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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/09/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 463/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso Parte_1 dall'Avv. TROVATI ANTONELLA
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. COLAFELLA ORIETTA Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 261/2024 in data 15 maggio 2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di Pescara ha accolto il ricorso in opposizione proposto da , avverso l'avviso di addebito n. 383- Controparte_1 Pt_1
2022-00009218-91 notificato il 30.08.2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di €. 8.991,17, a titolo di contribuzione dovuta alla Gestione Autonoma Commercianti per il periodo dal 01.08.2015 al 31.12.2020.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che “dalla prova testimoniale espletata non era emersa la prova del personale apporto dell'opponente nel periodo di interesse (30.08.2017- 30.08.2022) all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa”.
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 15 maggio 2024 e non notificata, ha proposto appello l' , con ricorso depositato in data 15 novembre 2024, chiedendone la Pt_1 riforma e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Si è costituita in giudizio contestando ogni motivo di gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, il procuratore di ha dato atto dell'intervenuto sgravio totale Pt_1 dell'avviso di addebito n. 383-2022-00009218-91, adottato dalla sede di Pescara in Pt_1 data 11.04.2025, riportandosi alla documentazione già versata in atti. I procuratori di entrambe le parti hanno concluso pertanto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo la difesa dell'appellata per la condanna alle spese del grado e di lite temeraria e la difesa dell' per la compensazione. Pt_1
La causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Come rilevato in udienza, deve darsi atto che è intervenuto provvedimento di sgravio da parte di ed è pertanto venuta meno la ragione d'essere del presente giudizio, dovendosi Pt_1 dichiarare cessata la materia del contendere e procedere alla valutazione dei motivi di gravame, ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite, da operarsi secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, che ha dato credito a testi “marginali” quali e che in pochissime occasioni avevano Testimone_1 Testimone_2 frequentato il negozio di telefonia, sottovalutando le circostanze riferite dalla teste
[...]
- addetta alle vendite nel periodo dal 2014 al 2016 - circa lo svolgimento Testimone_3 da parte di di attività commerciale nel negozio di ON, Controparte_1 occupandosi la stessa delle vendite. Peraltro, negli anni 2017, 2018 e 2019, non risulta assunto alcun dipendente, pur avendo il sodalizio denunciato un volume di affari e pur avendo presentato ritualmente il bilancio di esercizio. Solo dal 2020 (dal mese di novembre) nella sede operativa di ON risulta impiegato come dipendente Persona_1
.
[...]
Secondo la prospettazione dell'appellante, risultando la società composta da un solo socio, nella persona della ricorrente, titolare di tutte le quote e amministratore unico dal 07.08.2015 e svolgendo i dipendenti un ruolo meramente esecutivo degli ordini impartiti dalla predetta, l'iscrizione alla Gestione Autonoma Commercianti è pienamente legittima.
Il motivo non è fondato e va rigettato.
pag. 2/4 Deve darsi atto che l' non ha espressamente impugnato il capo della sentenza che ha Pt_1 dichiarato la prescrizione dei crediti contributivi relativi alle annualità 2015, 2016 e 2017, limitandosi a censurare ne merito la valutazione probatoria e la ricostruzione dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti da parte del primo giudice, con la conseguenza che la pretesa contributiva dell' per tale periodo è irrimediabilmente estinta. Pt_1
Nel merito, va ricordato che la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” ha previsto che gli amministratori unici delle società di capitali debbano essere iscritti alla gestione previdenziale degli esercenti delle attività commerciali qualora con carattere di abitualità e prevalenza partecipino al lavoro aziendale.
In tema di onere della prova, nel giudizio di opposizione avverso l'iscrizione a ruolo e l'avviso di addebito è onere dell'ente impositore fornire la prova della sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa creditoria e, dunque, nella specie, la prova della fondatezza dell'asserito obbligo di di essere iscritta alla c.d. Gestione Commercianti Controparte_1 in virtù della “asserita” attività di lavoro prestata in favore della società quale socio della medesima.
Al riguardo i testi escussi nella fase istruttoria non hanno confermato la tesi dell' Pt_1 ovvero che la ricorrente per il periodo dal 08/2015 al 12/2020 avesse svolto attività commerciale in maniera abituale e prevalente;
avendo i medesimi o riferito di non conoscere affatto l'appellata o di non averla vista lavorare nel punto vendita sito in ON Co ( titolare della lavanderia situata vicino al negozio di ON ha Persona_2 dichiarato: “Non conosco la sig.ra NO ”; “non conosco la sig.ra CP_1 Per_3
NO ”). CP_1
Quanto alle dichiarazioni della teste la quale ha riferito che aveva Testimone_4 lavorato per la dal novembre 2008 al settembre 2016, come addetta alla vendita CP_1 nel negozio di telefonia di ON e che la si occupava anche della CP_1 vendita, che non sempre era presente in negozio ma quando c'era, la vedeva lavorare, va osservato che trattasi di testimonianza relativa al solo periodo dal 2014 al 2016, già coperto da prescrizione, non emergendo per il periodo successivo al 2016 alcuna prova della partecipazione personale della al lavoro aziendale con i requisiti di abitualità e CP_1 prevalenza richiesti dalla legge per giustificare l'iscrizione alla Gestione Commercianti (art. 1, comma 203, L. n. 662/1996), anzi risultando che era , marito della ricorrente, Persona_1
a svolgere le mansioni operative nel negozio.
Essendosi la limitata a svolgere attività di amministratore, neppure si pone la CP_1 questione della possibilità di doppia iscrizione per coloro che sono, al contempo, soci e amministratori di Società a responsabilità limitata, obbligati, al versamento dei contributi commercianti (per il reddito d'impresa prodotto dalla società) e dei contributi dovuti alla gestione separata (per l'eventuale retribuzione come amministratore), atteso che, come pag. 3/4 insegna la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1759/2021) “le mansioni intellettuali svolte dall'amministratore di una Srl non presentano, da sole, le caratteristiche necessarie per poter iscrivere il socio che svolge questo incarico alla gestione commercianti”, ritenendo che “il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l'avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell'amministratore”, che “lo svolgimento [...] della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda” non può essere sufficiente a giustificare l'iscrizione alla posizione commercianti.
Si consideri infine che la comunicazione ricevuta il 5 maggio 2025, allegata al fascicolo di parte appellata, con la quale lo stesso Istituto ha disposto, in autotutela, la cancellazione retroattiva dell'iscrizione della alla predetta Gestione a far data dall'anno 2015, è CP_1 successiva alla sentenza di primo grado ed è precedente alla notifica dell'appello, dovendo pertanto le spese del grado gravare sull' anche in ragione del principio di causalità. Pt_1
In definitiva pertanto, per effetto dell'intervenuto sgravio da parte dell' dell'avviso di Pt_1 addebito opposto, la sentenza di primo grado va riformata con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere e ferme restando le spese del primo grado così come regolamentate nella sentenza impugnata, quelle del presente grado seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata, che conferma limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite,
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.983 oltre spese Pt_1 generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 463/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso Parte_1 dall'Avv. TROVATI ANTONELLA
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. COLAFELLA ORIETTA Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 261/2024 in data 15 maggio 2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di Pescara ha accolto il ricorso in opposizione proposto da , avverso l'avviso di addebito n. 383- Controparte_1 Pt_1
2022-00009218-91 notificato il 30.08.2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di €. 8.991,17, a titolo di contribuzione dovuta alla Gestione Autonoma Commercianti per il periodo dal 01.08.2015 al 31.12.2020.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che “dalla prova testimoniale espletata non era emersa la prova del personale apporto dell'opponente nel periodo di interesse (30.08.2017- 30.08.2022) all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa”.
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 15 maggio 2024 e non notificata, ha proposto appello l' , con ricorso depositato in data 15 novembre 2024, chiedendone la Pt_1 riforma e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Si è costituita in giudizio contestando ogni motivo di gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, il procuratore di ha dato atto dell'intervenuto sgravio totale Pt_1 dell'avviso di addebito n. 383-2022-00009218-91, adottato dalla sede di Pescara in Pt_1 data 11.04.2025, riportandosi alla documentazione già versata in atti. I procuratori di entrambe le parti hanno concluso pertanto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo la difesa dell'appellata per la condanna alle spese del grado e di lite temeraria e la difesa dell' per la compensazione. Pt_1
La causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Come rilevato in udienza, deve darsi atto che è intervenuto provvedimento di sgravio da parte di ed è pertanto venuta meno la ragione d'essere del presente giudizio, dovendosi Pt_1 dichiarare cessata la materia del contendere e procedere alla valutazione dei motivi di gravame, ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite, da operarsi secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, che ha dato credito a testi “marginali” quali e che in pochissime occasioni avevano Testimone_1 Testimone_2 frequentato il negozio di telefonia, sottovalutando le circostanze riferite dalla teste
[...]
- addetta alle vendite nel periodo dal 2014 al 2016 - circa lo svolgimento Testimone_3 da parte di di attività commerciale nel negozio di ON, Controparte_1 occupandosi la stessa delle vendite. Peraltro, negli anni 2017, 2018 e 2019, non risulta assunto alcun dipendente, pur avendo il sodalizio denunciato un volume di affari e pur avendo presentato ritualmente il bilancio di esercizio. Solo dal 2020 (dal mese di novembre) nella sede operativa di ON risulta impiegato come dipendente Persona_1
.
[...]
Secondo la prospettazione dell'appellante, risultando la società composta da un solo socio, nella persona della ricorrente, titolare di tutte le quote e amministratore unico dal 07.08.2015 e svolgendo i dipendenti un ruolo meramente esecutivo degli ordini impartiti dalla predetta, l'iscrizione alla Gestione Autonoma Commercianti è pienamente legittima.
Il motivo non è fondato e va rigettato.
pag. 2/4 Deve darsi atto che l' non ha espressamente impugnato il capo della sentenza che ha Pt_1 dichiarato la prescrizione dei crediti contributivi relativi alle annualità 2015, 2016 e 2017, limitandosi a censurare ne merito la valutazione probatoria e la ricostruzione dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti da parte del primo giudice, con la conseguenza che la pretesa contributiva dell' per tale periodo è irrimediabilmente estinta. Pt_1
Nel merito, va ricordato che la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” ha previsto che gli amministratori unici delle società di capitali debbano essere iscritti alla gestione previdenziale degli esercenti delle attività commerciali qualora con carattere di abitualità e prevalenza partecipino al lavoro aziendale.
In tema di onere della prova, nel giudizio di opposizione avverso l'iscrizione a ruolo e l'avviso di addebito è onere dell'ente impositore fornire la prova della sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa creditoria e, dunque, nella specie, la prova della fondatezza dell'asserito obbligo di di essere iscritta alla c.d. Gestione Commercianti Controparte_1 in virtù della “asserita” attività di lavoro prestata in favore della società quale socio della medesima.
Al riguardo i testi escussi nella fase istruttoria non hanno confermato la tesi dell' Pt_1 ovvero che la ricorrente per il periodo dal 08/2015 al 12/2020 avesse svolto attività commerciale in maniera abituale e prevalente;
avendo i medesimi o riferito di non conoscere affatto l'appellata o di non averla vista lavorare nel punto vendita sito in ON Co ( titolare della lavanderia situata vicino al negozio di ON ha Persona_2 dichiarato: “Non conosco la sig.ra NO ”; “non conosco la sig.ra CP_1 Per_3
NO ”). CP_1
Quanto alle dichiarazioni della teste la quale ha riferito che aveva Testimone_4 lavorato per la dal novembre 2008 al settembre 2016, come addetta alla vendita CP_1 nel negozio di telefonia di ON e che la si occupava anche della CP_1 vendita, che non sempre era presente in negozio ma quando c'era, la vedeva lavorare, va osservato che trattasi di testimonianza relativa al solo periodo dal 2014 al 2016, già coperto da prescrizione, non emergendo per il periodo successivo al 2016 alcuna prova della partecipazione personale della al lavoro aziendale con i requisiti di abitualità e CP_1 prevalenza richiesti dalla legge per giustificare l'iscrizione alla Gestione Commercianti (art. 1, comma 203, L. n. 662/1996), anzi risultando che era , marito della ricorrente, Persona_1
a svolgere le mansioni operative nel negozio.
Essendosi la limitata a svolgere attività di amministratore, neppure si pone la CP_1 questione della possibilità di doppia iscrizione per coloro che sono, al contempo, soci e amministratori di Società a responsabilità limitata, obbligati, al versamento dei contributi commercianti (per il reddito d'impresa prodotto dalla società) e dei contributi dovuti alla gestione separata (per l'eventuale retribuzione come amministratore), atteso che, come pag. 3/4 insegna la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1759/2021) “le mansioni intellettuali svolte dall'amministratore di una Srl non presentano, da sole, le caratteristiche necessarie per poter iscrivere il socio che svolge questo incarico alla gestione commercianti”, ritenendo che “il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l'avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell'amministratore”, che “lo svolgimento [...] della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda” non può essere sufficiente a giustificare l'iscrizione alla posizione commercianti.
Si consideri infine che la comunicazione ricevuta il 5 maggio 2025, allegata al fascicolo di parte appellata, con la quale lo stesso Istituto ha disposto, in autotutela, la cancellazione retroattiva dell'iscrizione della alla predetta Gestione a far data dall'anno 2015, è CP_1 successiva alla sentenza di primo grado ed è precedente alla notifica dell'appello, dovendo pertanto le spese del grado gravare sull' anche in ragione del principio di causalità. Pt_1
In definitiva pertanto, per effetto dell'intervenuto sgravio da parte dell' dell'avviso di Pt_1 addebito opposto, la sentenza di primo grado va riformata con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere e ferme restando le spese del primo grado così come regolamentate nella sentenza impugnata, quelle del presente grado seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata, che conferma limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite,
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.983 oltre spese Pt_1 generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
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