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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6124/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Onorario, dr.ssa. Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
All'esito dell'udienza cartolare ex art.281 sexies c.p.c., nella causa civile, in primo grado, iscritta al n.6124/2018 del Ruolo Generale, promossa da: in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Putignano (BA) al viale Colombo n.23, presso lo studio dell'avv. Camillo Polignano che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
- ATTRICE OPPONENTE – contro
, in persona del suo omonimo titolare, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Bari alla via S. Matarrese n.10, presso lo studio dell'avv. Paolo Cafagna che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
- CONVENUTA OPPOSTA–
Conclusioni: come da note di trattazione scritta costituenti parte integrante del verbale di udienza in uno alla presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione tempestivamente notificato, la ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n.883/2018 reso dall'intestato in data 22.02.2018, con cui le CP_2
era stato intimato il pagamento, in favore della , dell'importo di € 7.643,00 Controparte_1
oltre interessi moratori ex D. Lgs. n.231/2002 e spese, a saldo della fattura n. 11 del 21.02.2007, emessa dalla ditta ricorrente a fronte di forniture di carburante effettuate in favore dell'ingiunta nel periodo luglio/settembre 2006.
A sostegno dell'opposizione, la preliminarmente, ha eccepito la prescrizione Parte_1
del credito ex art. 2948 c.c. n. 4 e, nel merito, ha dedotto di non aver mai commissionato alla ditta pagina 1 di 5 opposta le forniture di carburante indicate nella fattura n.11/2007, disconoscendo sia la sottoscrizione che la conformità agli originali dei 174 buoni carburante allegati al ricorso monitorio.
Ha pertanto concluso per la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Costituendosi, la ditta ha contestato in toto la proposta opposizione chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alle spese di lite.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione e concessi i termini di cui all'art.183 co.6, c.p.c., la causa è stata istruita con le prove orali dedotte dalle parti e quindi rinviata all'udienza del 24.10.2024 e successivamente all'udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, secondo le formalità previste dall'art.281 sexies c.p.c.
II. Passando alla disamina della res controversa, l'opposizione è risultata infondata e va pertanto respinta.
II.a. In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società attrice ai sensi dell'art.2948, n.4) c.c. per decorrenza del termine quinquennale tra l'ultimo sollecito di pagamento ricevuto il 24.02.2007 e quello dell'11.06.2012.
Ed invero la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948 n.4) c.c. per tutto ciò che, in generale, deve pagarsi periodicamente è applicabile, come si desume dall'interpretazione letterale e dalla ratio della citata disposizione, soltanto nell'ipotesi che la relativa obbligazione si riferisca a crediti da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale e cioè nel caso in cui sia – per legge o per contratto – previsto che il creditore possa ottenere il pagamento a scadenze annuali (o inferiori) con la conseguenza che, in assenza di una previsione legale o contrattuale in tal senso, il diritto del creditore resta soggetto alla prescrizione decennale.
II.b. Transitando nel merito, occorre preliminarmente osservare che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito, fatto valere dal creditore.
Esaminate le norme disciplinanti l'inadempimento delle obbligazioni in generale (art. 1218 c.c.) e dei contratti a prestazioni corrispettive in particolare (art. 1453) e valutando altresì l'art. 2697
c.c. concernente le linee guida generali che presiedono alla ripartizione in sede processuale dell'onere della prova, si deve ritenere che il creditore, deve fornire la prova della sola fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza) mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento pagina 2 di 5 della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
"L'onere probatorio del creditore è quanto mai agevole, poiché, in quanto egli sia in grado di dimostrare il proprio credito (dunque il titolo), la responsabilità del debitore è consequenziale e la sua colpa è presunta iuris tantum, sicché soltanto la prova dell'avvenuto adempimento o la prova (non sempre semplice) della non imputabilità dell'inadempimento potrà liberarlo nei confronti del creditore" (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 30/10/2001 n° 13533).
Al contrario la posizione sostanziale del debitore, nel giudizio di opposizione, impone allo stesso di contestare il diritto vantato dal creditore, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa di quest'ultimo, o la esistenza di fatti modificativi o estintivi di tale diritto (si veda sentenza Cassazione sezione prima numero 2421 del 3 febbraio 2006).
Orbene la ditta opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria, la fattura corredata da 174 buoni- carburante muniti di timbro e firma della società opponente.
Di contro la società opponente, asserendo l'inidoneità probatoria della fattura, sia pure annotata, e disconoscendo i buoni-carburante nella conformità agli originali e nella sottoscrizione, ha negato l'erogazione di carburante nel periodo in contestazione. Ha inoltre rilevato che alcuni buoni-carburante non erano intestati alla ditta opposta ma alla stazione di servizio e privi di timbro. Persona_1
L'opposta, riservandosi di esibire in udienza gli originali dei buoni contestati, non vi ha poi adempiuto.
Occorre tuttavia rilevare che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli comunque apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del
3/2/2006).
Peraltro, nel caso de quo, nessun utile elemento per il disconoscimento è stato rappresentato dall'opponente in quanto non sono stati indicati nemmeno gli aspetti differenziali dei documenti prodotti rispetto agli originali.
Ed invero, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse rispetto all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro gli aspetti differenziali rispetto all'originale, non essendo invece sufficiente né il ricorso a clausole di stile, né a generiche asserzioni.
pagina 3 di 5 Quanto al disconoscimento delle sottoscrizione apposte sui buoni, correttamente parte opposta non ha insistito per la verificazione, considerata l'ultroneità di tale mezzo istruttorio, trattandosi di firme apposte non dal legale rappresentante della ma dai dipendenti della stessa. Parte_2
Tale ultima circostanza ha peraltro trovato conferma nelle dichiarazioni della teste di parte opposta escussa all'udienza del 6.05.2022, la quale ha espressamente dichiarato che: Testimone_1
“…all'epoca dei fatti ero caposquadra alle dipendenze dalla;
rapporto cessato Parte_1
dopo 3-4 anni (…) Ricordo che a me e ai miei sottoordinati – volantinieri, venivano rilasciati dei buoni carburanti con i quali ci recavamo presso il sig. a fare rifornimento. A fronte del Controparte_1
rifornimento rilasciavamo i suddetti buoni;
(…) preciso che la , come innanzi Parte_1
spiegato ha rilasciato buoni che mi vengono mostrati ai componenti della mia squadra i cui nomi sono indicati sui buoni medesimi. I predetti hanno effettuato rifornimento dalla ditta che era il CP_1
nostro unico fornitore;
(…) preciso che i buoni carburante che mi vengono mostrati recano il timbro della e sono siglati dai dipendenti facenti parte della mia squadra” Parte_1
Il teste escusso all'udienza del 9.12.2022, quale titolare della omonima stazione di Persona_1 servizio, ha dichiarato “… di aver provveduto personalmente a rifornire gli automezzi della Parte_1
nel mese di agosto 2006. In detto mese ho sostituito il sig. perché era andato in
[...] CP_1
ferie in quanto gestivo (al)la stazione di servizio ubicata a circa 200 mt dalla stazione di (…) CP_1
nel mese di agosto 2006, nel caso delle forniture da me effettuate presso la Stazione di i CP_1
dipendenti della società opponente mi consegnavano i buoni di acquisto carburanti per gli importi degli stessi rifornimenti che poi ho provveduto a consegnare ad Riconosco i buoni che mi CP_1
vengono mostrati come quelli che ricevevo in occasione dei rifornimenti da me effettuati;
mi è talvolta capitato di servire la anche nei mesi di luglio e settembre 2006 in occasione Parte_1 dell'assenza di (…) posso precisare che i dipendenti mi consegnavano i buoni di acquisto CP_1
carburante già compilati con timbro, firma, data ed importo del rifornimento che ho provveduto ad effettuare”.
Le dichiarazioni del teste di parte opponente, escussa all'udienza del Testimone_2
14.04.2023 in qualità di dipendente della risultano invece più generiche Parte_1
poiché si limitano a confermare tout court i capitoli di prova (
1.Vero che nel 2006 ed anche prima, rilasciava alla stazione di servizio dalla quale si riforniva per il carburante Parte_1
elenco delle autovetture autorizzate ad eseguire il rifornimento presso la stazione di servizio, sottoscritto dal legale rappresentante, DD;
2. Vero che nel 2006 ed anche prima i buoni Per_2
prelevamento carburante venivano firmati solo dal legale rappresentante della Parte_1
[...
dott. . Persona_3
pagina 4 di 5 In ogni caso le risultanze della prova testimoniale di parte opponente non trovano alcun altro riscontro tra gli altri elementi probatori acquisiti al processo, a differenza delle dichiarazioni dei testi di parte opposta che risultano corroborate, ai sensi degli artt.116 e 232 c.p.c., dal comportamento processuale del legale rappresentante della ovvero dalla mancata risposta, ingiustificata, Parte_1
all'interrogatorio ammesso sui medesimi capitoli di prova testimoniale.
Sulla scorta di quanto detto, il Tribunale non può far altro che rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
III. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n.55/2014.
PQM
Il Tribunale, II sezione, in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6124/2018 r.g.c. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, cosi provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.883/2018 che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della ditta Parte_1
liquidandole in € 5.000,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e 15% Controparte_1
per rimborso forfetario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari, 27 gennaio 2023
IL GIUDICE ONORARIO
Dr.ssa Rosalba Campanaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Onorario, dr.ssa. Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
All'esito dell'udienza cartolare ex art.281 sexies c.p.c., nella causa civile, in primo grado, iscritta al n.6124/2018 del Ruolo Generale, promossa da: in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Putignano (BA) al viale Colombo n.23, presso lo studio dell'avv. Camillo Polignano che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
- ATTRICE OPPONENTE – contro
, in persona del suo omonimo titolare, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Bari alla via S. Matarrese n.10, presso lo studio dell'avv. Paolo Cafagna che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
- CONVENUTA OPPOSTA–
Conclusioni: come da note di trattazione scritta costituenti parte integrante del verbale di udienza in uno alla presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione tempestivamente notificato, la ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n.883/2018 reso dall'intestato in data 22.02.2018, con cui le CP_2
era stato intimato il pagamento, in favore della , dell'importo di € 7.643,00 Controparte_1
oltre interessi moratori ex D. Lgs. n.231/2002 e spese, a saldo della fattura n. 11 del 21.02.2007, emessa dalla ditta ricorrente a fronte di forniture di carburante effettuate in favore dell'ingiunta nel periodo luglio/settembre 2006.
A sostegno dell'opposizione, la preliminarmente, ha eccepito la prescrizione Parte_1
del credito ex art. 2948 c.c. n. 4 e, nel merito, ha dedotto di non aver mai commissionato alla ditta pagina 1 di 5 opposta le forniture di carburante indicate nella fattura n.11/2007, disconoscendo sia la sottoscrizione che la conformità agli originali dei 174 buoni carburante allegati al ricorso monitorio.
Ha pertanto concluso per la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Costituendosi, la ditta ha contestato in toto la proposta opposizione chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alle spese di lite.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione e concessi i termini di cui all'art.183 co.6, c.p.c., la causa è stata istruita con le prove orali dedotte dalle parti e quindi rinviata all'udienza del 24.10.2024 e successivamente all'udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, secondo le formalità previste dall'art.281 sexies c.p.c.
II. Passando alla disamina della res controversa, l'opposizione è risultata infondata e va pertanto respinta.
II.a. In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società attrice ai sensi dell'art.2948, n.4) c.c. per decorrenza del termine quinquennale tra l'ultimo sollecito di pagamento ricevuto il 24.02.2007 e quello dell'11.06.2012.
Ed invero la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948 n.4) c.c. per tutto ciò che, in generale, deve pagarsi periodicamente è applicabile, come si desume dall'interpretazione letterale e dalla ratio della citata disposizione, soltanto nell'ipotesi che la relativa obbligazione si riferisca a crediti da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale e cioè nel caso in cui sia – per legge o per contratto – previsto che il creditore possa ottenere il pagamento a scadenze annuali (o inferiori) con la conseguenza che, in assenza di una previsione legale o contrattuale in tal senso, il diritto del creditore resta soggetto alla prescrizione decennale.
II.b. Transitando nel merito, occorre preliminarmente osservare che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito, fatto valere dal creditore.
Esaminate le norme disciplinanti l'inadempimento delle obbligazioni in generale (art. 1218 c.c.) e dei contratti a prestazioni corrispettive in particolare (art. 1453) e valutando altresì l'art. 2697
c.c. concernente le linee guida generali che presiedono alla ripartizione in sede processuale dell'onere della prova, si deve ritenere che il creditore, deve fornire la prova della sola fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza) mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento pagina 2 di 5 della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
"L'onere probatorio del creditore è quanto mai agevole, poiché, in quanto egli sia in grado di dimostrare il proprio credito (dunque il titolo), la responsabilità del debitore è consequenziale e la sua colpa è presunta iuris tantum, sicché soltanto la prova dell'avvenuto adempimento o la prova (non sempre semplice) della non imputabilità dell'inadempimento potrà liberarlo nei confronti del creditore" (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 30/10/2001 n° 13533).
Al contrario la posizione sostanziale del debitore, nel giudizio di opposizione, impone allo stesso di contestare il diritto vantato dal creditore, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa di quest'ultimo, o la esistenza di fatti modificativi o estintivi di tale diritto (si veda sentenza Cassazione sezione prima numero 2421 del 3 febbraio 2006).
Orbene la ditta opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria, la fattura corredata da 174 buoni- carburante muniti di timbro e firma della società opponente.
Di contro la società opponente, asserendo l'inidoneità probatoria della fattura, sia pure annotata, e disconoscendo i buoni-carburante nella conformità agli originali e nella sottoscrizione, ha negato l'erogazione di carburante nel periodo in contestazione. Ha inoltre rilevato che alcuni buoni-carburante non erano intestati alla ditta opposta ma alla stazione di servizio e privi di timbro. Persona_1
L'opposta, riservandosi di esibire in udienza gli originali dei buoni contestati, non vi ha poi adempiuto.
Occorre tuttavia rilevare che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli comunque apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del
3/2/2006).
Peraltro, nel caso de quo, nessun utile elemento per il disconoscimento è stato rappresentato dall'opponente in quanto non sono stati indicati nemmeno gli aspetti differenziali dei documenti prodotti rispetto agli originali.
Ed invero, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse rispetto all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro gli aspetti differenziali rispetto all'originale, non essendo invece sufficiente né il ricorso a clausole di stile, né a generiche asserzioni.
pagina 3 di 5 Quanto al disconoscimento delle sottoscrizione apposte sui buoni, correttamente parte opposta non ha insistito per la verificazione, considerata l'ultroneità di tale mezzo istruttorio, trattandosi di firme apposte non dal legale rappresentante della ma dai dipendenti della stessa. Parte_2
Tale ultima circostanza ha peraltro trovato conferma nelle dichiarazioni della teste di parte opposta escussa all'udienza del 6.05.2022, la quale ha espressamente dichiarato che: Testimone_1
“…all'epoca dei fatti ero caposquadra alle dipendenze dalla;
rapporto cessato Parte_1
dopo 3-4 anni (…) Ricordo che a me e ai miei sottoordinati – volantinieri, venivano rilasciati dei buoni carburanti con i quali ci recavamo presso il sig. a fare rifornimento. A fronte del Controparte_1
rifornimento rilasciavamo i suddetti buoni;
(…) preciso che la , come innanzi Parte_1
spiegato ha rilasciato buoni che mi vengono mostrati ai componenti della mia squadra i cui nomi sono indicati sui buoni medesimi. I predetti hanno effettuato rifornimento dalla ditta che era il CP_1
nostro unico fornitore;
(…) preciso che i buoni carburante che mi vengono mostrati recano il timbro della e sono siglati dai dipendenti facenti parte della mia squadra” Parte_1
Il teste escusso all'udienza del 9.12.2022, quale titolare della omonima stazione di Persona_1 servizio, ha dichiarato “… di aver provveduto personalmente a rifornire gli automezzi della Parte_1
nel mese di agosto 2006. In detto mese ho sostituito il sig. perché era andato in
[...] CP_1
ferie in quanto gestivo (al)la stazione di servizio ubicata a circa 200 mt dalla stazione di (…) CP_1
nel mese di agosto 2006, nel caso delle forniture da me effettuate presso la Stazione di i CP_1
dipendenti della società opponente mi consegnavano i buoni di acquisto carburanti per gli importi degli stessi rifornimenti che poi ho provveduto a consegnare ad Riconosco i buoni che mi CP_1
vengono mostrati come quelli che ricevevo in occasione dei rifornimenti da me effettuati;
mi è talvolta capitato di servire la anche nei mesi di luglio e settembre 2006 in occasione Parte_1 dell'assenza di (…) posso precisare che i dipendenti mi consegnavano i buoni di acquisto CP_1
carburante già compilati con timbro, firma, data ed importo del rifornimento che ho provveduto ad effettuare”.
Le dichiarazioni del teste di parte opponente, escussa all'udienza del Testimone_2
14.04.2023 in qualità di dipendente della risultano invece più generiche Parte_1
poiché si limitano a confermare tout court i capitoli di prova (
1.Vero che nel 2006 ed anche prima, rilasciava alla stazione di servizio dalla quale si riforniva per il carburante Parte_1
elenco delle autovetture autorizzate ad eseguire il rifornimento presso la stazione di servizio, sottoscritto dal legale rappresentante, DD;
2. Vero che nel 2006 ed anche prima i buoni Per_2
prelevamento carburante venivano firmati solo dal legale rappresentante della Parte_1
[...
dott. . Persona_3
pagina 4 di 5 In ogni caso le risultanze della prova testimoniale di parte opponente non trovano alcun altro riscontro tra gli altri elementi probatori acquisiti al processo, a differenza delle dichiarazioni dei testi di parte opposta che risultano corroborate, ai sensi degli artt.116 e 232 c.p.c., dal comportamento processuale del legale rappresentante della ovvero dalla mancata risposta, ingiustificata, Parte_1
all'interrogatorio ammesso sui medesimi capitoli di prova testimoniale.
Sulla scorta di quanto detto, il Tribunale non può far altro che rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
III. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n.55/2014.
PQM
Il Tribunale, II sezione, in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6124/2018 r.g.c. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, cosi provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.883/2018 che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della ditta Parte_1
liquidandole in € 5.000,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e 15% Controparte_1
per rimborso forfetario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari, 27 gennaio 2023
IL GIUDICE ONORARIO
Dr.ssa Rosalba Campanaro
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