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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/02/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 9171 /2024
Tribunale Ordinario di Napoli Nord IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato all'udienza 12/02/2025 , dandone lettura in udienza ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9171 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. MAZZELLA Parte_1
DI BOSCO GIANLUIGI elettivamente domiciliata come in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato Controparte_1 e difeso dall'avv. CARUSO ANTONIO come da procura in atti resistente
E
, in persona del legale rappresentante p.t, CP_2 resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/07/2024 , il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso impugnava i titoli esattoriali indicati in ricorso (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria CP_ n.07176202400002745000) riguardante un credito vantato dall'Ente impositore e dall'
Ha dedotto che i debiti richiesti erano stati pagati prima della notifica della iscrizione ipotecaria chiedendo pertanto l'accertamento della nullità dell'atto impugnato nonché la condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese di lite.
In particolare il ricorrente precisava che era costretto a depositare il ricorso di cui oggi si discute nonostante il titolo fondante la comunicazione preventiva dio iscrizione ipotecaria fosse già stato pagato come da documentazione versata in atti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che in qualità di ente riscossore non contestava il pagamento ma insisteva per il rigetto del ricorso. L' rityulamente citato non si costituiva, se ne dichiara CP_2 pertanto la contumacia.
All'odierna udienza lette le note di trattazione cartolare depositate dalle parti costituite, la causa veniva decisa ex art. 127 ter cpc
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato a mezzo prova documentale (cfr. ricevuta di pagamento in atti ) che la pretesa avanzata dalle convenute fosse relativa ad un titolo pagato in data 18.3.24; invero dall'esame della ricevuta di pagamento, emerge che l'odierna ricorrente ha pagato quanto richiesto nell'avviso di addebito n. 37120220023917713 in una data antecedente alla notifica della comunicazione preventiva impugnata. Stante la coincidenza delle poste creditorie azionate con quelle oggetto del provvedimento innanzi citato ne deriva che Agenzia delle Entrate non aveva titolo ad emettere la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è causa, con la conseguenza che l'opposizione va accolta e vanno dichiarati non dovuti i crediti relativi.
Deve essere invece rigettata la richiesta di risarcimento dei danni per lite temeraria, attesa l'assoluta genericità delle relative istanze già in punto di allegazione, tale da non consentire l'individuazione in concreto dello stesso danno asseritamente patito, cui peraltro si aggiunge l'assenza di qualsivoglia prova o richiesta istruttoria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e dichiara non dovuti i crediti di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.07176202400002745000 CP_ b) condanna l' e L' in solido al pagamento delle Controparte_4 spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 1.618,00 oltre IVA e CPA e spese generali .
Aversa, 12/02/2025
Il giudice del lavoro (dott.ssa Federica Acquaviva Coppola)
Tribunale Ordinario di Napoli Nord IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato all'udienza 12/02/2025 , dandone lettura in udienza ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9171 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. MAZZELLA Parte_1
DI BOSCO GIANLUIGI elettivamente domiciliata come in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato Controparte_1 e difeso dall'avv. CARUSO ANTONIO come da procura in atti resistente
E
, in persona del legale rappresentante p.t, CP_2 resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/07/2024 , il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso impugnava i titoli esattoriali indicati in ricorso (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria CP_ n.07176202400002745000) riguardante un credito vantato dall'Ente impositore e dall'
Ha dedotto che i debiti richiesti erano stati pagati prima della notifica della iscrizione ipotecaria chiedendo pertanto l'accertamento della nullità dell'atto impugnato nonché la condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese di lite.
In particolare il ricorrente precisava che era costretto a depositare il ricorso di cui oggi si discute nonostante il titolo fondante la comunicazione preventiva dio iscrizione ipotecaria fosse già stato pagato come da documentazione versata in atti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che in qualità di ente riscossore non contestava il pagamento ma insisteva per il rigetto del ricorso. L' rityulamente citato non si costituiva, se ne dichiara CP_2 pertanto la contumacia.
All'odierna udienza lette le note di trattazione cartolare depositate dalle parti costituite, la causa veniva decisa ex art. 127 ter cpc
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato a mezzo prova documentale (cfr. ricevuta di pagamento in atti ) che la pretesa avanzata dalle convenute fosse relativa ad un titolo pagato in data 18.3.24; invero dall'esame della ricevuta di pagamento, emerge che l'odierna ricorrente ha pagato quanto richiesto nell'avviso di addebito n. 37120220023917713 in una data antecedente alla notifica della comunicazione preventiva impugnata. Stante la coincidenza delle poste creditorie azionate con quelle oggetto del provvedimento innanzi citato ne deriva che Agenzia delle Entrate non aveva titolo ad emettere la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è causa, con la conseguenza che l'opposizione va accolta e vanno dichiarati non dovuti i crediti relativi.
Deve essere invece rigettata la richiesta di risarcimento dei danni per lite temeraria, attesa l'assoluta genericità delle relative istanze già in punto di allegazione, tale da non consentire l'individuazione in concreto dello stesso danno asseritamente patito, cui peraltro si aggiunge l'assenza di qualsivoglia prova o richiesta istruttoria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e dichiara non dovuti i crediti di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.07176202400002745000 CP_ b) condanna l' e L' in solido al pagamento delle Controparte_4 spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 1.618,00 oltre IVA e CPA e spese generali .
Aversa, 12/02/2025
Il giudice del lavoro (dott.ssa Federica Acquaviva Coppola)