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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Sezione Promiscua
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Promiscua, riunita in Camera di Consiglio e composta dai signori Magistrati:
- Dott. Carlo Errico Presidente Rel.
- Dott.ssa Adele Ferraro Consigliere
- Dott.ssa Alessandra Ferraro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1111/2021 R.G., avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali in genere”, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 28.5.2024
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Salvatore Centonze e dall'avv. Parte_1
Vincenzo Cito, ed elettivamente domiciliato in Lecce (LE) alla Via Gioacchino Toma n. 45;
Appellante
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Appellato
CON L'INTERVENTO DEL P.G. (parere favorevole del 15.4.2022)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva innanzi al Tribunale di Lecce il Parte_1 Controparte_1 per far accertare e dichiarare il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi degli artt. 22, comma 12 -quater e 5, comma 6, T.U. Imm.
A sostegno di tale domanda deduceva di essere stato vittima di particolare sfruttamento lavorativo, di aver presentato denuncia e manifestato la volontà di cooperare nel processo penale a carico del suo datore di lavoro, con il quale aveva reciso ogni rapporto.
Il si costituiva nel giudizio n. 3402/2014 dinanzi al Tribunale Controparte_1 di Lecce, eccependo il difetto di giurisdizione del G.O.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 5745/2015 emessa in data 10.12.2015, in accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal CP_1 costituito, dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo.
Avverso la suddetta sentenza proponeva impugnazione Parte_1 adducendo l'erronea l'interpretazione della norma contenuta nell'art. 22, comma 12 -quater, T.U. Imm., mentre il si costituiva chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza di prime cure.
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 569/2017, depositata in data 25.05.2017, rigettava l'appello, dichiarando che la controversia dovesse essere devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, e condannava l'appellante alla refusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione e Parte_1 con ordinanza n.2441/2019, depositata in data 29.01.2019, la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Lecce.
Pur avendo ottenuto, nelle more del giudizio, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, l'attore riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Lecce ai sensi dell'art. 392 c.p.c. chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 22, comma 12 -quater e dell'art. 5, comma 6, T.U. Imm. La causa veniva decisa con sentenza n. 1512/2021 che rigettava la domanda e compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso la sopra indicata sentenza, proponeva appello, per i Parte_1 seguenti motivi:
pag. 2/8 - la Suprema Corte non si era limitata a risolvere la questione relativa alla giurisdizione in favore del giudice ordinario, ma aveva altresì chiarito i poteri spettanti a quest'ultimo quando chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 22, comma 12-quater, d.lgs. 286/1998 ai fini del rilascio del titolo in questione. In particolare, le Sezioni Unite avevano stabilito che tale verifica dovesse essere eseguita dal giudice ordinario con “cognizione piena (…), atteso che il parere del procuratore della Repubblica, cui è condizionato il rilascio del permesso da parte del questore, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed esaurisce la propria rilevanza all'interno del procedimento amministrativo, non vincolando l'autorità giurisdizionale”. Ciononostante, il Tribunale di Lecce aveva attribuito rilevanza alle valutazioni espresse dal procuratore della Repubblica nel procedimento amministrativo, al punto da considerare il rilascio del titolo subordinato a tali valutazioni, esprimendo così un orientamento di segno diametralmente opposto rispetto al principio di diritto cui avrebbe dovuto uniformarsi;
- secondo il Giudice di primo grado, l'odierno appellante avrebbe dovuto fornire la prova della cooperazione nel procedimento penale e del conseguimento del titolo di soggiorno. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità aveva evidenziato il ruolo attivo che il giudice ordinario è chiamato a svolgere per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. In forza di tale principio, dunque, qualora avesse considerato carenti le acquisizioni istruttorie fornite dall'odierno appellante, il Tribunale di Lecce avrebbe potuto agire motu proprio e richiedere gli elementi necessari per istruire la causa;
- la sentenza impugnata era censurabile anche sotto il profilo della violazione dell'art. 22, comma 12-quater T.U. Imm. con riferimento alla valutazione del requisito della cooperazione, che doveva essere intesa quale volontà di cooperare, che si manifestava già con la presentazione della denuncia, e la cui permanenza poteva essere desunta anche da comportamenti coevi o immediatamente successivi alla presentazione della denuncia, come l'assenza di ritrattazioni predibattimentali o comunque di condotte da cui poter desumere il venir meno della volontà iniziale. La volontà di cooperare manifestata dal deducente al momento della presentazione della denuncia era stata mantenuta ferma anche successivamente, non avendo il medesimo ritrattato, né posto in essere comportamenti tali da cui poter desumere il venir meno di tale volontà. Ciò era dimostrato anche dalla totale assenza di rilievi da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Egli, pur avendo presentato una denuncia pag. 3/8 ritenuta superflua in termini di apporto probatorio alla ricostruzione della vicenda criminosa, successivamente veniva chiamato a rendere testimonianza nella fase dibattimentale del processo penale, e proprio a seguito di tale attività processuale otteneva dapprima il parere favorevole del procuratore della Repubblica e successivamente il rilascio del permesso umanitario;
- la sentenza impugnata andava riformata anche nella parte in cui aveva omesso di esaminare la domanda finalizzata ad una declaratoria di riconoscimento del diritto di ottenere il permesso di soggiorno con efficacia ex tunc. Ed invero, il fatto di aver ottenuto il permesso di soggiorno nelle more del giudizio aveva fatto venire meno l'interesse dell'odierno appellante ad ottenere una sentenza di condanna del convenuto al rilascio di tale titolo, ma di certo non aveva fatto venire CP_1 meno l'interesse del medesimo ad ottenere una pronuncia di mero accertamento del diritto connesso a tale titolo.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che la Corte dichiarasse che egli fosse titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi degli artt. 5 e. 22 T.U. Imm. con vittoria di spese e competenze relative ai precedenti gradi di merito e di legittimità, da rifondersi ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, nonché delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l'Avvocatura dello Stato, a sua volta, esponendo che:
- la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari era del tutto infondata non sussistendo, nel merito, i presupposti per il rilascio del suddetto provvedimento. Nello specifico non corrispondeva al vero che fosse mancato il parere del P.M., come sembrava dedursi dall'ordinanza della Corte di Cassazione, poiché il parere vi era stato ed era stato negativo, atteso che la concessione del permesso di soggiorno ex art. 22, comma 12-quater D. Lgs. n. 286/98 era subordinata alle valutazioni espresse dal Pubblico Ministero;
- sebbene il Tribunale non fosse vincolato al parere del P.M., era pur vero che fosse chiamato a decidere ed a verificare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 22, comma 12-quater, D. Lgs. n. 286/98. Nella fattispecie, se era incontroverso che l'appellante in riassunzione fosse stato vittima di una grave forma di sfruttamento e che lo avesse denunciato, non era altrettanto incontroverso che egli prestasse cooperazione nel procedimento penale instaurato a seguito della denuncia. Tale requisito lo avrebbe ben potuto valutare il P.M. che però lo aveva ritenuto insussistente;
pag. 4/8 - in ogni caso giova evidenziare che non poteva ritenersi pregiudicato il diritto di difesa dell'odierno appellante in riassunzione, atteso che egli è comunque titolare del permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese e competenze di lite.
A seguito delle rassegnate conclusioni delle parti, la sentenza veniva assunta in decisione all'udienza del 28.05.2024.
[...]
ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi Parte_1 umanitari, deducendo di essere stato vittima di grave sfruttamento lavorativo ed invocando l'art. 22, commi 12-quater e quinquies, del D.lgs. n. 286/98. Il
[...]
si è costituito in giudizio, eccependo in primo luogo il difetto di CP_1 giurisdizione del G.O. e contestando nel merito l'avversa domanda. Il giudice di primo grado e la Corte di Appello hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice Amministrativo, mentre la Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza della giurisdizione del G.O. e rinviato al Tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato, che ha rigettato la domanda.
L'appello proposto da avverso la sentenza n. 1512/2021 del Parte_1
Tribunale di Lecce è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, si ricorda che l'art. 22, commi 12 quater e quinquies, del D.P.R. n. 286/98 (T.U. sull'immigrazione), prevede che “nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio”.
Come sostenuto dall'istante, nel procedimento a carico di soci ed amministratori della società , egli è stato costretto a lavorare in condizioni disumane, con CP_3 turni massacranti e con una retribuzione inidonea a garantirne la sopravvivenza,
pag. 5/8 ha tenuto un atteggiamento collaborativo con l'autorità giudiziaria, avendo proposto querela ed essendosi poi messo a disposizione dell'A.G.
L'art. 22 citato prevede infatti che il permesso di soggiorno spetti allo straniero, a condizione che: a) sia stato vittima di sfruttamento lavorativo;
b) ne abbia fatta denuncia all'autorità; c) presti "cooperazione" nel conseguente procedimento penale.
Nel caso in esame, non è controverso che lo straniero sia stato vittima di una grave forma di sfruttamento e che ne abbia fatto denuncia, come riconosciuto anche nella sentenza appellata.
Ed infatti, sebbene il Tribunale abbia riconosciuto la sopra indicata circostanza ha ritenuto che “ciononostante, il P.M. non ha espresso il parere favorevole, ritenendo che manchi il requisito della cooperazione nel successivo procedimento penale. La previsione normativa, che àncora il rilascio del permesso di soggiorno alla valutazione del P.M. (il solo in grado di verificare se vi sia o meno la cooperazione in fase di indagini) è tale da escludere che la domanda possa essere accolta in assenza della proposta o del parere favorevole del P.M..”.
Sul punto, deve rilevarsi che con ordinanza n. 2441/19 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, a proposito della acclarata giurisdizione del Giudice ordinario ha sottolineato come il parere del Procuratore della Repubblica, cui è condizionato il rilascio del permesso da parte del Questore, costituisce esercizio di una discrezionalità tecnica ed esaurisce la propria rilevanza all'interno del procedimento ammnistrativo, non vincolando l'autorità giurisdizionale.
Pertanto, il parere contrario espresso dal P.M. non era di per sé sufficiente al rigetto della domanda ed il rilascio del titolo invocato non è ad esso subordinato.
Per contro, tuttavia, deve rilevarsi che nel presente giudizio, il Procuratore generale ha espresso un articolato e condivisibile parere favorevole all'accoglimento della domanda, sottolineando come “la condotta del denunciante appaia nel complesso pienamente indicativa dell'esistenza di una chiara volontà di cooperazione manifestata dall'interessato” per come richiesto dalla direttiva 2009/52 CE”.
Ed invero, dalla documentazione prodotta emerge l'attività di denuncia e collaborazione quale persona offesa nel procedimento penale instauratosi in relazione alle sue condizioni di lavoro. Ciò trova conferma nel fatto che egli abbia mantenuto ferma la propria posizione, non avendo il medesimo ritrattato, né posto pag. 6/8 in essere comportamenti tali da cui poter desumere il venir meno di tale volontà e che sia stato chiamato a rendere testimonianza nel processo penale.
Infine, come per sua stessa ammissione, risulterebbe essere stato concesso all'istante un permesso per motivi umanitari. Non per questo, tuttavia, può dirsi venuto meno l'interesse del richiedente ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al rilascio, con efficacia ex tunc– e dunque con decorrenza dalla data della domanda del permesso di soggiorno ex art. 22, co.12- quater T.U. Immigrazione (cfr. in questi termini, C. App. Lecce Sent. del 02/07/2020
– R.G- n. 262/2019).
Sul punto, la Corte ha già avuto modo pure di affermare che “l'avvenuto rilascio del permesso in corso di causa non fa venire meno l'interesse dell'attore a detta pronuncia, in quanto l'accertamento della esistenza, alla data di presentazione della domanda, dei presupposti per il riconoscimento del diritto in questione, appare idoneo ad influire sul complessivo trattamento spettante allo straniero nello Stato italiano, in ragione del periodo di sussistenza del diritto” (cfr. C. App. Lecce, Sent. del 07/05/2021 – R.G. n. 953/2019).
Questa Corte ha altresì riconosciuto l'importanza che riveste l'accertamento della decorrenza con efficacia ex tunc del diritto in esame, in relazione al “calcolo del termine stabilito per una eventuale richiesta di rilascio della carta di soggiorno o per il conseguimento della cittadinanza”; ciò senza tralasciare, oltretutto, che la stessa riassunzione del giudizio – come nel caso di specie – giova ad evitare “gli effetti di spesa di cui all'art. 134, co. 5, D.P.R. 115/2002 conseguenti ad una estinzione del processo” per inattività delle parti (v. C. App. Lecce, Sent. del 02.07.2020 – R.G. 262/2019).
L'appello proposto va dunque accolto e riformata la sentenza resa dal primo giudice, concedendo all'appellante la protezione ai sensi dell'art. l'art. 22, commi 12 quater e quinquies, del D.P.R. n. 286/98 (T.U. sull'immigrazione).
Le spese di lite, attesa la novità delle questioni trattate, anche relative alla giurisdizione e alla permanenza dell'interesse ad agire dell'appellante, oltre che in relazione alla verifica della effettiva collaborazione nel giudizio penale da parte dell'istante, accertato attraverso il parere del PG reso nel presente giudizio, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1512/2021, emessa in data 17.05.2021 dal Tribunale di Lecce, riconosce in favore dell'appellante il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Spese compensate.
Così deciso in Lecce il 25/9/2024.
Il Presidente est. (dott. C.Errico)
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Sezione Promiscua
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Promiscua, riunita in Camera di Consiglio e composta dai signori Magistrati:
- Dott. Carlo Errico Presidente Rel.
- Dott.ssa Adele Ferraro Consigliere
- Dott.ssa Alessandra Ferraro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1111/2021 R.G., avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali in genere”, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 28.5.2024
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Salvatore Centonze e dall'avv. Parte_1
Vincenzo Cito, ed elettivamente domiciliato in Lecce (LE) alla Via Gioacchino Toma n. 45;
Appellante
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Appellato
CON L'INTERVENTO DEL P.G. (parere favorevole del 15.4.2022)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva innanzi al Tribunale di Lecce il Parte_1 Controparte_1 per far accertare e dichiarare il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi degli artt. 22, comma 12 -quater e 5, comma 6, T.U. Imm.
A sostegno di tale domanda deduceva di essere stato vittima di particolare sfruttamento lavorativo, di aver presentato denuncia e manifestato la volontà di cooperare nel processo penale a carico del suo datore di lavoro, con il quale aveva reciso ogni rapporto.
Il si costituiva nel giudizio n. 3402/2014 dinanzi al Tribunale Controparte_1 di Lecce, eccependo il difetto di giurisdizione del G.O.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 5745/2015 emessa in data 10.12.2015, in accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal CP_1 costituito, dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo.
Avverso la suddetta sentenza proponeva impugnazione Parte_1 adducendo l'erronea l'interpretazione della norma contenuta nell'art. 22, comma 12 -quater, T.U. Imm., mentre il si costituiva chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza di prime cure.
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 569/2017, depositata in data 25.05.2017, rigettava l'appello, dichiarando che la controversia dovesse essere devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, e condannava l'appellante alla refusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione e Parte_1 con ordinanza n.2441/2019, depositata in data 29.01.2019, la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Lecce.
Pur avendo ottenuto, nelle more del giudizio, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, l'attore riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Lecce ai sensi dell'art. 392 c.p.c. chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 22, comma 12 -quater e dell'art. 5, comma 6, T.U. Imm. La causa veniva decisa con sentenza n. 1512/2021 che rigettava la domanda e compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso la sopra indicata sentenza, proponeva appello, per i Parte_1 seguenti motivi:
pag. 2/8 - la Suprema Corte non si era limitata a risolvere la questione relativa alla giurisdizione in favore del giudice ordinario, ma aveva altresì chiarito i poteri spettanti a quest'ultimo quando chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 22, comma 12-quater, d.lgs. 286/1998 ai fini del rilascio del titolo in questione. In particolare, le Sezioni Unite avevano stabilito che tale verifica dovesse essere eseguita dal giudice ordinario con “cognizione piena (…), atteso che il parere del procuratore della Repubblica, cui è condizionato il rilascio del permesso da parte del questore, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed esaurisce la propria rilevanza all'interno del procedimento amministrativo, non vincolando l'autorità giurisdizionale”. Ciononostante, il Tribunale di Lecce aveva attribuito rilevanza alle valutazioni espresse dal procuratore della Repubblica nel procedimento amministrativo, al punto da considerare il rilascio del titolo subordinato a tali valutazioni, esprimendo così un orientamento di segno diametralmente opposto rispetto al principio di diritto cui avrebbe dovuto uniformarsi;
- secondo il Giudice di primo grado, l'odierno appellante avrebbe dovuto fornire la prova della cooperazione nel procedimento penale e del conseguimento del titolo di soggiorno. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità aveva evidenziato il ruolo attivo che il giudice ordinario è chiamato a svolgere per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. In forza di tale principio, dunque, qualora avesse considerato carenti le acquisizioni istruttorie fornite dall'odierno appellante, il Tribunale di Lecce avrebbe potuto agire motu proprio e richiedere gli elementi necessari per istruire la causa;
- la sentenza impugnata era censurabile anche sotto il profilo della violazione dell'art. 22, comma 12-quater T.U. Imm. con riferimento alla valutazione del requisito della cooperazione, che doveva essere intesa quale volontà di cooperare, che si manifestava già con la presentazione della denuncia, e la cui permanenza poteva essere desunta anche da comportamenti coevi o immediatamente successivi alla presentazione della denuncia, come l'assenza di ritrattazioni predibattimentali o comunque di condotte da cui poter desumere il venir meno della volontà iniziale. La volontà di cooperare manifestata dal deducente al momento della presentazione della denuncia era stata mantenuta ferma anche successivamente, non avendo il medesimo ritrattato, né posto in essere comportamenti tali da cui poter desumere il venir meno di tale volontà. Ciò era dimostrato anche dalla totale assenza di rilievi da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Egli, pur avendo presentato una denuncia pag. 3/8 ritenuta superflua in termini di apporto probatorio alla ricostruzione della vicenda criminosa, successivamente veniva chiamato a rendere testimonianza nella fase dibattimentale del processo penale, e proprio a seguito di tale attività processuale otteneva dapprima il parere favorevole del procuratore della Repubblica e successivamente il rilascio del permesso umanitario;
- la sentenza impugnata andava riformata anche nella parte in cui aveva omesso di esaminare la domanda finalizzata ad una declaratoria di riconoscimento del diritto di ottenere il permesso di soggiorno con efficacia ex tunc. Ed invero, il fatto di aver ottenuto il permesso di soggiorno nelle more del giudizio aveva fatto venire meno l'interesse dell'odierno appellante ad ottenere una sentenza di condanna del convenuto al rilascio di tale titolo, ma di certo non aveva fatto venire CP_1 meno l'interesse del medesimo ad ottenere una pronuncia di mero accertamento del diritto connesso a tale titolo.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che la Corte dichiarasse che egli fosse titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi degli artt. 5 e. 22 T.U. Imm. con vittoria di spese e competenze relative ai precedenti gradi di merito e di legittimità, da rifondersi ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, nonché delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l'Avvocatura dello Stato, a sua volta, esponendo che:
- la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari era del tutto infondata non sussistendo, nel merito, i presupposti per il rilascio del suddetto provvedimento. Nello specifico non corrispondeva al vero che fosse mancato il parere del P.M., come sembrava dedursi dall'ordinanza della Corte di Cassazione, poiché il parere vi era stato ed era stato negativo, atteso che la concessione del permesso di soggiorno ex art. 22, comma 12-quater D. Lgs. n. 286/98 era subordinata alle valutazioni espresse dal Pubblico Ministero;
- sebbene il Tribunale non fosse vincolato al parere del P.M., era pur vero che fosse chiamato a decidere ed a verificare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 22, comma 12-quater, D. Lgs. n. 286/98. Nella fattispecie, se era incontroverso che l'appellante in riassunzione fosse stato vittima di una grave forma di sfruttamento e che lo avesse denunciato, non era altrettanto incontroverso che egli prestasse cooperazione nel procedimento penale instaurato a seguito della denuncia. Tale requisito lo avrebbe ben potuto valutare il P.M. che però lo aveva ritenuto insussistente;
pag. 4/8 - in ogni caso giova evidenziare che non poteva ritenersi pregiudicato il diritto di difesa dell'odierno appellante in riassunzione, atteso che egli è comunque titolare del permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese e competenze di lite.
A seguito delle rassegnate conclusioni delle parti, la sentenza veniva assunta in decisione all'udienza del 28.05.2024.
[...]
ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi Parte_1 umanitari, deducendo di essere stato vittima di grave sfruttamento lavorativo ed invocando l'art. 22, commi 12-quater e quinquies, del D.lgs. n. 286/98. Il
[...]
si è costituito in giudizio, eccependo in primo luogo il difetto di CP_1 giurisdizione del G.O. e contestando nel merito l'avversa domanda. Il giudice di primo grado e la Corte di Appello hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice Amministrativo, mentre la Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza della giurisdizione del G.O. e rinviato al Tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato, che ha rigettato la domanda.
L'appello proposto da avverso la sentenza n. 1512/2021 del Parte_1
Tribunale di Lecce è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, si ricorda che l'art. 22, commi 12 quater e quinquies, del D.P.R. n. 286/98 (T.U. sull'immigrazione), prevede che “nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio”.
Come sostenuto dall'istante, nel procedimento a carico di soci ed amministratori della società , egli è stato costretto a lavorare in condizioni disumane, con CP_3 turni massacranti e con una retribuzione inidonea a garantirne la sopravvivenza,
pag. 5/8 ha tenuto un atteggiamento collaborativo con l'autorità giudiziaria, avendo proposto querela ed essendosi poi messo a disposizione dell'A.G.
L'art. 22 citato prevede infatti che il permesso di soggiorno spetti allo straniero, a condizione che: a) sia stato vittima di sfruttamento lavorativo;
b) ne abbia fatta denuncia all'autorità; c) presti "cooperazione" nel conseguente procedimento penale.
Nel caso in esame, non è controverso che lo straniero sia stato vittima di una grave forma di sfruttamento e che ne abbia fatto denuncia, come riconosciuto anche nella sentenza appellata.
Ed infatti, sebbene il Tribunale abbia riconosciuto la sopra indicata circostanza ha ritenuto che “ciononostante, il P.M. non ha espresso il parere favorevole, ritenendo che manchi il requisito della cooperazione nel successivo procedimento penale. La previsione normativa, che àncora il rilascio del permesso di soggiorno alla valutazione del P.M. (il solo in grado di verificare se vi sia o meno la cooperazione in fase di indagini) è tale da escludere che la domanda possa essere accolta in assenza della proposta o del parere favorevole del P.M..”.
Sul punto, deve rilevarsi che con ordinanza n. 2441/19 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, a proposito della acclarata giurisdizione del Giudice ordinario ha sottolineato come il parere del Procuratore della Repubblica, cui è condizionato il rilascio del permesso da parte del Questore, costituisce esercizio di una discrezionalità tecnica ed esaurisce la propria rilevanza all'interno del procedimento ammnistrativo, non vincolando l'autorità giurisdizionale.
Pertanto, il parere contrario espresso dal P.M. non era di per sé sufficiente al rigetto della domanda ed il rilascio del titolo invocato non è ad esso subordinato.
Per contro, tuttavia, deve rilevarsi che nel presente giudizio, il Procuratore generale ha espresso un articolato e condivisibile parere favorevole all'accoglimento della domanda, sottolineando come “la condotta del denunciante appaia nel complesso pienamente indicativa dell'esistenza di una chiara volontà di cooperazione manifestata dall'interessato” per come richiesto dalla direttiva 2009/52 CE”.
Ed invero, dalla documentazione prodotta emerge l'attività di denuncia e collaborazione quale persona offesa nel procedimento penale instauratosi in relazione alle sue condizioni di lavoro. Ciò trova conferma nel fatto che egli abbia mantenuto ferma la propria posizione, non avendo il medesimo ritrattato, né posto pag. 6/8 in essere comportamenti tali da cui poter desumere il venir meno di tale volontà e che sia stato chiamato a rendere testimonianza nel processo penale.
Infine, come per sua stessa ammissione, risulterebbe essere stato concesso all'istante un permesso per motivi umanitari. Non per questo, tuttavia, può dirsi venuto meno l'interesse del richiedente ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al rilascio, con efficacia ex tunc– e dunque con decorrenza dalla data della domanda del permesso di soggiorno ex art. 22, co.12- quater T.U. Immigrazione (cfr. in questi termini, C. App. Lecce Sent. del 02/07/2020
– R.G- n. 262/2019).
Sul punto, la Corte ha già avuto modo pure di affermare che “l'avvenuto rilascio del permesso in corso di causa non fa venire meno l'interesse dell'attore a detta pronuncia, in quanto l'accertamento della esistenza, alla data di presentazione della domanda, dei presupposti per il riconoscimento del diritto in questione, appare idoneo ad influire sul complessivo trattamento spettante allo straniero nello Stato italiano, in ragione del periodo di sussistenza del diritto” (cfr. C. App. Lecce, Sent. del 07/05/2021 – R.G. n. 953/2019).
Questa Corte ha altresì riconosciuto l'importanza che riveste l'accertamento della decorrenza con efficacia ex tunc del diritto in esame, in relazione al “calcolo del termine stabilito per una eventuale richiesta di rilascio della carta di soggiorno o per il conseguimento della cittadinanza”; ciò senza tralasciare, oltretutto, che la stessa riassunzione del giudizio – come nel caso di specie – giova ad evitare “gli effetti di spesa di cui all'art. 134, co. 5, D.P.R. 115/2002 conseguenti ad una estinzione del processo” per inattività delle parti (v. C. App. Lecce, Sent. del 02.07.2020 – R.G. 262/2019).
L'appello proposto va dunque accolto e riformata la sentenza resa dal primo giudice, concedendo all'appellante la protezione ai sensi dell'art. l'art. 22, commi 12 quater e quinquies, del D.P.R. n. 286/98 (T.U. sull'immigrazione).
Le spese di lite, attesa la novità delle questioni trattate, anche relative alla giurisdizione e alla permanenza dell'interesse ad agire dell'appellante, oltre che in relazione alla verifica della effettiva collaborazione nel giudizio penale da parte dell'istante, accertato attraverso il parere del PG reso nel presente giudizio, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1512/2021, emessa in data 17.05.2021 dal Tribunale di Lecce, riconosce in favore dell'appellante il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Spese compensate.
Così deciso in Lecce il 25/9/2024.
Il Presidente est. (dott. C.Errico)
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