Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 5350/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5350/2022 R.G. - avente ad oggetto appello contro la sentenza n. 9317/2022 emessa in data 20/10/2022 dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 15771/2019 - vertente tra
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Teodoro Reppucci, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Avellino, Via S.T. G. Corrado, n. 29;
appellante e
(C.F. , in persona del Curatore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Roberto Zicchiero, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via Epomeo, 2^ Trav., n. 19;
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21/09/2019, il in persona Controparte_1 del Curatore, conveniva in giudizio innanzi all'Intestato Tribunale, la per Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale - accertare e dichiarare la nullità, ovvero in subordine l'annullamento, per tutti i motivi esposti in precedenza: 1) della scrittura privata del 31 marzo 2015…con cui la CP_1
in persona del sig. , cedeva alla il ramo di azienda
[...] Controparte_2 Parte_1 avente ad oggetto l'attività di autotrasporto merci per conto terzi per l'irrisorio Part importo di € 9.000,00; 2) della compravendita tra la e la Controparte_1
pagina 1 di 4
R.P. A243518W; 3) della compravendita tra la e la del Controparte_1 Parte_1 mezzo targato EZ273TE, già targato EF898NL, del 21/05/2015, iscritto al PRA il
22/05/2015 al n. R.P. A198028R; 4) della compravendita tra la e Controparte_1 la del mezzo targato EZ272TE, già targato DX696LY, del 11/03/2015, Parte_1 iscritto al PRA il 12/03/2015 al n. R.P. A029878M; 5) della compravendita tra la e la del mezzo targato EZ270TE già targato Controparte_1 Parte_1
DZ005KH, del 11/03/2015, iscritto al PRA il 12/03/2015 al n. R.P. A093405L; 6) della compravendita tra la e la del mezzo targato Controparte_1 Parte_1
FB071RS già targato CN386WA, del 03/11/2015, iscritto al PRA il 04/11/2015 al n.
R.P. A412016S; - per l'effetto condannare la convenuta a restituire alla Curatela il ramo d'azienda in parola, comprensiva anche dei crediti ivi inclusi e presenti al momento dell'atto di trasferimento, nonché i singoli mezzi. In subordine - Accertare
e dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 l.f. e dell'art. 2901 c.c., nei confronti della massa del fallimento “ , per tutti i motivi Controparte_1 esposti in precedenza, dei seguenti atti di disposizione patrimoniale……In via ulteriormente subordinata - accertare e dichiarare il grave e colpevole inadempimento della convenuta in ordine alle obbligazioni di pagamento nascenti dagli atti a titolo oneroso impugnati e per l'effetto, dichiararne la risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.. In ogni caso - per l'ipotesi in cui non fosse possibile 1) la restituzione dell'azienda ovvero procedere esecutivamente per la vendita della stessa e/o dei beni che la costituiscono;
2) la restituzione dei mezzi, ovvero procedere esecutivamente per la vendita, condannare i convenuti, in solido o separatamente, al pagamento dell'equivalente monetario del valore del ramo d'azienda e dei mezzi al momento dell'atto dispositivo o, in subordine, dalla data di notifica del presente atto di citazione….”.
Si costituiva la società, contestando l'avverso dedotto.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha così disposto: “accoglie la domanda di nullità proposta in via principale dal ai sensi degli Controparte_1 artt. 1414 ss. c.c., e, per l'effetto dichiara priva di effetti: 1) la scrittura privata del
31 marzo 2015 con firme autenticate dal notaio rep. 31575, racc. Persona_1
13666, registrata il 2 aprile 2015, iscritta presso il Registro imprese il 2 aprile 2015, la in persona del sig. , cedeva alla il Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di autotrasporto merci per conto terzi per l'irrisorio importo di € 9.000,00; 2) la compravendita tra la e la CP_1 del mezzo targato CA240GP del 19/06/2015, iscritto al PRA il 23/06/2015 Parte_1 al n. R.P. A243518W; 3) la compravendita tra la e la del CP_1 Parte_1 mezzo targato EZ273TE, già targato EF898NL, del 21/05/2015, iscritto al PRA il pagina 2 di 4 22/05/2015 al n. R.P. A198028R; 4) la compravendita tra la e la CP_1 [...] del mezzo targato EZ272TE, già targato DX696LY, del 11/03/2015, iscritto al Pt_1
PRA il 12/03/2015 al n. R.P. A029878M; 5) la compravendita tra la e CP_1 la del mezzo targato EZ270TE già targato DZ005KH, del 11/03/2015, Parte_1 iscritto al PRA il 12/03/2015 al n. R.P. A093405L; 6) la compravendita tra la
[...]
e la del mezzo targato FB071RS già targato CN386WA, del CP_1 Parte_1
03/11/2015, iscritto al PRA il 04/11/2015 al n. R.P. A412016S;
- Condanna la convenuta alla restituzione del ramo d'azienda a mani della curatela, con retrocessione alla curatela attrice della licenza sopra dettagliatamente descritta e nominata;
- Condanna la convenuta alla restituzione di tutti gli automezzi analiticamente sopra descritti e nominati, siccome elencati nella CTU espletata e di cui al primo capo del presente dispositivo;
- In caso di impossibilità materiale alla restituzione disposta ai capi 2 e 3 del presente dispositivo, condanna la convenuta a versare alla curatela l'importo di euro 9.000,00 per il valore dell'azienda ceduta e retrocedenda, nonché l'ulteriore importo di euro 126.170,85, nei termini precisati in parte motiva, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo;
- Condanna la convenuta al pagamento del valore di godimento degli automezzi ceduti pari ad euro 147.168, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo effettivo, nonché al pagamento, secondo i precisi parametri indicati nella CTU, del corrispettivo del godimento maturato dal 23 aprile 2022 sino all'effettiva riconsegna dei beni…”.
Avverso la detta sentenza, con atto del 7.12.2022, la società ha promosso appello, costituendosi in data 14.12.2022.
Si è costituita anche la Curatela, evidenziando, tra l'altro, l'inammissibilità del gravame.
Nondimeno, nel corso del giudizio l'appellante ha dichiarato di “rinunciare, come in effetti rinuncia, al procedimento RG. n. 5350/2022, pendente innanzi a codesta
Ecc.ma Corte di Appello, nel quale aveva chiesto la riforma della sentenza n.
9317/2022 emessa dal Tribunale di Napoli VII° Sezione civile Giudice, dott.
Eduardo Savarese. Le spese ed i compensi si intendono compensati e l'avv. Reppucci dichiara di rinunciare al beneficio della solidarietà professionale.”
È stata allegata procura per la parte appellante.
Sia il Curatore che il Procuratore hanno dichiarato “di accettare …la rinuncia agli atti e pertanto la causa si intende transatta e sarà abbandonata, le spese ed i compensi si intendono compensati…”.
La causa, dunque, è stata assunta in decisione al fine di verificare la sussistenza dei pagina 3 di 4 presupposti per una pronuncia di estinzione.
Orbene, va osservato che l'ordinamento processuale non prevede un'espressa disciplina della rinunzia agli atti nel giudizio di impugnazione, limitandosi l'art. 338
c.p.c. a regolare gli effetti dell'estinzione del procedimento d'appello, per cui anche in questo giudizio deve farsi ricorso all'art. 306 c.p.c., sulla base del generale rinvio previsto dall'art. 359 c.p.c..
La norma, rubricata “rinuncia agli atti del giudizio” stabilisce che “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Nella specie, come accennato, parte appellante ha rinunciato agli atti del giudizio e analoghe valutazioni possono essere rese riguardo le manifestazioni di volontà di parte appellata.
Le considerazioni ed i rilievi appena fatti assorbono ogni altra questione prospettata o prospettabile, anche in rito.
Il provvedimento con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo ha natura sostanziale di sentenza (Cass. civ. Sez. III, 23/09/2004, n. 19124).
Le spese possono essere dichiarate integralmente compensate, stante la volontà concorde delle parti costituite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello contro la sentenza n. 9317/2022 emessa in data 20/10/2022 dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 15771/2019, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso, in Napoli, in data 6.2.2025.
Il giudice relatore dott. Fabio Magistro
Il Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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