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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott.ssa Caterina Condò Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7160 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA TE C.F._1
MARIO ULIVELLI 28, FIRENZE presso lo studio dell'Avv. URZI MASSIMO dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO
(p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante e liquidatore pro tempore e CP_2 CP_3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in VIA DELLA CERNAIA 43, C.F._2
FIRENZE presso lo studio dell'Avv. GRIGNOLIO FRANCESCO dal quale sono rappresentati e difesi;
CONVENUTI
E
(p.iva , in persona Controparte_4 P.IVA_2
del legale rappresentante e liquidatore pro tempore CP_5
(p.iva ) in Controparte_6 P.IVA_3
persona del legale rappresentante e liquidatore pro tempore CP_2
(p.iva ), in persona del legale rappresentante e Controparte_7 P.IVA_4
liquidatore pro tempore CP_2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
con sede in Vinohrady 439/27 Machova 439/27, Praga (Cechia), Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore;
(C.F. , residente in [...]8, CP_5 C.F._3
15000 Praga (Cechia);
CONVENUTI CONTUMACI avente per OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, 1) nel merito, accertare la falsità ex artt. 221 c.p.c. dell'atto di vendita del 6 luglio 1995 ai rogiti Notaio in Per_1
Firenze, rep.86.788-fasc.11.055 (docc.nn.18, 31), nella parte in cui (“Articolo 5”) riporta come il «prezzo, come le parti dichiarano, [sarebbe] stato corrisposto, quanto a lire
437.400.000. (quattrocentotrentasettemilioniquattrocentomila) prima e al di fuori di questo atto, dalla parte acquirente alla parte venditrice» nonché in relazione alla parte in cui la venditrice ha rilasciato quietanza di intervenuto integrale pagamento del suddetto importo e, per l'effetto, dichiarare l'invalidità ovvero l'inefficacia dell'atto in contestazione, nonché, per quanto occorra, degli atti conseguenti al citato atto di vendita del 6 luglio 1995 ai rogiti
Notaio in Firenze, rep.86.788- fasc.11.055; 2) in via subordinata nel merito, Per_1
accertare l'intervenuta simulazione del pagamento dichiarato a mente dell'“Articolo 5” nonché di quanto dichiarato a titolo di intervenuta quietanza di pagamento integrale del prezzo corrispettivo dovuto nell'atto di vendita ai rogiti Notaio datato 6 luglio 1995 Per_1
(rep.86.788-fasc- 11.055) intercorso fra l'alienante (già Controparte_4 [...]
e l'acquirente (docc.nn.18, 31) e, per l'effetto, CP_8 Controparte_6
dichiarare che l'atto in commento non ha avuto effetto tra le parti, anche nei confronti e verso
i terzi successivi acquirenti, i cui acquisti dal titolare apparente devono intendersi, con rinvio
a quanto dedotto in narrativa, non coperti da buona fede;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa in ogni ipotesi.”
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in via preliminare: dichiarare la litispendenza e cancellare la causa dal ruolo, con riserva di impugnazione differita del contenuto decisorio dell'ordinanza 28.5.2022, nel merito: in ogni caso, rigettare la domanda proposta dall'attore nei confronti della
e del Signor in quanto improcedibile, inammissibile, Controparte_1 CP_3
prescritta e, comunque, infondata, per tutti i motivi dedotti, nonché proposta dinanzi al giudice incompetente funzionalmente in relazione all'applicazione dell'art. 2191 c.c., essendo sul punto competente il Giudice del registro. I comparenti dichiarano espressamente di non accettare il contraddittorio sulle modifiche delle conclusioni come evidenziate da controparte a pagg. 22 e 23 della memoria ex art. 183 VI n. 1 c.p.c. Con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di compensi, rimborsi spese pari al 15%, spese, come da parametri vigenti oltre CAP ed IVA di legge. Si chiede altresì che il Tribunale adito voglia disporre la revoca del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 136 comma secondo del D.P.R. 115/2002.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.06.2021, ha convenuto in TE
giudizio , nonché le società cessate Controparte_1
Controparte_9 Controparte_6
, notificando l'atto anche ai loro soci ed al sig. al fine di
[...] CP_3
accertare la falsità ex art. 221 c.p.c. dell'atto di vendita del 6 luglio 1995 intercorso fra l'alienante l'acquirente , in Controparte_4 Controparte_6
via subordinata, di accertare la simulazione del pagamento relativo alla suddetta compravendita.
In particolare, parte attrice ha contestato la falsità documentale dell'atto di vendita in questione, avente ad oggetto il patrimonio immobiliare della in Controparte_4
quanto all'articolo 5 del medesimo atto le parti hanno stipulato che “Il prezzo della compravendita è stato tra le parti concordato, a corpo e non a misura, in complessive lire
450.000.000 […] Detto prezzo, come le parti dichiarano, è stato corrisposto, quanto a lire
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
437.400.000. (quattrocentotrentasettemilioniquattrocentomila) prima e al di fuori di questo atto, dalla parte acquirente alla parte venditrice quanto a lire 12.600.000
(dodicimilioniseicentomila) costituenti il saldo, mediante accollo del suindicato residuo debito in dipendenza dell'atto di Finanziamento Cambiario rogato Notaio in data Per_2
10 ottobre 1988. Dell'intero prezzo, come sopra corrisposto, la parte venditrice rilascia alla parte acquirente ampia e liberatoria quietanza di saldo dichiarando di niente altro avere da pretendere e domandare”.
Tuttavia, secondo l'attore, tale dichiarazione sarebbe stata smentita da quanto emerso nelle indagini della Guardia di Finanza, relative ad un procedimento penale avviato su querela sporta dallo stesso , le quali hanno evidenziato che i pagamenti sono stati TE effettuati in tempi successivi rispetto all'atto di compravendita, rendendo così inefficace il trasferimento immobiliare.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.02.2022 si sono costituiti in giudizio e contestando gli Controparte_1 CP_3
argomenti in fatto ed in diritto posti a fondamento delle domande attoree.
Nello specifico, parte convenuta ha eccepito la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il presente giudizio e quello pendente innanzi all'intestato Tribunale (R.G. n. 9130/2019, G. I.
Dott.ssa Laura Maione), avente lo stesso oggetto e le stesse parti.
Inoltre, i convenuti hanno sostenuto l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda a fronte della carenza assoluta di legittimazione attiva e di interesse ad agire di
, nonché della carenza di legittimazione passiva della TE [...]
. Controparte_1
In ogni caso, parte convenuta ha eccepito l'infondatezza della pretesa attorea stante l'assenza dei presupposti delle azioni di falso e di simulazione, poiché il documento censurato dall'attore contiene soltanto una indicazione non veritiera delle modalità di pagamento che, pertanto, non escluderebbe comunque l'efficacia e la validità dell'atto.
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
, Controparte_4 Controparte_6
, , e sono
[...] Controparte_7 Parte_2 CP_5
rimasti contumaci.
Il Giudice, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 13.04.2023, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato le parti all'udienza dell'11.04.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Prima di tale udienza, parte attrice ha presentato più istanze di ricusazione nei confronti del Giudice Relatore, dott. Roberto Monteverde.
A seguito di astensione del precedente Giudice Relatore, la causa è stata assegnata allo scrivente, che ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.03.2025.
In tale udienza, il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle comparse conclusionali e ha rimesso all'esito la causa al Collegio per la decisione.
Prima di passare ad analizzare il merito della causa, occorre soffermarsi sulla questione pregiudiziale di rito sollevata da parte convenuta relativamente alla litispendenza del presente giudizio con quello instaurato innanzi al medesimo Tribunale ed avente R.G. n. 9130/2019.
Orbene, a tal proposito, si ribadisce quanto già statuito dal precedente Giudice Relatore con ordinanza del 28.05.2022 in merito all'intervenuta estinzione dell'antecedente giudizio.
L'eccezione di litispendenza va, pertanto, disattesa.
Risolta tale questione pregiudiziale, e considerato che il merito della presente controversia appare liquido e di facile definizione, il Collegio, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, dichiara assorbite tutte le ulteriori questioni preliminari avanzate dalle parti e procede ad analizzare il merito della domanda.
Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito, consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga “più liquida” […] L'applicazione del principio, quindi, postula che ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in un rapporto di subordinazione
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a questo punto, optare per quella – tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione – che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità” (Cass. civ., sez. II, ord. 9 gennaio 2024, n. 693).
Ciò esposto, si ritiene dunque superfluo soffermarsi sulle eccezioni di merito svolte da e posto che le Controparte_1 CP_3
pretese attoree sono totalmente infondate e, pertanto, l'esito del giudizio rimane in qualsiasi caso il rigetto delle domande proposte da . TE
Rileva, infatti, il Collegio che, alla luce dei documenti depositati in atti, non emergono elementi idonei a provare che la compravendita oggetto del presente giudizio sia stata viziata da falso o da simulazione.
Per quanto concerne la querela di falso, si osserva che l'unico profilo contestato dall'attore attiene alla modalità di pagamento della compravendita immobiliare, che risulterebbe difforme da quanto stipulato tra le parti nella scrittura privata autenticata.
La censura di parte attrice afferisce, pertanto, ad un profilo di veridicità della dichiarazione e riguarda un concetto di falsità che investe il contenuto intrinseco del documento: trattasi, cioè, di c.d. falso ideologico.
Ebbene, nel caso di scrittura privata autenticata, come nella specie, la Suprema Corte ha escluso l'ammissibilità della querela di falso per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti. Le ipotesi di falso ideologico in scrittura privata sono, infatti,
“del tutto estranee alla falsità documentale che è oggetto della querela di falso, concretandosi in un problema di natura sostanziale concernente la dichiarazione: poiché la scrittura privata non è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, e manca dunque il presupposto di base di una falsità ideologica” (Cass. civ., sez. III, ord. 7 giugno 2022, n. 18328).
Peraltro, come correttamente sostenuto da parte convenuta, il fatto che i pagamenti siano avvenuti successivamente alla stipula del contratto di compravendita, anziché precedentemente alla stessa, non incidono sull'atto, attenendo a dichiarazioni che riguardano
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
esclusivamente le parti del negozio, e non avendo quindi alcuna conseguenza sulla validità ed efficacia dello stesso.
Ne consegue che la querela di falso proposta da non può essere TE
accolta.
Passando, invece, ad esaminare la domanda di simulazione, si ritiene che la stessa debba essere rigettata in quanto il prezzo pattuito è stato effettivamente corrisposto dall'acquirente, seppur con modalità differenti rispetto a quanto stabilito nell'atto di compravendita. Difatti, il pagamento, come accertato anche dalla Guardia di Finanza, è stato correttamente eseguito e la compravendita immobiliare ha avuto luogo per il prezzo di lire
450.000.000.
Cosicché, la mera modifica della modalità di corresponsione del prezzo non determina il carattere fittizio del contratto, non essendovi stata difformità tra la volontà effettiva delle parti e quella dichiarata nell'atto.
A tal proposito, si sottolinea che, secondo la giurisprudenza di legittimità “la simulazione, nei suoi vari tipi, può riguardare qualsiasi contratto, ed attiene principalmente ai rapporti interni fra le parti, nel senso che è intesa a far apparire la costituzione fra i soggetti contraenti di un rapporto tra costoro in realtà inesistente perché le parti nulla vollero costituire, limitando la loro comune dichiarazione precettiva ad una vuota apparenza
(simulazione assoluta), o perché le parti vollero costituire fra loro un rapporto diverso
(simulazione relativa oggettiva), o perché il rapporto fu realmente costituito, ma tra una delle parti ed un soggetto diverso dall'altra parte figurante nel contratto apparente (simulazione relativa soggettiva o interposizione fittizia di persona)” (Cass. civ., sez. II, sent. 5 aprile 2017,
n. 8854).
Considerato che a nessuna delle suddette ipotesi è riconducibile la fattispecie in esame, anche la domanda di simulazione avanzata da deve essere rigettata. TE
Ricorrono, infine, i presupposti per la condanna dell'attore al pagamento di una somma ex art. 92 c.p.c. per violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., stante il
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
suo comportamento processuale scorretto connotato da atteggiamenti ostruttivi e da continue istanze di ricusazione, arrivando finanche ad insultare il precedente Giudice Relatore.
Data la palese infondatezza della domanda giudiziale si deve disporre la revoca revoca del gratuito patrocinio per violazione dell'art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002. Infatti, ciò è possibile “in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta” (Cass. civ., sez. I, sent. 16 aprile 2020, n. 7869).
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico dell'attore e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore del convenuti costituiti in complessivi €7.500,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro TE
, Controparte_4 Controparte_6
, ,
[...] Controparte_7 Parte_2 CP_5
e Controparte_1 CP_3
1. Rigetta le domande risarcitorie proposte da contro TE
, Controparte_4 Controparte_6
, ,
[...] Controparte_7 Parte_2 CP_5
e per le Controparte_1 CP_3
motivazioni esposte in parte narrativa;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di TE
e in solido, Controparte_1 CP_3
che quantifica in complessivi €7.500,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
3. Revoca l'ammissione di al patrocinio a spese dello TE
Stato.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 04.06.2025
Il Giudice dott. Massimiliano Sturiale
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott.ssa Caterina Condò Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7160 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA TE C.F._1
MARIO ULIVELLI 28, FIRENZE presso lo studio dell'Avv. URZI MASSIMO dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO
(p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante e liquidatore pro tempore e CP_2 CP_3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in VIA DELLA CERNAIA 43, C.F._2
FIRENZE presso lo studio dell'Avv. GRIGNOLIO FRANCESCO dal quale sono rappresentati e difesi;
CONVENUTI
E
(p.iva , in persona Controparte_4 P.IVA_2
del legale rappresentante e liquidatore pro tempore CP_5
(p.iva ) in Controparte_6 P.IVA_3
persona del legale rappresentante e liquidatore pro tempore CP_2
(p.iva ), in persona del legale rappresentante e Controparte_7 P.IVA_4
liquidatore pro tempore CP_2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
con sede in Vinohrady 439/27 Machova 439/27, Praga (Cechia), Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore;
(C.F. , residente in [...]8, CP_5 C.F._3
15000 Praga (Cechia);
CONVENUTI CONTUMACI avente per OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, 1) nel merito, accertare la falsità ex artt. 221 c.p.c. dell'atto di vendita del 6 luglio 1995 ai rogiti Notaio in Per_1
Firenze, rep.86.788-fasc.11.055 (docc.nn.18, 31), nella parte in cui (“Articolo 5”) riporta come il «prezzo, come le parti dichiarano, [sarebbe] stato corrisposto, quanto a lire
437.400.000. (quattrocentotrentasettemilioniquattrocentomila) prima e al di fuori di questo atto, dalla parte acquirente alla parte venditrice» nonché in relazione alla parte in cui la venditrice ha rilasciato quietanza di intervenuto integrale pagamento del suddetto importo e, per l'effetto, dichiarare l'invalidità ovvero l'inefficacia dell'atto in contestazione, nonché, per quanto occorra, degli atti conseguenti al citato atto di vendita del 6 luglio 1995 ai rogiti
Notaio in Firenze, rep.86.788- fasc.11.055; 2) in via subordinata nel merito, Per_1
accertare l'intervenuta simulazione del pagamento dichiarato a mente dell'“Articolo 5” nonché di quanto dichiarato a titolo di intervenuta quietanza di pagamento integrale del prezzo corrispettivo dovuto nell'atto di vendita ai rogiti Notaio datato 6 luglio 1995 Per_1
(rep.86.788-fasc- 11.055) intercorso fra l'alienante (già Controparte_4 [...]
e l'acquirente (docc.nn.18, 31) e, per l'effetto, CP_8 Controparte_6
dichiarare che l'atto in commento non ha avuto effetto tra le parti, anche nei confronti e verso
i terzi successivi acquirenti, i cui acquisti dal titolare apparente devono intendersi, con rinvio
a quanto dedotto in narrativa, non coperti da buona fede;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa in ogni ipotesi.”
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in via preliminare: dichiarare la litispendenza e cancellare la causa dal ruolo, con riserva di impugnazione differita del contenuto decisorio dell'ordinanza 28.5.2022, nel merito: in ogni caso, rigettare la domanda proposta dall'attore nei confronti della
e del Signor in quanto improcedibile, inammissibile, Controparte_1 CP_3
prescritta e, comunque, infondata, per tutti i motivi dedotti, nonché proposta dinanzi al giudice incompetente funzionalmente in relazione all'applicazione dell'art. 2191 c.c., essendo sul punto competente il Giudice del registro. I comparenti dichiarano espressamente di non accettare il contraddittorio sulle modifiche delle conclusioni come evidenziate da controparte a pagg. 22 e 23 della memoria ex art. 183 VI n. 1 c.p.c. Con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di compensi, rimborsi spese pari al 15%, spese, come da parametri vigenti oltre CAP ed IVA di legge. Si chiede altresì che il Tribunale adito voglia disporre la revoca del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 136 comma secondo del D.P.R. 115/2002.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.06.2021, ha convenuto in TE
giudizio , nonché le società cessate Controparte_1
Controparte_9 Controparte_6
, notificando l'atto anche ai loro soci ed al sig. al fine di
[...] CP_3
accertare la falsità ex art. 221 c.p.c. dell'atto di vendita del 6 luglio 1995 intercorso fra l'alienante l'acquirente , in Controparte_4 Controparte_6
via subordinata, di accertare la simulazione del pagamento relativo alla suddetta compravendita.
In particolare, parte attrice ha contestato la falsità documentale dell'atto di vendita in questione, avente ad oggetto il patrimonio immobiliare della in Controparte_4
quanto all'articolo 5 del medesimo atto le parti hanno stipulato che “Il prezzo della compravendita è stato tra le parti concordato, a corpo e non a misura, in complessive lire
450.000.000 […] Detto prezzo, come le parti dichiarano, è stato corrisposto, quanto a lire
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
437.400.000. (quattrocentotrentasettemilioniquattrocentomila) prima e al di fuori di questo atto, dalla parte acquirente alla parte venditrice quanto a lire 12.600.000
(dodicimilioniseicentomila) costituenti il saldo, mediante accollo del suindicato residuo debito in dipendenza dell'atto di Finanziamento Cambiario rogato Notaio in data Per_2
10 ottobre 1988. Dell'intero prezzo, come sopra corrisposto, la parte venditrice rilascia alla parte acquirente ampia e liberatoria quietanza di saldo dichiarando di niente altro avere da pretendere e domandare”.
Tuttavia, secondo l'attore, tale dichiarazione sarebbe stata smentita da quanto emerso nelle indagini della Guardia di Finanza, relative ad un procedimento penale avviato su querela sporta dallo stesso , le quali hanno evidenziato che i pagamenti sono stati TE effettuati in tempi successivi rispetto all'atto di compravendita, rendendo così inefficace il trasferimento immobiliare.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.02.2022 si sono costituiti in giudizio e contestando gli Controparte_1 CP_3
argomenti in fatto ed in diritto posti a fondamento delle domande attoree.
Nello specifico, parte convenuta ha eccepito la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il presente giudizio e quello pendente innanzi all'intestato Tribunale (R.G. n. 9130/2019, G. I.
Dott.ssa Laura Maione), avente lo stesso oggetto e le stesse parti.
Inoltre, i convenuti hanno sostenuto l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda a fronte della carenza assoluta di legittimazione attiva e di interesse ad agire di
, nonché della carenza di legittimazione passiva della TE [...]
. Controparte_1
In ogni caso, parte convenuta ha eccepito l'infondatezza della pretesa attorea stante l'assenza dei presupposti delle azioni di falso e di simulazione, poiché il documento censurato dall'attore contiene soltanto una indicazione non veritiera delle modalità di pagamento che, pertanto, non escluderebbe comunque l'efficacia e la validità dell'atto.
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
, Controparte_4 Controparte_6
, , e sono
[...] Controparte_7 Parte_2 CP_5
rimasti contumaci.
Il Giudice, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 13.04.2023, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato le parti all'udienza dell'11.04.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Prima di tale udienza, parte attrice ha presentato più istanze di ricusazione nei confronti del Giudice Relatore, dott. Roberto Monteverde.
A seguito di astensione del precedente Giudice Relatore, la causa è stata assegnata allo scrivente, che ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.03.2025.
In tale udienza, il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle comparse conclusionali e ha rimesso all'esito la causa al Collegio per la decisione.
Prima di passare ad analizzare il merito della causa, occorre soffermarsi sulla questione pregiudiziale di rito sollevata da parte convenuta relativamente alla litispendenza del presente giudizio con quello instaurato innanzi al medesimo Tribunale ed avente R.G. n. 9130/2019.
Orbene, a tal proposito, si ribadisce quanto già statuito dal precedente Giudice Relatore con ordinanza del 28.05.2022 in merito all'intervenuta estinzione dell'antecedente giudizio.
L'eccezione di litispendenza va, pertanto, disattesa.
Risolta tale questione pregiudiziale, e considerato che il merito della presente controversia appare liquido e di facile definizione, il Collegio, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, dichiara assorbite tutte le ulteriori questioni preliminari avanzate dalle parti e procede ad analizzare il merito della domanda.
Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito, consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga “più liquida” […] L'applicazione del principio, quindi, postula che ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in un rapporto di subordinazione
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a questo punto, optare per quella – tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione – che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità” (Cass. civ., sez. II, ord. 9 gennaio 2024, n. 693).
Ciò esposto, si ritiene dunque superfluo soffermarsi sulle eccezioni di merito svolte da e posto che le Controparte_1 CP_3
pretese attoree sono totalmente infondate e, pertanto, l'esito del giudizio rimane in qualsiasi caso il rigetto delle domande proposte da . TE
Rileva, infatti, il Collegio che, alla luce dei documenti depositati in atti, non emergono elementi idonei a provare che la compravendita oggetto del presente giudizio sia stata viziata da falso o da simulazione.
Per quanto concerne la querela di falso, si osserva che l'unico profilo contestato dall'attore attiene alla modalità di pagamento della compravendita immobiliare, che risulterebbe difforme da quanto stipulato tra le parti nella scrittura privata autenticata.
La censura di parte attrice afferisce, pertanto, ad un profilo di veridicità della dichiarazione e riguarda un concetto di falsità che investe il contenuto intrinseco del documento: trattasi, cioè, di c.d. falso ideologico.
Ebbene, nel caso di scrittura privata autenticata, come nella specie, la Suprema Corte ha escluso l'ammissibilità della querela di falso per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti. Le ipotesi di falso ideologico in scrittura privata sono, infatti,
“del tutto estranee alla falsità documentale che è oggetto della querela di falso, concretandosi in un problema di natura sostanziale concernente la dichiarazione: poiché la scrittura privata non è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, e manca dunque il presupposto di base di una falsità ideologica” (Cass. civ., sez. III, ord. 7 giugno 2022, n. 18328).
Peraltro, come correttamente sostenuto da parte convenuta, il fatto che i pagamenti siano avvenuti successivamente alla stipula del contratto di compravendita, anziché precedentemente alla stessa, non incidono sull'atto, attenendo a dichiarazioni che riguardano
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esclusivamente le parti del negozio, e non avendo quindi alcuna conseguenza sulla validità ed efficacia dello stesso.
Ne consegue che la querela di falso proposta da non può essere TE
accolta.
Passando, invece, ad esaminare la domanda di simulazione, si ritiene che la stessa debba essere rigettata in quanto il prezzo pattuito è stato effettivamente corrisposto dall'acquirente, seppur con modalità differenti rispetto a quanto stabilito nell'atto di compravendita. Difatti, il pagamento, come accertato anche dalla Guardia di Finanza, è stato correttamente eseguito e la compravendita immobiliare ha avuto luogo per il prezzo di lire
450.000.000.
Cosicché, la mera modifica della modalità di corresponsione del prezzo non determina il carattere fittizio del contratto, non essendovi stata difformità tra la volontà effettiva delle parti e quella dichiarata nell'atto.
A tal proposito, si sottolinea che, secondo la giurisprudenza di legittimità “la simulazione, nei suoi vari tipi, può riguardare qualsiasi contratto, ed attiene principalmente ai rapporti interni fra le parti, nel senso che è intesa a far apparire la costituzione fra i soggetti contraenti di un rapporto tra costoro in realtà inesistente perché le parti nulla vollero costituire, limitando la loro comune dichiarazione precettiva ad una vuota apparenza
(simulazione assoluta), o perché le parti vollero costituire fra loro un rapporto diverso
(simulazione relativa oggettiva), o perché il rapporto fu realmente costituito, ma tra una delle parti ed un soggetto diverso dall'altra parte figurante nel contratto apparente (simulazione relativa soggettiva o interposizione fittizia di persona)” (Cass. civ., sez. II, sent. 5 aprile 2017,
n. 8854).
Considerato che a nessuna delle suddette ipotesi è riconducibile la fattispecie in esame, anche la domanda di simulazione avanzata da deve essere rigettata. TE
Ricorrono, infine, i presupposti per la condanna dell'attore al pagamento di una somma ex art. 92 c.p.c. per violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., stante il
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suo comportamento processuale scorretto connotato da atteggiamenti ostruttivi e da continue istanze di ricusazione, arrivando finanche ad insultare il precedente Giudice Relatore.
Data la palese infondatezza della domanda giudiziale si deve disporre la revoca revoca del gratuito patrocinio per violazione dell'art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002. Infatti, ciò è possibile “in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta” (Cass. civ., sez. I, sent. 16 aprile 2020, n. 7869).
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico dell'attore e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore del convenuti costituiti in complessivi €7.500,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro TE
, Controparte_4 Controparte_6
, ,
[...] Controparte_7 Parte_2 CP_5
e Controparte_1 CP_3
1. Rigetta le domande risarcitorie proposte da contro TE
, Controparte_4 Controparte_6
, ,
[...] Controparte_7 Parte_2 CP_5
e per le Controparte_1 CP_3
motivazioni esposte in parte narrativa;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di TE
e in solido, Controparte_1 CP_3
che quantifica in complessivi €7.500,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
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3. Revoca l'ammissione di al patrocinio a spese dello TE
Stato.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 04.06.2025
Il Giudice dott. Massimiliano Sturiale
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