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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1935 R.G. dell'anno 2021 riservata in decisione all'udienza del 23 settembre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso come da procura in Parte_1 C.F._1
atti dall'avv. Giuseppe Bellarobba;
attore
E in persona del legale rappresentante p.t. ( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Greco in virtù di procura in atti;
convenuta
NONCHE'
, nato ad [...] il [...] (c.f. ) Controparte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_3 C.F._3
convenuti contumaci
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.2.20211 conveniva in giudizio la Parte_1 CP_4
(ora e dinanzi all'ex Tribunale di AR CP_1 Controparte_1 Controparte_2
IN per sentirli dichiarare responsabili del sinistro verificatosi “il giorno 11.05.2010 alle ore 2,10 circa, sulla S.S. 90 “delle Puglie”, in agro nel Comune di Mirabella Eclano”, assumendo che l'autovettura FERRARI 360 targata EB 793 CG di sua proprietà e da lui condotta, mentre stava percorrendo la S.S. 90 con direzione di marcia Grottaminarda/Mirabella Eclano, giunto al Km
3+800, dopo aver superato una curva destrosa presente nella sua direzione di marcia, era venuta in collisione con l'autovettura LANCIA K TG. AE549ET condotta da che, CP_2
1 proveniente da un luogo privato, aveva attraversato longitudinalmente la sede della statale, omettendo di concedere la precedenza di diritto alla 360, oltre che la precedenza a CP_5
destra.
L'attore deduceva che l'urto si concretizzava tra il complessivo anteriore della ed il CP_6
parafango anteriore della , con produzione di danni rilevanti ad entrambe le autovetture. CP_7
Tanto premesso chiedeva la condanna dei convenuti, in via solidale, al Parte_1 pagamento della somma di € 52.557,78 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti all'autovettura di sua proprietà FERRARI 360 targata EB 793 CG, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento della somma di € 240,00 per le spese di trasporto del veicolo incidentato e di € 2.494,00 per le spese di CTP del prof. con vittoria di Persona_1
spese e competenze di lite..
Si costituiva la società di assicurazioni la quale contestava l'avversa Controparte_1
domanda e ne chiedeva il rigetto.
Il convenuto non si costituiva e se ne dichiarava la contumacia. Controparte_2
Il Tribunale di Benevento ( accorpante il soppresso Tribunale di AR IN) con sentenza n.
136/2016 rigettava la domanda dell'attore.
impugnava la sentenza di I grado dinanzi alla Corte di Appello di Napoli la Parte_1
quale, con sentenza n. 109/2021, rilevava d'ufficio che l'attore nel giudizio di I grado aveva omesso di citare in giudizio il responsabile civile quale proprietario del veicolo Controparte_3
antagonista TG. AE549ET, così premettendo un litisconsorte necessario. CP_7
Pertanto la Corte di Appello, affermata la nullità del processo di I grado svoltosi in violazione del contraddittorio con un litisconsorte necessario, annullava la sentenza appellata e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Benevento, assegnando termine di mesi tre per la riassunzione, con compensazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Con comparsa ritualmente notificata il 12 aprile 2021 riassumeva il giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale nei confronti della di Controparte_1 Controparte_2
e per sentire accogliere nei loro confronti la medesima domanda risarcitoria dei Controparte_3
danni materiali all'autovettura di sua proprietà 60 targata EB 793 CG per l'importo di € CP_5
52.557,78, coma da perizia di parte allegata in atti, nonché al pagamento della somma di € 240,00 per le spese di trasporto del veicolo incidentato e di € 2.494,00 per le spese di CTP del Prof.
con vittoria di spese e competenze di lite. Persona_1
Verificata la ritualità del contraddittorio i convenuti e non Controparte_2 Controparte_3
si costituivano in giudizio e se ne dichiarava la contumacia.
2 Si costituiva la la quale contestava l'avversa domanda ed Controparte_1
evidenziava che dall'istruttoria del giudizio rubricato al n. 177/2011 R.G. del soppresso Tribunale di AR IN (nel corso del quale erano stati i due testimoni indicati dall'attore ed era stata espletata un CTU per la ricostruzione della dinamica del sinistro) era emersa, inequivocabilmente,
l'assoluta incompatibilità tra i danni subiti dai due veicoli coinvolti nel sinistro nonché tra i danni e la dinamica così come rappresentata e contestualizzata dall'attore.
La società di assicurazioni, in particolare, deduceva che il CTU nominato nel Persona_2
giudizio n. 177/2011, dopo una approfondita analisi dei danni sui due veicoli, in relazione alla dinamica rappresentata da parte attrice, così concludeva: “Stante la dinamica descritta in atti dall'attore: ”il veicolo AN nell'immettersi sulla S.S. 90 delle Puglie (nel Comune di Mirabella
Eclano – AV), ometteva di dare la precedenza a dx da dove sopraggiungeva il veicolo CP_5
(avente direttrice di marcia Mirabella Eclano - Frazione Calore)”, la rimaneva interessata CP_5
da un urto da sx verso dx. Stante la dinamica (sopra indicata), tenuto conto delle conformazioni dei veicoli e dello stato dei luoghi, avremmo dovuto riscontrare un danno che interessava l'intero settore anteriore della (per tutta la larghezza) e una maggiore superficie danneggiata sulla CP_5
. Il danno rilevato sulla non trova riscontro con quello rilevato sulla AN in CP_7 CP_5
particolar modo per estensione ed ubicazione.”.
La società convenuta evidenziava che il CTU aveva potuto rilevare i danni riportati dalla Ferrari di proprietà dell'attore solo dalle foto allegate alla perizia di parte in quanto il veicolo era stato già riparato, mentre non aveva potuto ispezionare la autovettura AN K targata AE549ET, di proprietà di in quanto la sua circolazione era cessata in data 17/09/2012 a Controparte_3
seguito di demolizione.
Si deduceva, altresì, che dagli atti di causa emergeva, inspiegabilmente, che l'autovettura CP_5
dopo il sinistro, era stata recuperata a Baiano e non dal luogo dell'incidente in Mirabella Eclano, per essere trasportata presso la carrozzeria IS ZO di AR IN dove era stata riparata;
che, inoltre, vi erano dubbi sulla veridicità del sinistro stradale, come descritto in citazione dall'attore, alla luce del fatto che da una perizia tedesca effettuata dalla DEKRA Automobil GmbH - sig. emergeva che l'autovettura FERRARI F360 Modena F1, avente numero di Controparte_8
telaio ZFFYR51B000122665 (identico a quello riportato nella carta di circolazione e del certificato di proprietà della Ferrari F360 di proprietà dell'attore) era rimasto coinvolto in un altro sinistro stradale accaduto in Germania in data 28/06/2009 (circa un anno prima del sinistro per cui è causa asseritamente avvenuto in data 11/05/2010).
3 Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il G.I. respingeva la richiesta dell'attore di rinnovazione dell'attività istruttoria già espletata nel precedente giudizio svoltosi dinanzi a
Tribunale di AR IN (escussione testi e CTU) e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa era riservata in decisione all'udienza del 23.9.2024 con assegnazione alle parti die termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale ribadisce la piena utilizzabilità ai fini della decisione delle prove già raccolte nel precedente giudizio di I grado, nonostante quel giudizio si è svolto in violazione del principio del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario.
Pertanto va ribadito il rigetto della richiesta avanzata dall'attore che a questo Tribunale ha chiesto di procedere nuovamente all'escussione dei testimoni e al rinnovo della CTU.
Con ordinanza del 19.1.2024 così si osservava:
“il procedimento di acquisizione delle prove nel processo deve rispettare il principio del contraddittorio, in questo caso inteso nel senso che le parti debbono essere messe in condizione di interloquire sul meccanismo dell'acquisizione, se esso si risolve nella compressione del loro diritto di difesa;
come sostenuto da orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità (cf. Cassazione civile n.
16034/2002, non essendovi pronunce in senso contrario) ciò vuole dire che quella conseguente è una nullità posta nell'interesse della parte pretermessa e deve essere fatta valere nei modi indicati nel secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., opportunamente adattati al sistema dell'assunzione del mezzo istruttorio (Cass. 8.9.1998, n. 8878; Cass. 17 giugno 1974, n. 1757). Quando sia stata raccolta, quindi, una prova testimoniale anteriormente all'integrazione del contraddittorio di una delle parti necessarie, solo questa può far valere la nullità dell'assunzione della prova nel suo primo atto di difesa, cioè non appena interviene nel giudizio, perché la sua costituzione è il mezzo attraverso il quale essa ha notizia dell'avvenuta raccolta delle prove.
Nel caso di specie, l'attività istruttoria è stata espletata in assenza del litisconsorte necessario
[...]
nel giudizio n. 177/2011 ex Tribunale di AI IN (la cui sentenza è stata Controparte_3 annullata dalla Corte di Appello per violazione dell'art. 102 c.p.c.); nel presente giudizio di rinvio, nel quale il contraddittorio è stato validamente instaurato anche nei confronti del litisconsorte necessario in precedenza pretermesso quest'ultimo non si è costituito, per cui Controparte_3
non ha fatto valere detta nullità, che egli soltanto poteva far valere.
Si ribadisce il principio che la nullità conseguente all'assunzione della prova testimoniale prima dell'integrazione del contraddittorio è posta nell'interesse del litisconsorte necessario pretermesso
4 e debba perciò essere fatta valere da quest'ultimo nei modi indicati nell'art. 157 comma 2 c.p.c., essendone invece esclusa la rilevabilità d'ufficio ( affermato dalla Cassazione civile n. 21258/2007 in un caso in cui il litisconsorte necessario pretermesso era rimasto contumace dopo l'integrazione del contraddittorio); giova ricordare che l'art. 157 comma 2 c.p.c. dispone che “soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso”.
E' altresì infondata l'eccezione, sollevata dall'attore, di nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata dinanzi al Tribunale di AR IN.
L'attore ne ha eccepito la nullità in quanto il CTU non avrebbe trasmesso all'attore la bozza della propria relazione, in violazione dell'art. 195 c.p.c., così precludendo alla difesa del di Parte_1
formulare osservazioni alla bozza.
L'eccezione è infondata.
Nel fascicolo del giudizio n. 177/2011 del Tribunale di AR IN è presente l'originale della relazione del CTU depositata in data 15.7.2013 dal perito assicurativo In allegato alla Persona_2
relazione è presente la ricevuta di avvenuta consegna del 3 luglio 2013 della PEC inviata dal CTU all'avvocato Arigliani (difensore dell'attore ) ad oggetto la Persona_2 Parte_1
trasmissione della bozza della relazione del CTU alle parti.
Il CTU nella relazione definitiva dava atto che nessuna delle parti aveva inviato proprie osservazioni alla bozza della relazione trasmessa in data 3.7.2013.
In ogni caso il Tribunale ritiene, in tale sede, non necessario procedere alla rinnovazione degli accertamenti tecnici in considerazione della circostanza che, allo stato, è impossibile visionare i veicoli coinvolti nel sinistro, così come si presentavano dopo il presunto incidente, atteso che la
Ferrari di proprietà dell'attore è stata riparata e la AN di proprietà di è stata Controparte_9
demolita, come si evince dalla visura del PRA datata 11 giugno 2013.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze processuali, la domanda attorea non è meritevole di accoglimento atteso che vi è prova piena del reale accadimento del sinistro stradale di cui è causa.
In primo luogo va evidenziato la lacunosità delle dichiarazioni dei testi escussi.
Il teste ha riferito di non avere assistito alla dinamica del sinistro e di essere sopraggiunto Tes_1
sul luogo subito dopo l'impatto dei veicoli che, quindi, erano già fermi.
Il teste ha riferito di trovarsi seduto sul sedile lato passeggero della dell'attore e Tes_2 CP_5
che, mentre questa autovettura era in fase di curva, dall'altra strada spuntava una AN,
5 provenendo da luogo o stradina privata, che si immetteva sulla strada statale senza dare la precedenza a destra alla CP_5
Le risultanze degli accertamenti tecnici disposti nel corso del giudizio celebrato davanti al
Tribunale di AR IN hanno evidenziato una incompatibilità dei danni dei due veicoli coinvolti nel sinistro e la dinamica come descritta in citazione dall'attore, secondo la quale la AN condotta da , nell'immettersi sulla strada statale 90 delle Puglie, provenendo da una Controparte_2
stradina privata, collideva con la Ferrari condotta dall'attore, che percorreva la strada statale era interessata da un urto da sinistra verso destra.
Ed invero va evidenziato, in primo luogo, che il CTU ha compiuto i suoi accertamenti solo sulla base dei rilievi fotografici delle auto coinvolte atteso che la è stata riparata nell'anno 2010, CP_5
prima dell'introduzione del giudizio, e la è stata rottamata. CP_7
Il CTU ha evidenziato che le fotografie della rappresentano i lamierati esterni (parafango CP_5
anteriore destro-cofano anteriore-parafango anteriore sinistro), il telaio anteriore, i fianchi anteriori, due radiatori con accessori e due dispositivi airbag anteriori. Tutti questi elementi risultano nelle foto danneggiati.
Il CTU ha evidenziato che il cofano presenta una ridotta deformazione in prossimità della sede del fregio anteriore ed un'estesa deformazione ubicata nella sezione superiore;
il parafango anteriore destro presenta una deformazione compatibile con una compressione, il parafango anteriore sinistro presenta anch'esso una deformazione compatibile con una compressione.
Nelle foto non viene ritratto il paraurti anteriore della né l'auto danneggiata prima dello CP_5
smontaggio dei pezzi danneggiati.
Orbene il CTU nella sua relazione osserva che relativamente ai movimenti dei veicoli nella fase d'urto sono formulabili due ipotesi:
1) La percorrendo un tratto curvilineo a destra in discesa poteva ruotare in senso orario, CP_5
avvicinando il fianco sinistro a quello destro della In questo caso non si sarebbe CP_7
potuto danneggiare il parafango anteriore destro della CP_5
2) La ruotando introno al punto di contatto (fulcro) ruota in senso antiorario e quindi CP_5
porta a contatto il suo lato anteriore destro con la In questa seconda ipotesi si CP_7
sarebbe dovuto riscontrare il grave danneggiamento del cofano anteriore (nella sezione anteriore) che invece non è rilavabile dalle fotografie in atti.
Il CTU ha affermato: “un urto (da sx verso dx) che provochi il grave danneggiamento di entrambi i parafanghi anteriori deve necessariamente interessare anche il cofano nella sua parte anteriore e non certo con un danno lieve come quello riscontrato. L'estroflessione (nel settore posteriore) del
6 cofano anteriore è un danno di consenso. Il grave danneggiamento dei due parafanghi anteriori
(sulle sedi proiettori) non presenta continuità. Le deformazioni del telaio anteriore (della CP_5
sono riconducibili ad un urto obliquo a sinistra, confermato dal notevole danneggiamento del radiatore anteriore sx. Tale particolare ubicato nel settore retrostante della griglia paraurti anteriore sx e posizionato con un'angolazione di circa 45°, con l'elettroventola orientata verso
l'esterno, risulta completamente schiacciato. Stante i danni precedentemente indicati, e la dinamica descritta in atti, non si ha una spiegazione tecnica per l'integrità della targa anteriore. Essendo ubicata nella parte centrale del paraurti anteriore (in posizione avanzata rispetto alla deformazione del telaio anteriore) sarebbe dovuta rimanere notevolmente danneggiate, probabilmente distrutta a seguito dell'urto, cosa che non si è rilevata.”.-
Va rilevato tra l'altro che appare alquanto inverosimile che, a seguito di uno scontro tra veicoli di tal genere ed entità, a causa del quale la senz'altro non era più marciante, non siano state CP_5
chiamate le forze dell'ordine.
Né è stata data prova della modalità con le quali l'autovettura di proprietà del venne Parte_1
recuperata dalla sede stradale in Mirabella Eclano né è stata fatta chiarezza sulla circostanza che l'autovettura Ferrari dell'attore venne recuperata a Baiano, comune assai distante da Mirabella
Eclano in cui si verificò il sinistro, per essere trasportata, con carroattrezzi, presso la carrozzeria
IS ZO in AR IN dove venne riparata, come si evince dalla fattura n. 99 del 31.5.2010 dell'Officina Meccanica di Vitillo Marco di AR IN prodotta dall'attore nel giudizio dinanzi al Tribunale di AR IN.
Ulteriore elemento di dubbio sulla veridicità del sinistro stradale, come descritto in citazione dall'attore, emerge dalla circostanza, documentata dalla società di assicurazioni (cfr. perizia effettuata dalla DEKRA Automobil GmbH sull'autovettura FERRARI Controparte_10
F360 Modena F1, avente numero di telaio ZFFYR51B000122665- identico nella Parte_2
carta di circolazione e del certificato di proprietà della F360 di proprietà dell'attore) che la CP_5
di proprietà dell'attore rimase coinvolta in un altro sinistro stradale accaduto in Germania in CP_5
data 28/06/2009, circa un anno prima del sinistro per cui è causa asseritamente avvenuto in data
11/05/2010.
In conclusione, alla luce di tali elementi non è stata raggiunta la piena prova della verificazione del sinistro come fatto storico nelle modalità indicate in citazione, con la conseguenza che la domanda attorea deve essere respinta.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore della società di assicurazioni vittoriosa che si è costituita in giudizio.
7 Nulla deve disporsi per le spese nei confronti dei convenuti contumaci e Controparte_2 [...]
i quali non costituendosi in giudizio non hanno sostenuto spese. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
nonché di e ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_2 Controparte_3
provvede: rigetta la domanda dell'attore; condanna l'attore al pagamento delle spese processuali liquidate in € 8133,00 per compenso di avvocato di cui € 2552,00 per la fase di studio, € 1628,00 per la fase introduttiva ed € 4253,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Greco, difensore della convenuta Controparte_1
nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Benevento 25 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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