Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2015, n. 1940
CASS
Sentenza 3 dicembre 2015

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Massime2

Ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla S.C. in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, anche nei confronti degli imputati non ricorrenti sul punto, limitatamente alla misura dell'aumento di pena disposto per la continuazione, per l'effetto rideterminando la pena di tutti i coimputati).

Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi aggredisce con violenza e minaccia gli appartenenti alle forze dell'ordine mentre agiscono per assicurare il rispetto dei limiti territoriali fissati, per ragioni di ordine pubblico, allo svolgimento di un corteo.

Commentari4

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023

    La massima La circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 5, c.p. è configurabile solo quando ricorrono condizioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale, con esclusione, pertanto, delle situazioni in cui la posizione di inferiorità della vittima ricada sotto il controllo della vittima stessa ovvero di un soggetto che l'ha determinata. (Fattispecie relativa a truffe finalizzate ad ottenere indebitamente finanziamenti da parte di soggetti cd. cattivi pagatori, in cui la Corte ha escluso che integrasse tale aggravante la condizione di “inferiorità negoziale” della banca derivante …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2015, n. 1940
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1940
Data del deposito : 3 dicembre 2015

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