standard ma oltre a quello non chiede molto. Io gioco a tennis e lui non mi chiede quasi mai niente. Non viene quasi mai a vedermi ai tornei.
Non mi propone mai cose da fare assieme, tutte le giornate che passiamo insieme sono uguali. Le domeniche che stiamo assieme l(e) passiamo in macchina andando in vari posti tra Imola e Faenza.
Lui certe volte non capisce che ho delle esigenze, come quando gli chiedo di portarmi a casa prima perché devo studiare. Lui non mi ha mai proposto di andare a casa sua a studiare. Io non so dove abiti effettivamente mio padre, io sapevo che abitava a casa di mia nonna, poi ho saputo che si era trasferito da un amico. So che ha una compagna ma non lo so tramite lui perché lui non me lo dice. Mio padre non mi dice nulla sulla sua vita. Non so neanche cosa faccia esattamente mio padre di lavoro. Questa cosa mi faceva soffrire, ora non più. Se lui volesse veramente instaurare un rapporto autentico con me, non si comporterebbe così. Io per qualsiasi cosa mi rivolgo a mia madre. Quest'anno sarei dovuta andare a York per un viaggio di istruzione e avrei dovuto fare il passaporto. Mia madre mi ha detto che avremmo dovuto chiedere a mio padre. Il fatto che, per qualsiasi scelta, dobbiamo chiedere a mio padre mi dà fastidio perché lui non si interessa”. Sulla base delle risultanze processuali, deve pertanto essere disposto l'affidamento esclusivo della minore a favore della madre, mantenendo la sua collocazione presso quest'ultima.
Stante la collocazione della minore presso la madre, deve essere confermata ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. l'assegnazione della casa familiare, sita a Castel Bolognese (RA), via Pietro Nenni n. 15, a favore della sig.ra Parte_1
Per quanto concerne la regolamentazione del diritto-dovere di visita, tenuto conto della prassi in atto di frequentazione e del mancato reperimento da parte del sig. di un'abitazione idonea ad CP_1 ospitare la figlia, deve essere stabilito che il padre incontri la minore almeno un pomeriggio a settimana sino a dopo cena, individuato congiuntamente dalle parti tenendo conto delle esigenze della minore.
Si mantiene ferma la ripartizione dei periodi delle vacanze estive, natalizie e pasquali già contenuta nella sentenza di separazione, ovvero il padre potrà stare con la minore per quindici giorni durante le vacanze estive, per cinque giorni durante quelle natalizie e per tre giorni nel corso di quelle pasquali,
pagina 5 di 8 precisando come, alla luce della già rilevata circostanza per cui il padre vive in una casa di abitazione inadeguata ad ospitare la figlia, in caso di mancato soggiorno nei suddetti periodi presso luoghi di villeggiatura, la minore continuerà a pernottare presso l'abitazione materna.
In relazione alla determinazione del contributo al mantenimento della minore da parte del padre, le norme di riferimento sono contenute nell'art. 337 ter, quarto comma, che prevede specificatamente che
“salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riferimento in particolare al criterio delle risorse economiche di entrambi i genitori, la Corte di
Cassazione ha precisato che “(i)l dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali” (Cass. civ., sez. VI, 13.12.2016, n. 25531; Cass. civ., sez. I, 22.03.2005, n. 6197).
È altresì necessario rimarcare come la Suprema Corte abbia affermato in termini generali che il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presupponga non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno, con la conseguenza che il giudice
“non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale” (Cas. civ., sez. I, 30.06.2021, n. 18608).
Nel caso di specie, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e degli altri criteri indicati dall'art. 337 ter, quarto comma, c.c., nella sentenza di separazione ha posto a carico del sig. un contributo al mantenimento della figlia pari alla somma mensile di euro 350,00, CP_1 oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Ravenna.
pagina 6 di 8 A fondamento della richiesta di aumento del contributo al mantenimento, l'attrice ha dedotto che il padre non ha esercitato il diritto-dovere di visita secondo la regolamentazione prevista nella sentenza di separazione e che lo stesso avrebbe ereditato un terreno e un fabbricato dalla cui vendita avrebbe ottenuto buoni proventi.
Osserva il Collegio come le circostanze riguardanti l'acquisita titolarità di beni immobili in via successoria e la vendita dei medesimi con conseguente asserito incasso del relativo prezzo non siano state in alcun modo dimostrate da parte attrice e che non vi è pertanto alcuna evidenza processuale nel presente giudizio né di un deterioramento delle condizioni economiche della sig.ra né di un Pt_1 miglioramento di quelle del sig. CP_1
Tenuto conto però che il padre da anni frequenta la minore secondo un calendario ben più limitato di quello stabilito in sede di separazione e che è fatto notorio che la crescita dei figli implichi un aumento delle loro esigenze economiche, senza necessità di apposita dimostrazione di tale assunto (cfr. Cass. civ., sez. I, 04.05.2023, n. 11724), considerando che la sentenza di separazione è stata emessa nel 2018 quando la minore aveva dieci anni e che la stessa sta per compiere diciassette anni, appare congruo e ragionevole incrementare il contributo al mantenimento ordinario per dall'importo mensile di Per_1 euro 350,00 a quello di euro 400,00, ferma la ripartizione delle spese straordinarie al 50 %.
Stante il prevalente accoglimento delle domande proposte dall'attrice, in applicazione del principio di soccombenza le spese di lite, liquidate, tenuto conto dell'attività difensiva espletata dalla parte costituita e del livello di complessità delle questioni giuridiche oggetto di causa, come da dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella versione aggiornata dal d.m. n. 147/2022, vengono poste a carico del sig. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] Parte_1 il 26.10.1977, e da nato a Faenza il [...], a Castel Bolognese (RA) in [...] Controparte_1
22.07.2006 e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 9, parte 2, S. A, ufficio 1, dell'anno 2006;
- STABILISCE l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
Persona_2
- CONFERMA la collocazione della minore presso la madre e che l'esercizio del diritto- Parte_2 dovere di visita paterno venga esercitato secondo le modalità e tempistiche indicate in parte motiva;
- CONFERMA l'assegnazione della casa familiare, sita a Castel Bolognese, via Pietro Nenni n. 15, a favore della sig.ra Parte_1
- STABILISCE che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia Controparte_1 corrispondendo alla sig.ra l'importo mensile di euro 400,00, annualmente rivalutabile in Parte_1 base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Bolognese di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 7 di 8 - CONDANNA il sig. a rifondere alla sig.ra le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 3.809,00 per compensi professionali, euro 125,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 05.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1398/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE DELLA Parte_1 C.F._1
CASA ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, viale della Lirica n. 61
- ATTORE -
Contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.02.2025, la difesa di parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 21.06.2024,
[...] conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, deducendo quanto Pt_1 Controparte_1 segue:
- di aver contratto matrimonio concordatario con il convenuto in data 22.07.2026, che veniva trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castel Bolognese con atto n. 9, parte 2, serie A, dell'anno 2006, optando per il regime di separazione dei beni;
- che, dalla loro unione, era nata in data [...] la figlia , attualmente frequentante l'istituto Per_1 tecnico biologia e chimica dei materiali “Ghini” di Imola;
- che, a seguito di dissidi e incomprensioni sorti tra i coniugi, presentava assieme al marito ricorso per la separazione consensuale ma che, stante la mancata comparizione del convenuto all'udienza presidenziale, il procedimento così introdotto ed iscritto al r.g. n. 2152/2016 non aveva corso;
- di aver quindi presentato ricorso giudiziale in data 13.12.2016 e che, il Tribunale di Ravenna, all'esito del giudizio con sentenza n. 66/2018, dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi, affidava congiuntamente la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della Per_1 medesima presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale di sua proprietà, stabiliva che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia minore almeno due pomeriggi alla settimana e a fine settimana alternati, subordinando il pernottamento all'adeguatezza degli ambienti da valutarsi da parte del Servizio Sociale, nonché due settimane durante le vacanze estive, cinque giorni durante quelle natalizie e tre giorni durante quelle pasquali, e poneva a carico del sig. un contributo al CP_1 mantenimento della figlia pari alla somma mensile di euro 350,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- che, dopo la pubblicazione della sentenza, il sig. non reperiva un immobile idoneo a CP_1 consentire il pernottamento della figlia, continuando a risiedere presso l'immobile ove vive la propria madre, di cui è comproprietario assieme alla sorella e ad uno zio;
- che il sig. è totalmente assente dalla vita della figlia e che, nonostante i suoi sforzi nel CP_1 favorire il mantenimento del rapporto padre-figlia, gli incontri tra gli stessi avvenivano per non più di mezza giornata, di solito la domenica, ogni quindici giorni;
- che l'immobile in cui risiede il convenuto non solo non è idoneo a garantire il pernottamento di ma non ha neppure le caratteristiche necessarie a consentirle di attendere ai propri impegni Per_1 scolastici, che sono aumentati a seguito dell'inizio della scuola superiore;
- che il sig. che esercita un'attività in proprio quale artigiano con presumibili incassi non CP_1 dichiarati e documentati, non è mai stato costante nel pagamento del contributo al mantenimento per la figlia, se non nell'ultimo periodo;
- che il convenuto ha acquisito in via ereditaria un terreno e un fabbricato a Casola Valsenio che ha provveduto a vendere ottenendo un buon ricavo economico.
In considerazione del decorso del termine di legge dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale nel giudizio di separazione e della mancata ripresa della convivenza tra i coniugi, la sig.ra chiedeva al Tribunale di Ravenna di dichiarare la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto con il sig. accogliendo le seguenti conclusioni: “- Controparte_1
pagina 2 di 8 L'abitazione familiare sita in Via Nenni n 15 Castelbolognese di proprietà esclusiva della sig.ra
rimarrà assegnata alla stessa, la quale vi manterrà la residenza unitamente alla figlia Parte_1
; Per_1
- la figlia viene affidata esclusivamente alla madre presso la quale è collocata;
Persona_2
- al padre è data facoltà di tenere con sé un pomeriggio a settimana senza pernottamento non Per_1 presentando l'immobile del le caratteristiche e gli spazi idonei ed adeguati alla presenza CP_1 di un minore;
- i periodi di permanenza presso il padre durante il periodo estivo – senza pernottamento – verranno definiti di anno in anno tra i genitori compatibilmente con le ferie estive di entrambi nel periodo di vacanza scolastica della minore, la quale trascorrerà anche alcuni giorni (senza pernottamento) da determinarsi di anno in anno con il padre durante le vacanze natalizie e quelle pasquali;
- a titolo di contributo nel mantenimento il sig. verserà alla sig.ra l'importo CP_1 Pt_1 mensile di € 500,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat o la minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia;
- il sig. sarà inoltre tenuto a rifondere alla sig.ra il 50 % delle spese CP_1 Pt_1 straordinarie secondo le intese di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, oltre al 50 % delle spese relative alle attività sportive praticate dalla minore;
- le parti provvederanno ciascuna al proprio mantenimento;
- con vittoria di spese legali”.
Con decreto emesso in data 03.07.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21
c.p.c. per la comparizione delle parti in data 04.12.2024.
In data 12.07.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
All'udienza dello 04.12.2024, il Giudice delegato, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia di Controparte_1 procedeva a sentire personalmente l'attrice e, all'esito di tale incombente, rinviava il processo per l'ascolto della figlia minore all'udienza del 12.02.2025. Per_1
Alla suddetta udienza, dopo l'ascolto della minore, la difesa di parte attrice si riportava al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in esso rassegnate, e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Il Giudice delegato rimetteva pertanto la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dalle allegazioni dell'attrice e dalla documentazione agli atti, risulta che la sig.ra abbia Pt_1 presentato ricorso per separazione giudiziale, che all'udienza presidenziale del 25.05.2017 i coniugi siano stati autorizzati a vivere separati e che non abbiano più successivamente ripreso la convivenza.
Stante la mancata impugnazione della sentenza di separazione a seguito della notifica da parte dell'attrice e considerato il decorso del termine di legge di dodici mesi a partire dalla data dell'udienza pagina 3 di 8 presidenziale, ricorrono pertanto i presupposti di cui all'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l.
01.12.70 n. 898.
Sussiste altresì il requisito di cui all'art. 2 l. n. 898/1970, in quanto la protrazione ininterrotta dello stato di separazione dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione e l'insistenza dell'attrice nella domanda di divorzio alla luce delle circostanze dedotte nel ricorso sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita.
Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio che la domanda di affidamento esclusivo della figlia minore proposta dall'attrice sia fondata. Per_1
In punto di diritto, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo può essere disposto a favore di uno solo dei genitori qualora l'affidamento all'altro “sia contrario all'interesse del minore”, che il suddetto articolo prevede al terzo comma che “(i)l genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salvo diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice” e al comma successivo che “(s)alvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
Ove anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate solo dal genitore affidatario, il regime di affidamento viene definito c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” ( Cass. civ., sez. I, 06.07.2022, n. 21425; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 06.03.2019, n. 6535 e Cass. civ., sez. VI, 02.12.2010, n. 24526).
La Corte di Cassazione ha, allo stesso tempo, statuito reiteratamente che “(i)n materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass. civ., sez. I, 24.04.2024,
n. 11122; in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. I, 19.09.2022, n. 27348 e Cass. civ., sez. VI, 04.11.2019, n.
28244).
Ebbene, le circostanze dedotte dalla sig.ra nel ricorso circa il disinteresse del padre nei Pt_1 confronti della figlia, la mancata attuazione integrale della regolamentazione relativa al diritto di visita nei confronti della minore, l'omesso reperimento di un'abitazione idonea a consentire il pernottamento di e il carattere irregolare della corresponsione del contributo al mantenimento per la figlia Per_1
pagina 4 di 8 non sono state contestate dal convenuto che, pur ritualmente convenuto in giudizio, ha scelto di non costituirsi nel presente procedimento.
Seppur la contumacia sia un comportamento processualmente neutro, non si può ignorare, sul piano sostanziale, che la scelta del padre di non costituirsi rappresenti un ulteriore elemento comprovante il disinteresse nei confronti della figlia.
Deve altresì evidenziarsi come le allegazioni di cui al ricorso relativamente al rapporto padre-figlia abbiano trovato pressoché integrale conferma nelle dichiarazioni rese dalla minore in sede di ascolto.
Giova riportare testualmente il contenuto di quanto riferito dalla minore all'udienza del 12.02.2025:
“Ho sedici anni, compio 17 anni il 4 giugno. Il rapporto con mio padre è dovuto al fatto che io sono sua figlia. Da quando i miei genitori si sono separati, io ho continuato a frequentare mio padre anche perché a mia madre faceva piacere. Da parte mia non sento un legame emotivo con mio padre. Se non dovessi vedere mio padre, non proverei una grande sofferenza. Con mio padre ci potrebbe essere un buon rapporto perché siamo simili però mi rendo conto che sia quando abitava con noi che tuttora le responsabilità verso di me non le prende. Io so che dovrei vedere mio padre più spesso di quanto lo veda veramente. Io lo vedo una domenica ogni due settimane, faccio fatica a stare tutta la giornata con lui;
con lui mi annoio. Mio padre mi fa sempre domande molto standard ma oltre a quello non chiede molto. Io gioco a tennis e lui non mi chiede quasi mai niente. Non viene quasi mai a vedermi ai tornei.
Non mi propone mai cose da fare assieme, tutte le giornate che passiamo insieme sono uguali. Le domeniche che stiamo assieme l(e) passiamo in macchina andando in vari posti tra Imola e Faenza.
Lui certe volte non capisce che ho delle esigenze, come quando gli chiedo di portarmi a casa prima perché devo studiare. Lui non mi ha mai proposto di andare a casa sua a studiare. Io non so dove abiti effettivamente mio padre, io sapevo che abitava a casa di mia nonna, poi ho saputo che si era trasferito da un amico. So che ha una compagna ma non lo so tramite lui perché lui non me lo dice. Mio padre non mi dice nulla sulla sua vita. Non so neanche cosa faccia esattamente mio padre di lavoro. Questa cosa mi faceva soffrire, ora non più. Se lui volesse veramente instaurare un rapporto autentico con me, non si comporterebbe così. Io per qualsiasi cosa mi rivolgo a mia madre. Quest'anno sarei dovuta andare a York per un viaggio di istruzione e avrei dovuto fare il passaporto. Mia madre mi ha detto che avremmo dovuto chiedere a mio padre. Il fatto che, per qualsiasi scelta, dobbiamo chiedere a mio padre mi dà fastidio perché lui non si interessa”. Sulla base delle risultanze processuali, deve pertanto essere disposto l'affidamento esclusivo della minore a favore della madre, mantenendo la sua collocazione presso quest'ultima.
Stante la collocazione della minore presso la madre, deve essere confermata ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. l'assegnazione della casa familiare, sita a Castel Bolognese (RA), via Pietro Nenni n. 15, a favore della sig.ra Parte_1
Per quanto concerne la regolamentazione del diritto-dovere di visita, tenuto conto della prassi in atto di frequentazione e del mancato reperimento da parte del sig. di un'abitazione idonea ad CP_1 ospitare la figlia, deve essere stabilito che il padre incontri la minore almeno un pomeriggio a settimana sino a dopo cena, individuato congiuntamente dalle parti tenendo conto delle esigenze della minore.
Si mantiene ferma la ripartizione dei periodi delle vacanze estive, natalizie e pasquali già contenuta nella sentenza di separazione, ovvero il padre potrà stare con la minore per quindici giorni durante le vacanze estive, per cinque giorni durante quelle natalizie e per tre giorni nel corso di quelle pasquali,
pagina 5 di 8 precisando come, alla luce della già rilevata circostanza per cui il padre vive in una casa di abitazione inadeguata ad ospitare la figlia, in caso di mancato soggiorno nei suddetti periodi presso luoghi di villeggiatura, la minore continuerà a pernottare presso l'abitazione materna.
In relazione alla determinazione del contributo al mantenimento della minore da parte del padre, le norme di riferimento sono contenute nell'art. 337 ter, quarto comma, che prevede specificatamente che
“salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riferimento in particolare al criterio delle risorse economiche di entrambi i genitori, la Corte di
Cassazione ha precisato che “(i)l dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali” (Cass. civ., sez. VI, 13.12.2016, n. 25531; Cass. civ., sez. I, 22.03.2005, n. 6197).
È altresì necessario rimarcare come la Suprema Corte abbia affermato in termini generali che il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presupponga non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno, con la conseguenza che il giudice
“non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale” (Cas. civ., sez. I, 30.06.2021, n. 18608).
Nel caso di specie, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e degli altri criteri indicati dall'art. 337 ter, quarto comma, c.c., nella sentenza di separazione ha posto a carico del sig. un contributo al mantenimento della figlia pari alla somma mensile di euro 350,00, CP_1 oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Ravenna.
pagina 6 di 8 A fondamento della richiesta di aumento del contributo al mantenimento, l'attrice ha dedotto che il padre non ha esercitato il diritto-dovere di visita secondo la regolamentazione prevista nella sentenza di separazione e che lo stesso avrebbe ereditato un terreno e un fabbricato dalla cui vendita avrebbe ottenuto buoni proventi.
Osserva il Collegio come le circostanze riguardanti l'acquisita titolarità di beni immobili in via successoria e la vendita dei medesimi con conseguente asserito incasso del relativo prezzo non siano state in alcun modo dimostrate da parte attrice e che non vi è pertanto alcuna evidenza processuale nel presente giudizio né di un deterioramento delle condizioni economiche della sig.ra né di un Pt_1 miglioramento di quelle del sig. CP_1
Tenuto conto però che il padre da anni frequenta la minore secondo un calendario ben più limitato di quello stabilito in sede di separazione e che è fatto notorio che la crescita dei figli implichi un aumento delle loro esigenze economiche, senza necessità di apposita dimostrazione di tale assunto (cfr. Cass. civ., sez. I, 04.05.2023, n. 11724), considerando che la sentenza di separazione è stata emessa nel 2018 quando la minore aveva dieci anni e che la stessa sta per compiere diciassette anni, appare congruo e ragionevole incrementare il contributo al mantenimento ordinario per dall'importo mensile di Per_1 euro 350,00 a quello di euro 400,00, ferma la ripartizione delle spese straordinarie al 50 %.
Stante il prevalente accoglimento delle domande proposte dall'attrice, in applicazione del principio di soccombenza le spese di lite, liquidate, tenuto conto dell'attività difensiva espletata dalla parte costituita e del livello di complessità delle questioni giuridiche oggetto di causa, come da dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella versione aggiornata dal d.m. n. 147/2022, vengono poste a carico del sig. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] Parte_1 il 26.10.1977, e da nato a Faenza il [...], a Castel Bolognese (RA) in [...] Controparte_1
22.07.2006 e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 9, parte 2, S. A, ufficio 1, dell'anno 2006;
- STABILISCE l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
Persona_2
- CONFERMA la collocazione della minore presso la madre e che l'esercizio del diritto- Parte_2 dovere di visita paterno venga esercitato secondo le modalità e tempistiche indicate in parte motiva;
- CONFERMA l'assegnazione della casa familiare, sita a Castel Bolognese, via Pietro Nenni n. 15, a favore della sig.ra Parte_1
- STABILISCE che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia Controparte_1 corrispondendo alla sig.ra l'importo mensile di euro 400,00, annualmente rivalutabile in Parte_1 base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Bolognese di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 7 di 8 - CONDANNA il sig. a rifondere alla sig.ra le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 3.809,00 per compensi professionali, euro 125,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 05.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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