Articolo 1 della Legge 23 febbraio 1950, n. 45
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24 marzo 1950
Art. 1. Articolo unico.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. Le promozioni al grado 8° dei ruoli del gruppo U del Corpo del genio civile sono conferite agli impiegati del grado immediatamente inferiore secondo le disposizioni contenute nell' art. 7 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 .

Entrata in vigore il 24 marzo 1950