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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LU PR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 29/2023 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto:
“altri istituti e leggi speciali”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MO SE, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pisa, Via Lavagna, n.
24;
- TO
e
(P.I. , in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Zioni e Stefano Servadio, ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo sito in Pisa (PI) in Via della Palla a Corda n. 3;
- Convenuta
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
NN AN, ed elettivamente domiciliata nel suo studio posto in Pisa, Lungarno Mediceo
n. 56;
- Convenuta
Controparte_3
(P.I. ), in persona del Dirigente Nazionale e Direttore
[...] P.IVA_2
Regionale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Baronti e Mariantonietta
Rizzuti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima posto in Pisa, Via NN
Di SI n. 2 (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._3 dall'avv. Francesca Calamita, ed elettivamente domiciliata presto il suo studio posto in
Pontedera, Via Guerrazzi n.23
- Terzo intervenuto
Conclusioni delle parti
TO:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, condannare la in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore e la Sig.ra in solido fra loro, al Controparte_2 pagamento della complessiva somma di euro 117.816,92, facendo salva la rivalsa , o CP_3 quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa e che sarà comunque ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione nella misura legale dalla data del sinistro al saldo effettivo. Con vittoria dispese, diritti ed onorari del giudizio.”
Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, con riferimento alla domanda proposta dal sig. Parte_1 in via pregiudiziale dichiarare inammissibile la domanda proposta dal Sig. per le Parte_1 ragioni esposte in atti;
in via principale nel merito nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito del presente giudizio dovesse essere accertato il danno differenziale lamentato dall'attore, condannare a risarcire al Sig. la minor Controparte_1 Parte_1 somma ritenuta di giustizia ridotta al 50% in ragione della applicazione al sinistro in esame dell'art. 2054, secondo comma, c.c.;in ogni caso con vittoria di spese del presente di giudizio oltre accessori di legge;
con riferimento alla domanda di surroga proposta dall' : CP_3
In via pregiudiziale accertare l'intervenuta prescrizione del diritto di surroga dell' ;in via CP_3 principale nel merito preso atto dei limiti dell'azione di surroga dell' nella presente CP_3 vicenda nei confronti di condannare questa ultima compagnia a Controparte_1 risarcire in favore dell' la minor somma ritenuta di giustizia che dovesse risultare dovuta CP_3 in favore dell'ente in forza dell'infortunio in itinere in discorso;
in ogni caso con vittoria di spese del presente di giudizio oltre accessori di legge;
”
: Controparte_2
“Perché piaccia all'Il.mo Tribunale Intestato voler, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, con riferimento alla domanda proposta dal sig. Parte_1 in via pregiudiziale dichiarare inammissibile la domanda proposta dal Sig. per le Parte_1 ragioni esposte in atti;
in via principale nel merito nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito del presente giudizio dovesse essere accertato il danno differenziale lamentato dall'attore, condannare le a rilevare indenne la sig.ra da Parte_2 CP_2 qualsivoglia condanna venisse nei suoi confronti pronunciata in accoglimento della domanda formulata dal sig. nella somma ridotta al 50% in ragione della applicazione al Parte_1 sinistro in esame dell'art. 2054, secondo comma, c.c., o quella che riterrà di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese del presente di giudizio oltre accessori di legge;
con riferimento alla domanda di surroga proposta dall' , CP_3 condannare le a rilevare indenne la sig.ra da qualsivoglia Parte_2 CP_2 condanna venisse nei suoi confronti pronunciata in accoglimento della domanda formulata dal sig. dall' , ex art. 1916, 2043 e sgg. e 2054 c.c. e perciò nella somma ridotta al 50%, o CP_3 quella che riterrà di giustizia. Con vittoria di compensi e spese generali.”
INAIL: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa respinta ogni contraria istanza ed eccezione, condannare la convenuta , ex artt.1916 , 2043 e sgg. e 2054 c.c., nonché Controparte_2 la Compagnia Assicurativa che copriva la r.c.a. dell'automezzo responsabile ex art. 28 L.
99071969 e art. 142 D.leg. 209/2005, , in solido fra loro a Controparte_1 rimborsare all' , come sopra Controparte_3 qualificato e domiciliato, per i titoli e le ragioni e valutazioni di cui alla premessa, la somma di
€ 188.799,54, come da attestato del Dirigente allegato, il tutto comunque entro il limite CP_3 massimo del danno civilistico, ivi compreso il danno biologico e il danno patrimoniale temporaneo e da perdita di capacità lavorativa generica e specifica, nonché da perdita di chance, accertato in corso di causa, salva in ogni caso la richiesta del maggior costo dell'infortunio ex art.116 T.U. 1124/1965. Con vittoria di diritti, onorari e spese”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 21.12.2022, ha citato in giudizio Parte_1 [...]
chiedendone la condanna, in via solidale, secondo il CP_5 Parte_3 rispettivo titolo, al pagamento di € 117.816,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data
12.5.2011, ore 17:30 circa, in Pisa, all'intersezione tra via Fedi e Via Rindi.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato:
- che in data 12.5.2011 è rimasto coinvolto in un sinistro stradale all'intersezione tra via Fedi e via Rindi, a bordo della propria motocicletta Honda CBR tg. CP50237;
- che la responsabilità del sinistro è ascrivibile in via esclusiva , conducente del CP_6 veicolo Opel Corsa tg. DY882GJ di proprietà di per mancata concessione Controparte_2 della precedenza;
- che non applicandosi il regime del risarcimento diretto, in assenza di valida copertura assicurativa dell'attore, le richieste di risarcimento sono state inviate alla compagnia assicuratrice della responsabile civile;
- che, a causa del sinistro, ha riportato danni materiali alla motocicletta e lesioni alla propria persona;
- che è stato definito il giudizio radicato dinanzi Giudice di Pace di Pisa e volto all'ottenimento del ristoro dei soli danni materiali alla motocicletta, e la sentenza del giudice onorario, confemata in appello, ha riconosciuto la responsabilità di nella sua qualità; Controparte_2
- che la mancata guarigione dei gravi postumi subìti dall'attore hanno impossibilitato lo stesso a richiedere il risarcimento dei danni alla persona nel suindicato procedimento;
- che le lesioni personali si presentavano molto gravi con un forte trauma contusivo al torace, un trauma distrattivo della colonna cervicale, trauma contusivo al ginocchio destro con vasto versamento, frattura composta della rotula, e una frattura del femore che rendevano necessario il ricovero presso l'Ospedale di Pisa con intervento chirurgico presso la clinica ortopedica, nonché successivi ricoveri dapprima presso la clinica ortopedica di Pisa in data
15.09.2011 e in data 08.03.2012 per rimozione mezzi di sintesi al femore e dopo ricoveri periodici presso il Centro di Riabilitazione motoria di Volterra;
- che in data 5.12.2012 è stato dichiarato guarito dal medico legale dell' che ha CP_3 riconosciuto un danno biologico pari al 19% (cfr. doc. 4 atto di citazione);
- che il proprio medico legale ha riconosciuto un danno biologico permanente del 20%, una invalidità temporanea assoluta del 100% di 3 mesi, una ITP al 75% di 3 mesi, una ITP al
50% di 6 mesi e una ITP al 25% per 6 mesi;
- che le reiterate richieste di risarcimento per lesioni alla persona alla Parte_3
anche tramite pec non hanno avuto buon esito;
[...]
- che la negoziazione assistita è rimasta priva di riscontro;
- che secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, il risarcimento a lui dovuto in virtù della perizia medico legale ammonta ad €115.109,50, così determinato: €52.118,00 danno biologico risarcibile;
€18.763,00 incremento per sofferenza soggettiva;
€20.326,02 personalizzazione massima 39% del danno biologico;
€24.502,50 per danno biologico temporaneo, oltre ad €2.107,40 a titolo di spese mediche sostenute;
- che in virtù dell'invalidità riconosciutagli dall' percepisce una rendita mensile erogata CP_3
a far data dal 01.03.2013;
- che l'indennizzo effettuato dall' ristora unicamente il danno biologico permanente, CP_3 senza rilievo alcuno per le altre componenti del danno non patrimoniale;
- che pertanto, la richiesta di risarcimento è limitata al danno differenziale relativo al danno biologico non riconosciuto dall' con la relativa personalizzazione, al danno biologico CP_3 temporaneo e al danno morale;
- che l'atto di citazione viene notificato anche all' a cui è stata inviata anche la richiesta CP_3 di negoziazione assistita per l'esercizio dell'azione di rivalsa;
- che ai sensi dell'art. 2947, comma 3 c.c. il regime di prescrizione applicabile è quello previsto per il reato di lesioni personali.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, di Parte_3 dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea e nel merito, il rigetto. In particolare, ha sostenuto:
- che il Giudice di Pace con sentenza n. 193/2013, confermata in appello e passata in giudicato, ha statuito la paritaria colpa dei due conducenti nella causazione dell'incidente ex art. 2054, secondo comma, c.c.;
- che non è ammesso al creditore di una determinata somma di denaro, che trova fonte in un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, salvo un interesse oggettivamente apprezzabile del creditore;
- che essendo già stata presentata domanda di risarcimento per i danni materiali, in riferimento allo stesso sinistro stradale, è inammissibile la proposizione della domanda risarcitoria per il danno biologico, in quanto lesiva del principio di buona fede e correttezza e configurando gli estremi di un comportamento abusivo dello strumento processuale;
- che non è configurabile un interesse oggettivamente apprezzabile capace di giustificare la parcellizzazione della domanda giudiziale, posto che le lesioni personali allegate si sono già stabilizzate al momento della proposizione della prima domanda giudiziale;
- che non è fondata la richiesta di risarcimento del danno differenziale, in quanto il danno civilistico richiesto è da considerarsi assorbito interamente dal valore capitale della rendita e di ratei di vendita corrisposto dall' ; CP_3
- che è eccessiva la durata dell'invalidità temporanea prospettata da parte attorea;
- che sono contestate le voci relative per sofferenza soggettiva e per personalizzazione del danno, in virtù dell'unificazione della categoria di danno non patrimoniale, a sua volta distinto in danno dinamico relazionale e danni eziologicamente causati dalla sofferenza ulteriore;
- che tale valutazione unitaria del danno non patrimoniale è stata seguita dalle Tabelle
Milanesi 2021 e dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 25164/2020; - che l'eventuale dichiarazione di esistenza di un danno differenziale a favore dell'attore deve tenere conto della responsabilità paritaria accertata con sentenza passata in giudicato, per cui la liquidazione delle poste risarcitorie dovrà essere calcolata nella misura del 50%;
- che è prescritta la domanda di surroga proposta dall' ai sensi dell'art. 2952, comma CP_3 secondo c.c.;
- che, comunque, la domanda di surroga proposta dall' è infondata nella misura in cui CP_3 ha richiesto l'intero importo indennizzato ai convenuti in solido, senza decurtare la quota di danno imputabile ad Parte_1
- che i convenuti in solido sono tenuti a tenere indenne l'ente solo per la quota di danno di cui sono effettivamente responsabili;
- che per l'accoglimento della domanda di surrogazione avanzata dall' , parte attrice ha CP_3
l'onere di fornire prova sull'effettiva riduzione della propria capacità lavorativa da cui è derivato un danno da lucro cessante, al quale non è stato adempiuto.
Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c., si è costituita l' , avanzando domanda in via CP_3 riconvenzionale di surroga al rimborso delle prestazioni erogate ed erogande a favore di parte attrice. In particolare, ha sostenuto:
- che accertata l'occasione di lavoro, l' Sede di Pisa ha indennizzato CP_3 [...]
erogando varie prestazioni con un importo totale di €. 188.799,54, di cui €. Parte_1
28.630,38 a titolo di indennizzo per il periodo di astensione lavorativa accertata dall' CP_3 in giorni 570; €. 93.350,98 a titolo di valore capitale della rendita per una accertata invalidità permanente all'integrità psico-fisica nella misura del 19%, a cui devono sommarsi ratei di rendita già percepiti per €. 45.565,65, €. 256,43 per rimborso spese certificati e spese postali, oltre € 20.996,10 per spese di ricovero, rimborso spese viaggio e accertamenti diagnostici;
- che, riscontrata da parte della CML la sussistenza di postumi permanenti derivanti dal CP_3 sinistro stradale nella misura del 19% dell'integrità psicofisica in relazione medica di accertamento postumi in opposizione del 27.3.13, è stata costituita una rendita unificata del
22% tenuto conto di un 3% riconosciuto per un precedente infortunio;
- che per ottenere il rimborso di quanto erogato e anticipato alla parte, ha esercitato azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. nei confronti dei responsabili civili con plurime richieste tramite raccomandata A/R, che rimanevano senza esito;
- che ha aderito all'invito di negoziazione assistita pervenuta da e Controparte_7
; Controparte_2 - che la richiesta di risarcimento è legittima, tenuto conto che il regime di prescrizione applicabile è quello relativo al reato di lesioni personali, visti gli atti interruttivi della prescrizione;
- che con il diritto di surroga di cui all'art. 1916 c.c. l' subentra nei diritti dell'assicurato CP_3 per il ristoro delle somme dovute dai terzi eventuali responsabili, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti in cui si trova al momento della surrogazione;
- che le finalità istituzionali dell'azione di surroga degli Enti Previdenziali sono tese a salvaguardare la funzione indennitaria dell'assicurazione pubblica, impedendo l'arricchimento del danneggiato con doppi risarcimenti;
a far salvo il principio della responsabilità per danni da fatto illecito;
evitando un ingiustificato esonero del responsabile;
a tutelare sia l'interesse dell'assicuratore statale che della massa degli assicurati, poiché i premi assicurativi tengono conto della possibilità di recupero con la rivalsa, con conseguente riduzione dei costi di gestione in favore di tutti i contraenti imprenditori;
- che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale discende, che dal momento in cui l'ente gestore dell'assicurazione sociale comunica la volontà di surrogarsi, l'assicuratore è tenuto all'accantonamento in via provvisoria della corrispondente somma in favore dell'ente gestore, e la manifestazione della volontà di surrogarsi incontra l'unico limite temporale della liquidazione definitiva del danno;
- che non è prevista alcuna eccezione al principio della salvaguardia del diritto di surroga dell'ente gestore dell'assicurazione sociale del danneggiato;
- che dal risarcimento del danno dovrà essere decurtato quanto già anticipato dall' il CP_3 periodo di inabilità temporanea, l'invalidità permanente a titolo di rendita e ratei, rimborso spese mediche e protesi, tenuto conto che l'indennizzo da danno biologico comprende anche i suoi riflessi patrimoniali ed eroga inoltre l'indennità per inabilità temporanea al lavoro, voci di danno previdenziali che trovano precisa corrispondenza nelle voci di danno civilistiche, oltre a rimborsare le spese protesiche, di ricovero e di cura e di accertamenti strumentali;
- che ha interesse ad intervenire nel presente giudizio in ragione dell'azione civile di risarcimento del danno promossa da parte attrice, con contestuale esercizio dell'azione di rivalsa da parte dell'istituto previdenziale, ai sensi degli art. 1916 c.c. e art. 142 D.Lgs.
209/2005.
All'udienza del 11.05.2023, constatata la regolarità della notifica, il Giudice ha dichiarato la contumacia di e ha assegnato termini di legge per la notifica dell'atto di Controparte_2 intervento di a . CP_3 Controparte_2 Si è costituta , associandosi e facendo proprie tutte le difese già spiegate da Controparte_2
Parte_3
All'udienza del 19.10.2023, il Giudice, su richiesta delle parti, ha concesso i termini ex art.183
c.p.c., VI comma, per il deposito di memorie.
La causa è stata successivamente istruita mediante svolgimento di consulenza tecnica medico legale.
Con ordinanza del 23.10.2024, a seguito della disposta trattazione scritta, ritenuta inammissibile la prova orale richiesta da parte attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
*****
1. Anteponendosi la disamina di questioni preliminari su quelle di merito, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria di parte attrice.
Com'è noto, l'esigenza sottesa al divieto generale di iniziative di frazionamento delle domande volte ad ottenere al risarcimento del danno aquiliano, è principalmente quella di evitare che, a fronte di uno stesso fatto lesivo, si formino giudicati contrastanti (cfr. Cass. n. 6591 del 2019, n.
8530 del 2020, n.13732 del 2022, n. 33443 del 2022, n. 8217 del 2024, e da ultimo vedi Cass.
Sez. Un. n. 7299/2025). Tuttavia, la regola tendenziale dell'unicità di contesto di accertamento del comune fatto lesivo da cui originano plurime poste di danno, trova un limite nell'interesse oggettivamente apprezzabile del danneggiato, in particolare con riguardo ai casi in cui la situazione di salute della parte non sia ancora stabilizzata o conosca, in seguito, un aggravamento. Orbene, nel caso in esame è documentato che all'epoca della litispendenza del giudizio dinanzi al Giudice di Pace (19.12.2011) era ben lungi dall'aver conseguito la stabilizzazione dei postumi (5.12.2012). Il significativo iato temporale intercorso giustifica l'opzione di scindere le due iniziative giudiziarie: diversamente opinando, si finirebbe per imporre al danneggiato la postergazione per un periodo irragionevole del diritto costituzionale di agire in giudizio per far valere posizioni giuridiche soggettive perfette e consolidate.
2. Passando al merito, in relazione alla spettanza del diritto e alla (cor)responsabilità il
Tribunale è vincolato al giudicato inter partes derivante dalla sentenza definitiva pronunciata sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'odierno attore. Non può dunque essere messo in discussione l'accertamento della paritetica responsabilità di danneggiante e danneggiato, ex art. 2054 c.c., II comma, con ogni conseguenza sulla quota di spettanza del ristoro monetario dovuto.
3. Così definito il profilo strutturale della responsabilità, occorre valutare quello funzionale, ossia l'entità del danno conseguenza patito dall'attore a causa del sinistro.
Venendo all'esame delle voci di danno non patrimoniale subito dal danneggiato, anche con riferimento a quest'ultimo vengono recepite le risultanze della CTU medico-legale che ha riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 17%, oltre ad un periodo di invalidità temporanea di complessivi 570 giorni di cui 60 al 100%, 60 al 75%, 120 al 50% ed i restanti 330 al 25% (Pag. 6 e 7 CTU).
I supposti profili di criticità sollevati dal consulente tecnico di parte della
[...] appaiono ben confutati dalla relazione conclusiva del CTU. Parte_3
4. Circa i parametri equitativi di liquidazione del danno non patrimoniale, benché le parti richiamino le tabelle milanesi, il Tribunale fa applicazione della Tabella unica nazionale (TUN) per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali e consistiti in postumi permanenti pari o superiori al 10%, prevista dal DPR 13 gennaio 2025, n. 12, entrato in vigore in data 05.03.2025. Un'applicazione, invero, non normativamente imposta, tenuto conto che, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 5 del Decreto, la disciplina si applica ai sinistri verificatisi in data successiva alla sua entrata in vigore, ma che appare suggerita, come parametro alternativo di riferimento (crf. Cass. Sez. III, n. 11319/2025) dal fatto che la norma di diritto positivo interviene su una lacuna del sistema del risarcimento del danno nell'ambito del codice delle assicurazioni private, sino ad un recente passato colmato in via giurisprudenziale dall'equità regolata in via tabellare.
Ora, nella consapevolezza di un variegato panorama di soluzioni giurisprudenziali al riguardo
(cfr. tra le altre, Tribunale di Perugia, Sez. II, n. 424/2025; Trib. Ascoli Piceno, sent. n. 147/2025;
Tribunale di Palmi, n. 124/2025), si osserva che la circostanza che non sia stata ancora emanata la tabella delle invalidità ai sensi dell'art. 138, comma I, D. Lgs. 209/2005 non osta all'applicazione immediata dei nuovi criteri, tenuto conto della condivisione generale sui barème medico legali adottati.
Ne consegue che, in applicazione dei parametri della tabella unica nazionale adottata con D.P.R.
n. 12/2025 in attuazione dell'art. 138 D. Lgs. n. 209/2005, si perviene al riconoscimento di €
19.824,26 a titolo di invalidità temporanea ed € 65.516,28 a titolo di danno biologico permanente già incluso il danno morale in applicazione del valore medio (€ 16.659,99), in relazione all'età del soggetto – 41 anni – all'epoca del sinistro.
5. L'attore domanda altresì la personalizzazione del danno. Si rammenta che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento integrano un fatto costitutivo della pretesa, e devono, pertanto, essere allegate in modo circostanziato e provate dal danneggiato – anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di esperienze e delle presunzioni semplici – senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche
(da ultimo, Cass. N. 29135/2025 e Cass. N. 21409/2024). Il mancato assolvimento di parte attrice all'onere probatorio non ha consentito di apprezzare eventuali fatti idonei a provare l'esistenza di un pregiudizio patito della vittima diverso e maggiore rispetto ai casi simili, e, di conseguenza, non può essere riconosciuta alcuna personalizzazione del risarcimento.
6. Ai fini del calcolo del danno differenziale richiesto da parte attorea, si deve procedere alla comparazione del danno civilistico con l'indennizzo erogato dall' , secondo il criterio delle CP_3 poste omogenee o, meglio, identiche (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 30293/2023).
L' ha attestato erogazioni per complessivi € 75.277,47 a titolo di danno non patrimoniale CP_3
(cfr. nota di deposito del 21.07.2025), che superano ampiamente l'importo astrattamente CP_3 riconosciuto per le macrolesioni permanenti. Sul punto, il Tribunale evidenzia che anche volendo applicare l'ultima edizione delle tabelle milanesi, il risultato non muterebbe.
Ne consegue che a titolo di danno non patrimoniale differenziale, residuano € 16.659,99 per danno morale ed € 19.824,26 per danno biologico temporaneo.
7. A titolo di danno patrimoniale, spetta il rimborso delle spese mediche, pari al 50% di €
2.626,10, meritando condivisione il giudizio di congruità ed inerenza del CTU anche in relazione al consuntivo delle spese di fisioterapia, nonostante la mancata accompagnatoria con fattura.
Spetta, altresì, il riconoscimento delle spese del consulente di parte non presupponendo queste ultime la necessaria prova del pagamento. Gli esborsi per il CTP appartengono alle spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, fermo il giudizio di pertinenza e di congruenza ex art. 92 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 26729/2024), e il Giudice è in grado di verificare se il consulente ha svolto l'attività e, in presenza di una notula o, meglio ancora, di fattura (come nel caso), vagliarne la proporzionalità e non superfluità.
8. In definitiva, tenuto conto della responsabilità paritaria del danneggiato nella causazione del sinistro stradale declarata dalla sentenza passa in giudicato, il risarcimento del danno differenziale spettante all'attore, decurtato del 50% derivante dalla propria responsabilità, ammonta ad € 18.242,12 per danno non patrimoniale, oltre ad € 1.313,05 per danno patrimoniale derivante da spese mediche, maggiorate degli interessi legali dalla data dell'esborso al saldo, ed
€ 488,00 per spese di ctp.
Spettano, sull'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale gli interessi compensativi di legge, come di seguito indicato (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto illecito;
l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto e sino alla data del pagamento dell'indennizzo e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale;
dalla somma rivalutata alla data dell'indennizzo deve detrarsi l'importo medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo.
9. Residua di delibare sulla domanda di rivalsa in surroga dell' nei confronti CP_3 dell'assicurazione del responsabile civile, avanzata sul presupposto del pacifico pagamento delle somme da parte dell'Ente pubblico.
L'eccezione di prescrizione del diritto risulta infondata, in quanto all'azione si applica il termine prescrizionale lungo di cui all'art. 2947 c.c., III comma. Il fatto illecito ascrivibile al conducente integra, infatti, gli estremi di un fatto-reato e, segnatamente, del reato di lesioni colpose, a prescindere dal fatto che, trattandosi invero (cfr. documentazione in atti e in particolare la sentenza passata in giudicato) di un fatto che, alla stregua di una valutazione incidentale da parte del Tribunale civile, integra il reato di lesioni colpose gravi. Sul punto, peraltro, si rammenta che l'art. 2947 c.c., III comma vale per tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, anche in via indiretta. Ne consegue che, in virtù degli atti interruttivi asseverati, il termine calcolato sulla base dell'art. 590 bis c.p. non è, di evidenza, superato.
Il diritto di surroga dell' ai sensi dell'art. 1916 è da ritenersi fondato, nei limiti di cui a CP_3 seguire.
Occorre rammentare, infatti che il diritto dell'ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente causato da quest'ultimo, da un lato, e dell'ammontare dell'indennità erogata dal primo, dall'altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell'evento, l'importo oggetto della surrogazione va determinato defalcando la percentuale di responsabilità ascrivibile al danneggiato dal risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile, e non già dall'indennità corrisposta dall'ente previdenziale, il quale potrà, pertanto, pretendere dal responsabile la minor somma tra
l'ammontare della suddetta indennità e quello del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, al netto della riduzione ex art. 1227 c.c. (Cass. civ. Sez. III, n. 9002/2022).
In applicazione del predetto principio, deve riconoscersi il diritto di surroga dell' con CP_3 riferimento al danno non patrimoniale, dell'importo pari ad 50% del danno biologico permanente accertato in questa sede, ossia l'importo pari ad euro 24.428,14. Quanto agli emolumenti volti ad indennizzare le perdite patrimoniali subite dal danneggiato,
l'Ente pubblico ha invece diritto al 50% degli importi erogati a titolo di indennità giornaliera
(pari al 60% della retribuzione di durante il periodo di assenza dal lavoro per Parte_1 malattia, per euro 14.315,19, e del 50% delle spese sanitarie anticipate dall' per euro CP_3
10.610,77.
Non spetta, invece, il diritto di surroga in relazione alle somme corrisposte dall'Ente pubblico a titolo di integrazione della rendita per danno biologico, che si presume esistente in ipotesi, quali quelle in esame, di menomazione pari o superiore al 16%. Invero, la presunzione è vinta dalle attestazioni del CTU, che non ha ravvisato un'incapacità lavorativa né un danno da cenestesi lavorativa.
Per quanto esposto, il diritto di surroga nei confronti di e Controparte_2 [...]
è accolto nei limiti dell'importo di complessivi € 49.354,10, oltre interessi di Controparte_1 legge dalla data dell'esborso al saldo.
10. Le spese di giudizio seguono la misura della soccombenza e sono quindi liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo allo scaglione di valore del decisum, in applicazione dei parametri medi per ciascuna fase, tenuto conto anche della complessità, oggettiva e soggettiva, della causa e della concreta attività processuale di ciascuna parte (anche in relazione alle spese di resistenza ex art. 1917 c.c.), recepita la notula del difensore di parte attrice siccome congrua. Spese di CTU a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna in persona del legale rappresentante, e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo di € CP_2 Parte_1
36.484,25 oltre rivalutazione ed interessi di legge come in parte motiva a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ad € 1.801,05, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- in parziale accoglimento della domanda di surroga, condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante, e , in solido tra loro, al pagamento in Controparte_2 favore di dell'importo di euro 49.354,10, oltre interessi di legge dalla data dei CP_3 versamenti al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante, e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite, CP_2 Parte_1 liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta, oltre al rimborso delle anticipazioni;
- condanna in persona del legale rappresentante, e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate CP_2 CP_3 in € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta;
- condanna in persona del legale rappresentante, a tenere indenne Controparte_1
da quanto questa dovrà pagare, anche a titolo di spese di lite, in favore di Controparte_2 parte attrice e dell' ; CP_3
- condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese di lite di resistenza, liquidate in € 5.000,00 per Controparte_2 compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta;
- pone definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante, e , in solido tra loro, le spese di CTU. Controparte_2
Pisa, 5 dicembre 2025
Il Giudice
LU PR
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LU PR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 29/2023 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto:
“altri istituti e leggi speciali”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MO SE, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pisa, Via Lavagna, n.
24;
- TO
e
(P.I. , in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Zioni e Stefano Servadio, ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo sito in Pisa (PI) in Via della Palla a Corda n. 3;
- Convenuta
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
NN AN, ed elettivamente domiciliata nel suo studio posto in Pisa, Lungarno Mediceo
n. 56;
- Convenuta
Controparte_3
(P.I. ), in persona del Dirigente Nazionale e Direttore
[...] P.IVA_2
Regionale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Baronti e Mariantonietta
Rizzuti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima posto in Pisa, Via NN
Di SI n. 2 (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._3 dall'avv. Francesca Calamita, ed elettivamente domiciliata presto il suo studio posto in
Pontedera, Via Guerrazzi n.23
- Terzo intervenuto
Conclusioni delle parti
TO:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, condannare la in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore e la Sig.ra in solido fra loro, al Controparte_2 pagamento della complessiva somma di euro 117.816,92, facendo salva la rivalsa , o CP_3 quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa e che sarà comunque ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione nella misura legale dalla data del sinistro al saldo effettivo. Con vittoria dispese, diritti ed onorari del giudizio.”
Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, con riferimento alla domanda proposta dal sig. Parte_1 in via pregiudiziale dichiarare inammissibile la domanda proposta dal Sig. per le Parte_1 ragioni esposte in atti;
in via principale nel merito nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito del presente giudizio dovesse essere accertato il danno differenziale lamentato dall'attore, condannare a risarcire al Sig. la minor Controparte_1 Parte_1 somma ritenuta di giustizia ridotta al 50% in ragione della applicazione al sinistro in esame dell'art. 2054, secondo comma, c.c.;in ogni caso con vittoria di spese del presente di giudizio oltre accessori di legge;
con riferimento alla domanda di surroga proposta dall' : CP_3
In via pregiudiziale accertare l'intervenuta prescrizione del diritto di surroga dell' ;in via CP_3 principale nel merito preso atto dei limiti dell'azione di surroga dell' nella presente CP_3 vicenda nei confronti di condannare questa ultima compagnia a Controparte_1 risarcire in favore dell' la minor somma ritenuta di giustizia che dovesse risultare dovuta CP_3 in favore dell'ente in forza dell'infortunio in itinere in discorso;
in ogni caso con vittoria di spese del presente di giudizio oltre accessori di legge;
”
: Controparte_2
“Perché piaccia all'Il.mo Tribunale Intestato voler, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, con riferimento alla domanda proposta dal sig. Parte_1 in via pregiudiziale dichiarare inammissibile la domanda proposta dal Sig. per le Parte_1 ragioni esposte in atti;
in via principale nel merito nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito del presente giudizio dovesse essere accertato il danno differenziale lamentato dall'attore, condannare le a rilevare indenne la sig.ra da Parte_2 CP_2 qualsivoglia condanna venisse nei suoi confronti pronunciata in accoglimento della domanda formulata dal sig. nella somma ridotta al 50% in ragione della applicazione al Parte_1 sinistro in esame dell'art. 2054, secondo comma, c.c., o quella che riterrà di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese del presente di giudizio oltre accessori di legge;
con riferimento alla domanda di surroga proposta dall' , CP_3 condannare le a rilevare indenne la sig.ra da qualsivoglia Parte_2 CP_2 condanna venisse nei suoi confronti pronunciata in accoglimento della domanda formulata dal sig. dall' , ex art. 1916, 2043 e sgg. e 2054 c.c. e perciò nella somma ridotta al 50%, o CP_3 quella che riterrà di giustizia. Con vittoria di compensi e spese generali.”
INAIL: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa respinta ogni contraria istanza ed eccezione, condannare la convenuta , ex artt.1916 , 2043 e sgg. e 2054 c.c., nonché Controparte_2 la Compagnia Assicurativa che copriva la r.c.a. dell'automezzo responsabile ex art. 28 L.
99071969 e art. 142 D.leg. 209/2005, , in solido fra loro a Controparte_1 rimborsare all' , come sopra Controparte_3 qualificato e domiciliato, per i titoli e le ragioni e valutazioni di cui alla premessa, la somma di
€ 188.799,54, come da attestato del Dirigente allegato, il tutto comunque entro il limite CP_3 massimo del danno civilistico, ivi compreso il danno biologico e il danno patrimoniale temporaneo e da perdita di capacità lavorativa generica e specifica, nonché da perdita di chance, accertato in corso di causa, salva in ogni caso la richiesta del maggior costo dell'infortunio ex art.116 T.U. 1124/1965. Con vittoria di diritti, onorari e spese”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 21.12.2022, ha citato in giudizio Parte_1 [...]
chiedendone la condanna, in via solidale, secondo il CP_5 Parte_3 rispettivo titolo, al pagamento di € 117.816,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data
12.5.2011, ore 17:30 circa, in Pisa, all'intersezione tra via Fedi e Via Rindi.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato:
- che in data 12.5.2011 è rimasto coinvolto in un sinistro stradale all'intersezione tra via Fedi e via Rindi, a bordo della propria motocicletta Honda CBR tg. CP50237;
- che la responsabilità del sinistro è ascrivibile in via esclusiva , conducente del CP_6 veicolo Opel Corsa tg. DY882GJ di proprietà di per mancata concessione Controparte_2 della precedenza;
- che non applicandosi il regime del risarcimento diretto, in assenza di valida copertura assicurativa dell'attore, le richieste di risarcimento sono state inviate alla compagnia assicuratrice della responsabile civile;
- che, a causa del sinistro, ha riportato danni materiali alla motocicletta e lesioni alla propria persona;
- che è stato definito il giudizio radicato dinanzi Giudice di Pace di Pisa e volto all'ottenimento del ristoro dei soli danni materiali alla motocicletta, e la sentenza del giudice onorario, confemata in appello, ha riconosciuto la responsabilità di nella sua qualità; Controparte_2
- che la mancata guarigione dei gravi postumi subìti dall'attore hanno impossibilitato lo stesso a richiedere il risarcimento dei danni alla persona nel suindicato procedimento;
- che le lesioni personali si presentavano molto gravi con un forte trauma contusivo al torace, un trauma distrattivo della colonna cervicale, trauma contusivo al ginocchio destro con vasto versamento, frattura composta della rotula, e una frattura del femore che rendevano necessario il ricovero presso l'Ospedale di Pisa con intervento chirurgico presso la clinica ortopedica, nonché successivi ricoveri dapprima presso la clinica ortopedica di Pisa in data
15.09.2011 e in data 08.03.2012 per rimozione mezzi di sintesi al femore e dopo ricoveri periodici presso il Centro di Riabilitazione motoria di Volterra;
- che in data 5.12.2012 è stato dichiarato guarito dal medico legale dell' che ha CP_3 riconosciuto un danno biologico pari al 19% (cfr. doc. 4 atto di citazione);
- che il proprio medico legale ha riconosciuto un danno biologico permanente del 20%, una invalidità temporanea assoluta del 100% di 3 mesi, una ITP al 75% di 3 mesi, una ITP al
50% di 6 mesi e una ITP al 25% per 6 mesi;
- che le reiterate richieste di risarcimento per lesioni alla persona alla Parte_3
anche tramite pec non hanno avuto buon esito;
[...]
- che la negoziazione assistita è rimasta priva di riscontro;
- che secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, il risarcimento a lui dovuto in virtù della perizia medico legale ammonta ad €115.109,50, così determinato: €52.118,00 danno biologico risarcibile;
€18.763,00 incremento per sofferenza soggettiva;
€20.326,02 personalizzazione massima 39% del danno biologico;
€24.502,50 per danno biologico temporaneo, oltre ad €2.107,40 a titolo di spese mediche sostenute;
- che in virtù dell'invalidità riconosciutagli dall' percepisce una rendita mensile erogata CP_3
a far data dal 01.03.2013;
- che l'indennizzo effettuato dall' ristora unicamente il danno biologico permanente, CP_3 senza rilievo alcuno per le altre componenti del danno non patrimoniale;
- che pertanto, la richiesta di risarcimento è limitata al danno differenziale relativo al danno biologico non riconosciuto dall' con la relativa personalizzazione, al danno biologico CP_3 temporaneo e al danno morale;
- che l'atto di citazione viene notificato anche all' a cui è stata inviata anche la richiesta CP_3 di negoziazione assistita per l'esercizio dell'azione di rivalsa;
- che ai sensi dell'art. 2947, comma 3 c.c. il regime di prescrizione applicabile è quello previsto per il reato di lesioni personali.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, di Parte_3 dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea e nel merito, il rigetto. In particolare, ha sostenuto:
- che il Giudice di Pace con sentenza n. 193/2013, confermata in appello e passata in giudicato, ha statuito la paritaria colpa dei due conducenti nella causazione dell'incidente ex art. 2054, secondo comma, c.c.;
- che non è ammesso al creditore di una determinata somma di denaro, che trova fonte in un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, salvo un interesse oggettivamente apprezzabile del creditore;
- che essendo già stata presentata domanda di risarcimento per i danni materiali, in riferimento allo stesso sinistro stradale, è inammissibile la proposizione della domanda risarcitoria per il danno biologico, in quanto lesiva del principio di buona fede e correttezza e configurando gli estremi di un comportamento abusivo dello strumento processuale;
- che non è configurabile un interesse oggettivamente apprezzabile capace di giustificare la parcellizzazione della domanda giudiziale, posto che le lesioni personali allegate si sono già stabilizzate al momento della proposizione della prima domanda giudiziale;
- che non è fondata la richiesta di risarcimento del danno differenziale, in quanto il danno civilistico richiesto è da considerarsi assorbito interamente dal valore capitale della rendita e di ratei di vendita corrisposto dall' ; CP_3
- che è eccessiva la durata dell'invalidità temporanea prospettata da parte attorea;
- che sono contestate le voci relative per sofferenza soggettiva e per personalizzazione del danno, in virtù dell'unificazione della categoria di danno non patrimoniale, a sua volta distinto in danno dinamico relazionale e danni eziologicamente causati dalla sofferenza ulteriore;
- che tale valutazione unitaria del danno non patrimoniale è stata seguita dalle Tabelle
Milanesi 2021 e dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 25164/2020; - che l'eventuale dichiarazione di esistenza di un danno differenziale a favore dell'attore deve tenere conto della responsabilità paritaria accertata con sentenza passata in giudicato, per cui la liquidazione delle poste risarcitorie dovrà essere calcolata nella misura del 50%;
- che è prescritta la domanda di surroga proposta dall' ai sensi dell'art. 2952, comma CP_3 secondo c.c.;
- che, comunque, la domanda di surroga proposta dall' è infondata nella misura in cui CP_3 ha richiesto l'intero importo indennizzato ai convenuti in solido, senza decurtare la quota di danno imputabile ad Parte_1
- che i convenuti in solido sono tenuti a tenere indenne l'ente solo per la quota di danno di cui sono effettivamente responsabili;
- che per l'accoglimento della domanda di surrogazione avanzata dall' , parte attrice ha CP_3
l'onere di fornire prova sull'effettiva riduzione della propria capacità lavorativa da cui è derivato un danno da lucro cessante, al quale non è stato adempiuto.
Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c., si è costituita l' , avanzando domanda in via CP_3 riconvenzionale di surroga al rimborso delle prestazioni erogate ed erogande a favore di parte attrice. In particolare, ha sostenuto:
- che accertata l'occasione di lavoro, l' Sede di Pisa ha indennizzato CP_3 [...]
erogando varie prestazioni con un importo totale di €. 188.799,54, di cui €. Parte_1
28.630,38 a titolo di indennizzo per il periodo di astensione lavorativa accertata dall' CP_3 in giorni 570; €. 93.350,98 a titolo di valore capitale della rendita per una accertata invalidità permanente all'integrità psico-fisica nella misura del 19%, a cui devono sommarsi ratei di rendita già percepiti per €. 45.565,65, €. 256,43 per rimborso spese certificati e spese postali, oltre € 20.996,10 per spese di ricovero, rimborso spese viaggio e accertamenti diagnostici;
- che, riscontrata da parte della CML la sussistenza di postumi permanenti derivanti dal CP_3 sinistro stradale nella misura del 19% dell'integrità psicofisica in relazione medica di accertamento postumi in opposizione del 27.3.13, è stata costituita una rendita unificata del
22% tenuto conto di un 3% riconosciuto per un precedente infortunio;
- che per ottenere il rimborso di quanto erogato e anticipato alla parte, ha esercitato azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. nei confronti dei responsabili civili con plurime richieste tramite raccomandata A/R, che rimanevano senza esito;
- che ha aderito all'invito di negoziazione assistita pervenuta da e Controparte_7
; Controparte_2 - che la richiesta di risarcimento è legittima, tenuto conto che il regime di prescrizione applicabile è quello relativo al reato di lesioni personali, visti gli atti interruttivi della prescrizione;
- che con il diritto di surroga di cui all'art. 1916 c.c. l' subentra nei diritti dell'assicurato CP_3 per il ristoro delle somme dovute dai terzi eventuali responsabili, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti in cui si trova al momento della surrogazione;
- che le finalità istituzionali dell'azione di surroga degli Enti Previdenziali sono tese a salvaguardare la funzione indennitaria dell'assicurazione pubblica, impedendo l'arricchimento del danneggiato con doppi risarcimenti;
a far salvo il principio della responsabilità per danni da fatto illecito;
evitando un ingiustificato esonero del responsabile;
a tutelare sia l'interesse dell'assicuratore statale che della massa degli assicurati, poiché i premi assicurativi tengono conto della possibilità di recupero con la rivalsa, con conseguente riduzione dei costi di gestione in favore di tutti i contraenti imprenditori;
- che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale discende, che dal momento in cui l'ente gestore dell'assicurazione sociale comunica la volontà di surrogarsi, l'assicuratore è tenuto all'accantonamento in via provvisoria della corrispondente somma in favore dell'ente gestore, e la manifestazione della volontà di surrogarsi incontra l'unico limite temporale della liquidazione definitiva del danno;
- che non è prevista alcuna eccezione al principio della salvaguardia del diritto di surroga dell'ente gestore dell'assicurazione sociale del danneggiato;
- che dal risarcimento del danno dovrà essere decurtato quanto già anticipato dall' il CP_3 periodo di inabilità temporanea, l'invalidità permanente a titolo di rendita e ratei, rimborso spese mediche e protesi, tenuto conto che l'indennizzo da danno biologico comprende anche i suoi riflessi patrimoniali ed eroga inoltre l'indennità per inabilità temporanea al lavoro, voci di danno previdenziali che trovano precisa corrispondenza nelle voci di danno civilistiche, oltre a rimborsare le spese protesiche, di ricovero e di cura e di accertamenti strumentali;
- che ha interesse ad intervenire nel presente giudizio in ragione dell'azione civile di risarcimento del danno promossa da parte attrice, con contestuale esercizio dell'azione di rivalsa da parte dell'istituto previdenziale, ai sensi degli art. 1916 c.c. e art. 142 D.Lgs.
209/2005.
All'udienza del 11.05.2023, constatata la regolarità della notifica, il Giudice ha dichiarato la contumacia di e ha assegnato termini di legge per la notifica dell'atto di Controparte_2 intervento di a . CP_3 Controparte_2 Si è costituta , associandosi e facendo proprie tutte le difese già spiegate da Controparte_2
Parte_3
All'udienza del 19.10.2023, il Giudice, su richiesta delle parti, ha concesso i termini ex art.183
c.p.c., VI comma, per il deposito di memorie.
La causa è stata successivamente istruita mediante svolgimento di consulenza tecnica medico legale.
Con ordinanza del 23.10.2024, a seguito della disposta trattazione scritta, ritenuta inammissibile la prova orale richiesta da parte attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
*****
1. Anteponendosi la disamina di questioni preliminari su quelle di merito, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria di parte attrice.
Com'è noto, l'esigenza sottesa al divieto generale di iniziative di frazionamento delle domande volte ad ottenere al risarcimento del danno aquiliano, è principalmente quella di evitare che, a fronte di uno stesso fatto lesivo, si formino giudicati contrastanti (cfr. Cass. n. 6591 del 2019, n.
8530 del 2020, n.13732 del 2022, n. 33443 del 2022, n. 8217 del 2024, e da ultimo vedi Cass.
Sez. Un. n. 7299/2025). Tuttavia, la regola tendenziale dell'unicità di contesto di accertamento del comune fatto lesivo da cui originano plurime poste di danno, trova un limite nell'interesse oggettivamente apprezzabile del danneggiato, in particolare con riguardo ai casi in cui la situazione di salute della parte non sia ancora stabilizzata o conosca, in seguito, un aggravamento. Orbene, nel caso in esame è documentato che all'epoca della litispendenza del giudizio dinanzi al Giudice di Pace (19.12.2011) era ben lungi dall'aver conseguito la stabilizzazione dei postumi (5.12.2012). Il significativo iato temporale intercorso giustifica l'opzione di scindere le due iniziative giudiziarie: diversamente opinando, si finirebbe per imporre al danneggiato la postergazione per un periodo irragionevole del diritto costituzionale di agire in giudizio per far valere posizioni giuridiche soggettive perfette e consolidate.
2. Passando al merito, in relazione alla spettanza del diritto e alla (cor)responsabilità il
Tribunale è vincolato al giudicato inter partes derivante dalla sentenza definitiva pronunciata sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'odierno attore. Non può dunque essere messo in discussione l'accertamento della paritetica responsabilità di danneggiante e danneggiato, ex art. 2054 c.c., II comma, con ogni conseguenza sulla quota di spettanza del ristoro monetario dovuto.
3. Così definito il profilo strutturale della responsabilità, occorre valutare quello funzionale, ossia l'entità del danno conseguenza patito dall'attore a causa del sinistro.
Venendo all'esame delle voci di danno non patrimoniale subito dal danneggiato, anche con riferimento a quest'ultimo vengono recepite le risultanze della CTU medico-legale che ha riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 17%, oltre ad un periodo di invalidità temporanea di complessivi 570 giorni di cui 60 al 100%, 60 al 75%, 120 al 50% ed i restanti 330 al 25% (Pag. 6 e 7 CTU).
I supposti profili di criticità sollevati dal consulente tecnico di parte della
[...] appaiono ben confutati dalla relazione conclusiva del CTU. Parte_3
4. Circa i parametri equitativi di liquidazione del danno non patrimoniale, benché le parti richiamino le tabelle milanesi, il Tribunale fa applicazione della Tabella unica nazionale (TUN) per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali e consistiti in postumi permanenti pari o superiori al 10%, prevista dal DPR 13 gennaio 2025, n. 12, entrato in vigore in data 05.03.2025. Un'applicazione, invero, non normativamente imposta, tenuto conto che, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 5 del Decreto, la disciplina si applica ai sinistri verificatisi in data successiva alla sua entrata in vigore, ma che appare suggerita, come parametro alternativo di riferimento (crf. Cass. Sez. III, n. 11319/2025) dal fatto che la norma di diritto positivo interviene su una lacuna del sistema del risarcimento del danno nell'ambito del codice delle assicurazioni private, sino ad un recente passato colmato in via giurisprudenziale dall'equità regolata in via tabellare.
Ora, nella consapevolezza di un variegato panorama di soluzioni giurisprudenziali al riguardo
(cfr. tra le altre, Tribunale di Perugia, Sez. II, n. 424/2025; Trib. Ascoli Piceno, sent. n. 147/2025;
Tribunale di Palmi, n. 124/2025), si osserva che la circostanza che non sia stata ancora emanata la tabella delle invalidità ai sensi dell'art. 138, comma I, D. Lgs. 209/2005 non osta all'applicazione immediata dei nuovi criteri, tenuto conto della condivisione generale sui barème medico legali adottati.
Ne consegue che, in applicazione dei parametri della tabella unica nazionale adottata con D.P.R.
n. 12/2025 in attuazione dell'art. 138 D. Lgs. n. 209/2005, si perviene al riconoscimento di €
19.824,26 a titolo di invalidità temporanea ed € 65.516,28 a titolo di danno biologico permanente già incluso il danno morale in applicazione del valore medio (€ 16.659,99), in relazione all'età del soggetto – 41 anni – all'epoca del sinistro.
5. L'attore domanda altresì la personalizzazione del danno. Si rammenta che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento integrano un fatto costitutivo della pretesa, e devono, pertanto, essere allegate in modo circostanziato e provate dal danneggiato – anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di esperienze e delle presunzioni semplici – senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche
(da ultimo, Cass. N. 29135/2025 e Cass. N. 21409/2024). Il mancato assolvimento di parte attrice all'onere probatorio non ha consentito di apprezzare eventuali fatti idonei a provare l'esistenza di un pregiudizio patito della vittima diverso e maggiore rispetto ai casi simili, e, di conseguenza, non può essere riconosciuta alcuna personalizzazione del risarcimento.
6. Ai fini del calcolo del danno differenziale richiesto da parte attorea, si deve procedere alla comparazione del danno civilistico con l'indennizzo erogato dall' , secondo il criterio delle CP_3 poste omogenee o, meglio, identiche (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 30293/2023).
L' ha attestato erogazioni per complessivi € 75.277,47 a titolo di danno non patrimoniale CP_3
(cfr. nota di deposito del 21.07.2025), che superano ampiamente l'importo astrattamente CP_3 riconosciuto per le macrolesioni permanenti. Sul punto, il Tribunale evidenzia che anche volendo applicare l'ultima edizione delle tabelle milanesi, il risultato non muterebbe.
Ne consegue che a titolo di danno non patrimoniale differenziale, residuano € 16.659,99 per danno morale ed € 19.824,26 per danno biologico temporaneo.
7. A titolo di danno patrimoniale, spetta il rimborso delle spese mediche, pari al 50% di €
2.626,10, meritando condivisione il giudizio di congruità ed inerenza del CTU anche in relazione al consuntivo delle spese di fisioterapia, nonostante la mancata accompagnatoria con fattura.
Spetta, altresì, il riconoscimento delle spese del consulente di parte non presupponendo queste ultime la necessaria prova del pagamento. Gli esborsi per il CTP appartengono alle spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, fermo il giudizio di pertinenza e di congruenza ex art. 92 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 26729/2024), e il Giudice è in grado di verificare se il consulente ha svolto l'attività e, in presenza di una notula o, meglio ancora, di fattura (come nel caso), vagliarne la proporzionalità e non superfluità.
8. In definitiva, tenuto conto della responsabilità paritaria del danneggiato nella causazione del sinistro stradale declarata dalla sentenza passa in giudicato, il risarcimento del danno differenziale spettante all'attore, decurtato del 50% derivante dalla propria responsabilità, ammonta ad € 18.242,12 per danno non patrimoniale, oltre ad € 1.313,05 per danno patrimoniale derivante da spese mediche, maggiorate degli interessi legali dalla data dell'esborso al saldo, ed
€ 488,00 per spese di ctp.
Spettano, sull'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale gli interessi compensativi di legge, come di seguito indicato (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto illecito;
l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto e sino alla data del pagamento dell'indennizzo e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale;
dalla somma rivalutata alla data dell'indennizzo deve detrarsi l'importo medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo.
9. Residua di delibare sulla domanda di rivalsa in surroga dell' nei confronti CP_3 dell'assicurazione del responsabile civile, avanzata sul presupposto del pacifico pagamento delle somme da parte dell'Ente pubblico.
L'eccezione di prescrizione del diritto risulta infondata, in quanto all'azione si applica il termine prescrizionale lungo di cui all'art. 2947 c.c., III comma. Il fatto illecito ascrivibile al conducente integra, infatti, gli estremi di un fatto-reato e, segnatamente, del reato di lesioni colpose, a prescindere dal fatto che, trattandosi invero (cfr. documentazione in atti e in particolare la sentenza passata in giudicato) di un fatto che, alla stregua di una valutazione incidentale da parte del Tribunale civile, integra il reato di lesioni colpose gravi. Sul punto, peraltro, si rammenta che l'art. 2947 c.c., III comma vale per tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, anche in via indiretta. Ne consegue che, in virtù degli atti interruttivi asseverati, il termine calcolato sulla base dell'art. 590 bis c.p. non è, di evidenza, superato.
Il diritto di surroga dell' ai sensi dell'art. 1916 è da ritenersi fondato, nei limiti di cui a CP_3 seguire.
Occorre rammentare, infatti che il diritto dell'ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente causato da quest'ultimo, da un lato, e dell'ammontare dell'indennità erogata dal primo, dall'altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell'evento, l'importo oggetto della surrogazione va determinato defalcando la percentuale di responsabilità ascrivibile al danneggiato dal risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile, e non già dall'indennità corrisposta dall'ente previdenziale, il quale potrà, pertanto, pretendere dal responsabile la minor somma tra
l'ammontare della suddetta indennità e quello del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, al netto della riduzione ex art. 1227 c.c. (Cass. civ. Sez. III, n. 9002/2022).
In applicazione del predetto principio, deve riconoscersi il diritto di surroga dell' con CP_3 riferimento al danno non patrimoniale, dell'importo pari ad 50% del danno biologico permanente accertato in questa sede, ossia l'importo pari ad euro 24.428,14. Quanto agli emolumenti volti ad indennizzare le perdite patrimoniali subite dal danneggiato,
l'Ente pubblico ha invece diritto al 50% degli importi erogati a titolo di indennità giornaliera
(pari al 60% della retribuzione di durante il periodo di assenza dal lavoro per Parte_1 malattia, per euro 14.315,19, e del 50% delle spese sanitarie anticipate dall' per euro CP_3
10.610,77.
Non spetta, invece, il diritto di surroga in relazione alle somme corrisposte dall'Ente pubblico a titolo di integrazione della rendita per danno biologico, che si presume esistente in ipotesi, quali quelle in esame, di menomazione pari o superiore al 16%. Invero, la presunzione è vinta dalle attestazioni del CTU, che non ha ravvisato un'incapacità lavorativa né un danno da cenestesi lavorativa.
Per quanto esposto, il diritto di surroga nei confronti di e Controparte_2 [...]
è accolto nei limiti dell'importo di complessivi € 49.354,10, oltre interessi di Controparte_1 legge dalla data dell'esborso al saldo.
10. Le spese di giudizio seguono la misura della soccombenza e sono quindi liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo allo scaglione di valore del decisum, in applicazione dei parametri medi per ciascuna fase, tenuto conto anche della complessità, oggettiva e soggettiva, della causa e della concreta attività processuale di ciascuna parte (anche in relazione alle spese di resistenza ex art. 1917 c.c.), recepita la notula del difensore di parte attrice siccome congrua. Spese di CTU a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna in persona del legale rappresentante, e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo di € CP_2 Parte_1
36.484,25 oltre rivalutazione ed interessi di legge come in parte motiva a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ad € 1.801,05, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- in parziale accoglimento della domanda di surroga, condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante, e , in solido tra loro, al pagamento in Controparte_2 favore di dell'importo di euro 49.354,10, oltre interessi di legge dalla data dei CP_3 versamenti al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante, e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite, CP_2 Parte_1 liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta, oltre al rimborso delle anticipazioni;
- condanna in persona del legale rappresentante, e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate CP_2 CP_3 in € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta;
- condanna in persona del legale rappresentante, a tenere indenne Controparte_1
da quanto questa dovrà pagare, anche a titolo di spese di lite, in favore di Controparte_2 parte attrice e dell' ; CP_3
- condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese di lite di resistenza, liquidate in € 5.000,00 per Controparte_2 compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta;
- pone definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante, e , in solido tra loro, le spese di CTU. Controparte_2
Pisa, 5 dicembre 2025
Il Giudice
LU PR
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.