Ordinanza cautelare 2 dicembre 2024
Sentenza 6 agosto 2025
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Ordinanza collegiale 4 maggio 2026
Ordinanza collegiale 29 maggio 2026
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 06/08/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01382/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01327/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IE CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Anselmo, Pierpaolo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nullità e comunque per l’annullamento:
- del provvedimento della Soprintendenza ABAP per il Comune di Venezia e laguna del 29.7.2024, avente ad oggetto diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione a scarico CAS, ex Licenza di Temporanea Importazione n. 60 del 17 maggio 2011, più volte rinnovata, con scadenza al 29.6.2027, e avente ad oggetto dipinto di scuola veneziana SA mundi, olio su tavola, cm 44,5 x 36 sec. XVI (pratica SUE 640295), notificato irregolarmente in data 29.7.2024 e quindi, correttamente notificato in data 16.9.2024 nel domicilio digitale eletto presso il difensore;
- e con esso, dell’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale particolarmente importante del medesimo dipinto, giusta nota della medesima Soprintendenza prot. 19333 del
29 luglio 2024, e allegata relazione storico artistica cui si rinvia per relationem nel diniego - notificati in pari data, rispettivamente 29.7.2024 e quindi nel domicilio digitale eletto il 16.9.2024;
- dei verbali della Commissione Esportazione del 18.10.2022, con ulteriore integrazione, data incerta, e a fronte della protocollazione successiva dell’istanza di rilascio dell’ALC a scarico, prot. 42849 del 8.11.2022;
- nonché di ogni altro atto prodromico e comunque connesso, tra cui le richiamate note DG ABAP Servizio IV prot. n. 11441 del 2 aprile 2024 e 12121 dell’8.4.2024 in cui pur concludendo (rectius archiviando) l’autotutela sulla temporanea importazione, più volte rinnovata, e sollecitando ulteriori indagini, la Direzione Generale recepiva pedissequamente la tesi dell’ufficio periferico circa la “presenza del dipinto in Italia attestata fin dagli anni Sessanta”, senza verifica diretta della documentazione asseritamente comprovante l’ubicazione dell’opera (Nota Longhi citata dalla studiosa Sara Menato) e comunque omettendo il previo contraddittorio sulle Osservazioni difensive (per di più dichiarate non ricevute nonostante l’attestazione di consegna a mezzo posta certificata).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PA TR il 25/2/2025 ;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l’accertamentoc della nullità e comunque per l’annullamento dei seguenti ulteriori atti e/o provvedimenti:
- il provvedimento repertorio n.18 del 17 febbraio 2025, (doc.1 – impugnato) comprensivo di allegata Relazione storico artistica a firma del Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, notificato il 17.2.2025, con il quale il Ministero della Cultura, Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Veneto, ha decretato la dichiarazione di interesse culturale di cui al combinato disposto degli artt. 10, comma 3, lett. a) e 13 del d. lgs. 42/2004 del dipinto raffigurante SA MU, attr. VI RP, erroneamente definito di proprietà della Ditta Antichità IE CA S.r.l. (anziché di IE CA), opera in Temporanea Importazione giusta licenza n. 60/2011, più volte rinnovata, valida ed efficace fino al 29.6.2027, che annulla e sostituisce
- il provvedimento repertorio n. 190 del 24 dicembre 2024 (doc. 2 – atto parimenti impugnato solo in quanto sintomatico, nell’ambito del rapporto di cui è causa, del vizio genetico della funzione), comprensivo di allegata Relazione storico artistica a firma del Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, notificato il 27.12.2024, con il quale il medesimo Ministero della Cultura, Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Veneto, ha deliberato la dichiarazione di interesse culturale di cui al combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 12 del d. lgs. 42/2004 del dipinto raffigurante SA MU, attr. a VI RP, erroneamente definito di proprietà della Ditta Antichità IE CA S.r.l., opera in Temporanea Importazione giusta licenza n. 60/2011, più volte rinnovata, e dunque valida ed efficace fino al 29.6.2027;
- nonché di ogni atto ad esso connesso, ancorché ad oggi incognito, tra cui i) la nota prot. 30486 del 6 novembre 2024 contenente le controdeduzioni della Soprintendenza alle Osservazioni del 14 ottobre 2024 (assunte al prot. n. 27722 del medesimo 14 ottobre 2024), mai ricevuta dall’interessato, nonostante istanza di accesso agli atti del difensore, e ii) il verbale della riunione del 14 novembre 2024 della Commissione Regionale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori Anselmo e dello Stato Di Biase;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità dei provvedimenti in epigrafe indicati con cui la Soprintendenza ABAP per il Comune di Venezia e Laguna ha:
1) dapprima denegato il rilascio dell’attestato di libera circolazione a scarico CAS, ex Licenza di Temporanea Importazione n. 60 del 17 maggio 2011, più volte rinnovata, con scadenza al 29.6.2027, avente ad oggetto dipinto di scuola veneziana SA mundi, olio su tavola, cm 44,5 x 36 sec. XVI, pratica SUE 640295 (diniego impugnato con ricorso principale);
2) e successivamente dichiarato l’interesse culturale particolarmente importante, ex artt. 10, comma 3, lett. a) e 13 del d. lgs. 42/2004, del medesimo dipinto raffigurante SA MU, attr. VI RP (provvedimento impugnato con i motivi aggiunti).
Il ricorso e i motivi aggiunti meritano accoglimento per le considerazioni di seguito sinteticamente esposte:
- il dipinto per cui è causa risulta importato dall’Austria in virtù di regolare licenza temporanea di importazione n. 60 del 17.5.2011 (oggi Certificato di avvenuta spedizione, CAS), più volte rinnovata, con scadenza al 29.6.2027;
- tale certificato di Temporanea Importazione è tuttora valido ed efficace, avendo la P.A. archiviato il procedimento di autotutela dell’autorizzazione ministeriale precedentemente avviato;
- i provvedimenti impugnati muovono dal presupposto che il dipinto fosse già in Italia nel 1966;
- tale presupposto è rimasto indimostrato, non avendo gli elementi raccolti nel corso del procedimento e le indagini svolte dalla Procura della Repubblica, su sollecitazione dell’Amministrazione resistente, fornito elementi di prova a sostegno della tesi prospettata dalla P.A (che ipotizza un’illecita uscita del bene dal territorio nazionale in epoca risalente), rimasta priva di oggettivi, precisi e sicuri riscontri;
- sono note le differenze tra l’attestato di libera circolazione previsto dall’art. 68 del d.lgs. 42/2004 e quello “a scarico”: il primo deve essere richiesto da chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell’articolo 65, comma 3, mentre il secondo, per quanto chiarito anche dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. Tar Lazio, Roma Sez. II Quater , sentenza 7 aprile 2025 n. 6903; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 2 novembre 2022, n. 14221), è un atto dovuto, dal contenuto rigidamente vincolato, non estrinsecante alcuna valutazione di carattere discrezionale e basato sulla sola verifica di corrispondenza tra il bene oggetto dello stesso e quello oggetto, a monte, del certificato di avvenuta spedizione (cfr. altresì, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 16 febbraio 2022, n. 1390, secondo cui «Il certificato a “scarico” ha dunque l’esclusiva funzione di permettere al bene temporaneamente introdotto nel territorio nazionale di potervi fuoriuscire nuovamente a prescindere dal suo valore culturale, con la conseguenza che il suo effetto si esaurisce a seguito della fuoriuscita»).
- per effetto del certificato (CAS o CAI) l’opera è sottratta all’applicazione della disciplina nazionale di tutela dei beni culturali – in deroga alla territorialità - e può essere riesportata previo rilascio dell’attestato di libera circolazione (ALC) c.d. a scarico (artt. 68 e 72 del d. lgs. 42/2004 e art. 5 D.M. n. 246/2018), escludendosi qualsivoglia valutazione di interesse culturale;
- il particolare regime giuridico dell’opera oggetto di CAS, è confermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui quest’ ultimo “sottrae il bene, per un determinato periodo di tempo, (d)alla possibilità di applicazione della normativa nazionale di tutela, indipendentemente dall'interesse culturale da esso rivestito e pur restando esso nel territorio della Repubblica. Durante il periodo di validità di detto certificato, la cosa può dunque essere ammessa all'uscita dai confini del Paese a prescindere da qualsivoglia valutazione d'interesse culturale” (Tar Lombardia, sez. III, n. 242/2024). Ancora, “Per poter lasciare il territorio nazionale, il bene temporaneamente importato deve quindi essere nuovamente sottoposto al controllo dell’Ufficio Esportazione il quale, una volta accertata la corrispondenza di esso con quello oggetto del precedente certificato, rilascia un ulteriore certificato a “scarico”, conclusivo di tutto il procedimento(…) Il certificato a “scarico” ha dunque l’esclusiva funzione di permettere al bene temporaneamente introdotto nel territorio nazionale di potervi fuoriuscire nuovamente a prescindere dal suo valore culturale” (Tar Lombardia, sez. III. n. 1390/2022). Pertanto quando, come nel caso in esame, il dipinto è dotato di Licenza di temporanea importazione – nel caso di specie, con scadenza al 29.6.2027 – il Ministero, nel rispetto degli obblighi internazionali, non può valersi delle funzioni di tutela preordinate all’apposizione del vincolo su beni di pertinenza del solo patrimonio nazionale, in quanto il titolo ha proprio la funzione di certificare la provenienza del bene dall’estero e la sua permanenza temporanea.
Il rilascio dell’ALC a scarico, accertata l’identità dell’opera e il suo ingresso dall’estero, si configura, dunque, quale atto vincolato e dovuto.
La dichiarazione, limitandosi a individuare il patrimonio nazionale, non può ampliarlo inserendo opere straniere ovvero quelle in regime di temporanea importazione, proprio per lo speciale regime della temporaneità della sua presenza in Italia.
La doverosità del rilascio dell’attestato di libera circolazione a scarico di opera in T.I. – in assenza di oggettivi riscontri circa la presenza in Italia del bene anteriormente alla sua temporanea importazione dall’estero - determina l’illegittimità del suo diniego e della successiva dichiarazione d’interesse particolarmente importante. D’altronde, ammettere la legittimità dell’apposizione del vincolo su opera in T.I. contrasterebbe con la ratio stessa dell’istituto, che è appunto quella di certificare, in modo auto-vincolante per l’Ufficio, la provenienza estera di un bene al momento del suo ingresso nel territorio nazionale per significarne la sua presenza solo temporanea nel territorio e quindi la possibilità di uscita alle condizioni di legge (art. 72 d.lgs. 42/2004).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso principale e i motivi aggiunti meritano accoglimento, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Resta fermo che qualora dovessero emergere in futuro elementi atti a comprovare l’illecita uscita del bene dal territorio nazionale in epoca risalente, ad oggi indimostrata, l’Amministrazione potrà attivare gli strumenti giuridici e diplomatici per ottenere il rientro del bene in Italia, nel rispetto delle leggi e delle Convenzioni internazionali in materia.
La problematicità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO