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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 05/06/2025, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 6531 /2023
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. ILVETTI VINCENZO, presso Parte_1
il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., rapp.to e Controparte_1
difeso come in atti
Resistente
in persona del l.r.p.t., CP_2
Resistente contumace
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.05.2023 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR/TFS con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 27.03.2000 al 01.07.2021 con il delle Province Controparte_1
CP_ di e , e per l'effetto disporre una condanna generica dell' in riferimento al predetto CP_1 CP_1
rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore del ricorrente o in subordine a condannarne il pagamento della somma ritenuta di giustizia;
il tutto vinte le spese.
CP_ Si costituiva il CUB resistendo alla domanda con varie argomentazioni, mentre l' restava contumace.
Rinviata la causa per la decisione, vista la natura documentale, e disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata all'esito la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso in fatto, in via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del delle Province di e . La Controparte_1 CP_1 CP_1
circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento.
Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di e , istituiti con L. CP_1 CP_1
Regione Campania n. 4/1993.
La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il
[...]
è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale Controparte_1
ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della
Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5- 12-2008).
Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi di affermare la natura del quale ente CP_1
strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali.
Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio, è preposto l' , la cui CP_2
legittimazione passiva non è in contestazione.
A ciò ha provveduto nelle more del giudizio l' , con pagamento in data 30.05.2024 del TFS CP_3 nella misura lorda di € 27.496,43, come da prospetto di liquidazione del 23.05.2024 – mandato
9000103075, (v. prospetto di liquidazione allegato alle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.).
Deve quindi darsi atto della cessazione della materia del contendere.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Va tuttavia vagliata da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto e risultante dagli atti di causa.
CP_ L' infatti ha provveduto al pagamento della somma di cui è causa solo dopo l'introduzione del giudizio (30.5.2023) e la notifica del ricorso (13.6.2023).
Le spese di lite sono quindi liquidate nei rapporti tra il ricorrente ed a carico dell' nella CP_2 CP_2
misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura della causa, e del valore della domanda, e dell'attività processuale espletata.
Nulla va statuito in ordine alla declaratoria dell'omissione contributiva a carico del Controparte_1 convenuto, trattandosi di circostanza preesistente all'instaurazione del giudizio e del tutto pacifica tra le parti.
Le spese di lite sono quindi compensate nei confronti del in ragione della riscontrata Controparte_1 mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.686,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
- dichiara non luogo a provvedere nei confronti del Consorzio e compensa le spese.
Aversa, 05/06/2025 .
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo