Sentenza 25 novembre 2010
Massime • 2
Il mero conferimento dell'incarico di direttore responsabile di un periodico, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con la relativa indicazione dello stesso nel periodico, non comporta, di per sé, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato che sussiste ove, sulla base delle modalità effettive di esecuzione della prestazione, sia accertato, oltre allo svolgimento di una attività pubblicistica, ancorché episodica, e alla assunzione delle responsabilità esterne derivanti dalla legge, il continuativo esercizio delle responsabilità interne derivanti dalla preposizione, circa gli orientamenti e gli specifici contenuti del quotidiano o periodico, anche se all'opera redazionale si provveda in collettivo, con gli altri collaboratori interni della testata; è, invece, irrilevante il contenimento della soggezione del direttore al potere direttivo della proprietà editoriale, nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l'ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o periodico sia dalla preposizione al vertice della organizzazione giornalistica, sia dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà di informazione.
Il principio, sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., secondo cui le domande ed eccezioni non accolte o rimaste assorbite in primo grado debbono essere riproposte espressamente, a pena di esclusione dal tema del giudizio di appello, è applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro, per le quali l'art. 436 cod. civ. prevede per l'appellato l'obbligo di costituirsi mediante deposito di memoria contenente l'esposizione dettagliata di tutte le sue difese. Ne consegue che il mero richiamo generico contenuto in tale memoria alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata. (Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello di rigetto del gravame, rilevando che l'appellato, nel costituirsi, non aveva contestato espressamente i conteggi relativi a differenze economiche pretese dalla controparte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/2010, n. 23925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23925 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1338/2007 proposto da:
LA IO, quale titolare della MABER EDITORE, W.&.P. S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato DELLA CHIESA D'ISASCA FLAMINIA, rappresentati e difesi dall'avvocato RIZZO Nunzio giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TO GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE N. 21/23, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO Raffaele, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4622/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/07/2006 R.G.N. 5172/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/10/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;
udito l'Avvocato RIZZO NUNZIO;
udito l'Avvocato COSENTINO VALERIA per delega DE LUCA TAMAJO RAFFAELE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. PREMESSO IN FATTO
1. La sentenza di cui si domanda la cassazione accoglie l'appello di GI OS contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6087 del 30.10.2003 e condanna MA OL, titolare della "Maber Editore", a pagare all'PO la somma di Euro 141.388,05 a titolo di differenze retributive e di Euro 16.776 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori;
condanna altresì W. & P. S.r.l. a pagare all'PO altre somme a titolo di retribuzioni non corrisposte, indennità di preavviso e t.f.r.. 2. Rilevano nel giudizio di cassazione soltanto le statuizioni di accertamento e condanna emesse nei confronti del RI: 1) accertamento che l'PO aveva prestato attività di lavoro subordinato giornalistico quale direttore del periodico "*Il Corriere dell'Università*", edito dalla Maber, dal 16.3.1995 al 30.6.2001; 2) diritto dell'PO al trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti sia per il periodo in cui non era ancora iscritto all'ordine dei giornalisti sia per il periodo successivo, trattamento liquidato sulla base dei conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio, conteggi ritenuti non contestati.
3. Il ricorso è proposto da MA OL, quale titolare della Maber Editore e dalla S.r.l. W. & P. per tre motivi;
resiste con controricorso GI OS. Ricorso e controricorso sono ulteriormente precisati con memorie depositate ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. RITENUTO IN DIRITTO
1. Preliminarmente la Corte dichiara inammissibile il ricorso della S.r.l. W. & P. perché non si domanda la cassazione di alcuna delle statuizioni riguardanti il detto soggetto.
2. Con il primo motivo di ricorso il RI, denunziando violazione di norme di diritto (art. 2247 c.c., e segg. e art. 2295 c.c.) e vizio di motivazione, afferma che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello di Napoli, nel 1994 era stato costituita una società di fatto tra lui, l'PO ed altro soggetto (\\Barone\) poi uscito dalla società prima della registrazione del periodico "*Il Corriere dell'Università*"; tale circostanza, pur anteriore al periodo di lavoro dedotto in causa dall'PO, avrebbe dovuto indurre a presumere la natura societaria dei rapporti tra le parti anche per il periodo successivo;
non rilevava il mancato conferimento di beni da parte dell'PO, siccome era costituito da mere prestazioni di opere o servizi;
rilevava lo scioglimento della società verso la metà del 2000 con liquidazione della quota dell'PO in L. 30.000.000, risultando irrilevante che non vi fosse la prova dell'effettivo pagamento della somma;
la partecipazione dell'PO alla gestione dell'impresa societaria risultava provata dalle ricevute di pagamenti ai collaboratori da lui sottoscritte sotto il timbro Maber Editore;
altri documenti non erano stati adeguatamente valutati (analitica ripartizione delle attività svolte dai due soci;
biglietto di auguri diretto ai "soci"); le deposizioni testimoniali dimostravano che solo negli ultimi tempi del rapporto - trasformato in subordinato - il RI aveva dato disposizioni all'PO, mentre in precedenza era stato di collaborazione paritaria (testi \Treanni\ e A\). Il motivo di ricorso si conclude con la formulazione di tre quesiti di diritto, formulazione da ritenere irrilevante perché le censure sono in realtà esclusivamente incentrate su vizi di motivazione.
3. Il secondo motivo denunzia violazione di norme di diritto (artt.2094 e 2247 c.c.) e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata affermato che la continuità e l'inserimento nell'azienda giornalistica erano sufficienti a dimostrare la subordinazione del direttore di periodico, pur in assenza di qualsiasi prova in ordine all'assoggettamento alle direttive dell'editore; per avere omesso di considerare il documento comprovante lo svolgimento di attività professionale in proprio svolta dall'PO nel periodo settembre - ottobre 2000. Il quesito di diritto è formulato nel senso di stabilire se, per qualificare di natura subordinata il rapporto di lavoro del direttore di giornale, sia necessario l'assoggettamento ai poteri direttivi, di controllo e disciplinari dell'editore.
4. I primi due motivi di ricorso, congiuntamente esaminati per la connessione tra le argomentazioni, non sono fondati.
4.1. Non sussiste la denunziata violazione di norme di diritto perché la sentenza impugnata si è uniformata ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte in tema di lavoro subordinato giornalistico e, in particolare, in ordine alla prestazione resa dal direttore.
È pacifico che il mero conferimento dell'incarico di direttore responsabile di un periodico, ai sensi della L. 8 febbraio 1948, n.47, art. 3, con la relativa indicazione dello stesso nel periodico,
non comporta di per sè l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, essendo a tal fine necessario che in capo alla stessa persona chiamata ad assolvere questa funzione di carattere pubblicistico si cumulino altri e diversi compiti di svolgimento dell'attività giornalistica ed in particolare di funzione direttoriale esercitata in regime di subordinazione (vedi Cass.4/9/2000, n. 11596; 13/11/1985, n. 5571).
Tuttavia, ai fini dell'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, alla stregua di un criterio di effettività, devono ritenersi prevalenti sull'assetto formale del rapporto contrattuale le modalità di esecuzione del rapporto stesso, come indice dell'inserimento della prestazione lavorativa nell'organizzazione di impresa. Cosicché è lavoratore subordinato il direttore di una testata giornalistica ove sia accertato il continuativo esercizio delle responsabilità derivanti dal fatto di essere preposto alla definizione degli orientamenti e degli specifici contenuti del quotidiano o periodico, anche se all'opera redazionale si provveda collettivamente, con gli altri collaboratori della testata. È, invece, irrilevante il contenimento della soggezione del direttore al potere direttivo della proprietà editoriale, nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l'ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o un periodico dalla preposizione al vertice della organizzazione giornalistica, dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto e dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà dell'informazione (vedi Cass. 6/5/1999, n. 4558), 4.2. Gli accertamenti di fatto richiesti dall'applicazione del detto principio non possono essere sindacati in sede di legittimità perché non si riscontrano i vizi della motivazione denunciati dal ricorrente.
4.3. Per la gran parte, le circostanze di fatto che secondo il ricorrente, ove adeguatamente valutate, sarebbe state decisive per mutare il segno della decisione, sono state esaminate ed è stata espressa su di esse una motivazione sufficiente e logica:
a) nel periodo antecedente la costituzione della Maber Editore il "*Corriere dell'Università*" era stato espressione di un'associazione culturale di cui erano soci il RI, l'PO ed una terza persona (\\Barone\), ma ciò non rilevava in relazione al rapporto che si era successivamente instaurato con il RI e con la costituzione della Maber Editore, e, riferito a questo periodo, era privo di significato il biglietto indirizzato ai soci;
b) il RI non avevo dato la prova della costituzione di una società di fatto con l'PO (fondo comune, partecipazione alla gestione e agli utili e alle perdite), non rilevando che avesse in qualche occasione sottoscritto quietanze di pagamenti a collaboratori (rilevava soltanto la firma del creditore), mentre del tutto generico era il contenuto di un documento relativo ad un mero elenco di località ripartite tra il RI e l'PO, dal quale certo non si ricavava un accordo relativo alla ripartizione degli utili e delle perdite, ne' presentava carattere di univocità il fatto che RI avesse predisposto, nella seconda metà del 2000, la liquidazione della quota societaria dell'PO in L. 30.000.000, somma che non risultava fosse il frutto di un accordo tra le parti, nè essere stata versata neppure in parte;
c) le deposizioni testimoniali di A\ e NN non si riferivano a fatti ma contenevano mere valutazioni ("decisioni prese da entrambi"; "collaborazione reciproca e paritetica"). Pertanto, le censure del ricorrente si risolvono nell'inammissibile richiesta al giudice di legittimità di valutare diversamente dal giudice del merito i fatti sopra indicati.
4.4. L'unica circostanza di fatto che la sentenza non avrebbe preso in esame, secondo le deduzioni del ricorrente RI, è la prestazione ad opera dell'PO di attività in proprio, documentalmente comprovata. Si tratta però di punto privo del requisito della decisività, siccome l'inadempimento, in ipotesi, del contratto di lavoro subordinato sul piano dell'esclusività della prestazione non sarebbe idoneo farne mutare la qualificazione in autonomo.
5. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione dell'art. 36 Cost., artt. 2099 e 1321 c.c., e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto non contestata l'applicabilità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, mentre, nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, erano stati contestati i conteggi anche sotto il profilo dell'inapplicabilità della contrattazione collettiva invocata dall'attore, contestazioni che erano state richiamate nell'atto di appello mediante la formula "rinnovando tutte le eccezioni, difese e richieste di primo grado".
5.1. Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 346 c.p.c., l'appellato che voglia evitare la presunzione di rinuncia deve reiterare le domande e le eccezioni rigettate o rimaste assorbite nella decisione favorevole di primo grado, e la riproposizione può avvenire in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di ottenerne l'eventuale esame in appello. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cass. 11/5/2009, n. 10796). Il principio è applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro, per le quali l'art. 436 c.p.c., prevede per l'appellato l'obbligo di costituirsi mediante deposito di memoria contenente l'esposizione dettagliata di tutte le sue difese. Ne consegue che il mero richiamo generico contenuto in tale memoria alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata (Cass. 8/7/2004, n. 12644; 19/4/1990, n. 3213). In applicazione dei richiamati principi si deve affermare che l'appellato OL non aveva in appello contestato i conteggi, come appunto rilevato dalla sentenza impugnata.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di W. & P. S.r.l. e al rigetto del ricorso di MA OL consegue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di W. & P. S.r.l. e rigetta il ricorso di MA OL;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente le prime in Euro 28,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A., e i secondi in Euro 4000,00 (quattromila/00).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 26 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2010