Art. 1. Articolo unico.
E' abrogato il secondo comma dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. Le promozioni al grado 8° dei ruoli del gruppo U del Corpo del genio civile sono conferite agli impiegati del grado immediatamente inferiore secondo le disposizioni contenute nell' art. 7 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 .
E' abrogato il secondo comma dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. Le promozioni al grado 8° dei ruoli del gruppo U del Corpo del genio civile sono conferite agli impiegati del grado immediatamente inferiore secondo le disposizioni contenute nell' art. 7 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 .