Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/2010, n. 23925
CASS
Sentenza 25 novembre 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il mero conferimento dell'incarico di direttore responsabile di un periodico, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con la relativa indicazione dello stesso nel periodico, non comporta, di per sé, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato che sussiste ove, sulla base delle modalità effettive di esecuzione della prestazione, sia accertato, oltre allo svolgimento di una attività pubblicistica, ancorché episodica, e alla assunzione delle responsabilità esterne derivanti dalla legge, il continuativo esercizio delle responsabilità interne derivanti dalla preposizione, circa gli orientamenti e gli specifici contenuti del quotidiano o periodico, anche se all'opera redazionale si provveda in collettivo, con gli altri collaboratori interni della testata; è, invece, irrilevante il contenimento della soggezione del direttore al potere direttivo della proprietà editoriale, nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l'ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o periodico sia dalla preposizione al vertice della organizzazione giornalistica, sia dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà di informazione.

Il principio, sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., secondo cui le domande ed eccezioni non accolte o rimaste assorbite in primo grado debbono essere riproposte espressamente, a pena di esclusione dal tema del giudizio di appello, è applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro, per le quali l'art. 436 cod. civ. prevede per l'appellato l'obbligo di costituirsi mediante deposito di memoria contenente l'esposizione dettagliata di tutte le sue difese. Ne consegue che il mero richiamo generico contenuto in tale memoria alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata. (Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello di rigetto del gravame, rilevando che l'appellato, nel costituirsi, non aveva contestato espressamente i conteggi relativi a differenze economiche pretese dalla controparte).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/2010, n. 23925
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23925
    Data del deposito : 25 novembre 2010

    Testo completo