TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1845/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1845/2023 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), ivi residente in [...] C.F._1
Salvemini Gaetano n.54, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pinuccia Greco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in CP_1 C.F._2
Ispica in via Genova n.28, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ezio Aprile, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente
con l'intervento del pubblico ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 9.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 3 che con ricorso in riassunzione depositato in data 8.6.2023, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da con addebito a carico di CP_1 quest'ultimo; che ha esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in Noto (SR), il 14/04/2020, trascritto nei registri dello stesso Comune al n. 3 Parte I Anno 2020; che dall'unione coniugale non sono nati figli e che la separazione andava addebitata al per aver violato gli obblighi coniugali di cui all'art CP_1
143 c.c. e ss , e nello specifico contravvenendo ai propri obblighi morali ed economici nei confronti della Sig.ra e bloccandola su ogni canale di comunicazione telefonica e social;
Parte_1
che ha chiesto altresì di disporre in capo al resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma di € 350,00 quale contributo al suo mantenimento;
oltre alla restituzione di alcuni mobili presenti nella casa coniugale.
che costituendosi in giudizio mentre non si è opposto alla separazione tra i coniugi, ha CP_1 contestato le doglianze della ricorrente sull'addebito in suo carico, chiedendo, oltre all'assegnazione della casa coniugale, di rigettare la richiesta di contribuire al mantenimento della moglie adducendo una sostanziale parità reddituale tra le parti.
che con ordinanza ex art. 708 c.p.c. dell'11.10.2024 è stata rigettata la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente non ricorrendo, sulla base degli elementi presenti in giudizio, una disparità economica che ne giustifichi l'attribuzione sia pure in via provvisoria;
che con istanza congiunta del 7.12.2023, le parti hanno depositato l'accordo sulle condizioni di separazione sottoscritto personalmente dalle stesse nonché dai loro procuratori, congiuntamente richiedendo a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
“IN QUANTO AI CONIUGI ED ALLA LORO RESIDENZA
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati, portandosi reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ispica di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
- I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, anche all'estero, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- In ogni caso i coniugi sì concedono, sin d'ora, il consenso reciproco per l''eventuale trasferimento
fuori dai confini del territorio italiano anche, e principalmente, per ragioni di lavoro;
- i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/0 il rinnovo del passaporto e/ di ogni altro documento personale valido per l'espatrio.
IN QUANTO ALL'ABITAZIONE CONIUGALE
pagina 2 di 3 - Nulla va disposto in ordine all'abitazione coniugale in quanto di proprietà esclusiva del ricorrente, acquistata prima del matrimonio, in assenza di figli nati dall'unione coniugale.
IN QUANTO AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE
- Entrambi, rinunciano espressamente, a qualsiasi forma di mantenimento da parte dell'altro coniuge.
IN QUANTO AI BENI MOBILI AGLI EFFETTI PERSONALI
- I coniugi hanno già provveduto alla ripartizione dei beni mobili e degli effetti personali.
- I coniugi hanno già regolamentato le loro pendenze economiche ed ognuno del due non ha nulla da pretendere dall'altro. che, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024, sostituita da note scritte, le parti hanno insistito nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi avendo le parti dichiarato di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro, mentre devono ritenersi rinunciate quelle implicitamente non riproposte;
che le spese vanno compensate tra le parti;
che al Pubblico Ministero in sede sono stati trasmessi gli atti;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario concordatario in Noto (SR), il 14/04/2020, trascritto nei registri dello stesso Comune al n. 3 Parte I Anno 2020;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Noto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.1.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1845/2023 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), ivi residente in [...] C.F._1
Salvemini Gaetano n.54, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pinuccia Greco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in CP_1 C.F._2
Ispica in via Genova n.28, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ezio Aprile, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente
con l'intervento del pubblico ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 9.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 3 che con ricorso in riassunzione depositato in data 8.6.2023, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da con addebito a carico di CP_1 quest'ultimo; che ha esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in Noto (SR), il 14/04/2020, trascritto nei registri dello stesso Comune al n. 3 Parte I Anno 2020; che dall'unione coniugale non sono nati figli e che la separazione andava addebitata al per aver violato gli obblighi coniugali di cui all'art CP_1
143 c.c. e ss , e nello specifico contravvenendo ai propri obblighi morali ed economici nei confronti della Sig.ra e bloccandola su ogni canale di comunicazione telefonica e social;
Parte_1
che ha chiesto altresì di disporre in capo al resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma di € 350,00 quale contributo al suo mantenimento;
oltre alla restituzione di alcuni mobili presenti nella casa coniugale.
che costituendosi in giudizio mentre non si è opposto alla separazione tra i coniugi, ha CP_1 contestato le doglianze della ricorrente sull'addebito in suo carico, chiedendo, oltre all'assegnazione della casa coniugale, di rigettare la richiesta di contribuire al mantenimento della moglie adducendo una sostanziale parità reddituale tra le parti.
che con ordinanza ex art. 708 c.p.c. dell'11.10.2024 è stata rigettata la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente non ricorrendo, sulla base degli elementi presenti in giudizio, una disparità economica che ne giustifichi l'attribuzione sia pure in via provvisoria;
che con istanza congiunta del 7.12.2023, le parti hanno depositato l'accordo sulle condizioni di separazione sottoscritto personalmente dalle stesse nonché dai loro procuratori, congiuntamente richiedendo a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
“IN QUANTO AI CONIUGI ED ALLA LORO RESIDENZA
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati, portandosi reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ispica di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
- I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, anche all'estero, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- In ogni caso i coniugi sì concedono, sin d'ora, il consenso reciproco per l''eventuale trasferimento
fuori dai confini del territorio italiano anche, e principalmente, per ragioni di lavoro;
- i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/0 il rinnovo del passaporto e/ di ogni altro documento personale valido per l'espatrio.
IN QUANTO ALL'ABITAZIONE CONIUGALE
pagina 2 di 3 - Nulla va disposto in ordine all'abitazione coniugale in quanto di proprietà esclusiva del ricorrente, acquistata prima del matrimonio, in assenza di figli nati dall'unione coniugale.
IN QUANTO AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE
- Entrambi, rinunciano espressamente, a qualsiasi forma di mantenimento da parte dell'altro coniuge.
IN QUANTO AI BENI MOBILI AGLI EFFETTI PERSONALI
- I coniugi hanno già provveduto alla ripartizione dei beni mobili e degli effetti personali.
- I coniugi hanno già regolamentato le loro pendenze economiche ed ognuno del due non ha nulla da pretendere dall'altro. che, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024, sostituita da note scritte, le parti hanno insistito nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi avendo le parti dichiarato di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro, mentre devono ritenersi rinunciate quelle implicitamente non riproposte;
che le spese vanno compensate tra le parti;
che al Pubblico Ministero in sede sono stati trasmessi gli atti;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario concordatario in Noto (SR), il 14/04/2020, trascritto nei registri dello stesso Comune al n. 3 Parte I Anno 2020;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Noto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.1.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3