Sentenza 3 dicembre 2015
Massime • 2
Ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla S.C. in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, anche nei confronti degli imputati non ricorrenti sul punto, limitatamente alla misura dell'aumento di pena disposto per la continuazione, per l'effetto rideterminando la pena di tutti i coimputati).
Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi aggredisce con violenza e minaccia gli appartenenti alle forze dell'ordine mentre agiscono per assicurare il rispetto dei limiti territoriali fissati, per ragioni di ordine pubblico, allo svolgimento di un corteo.
Commentari • 4
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Integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere, con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine: la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile …
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Cass. pen., Sez. VI, 30 gennaio 2025, sentenza n. 12146 MASSIMA “Integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere, con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine”. IL CASO La vicenda processuale approdata dinanzi alla Corte di Cassazione trae origine dalla decisione con cui il Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, aveva applicato …
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La massima La circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 5, c.p. è configurabile solo quando ricorrono condizioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale, con esclusione, pertanto, delle situazioni in cui la posizione di inferiorità della vittima ricada sotto il controllo della vittima stessa ovvero di un soggetto che l'ha determinata. (Fattispecie relativa a truffe finalizzate ad ottenere indebitamente finanziamenti da parte di soggetti cd. cattivi pagatori, in cui la Corte ha escluso che integrasse tale aggravante la condizione di “inferiorità negoziale” della banca derivante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2015, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2015 |
Testo completo
1 9 4 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da AN IPPOLITO Presidente - Sent. n. sez.1656 UP 03/12/20151 EN CARCANO : R.G.N. 29143/2015 STEFANO MOGINI MASSIMO RICCIARELLI NTIO CORBO Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ES UR, nato il [...] 2. OG ND, nato il [...] 3. IE CA, nato il [...] 4. CI MA, nato il [...] 5. ON NI DO, nato il [...] 6. KI ND, nato il [...] 7. TO NC, nato il [...] 8. LI TI, nato il [...] 9. ST EN, nato il 20/07/1983 [...]. AT MA, nato il [...] 11. IC DA, nato il [...] 12. TT AN, nato il [...] 13. IN NT IT, nato il [...] 14. RU ER MARIA, nato il [...] 15. ST IL, nato il [...] 16. TI AN, nato il [...] avverso la sentenza del 21/11/2014 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NTio CORBO;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Giovanni DI LEO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi il difensore, avv. DE ANGELIS Roberto in sost. dell'avv. Roberto LAMACCHIA, per ES UR, IE CA, CI CO, ON IO RD, TO RA, AT CO, LI TI, IC DA, TT SC, IN NT FR e ST CI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso da lui presentato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 novembre 2014, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato alle pene ritenute di giustizia ES AR, OG RO, IE CA, CI CO, ON IO RD, BA AN, TO RA, LI TI, ST ME, AT CO, IC DA, TT SC, IN NT FR, RU NE IA, ST CI e TI SC per i reati di resistenza aggravata e continuata a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, nonché BA, TO, IN e ST (in concorso con il CI, per il quale la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile) per il delitto di violenza privata e la sola TO per il delitto di danneggiamento aggravato. I fatti per cui è stata pronunciata la condanna riguardano condotte poste in essere dagli imputati in occasione di un corteo tenutosi in Torino il 19 maggio 2009, allorché stava svolgendosi il vertice internazionale "G8 University summit". Secondo sentenza impugnata, i ricorrenti avevano volontariamente compiuto un'attività diretta ad opporsi ai limiti imposti al corteo e, quindi, alle Forze dell'Ordine che quei limiti avevano il compito di far rispettare, attraverso lo 'sfondamento' del cordone di sicurezza da queste realizzato per impedire ai 2 M manifestanti di raggiungere il luogo di svolgimento del vertice internazionale, e, subito dopo,, [: anche nel corso della conseguente azione di contenimento della Polizia, mediante il lancio di sassi e di altri oggetti contundenti;
in particolare, gli stessi avevano agito travisati da caschi, sciarpe ed altri indumenti, organizzati per file, avvalendosi di una sorta di scudo dissimulato sotto uno striscione, e colpendo gli appartenenti alla forza pubblica anche con bastoni, sassi, oggetti contundenti, artifici pirotecnici e gas contenuti in estintori antincendio, così da cagionare tra l'altro lesioni personali ad alcuni agenti. Sempre secondo la decisione della Corte di appello, inoltre, il CI, il BA, la TO, il IN e la ST, agendo in modo coordinato, avevano costretto gli impiegati della filiale di una banca a trattenersi nei locali della stessa, bloccandone il cancello di accesso con una catena munita di lucchetto;
la TO, ancora, aveva danneggiato il tettuccio di un'autovettura, salendo sopra la stessa. L'affermazione di penale responsabilità pronunciata dal giudice di secondo grado in ordine a tali imputazioni, sulle stesse sostanzialmente conforme a quella emessa in prima cura, si è fondata, principalmente, sulle dichiarazioni testimoniali degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, nonché su riprese filmate e prove documentali.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la precisata sentenza della Corte di Appello l'avvocato Roberto Lamacchia, quale difensore di fiducia di ES AR, IE CA, CI CO, ON IO RD, TO RA, LI TI, IC DA, TT SC, IN NT FR e ST CI, l'avvocato Marina Prosperi, quale difensore di fiducia di OG RO, ST ME, AT CO, RU NE IA e TI SC, e l'avvocato Massimo Pastore, quale difensore di fiducia di KI AN.
2.1. Nel ricorso presentato dall'avvocato Lamacchia, sono sviluppati sei motivi.
2.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, congiuntamente, mancanza ° contraddittorietà della motivazione rispetto al materiale filmato in atti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., circa la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di tutti gli imputati, nonché contraddittorietà della motivazione con riferimento alla identificazione dell'imputato ON, nonché ancora contraddittorietà della motivazione in relazione alle condotte degli imputati IC e TT. L'impugnante lamenta, in primo luogo, che la ricostruzione dei fatti accolta dalla Corte subalpina, laddove ha ritenuto sussistente una condotta di aggressione dei manifestanti in danno delle forze dell'ordine, collide sia con il materiale filmato acquisito al fascicolo processuale, rispetto al quale è data di fatto prevalenza, senza alcuna motivazione, a dichiarazioni testimoniali, sia con le conclusioni della sentenza di primo grado, la quale aveva argomentato sulla legittimità dell azione di contenimento delle forze di polizia", intrapresa a seguito dei lanci di oggetti e dei gas contenuti negli estintori, e non già a seguito dello scagliarsi violento dei dimostranti contro le forze dell'ordine (cfr. p. 15 sentenza I grado). 3 т Contesta, poi, l'individuazione dell'imputato ON quale soggetto appartenente alla prima fila del corteo. Evidenzia, in proposito, sia che quest'ultimo ha ammesso semplicemente di aver partecipato alla manifestazione, ma non certo di essere stato in prima fila, sia, soprattutto, che la relazione di accertamenti tecnici dalla quale è tratta la convinzione che il "giubbotto sequestrato al TO corrisponde totalmente a quello indossato dal dimostrante che compare nei citati fotogrammi" in realtà esprime un giudizio di non compatibilità tra l'imputato e numerosi soggetti indicati nei fotogrammi come vestiti con un indumento compatibile con quello in sequestro. Contesta, ancora, che gli imputati IC E TT possano essere ritenuti responsabili dei fatti per i quali è stata pronunciata condanna. Rileva, infatti, che tali imputati, secondo la sentenza impugnata, non erano nella prima fila del corteo, né è sufficiente dire che gli stessi fossero a ridosso di tale fila o che il IC "dava disposizioni ai compagni in prima fila e accorreva a dar man forte agli stessi, quando avveniva l'urto con il cordone degli agenti", posto che non è precisato di quali disposizione si trattasse o in cosa consistesse il "dar man forte". Ancora, deve ritenersi ininfluente, ai fini della configurabilità del reato di resistenza, che il TT abbia portato caschi ad altri manifestanti, trattandosi di strumenti meramente difensivi.
2.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine all'omesso rispetto da parte della Forza Pubblica delle prescrizioni previste dagli artt. 22 e ss. del T.U.L.P.S. e 40 del Reg. Es. T.U.L.P.S., e, quindi, alla configurabilità della scriminante prevista dall'art. 393 bis cod. pen. Censura, sul presupposto che le Forze dell'Ordine avrebbero proceduto a 'caricare' di iniziativa i dimostranti, l'omessa motivazione in relazione al mancato rispetto delle procedure previste per lo scioglimento degli assembramenti non autorizzati, e, quindi, alla configurabilità della scriminante prevista dall'art. 393 bis cod. pen. Si rappresenta, inoltre, che tale doglianza era stata specificamente prospettata con l'atto di appello.
2.1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, nei confronti di tutti gli imputati, del reato di lesioni, anche ai fini della continuazione, sia sotto il profilo del concorso, sia sotto il profilo del dolo. Si censura, in proposito che, anche a voler ritenere configurabile il delitto di resistenza a pubblico ufficiale nelle condotte specificamente ascritte agli imputati, questo non implica la volontà di cagionare lesioni: numerose dichiarazioni acquisite evidenziano che l'azione aveva mere finalità dimostrative, di natura pacifica e simbolica;
emerge quindi "una contraddittorietà della motivazione rispetto al contenuto omogeneo delle dichiarazioni testimoniali" in questione.
2.1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di violenza privata nei confronti degli imputati TO, IN e ST (la sentenza è divenuta definitiva nei confronti del CI), anche ai fini della continuazione, con riferimento agli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) e 110 cod. pen. m 4 Si lamenta, precisamente, che la Corte di appello non avrebbe fornito adeguata motivazione sul perché le condotte poste in essere dai tre imputati precisati dovessero ritenersi concordate con il CI, che aveva materialmente apposto la catena munita di lucchetto alla uscita della filiale della banca, e non, invece, dirette ad altre finalità, come quella di proteggere la ST mentre collocava uno striscione.
2.1.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza del reato di danneggiamento, ascritto alla imputata TO, avendo riguardo all'elemento soggettivo. Si censura, in particolare, l'osservazione secondo cui nessuna persona ragionevole potrebbe non rappresentarsi il deterioramento della lamiera del tettuccio di un'auto quale conseguenza della sua azione di salire sullo stesso, in quanto trattasi di deduzione formulata sulla base della premessa che la TO sarebbe "donna di normale corporatura e quindi di un peso di diverse decine di chilogrammi (come risulta dalle fotografie in atti)". Si osserva, infatti, che, in realtà, i filmati documentano una corporatura assolutamente minuta della donna e che, comunque, la sentenza non indica quante decine di chilogrammi sono necessari per deteriore la lamiera del tettuccio di un'autovettura.
2.1.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla quantificazione della pena, nei confronti di tutti gli imputati, con riferimento all'aumento per la continuazione per il reato di lesioni. Si osserva,in primo luogo che la Corte di appello, riconoscendo la responsabilità degli imputati per cinque episodi di lesioni, invece che per venti, ha rideterminato il segmento di pena in quindici giorni di reclusione, mentre in primo grado, ritenuta la responsabilità per tutti e venti i fatti, il semento di pena era stato fissato in giorni trenta di reclusione;
la riduzione, quindi, sarebbe non "congrua", e, per di più, non supportata da alcuna motivazione. Inoltre, stante l'assenza di specificazioni, deve ritenersi che il primo giudice avesse applicato un aumento pari ad un giorno e mezzo di reclusione per ciascun episodio di lesioni;
di conseguenza, la ridotta diminuzione di pena sarebbe in contrasto anche con il divieto di reformatio in peius.
2.2. Nel ricorso presentato dall'avvocato Prosperi, sono sviluppati quattro motivi.
2.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 27 Cost., 40, 42 e 337 cod. pen. e 533 cod. proc. pen., per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" e dei criteri di imputazione delle responsabilità a titolo di concorso morale, specificamente in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Si censura che gli imputati OG, ST, AT, RU e TI sarebbero stati condannati esclusivamente in ragione della loro presenza nelle file secondarie del corteo, senza alcuna indicazione delle specifiche condotte dagli stessi poste in essere. Si 5 M osserva, in proposito, che la sola presenza fisica di un soggetto sul luogo del fatto non integra gli estremi del concorso nel reato e che non sussiste alcuna responsabilità ex art. 110 cod. pen. quando il destinatario di un'azione istigatrice sia già fermamente determinato a commettere il reato.
2.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in particolare in relazione alla configurazione del concorso di persone nel reato, ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo sia al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, sia al delitto di lesioni. Si lamenta, precisamente, che la sentenza impugnata non avrebbe chiarito se la responsabilità sia addebitabile a titolo di concorso materiale o a titolo di concorso morale. Invero, la decisione della Corte di appello, dopo aver rappresentato che le condotte poste in essere dai cinque imputati furono di partecipazione personale o di supporto all'azione diretta a travolgere il cordone di polizia, evidenzia che le stesse "fornirono un contributo causale quantomeno rafforzando l'intento delittuoso" degli altri dimostranti. Il ricorso all'avverbio "quantomeno" è indicativo del mancato scioglimento dell'alternativa; tuttavia, il concorso materiale non si estrinseca nel "fornire un rafforzamento psicologico al fatto-reato posto in essere dal correo", e, "viceversa, chi fornisce un contributo psicologico, non può aver commesso un fatto materiale".
2.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in particolare per la mancata enunciazione delle ragioni di fatto su cui la motivazione è fondata e per mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene inattendibili le prove contrarie in relazione al concorso nel reato per resistenza a pubblico ufficiale, ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Si duole, precisamente, che la sentenza non ha indicato quali siano state le singole condotte poste in essere dagli imputati OG, ST, AT, RU e TI, e, quindi, che le stesse non possono essere considerate in rapporto di causalità efficiente con le attività dei (supposti) concorrenti, né ha tenuto conto delle testimonianze, specificamente segnalate, le quali avevano rappresentato che la manifestazione aveva scopi assolutamente pacifici e che la compattezza delle file dei dimostranti si spiegava con l'esigenza di proteggersi dalle cariche della polizia.
2.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in particolare per la mancata enunciazione delle ragioni di fatto su cui la motivazione è fondata e per mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene inattendibili le prove contrarie in relazione al concorso nel reato di lesioni, ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Ripropone, sul punto, le stesse osservazioni esposte nel precedente motivo con riferimento al concorso nel reato di resistenza a pubblico ufficiale.
2.3. Nel ricorso presentato dall'avvocato Pastore, sono sviluppati due motivi. Ал 6 2.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla condanna del KI per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto e della prova. Contesta, in particolare, che la sentenza impugnata, dopo aver premesso che la penale responsabilità non può derivare dalla presenza dell'imputato nelle prime file, ha condannato il KI solo perché era in prima fila, ed era stato riconosciuto sia mentre reggeva lo striscione, sia, successivamente, allorché aveva in mano un oggetto identificato in un "sampietrino".
2.3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla condanna del KI per il reato di violenza privata, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;
travisamento del fatto e della prova;
violazione ed inosservanza dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Censura, precisamente, che, sebbene la condotta addebitatagli sarebbe quella di aver impedito alle Forze dell'Ordine di avvicinarsi al coimputato CC mentre questi bloccava l'accesso della filiale della banca, concorrendo a formare un 'cordone di protezione' a favore dello stesso, nessun teste ha affermato che tale 'cordone' abbia impedito agli appartenenti alla forza pubblica di avvicinarsi. Indica, specificamente, le deposizioni dei testi di polizia giudiziaria ER e FU, i quali non hanno riferito di essere stati impediti ad intervenire. Aggiunge, inoltre, che il precisato "cordone" potrebbe essere stato organizzato anche per una diversa finalità, e precisamente per impedire danni più gravi alla banca, in modo da evitare che venisse "politicamente" danneggiato il corteo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi debbono essere accolti nei limiti di seguito indicati.
1.1. Per offrire un'esposizione più chiara ed organica, l'esame degli stessi sarà effettuato raggruppando i motivi per omogeneità di vicende. Si procederà, pertanto, dapprima all'esame dei motivi proposti con riferimento alla configurabilità dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, quindi di quelli inerenti alle contestazioni di violenza privata e di danneggiamento;
infine, si esamineranno le questioni poste o rilevate di ufficio in ordine al trattamento sanzionatorio. I MOTIVI RELATIVI AI REATI DI RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE E DI LESIONI 2. La sentenza impugnata ha affermato la penale responsabilità di tutti i ricorrenti per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale ex artt. 81 cpv., 337 e 339, commi 1 e 2, cod. pen. e di lesioni personali continuate ed aggravate nei confronti di cinque appartenenti alla Forze dell'Ordine, ex artt. 61, n. 2, 81 cpv., 582, 585 e 576 in relazione all'art. 61, n. 2, cod. M pen. 7 2.1. A fondamento di questa conclusione, i giudici di appello hanno evidenziato, innanzitutto, in linea generale, che: verso le ore 13,00 del 19 maggio 2009, entrando da via Madama Cristina in corso . COni, "i componenti della parte avanzata del corteo (di cui facevano parte, fra gli altri, tutti gli attuali imputati ...) assumevano un'organizzazione paramilitare formando più file serrate, costituite da soggetti con abbigliamento scuro e capi protetti da caschi, la prima delle quali allineata dietro uno striscione recante la scritta «Un'altra volta, un'altra onda», rinforzato da lastre di plastica rigida legate tra loro da assi e catene, utilizzabile come ariete"; "giunti in prossimità della linea rossa, dalla prima fila del corteo uscivano due individui travisati (gli attuali imputati IE e CI) che spruzzavano gli agenti con il contenuto di estintori creando una nuvola difumo biancastro"; alle ore 13,17 circa, "immediatamente dopo, i manifestanti della prima fila, valendosi . anche dello striscione-scudo, si scagliavano con violenza contro lo schieramento degli agenti, alcuni dei quali venivano colpiti da bastoni ed estintori"; "solo a quel punto gli agenti effettuavano una carca di alleggerimento e lanciavano dei lacrimogeni, subendo, per risposta, un fitto lancio di sassi e altri corpi contundenti, nonché di lacrimogeni che venivano rilanciati, che proseguiva per alcuni minuti". Tale ricostruzione è stata effettuata, per come espressamente indicato nella sentenza impugnata, sulla base delle testimonianze dei funzionari di polizia, e delle "inequivoche" videoriprese acquisite in atti, ma anche, ad ulteriore conferma, delle affermazioni pronunciate nell'ambito della radiocronaca degli avvenimenti da uno dei manifestanti, VI IA, imputato nel presente processo ed assolto in appello, il quale aveva ripetutamente detto: "siamo in corso COni, l'Onda ha tentato di sfondare il blocco del G8 ..." "ci sono gli estintori, l'onda ha usato gli estintori per cercare di sfondare eh diciamo che veramente siamo in tanti ... e ben determinati..." "Non possiamo sfondare più di tanto ... Stiamo tempestando di lanci le vie laterali".
2.2. Nell'ambito di questo quadro di carattere generale, e sempre sulla base delle testimonianze della polizia e delle videoriprese, la Corte torinese, con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, ha individuato le responsabilità dei singoli imputati rappresentando, in particolare, che: ES UR, ON IO RD, LI TI, IN NT FR e ST CI erano manifestanti che, posti nella prima fila del corteo, avevano sorretto lo striscione-scudo, e, poi, brandendo lo stesso, si erano scagliati contro gli agenti;
: IE CA e CI CO erano manifestanti che, dopo avere tenuto una • posizione a ridosso della prima fila del corteo, uno a destra e uno a sinistra, recando entrambi un estintore, avevano iniziato l'attacco alle forze dell'ordine, scaricando sulle stesse il contenuto dei medesimi estintori (il CI continuava poi nelle sue condotte 8 violente ingaggiando un corpo a corpo con gli agenti e scagliando sassi contro gli stessi); TO RA era una manifestante, che, posizionata tra la prima e la seconda • fila del corteo, subito dopo l'urto aveva lanciato sassi contro gli operanti;
IC DA e TT SC erano manifestanti, che, anch'essi • posizionati tra la prima e la seconda fila del corteo, non appena avveniva l'urto tra la prima fila e le forze dell'ordine, intervenivano in soccorso dei compagni (il TT, nelle fasi immediatamente precedenti, aveva distribuito caschi ai compagni della prima fila); OG RO, ST ME, AT CO, RU NE • IA e TI SC erano manifestanti posti nella seconda fila del corteo, a ridosso di "poche decine di centimetri dalla prima", che, sistemati come la struttura di una "organizzazione paramilitare", si muovevano "abbracciati l'uno con l'altro, indossavano felpe di colore scuro, erano muniti di caschi e guanti e imbracciavano dei bastoni" e che, al momento dell'impatto con le Forze dell'Ordine avevano lanciato sassi e torce fumogene;
KI AN era tra i manifestanti che sorreggevano "lo striscione, rinforzato da • lastre di plastica legate tra loro da catene", indossando un cappuccio, e, subito dopo, lo scontro con le Forze dell'Ordine aveva lanciato corpi contundenti contro gli operanti, tanto da essere inquadrato mentre aveva in mano un sampietrino.
2.3. Per quanto attiene al delitto di lesioni aggravate, i giudici distrettuali hanno confermato l'affermazione di colpevolezza di tutti gli imputati precedentemente indicati con riferimento alle ferite, fratture e contusioni subite da cinque agenti di Polizia in occasione e sul luogo dell'impatto dei manifestanti contro la 'barriera' organizzata dalle Forze dell'Ordine dietro la cd. 'linea rossa'. Hanno osservato, in particolare, che, nei cinque casi in questione, le ferite erano state procurate con colpi di estintore, di sassi o bastoni, mentre veniva forzata la 'barriera', o subito dopo, e che, quindi, tutti gli imputati in discorso, "partecipando personalmente o supportando l'azione dei compagni volta a travolgere il cordone di polizia, fornirono un contributo causale alla commissione" di tali reati, "quantomeno rafforzando l'intento delittuoso" di coloro che materialmente infersero i colpi.
3. In considerazione del contenuto nella sentenza impugnata, non possono essere accolte, innanzitutto, le censure articolate nella prima parte del primo motivo nonché nel secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AR, NN, CC, TO, LU, AR, IO, TO, IN e TE, laddove si contesta, in termini generali, la stessa configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
3.1. Quanto al primo motivo, sono in primo luogo manifestamente infondate le Ал doglianze dirette a contestare che la decisione abbia correttamente motivato sulla sussistenza di una condotta di aggressione posta in essere dai manifestanti nei confronti della Polizia. 9 La censura, infatti, deduce in maniera generica - e, quindi, aspecifica - che la Corte di appello avrebbe dato prevalenza a dichiarazioni testimoniali rispetto al "materiale filmato", e alla sentenza di primo grado, laddove questa avrebbe offerto un'altra dinamica della vicenda. In realtà, però, non viene precisato né quali sono le dichiarazioni testimoniali giudicate prevalenti, né, soprattutto, quale sia il diverso contenuto del filmato, del quale si dice solo che è "documento inequivoco"; formulata in questi termini, anzi, la censura si risolve in un implicito, ma inequivoco, e quindi inammissibile, invito alla Corte di cassazione a rivedere il filmato, e ad apprezzare direttamente il contenuto di tale fonte di prova per poi raffrontarlo con le altre risultanze istruttorie. E' inoltre del tutto infondata anche la deduzione dell'esistenza di contrasto tra la sentenza impugnata e quella di primo grado, formulata attraverso il rilievo che quest'ultima, a p. 15, non darebbe conto di un attacco violento dei manifestanti contro le Forze dell'Ordine, bensì, ben diversamente, della legittimità di "un'azione di contenimento" compiuta da queste ultime. Invero, l'esame complessivo della sentenza di primo grado consente di escludere l'esattezza di questo rilievo: il Tribunale di Torino, infatti, non solo rappresenta che i manifestanti, muniti dello striscione-scudo, avevano oltrepassato le linee di confine della cd. linea rossa (p. 14), ed avevano assunto un atteggiamento "violento", caratterizzato dall'iniziativa di 'sprigionare' gas dagli estintori sulla polizia, rendendo a questo punto "necessaria un'azione di contenimento" (p. 15), ma testualmente riferisce del "tentativo di sfondamento del cordone" di polizia o, analogamente, di un "attacco frontale" allo stesso, allorché esamina le singole posizioni, come quella del IE (p. 26), del AT (p. 35) o del VI (p. 37). In ogni caso, la valutazione compiuta dalla Corte di appello è precisa ed analitica ed è fondata sull'esame di fonti di prova che non sono state oggetto di alcuna puntuale contestazione da parte delle difese dei ricorrenti.
3.2. E' infondata, poi, la censura esposta nel secondo motivo, e che attiene alla mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della causa di giustificazione della reazione legittima ad atti arbitrari dei pubblici ufficiali, sul presupposto che gli stessi avrebbero procedure a 'caricare' di iniziativa i dimostranti, senza previamente impartire le intimazioni prescritte dalle leggi e regolamenti di Pubblica Sicurezza. E' sufficiente rilevare, infatti, che la sentenza impugnata ha motivatamente spiegato che l'attacco fu posto in essere dai manifestanti, tra i quali, appunto, tutti gli odierni ricorrenti, escludendo, quindi, radicalmente, il presupposto necessario addotto dalla difesa, e cioè l'essersi verificata una 'carica' di iniziativa da parte della Polizia. L'esclusione di tale presupposto, però, impedisce radicalmente la possibilità di configurare l'ipotesi della reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale. Deve così farsi applicazione del principio secondo cui "in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata" (così Sez. 1, n. 27825 del 10 M 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340; nello stesso senso, cfr., anche, Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105, e Sez. 4, n. 1146 del 24/10/2005, dep. 13/01/2006, Mirabilia, Rv. 233187).
3.3. Deve conclusivamente osservarsi sul punto, e tenendo conto della ricostruzione dei fatti da parte della Corte di appello, che costituisce resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi aggredisce con violenza e minaccia gli appartenenti alle Forze dell'Ordine mentre questi agiscono per assicurare il rispetto dei limiti territoriali fissati, per ragioni di ordine pubblico, allo svolgimento di un corteo. Il concorso in tale condotta, inoltre, può avvenire - oltre che in forma materiale - anche in forma morale, mediante comportamenti idonei a rafforzare l'altrui azione offensiva o ad aggravarne gli effetti (così, specificamente in relazione a condotte poste in essere in occasione di manifestazioni collettive, cfr. Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690, con riferimento a soggetto che, pur non avendo partecipato alla successiva 'sassaiola' contro la forza pubblica, si era avvicinato più volte agli agenti, fronteggiandoli in maniera ostile e poi allontanandosene velocemente, nonché Sez. 6, n. 40504 del 26/05/2009, Torrisi, Rv. 245011, concernente l'azione dei partecipanti ad una manifestazione sindacale che avevano tentato di forzare un blocco di polizia istituito all'ingresso di un ente pubblico;
per altro precedente, relativo a persona che, assistendo ad una condotta di resistenza a pubblico ufficiale in borghese, aveva maliziosamente posto in dubbio ad altra voce la qualifica di quest'ultimo, v. Sez. 6, n.7445 del 02/04/1992, Gori, Rv. 190890) 4. Sono poi infondate, e debbono essere perciò rigettate, le censure relative all'individuazione ed alla responsabilità dei singoli imputati per il delitto di resistenza aggravata a pubblico ufficiale.
4.1. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di AR, NN, CC, TO, LU, AR, IO, TO, IN e TE, nella sua seconda parte, censura l'individuazione dell'imputato ON IO RD, e l'ascrivibilità di un significato penalmente rilevante alle condotte poste in essere dagli imputati IC DA e TT SC.
4.1.1. Quanto al riconoscimento del ON, si deduce che l'individuazione dell'imputato, fondata sulla corrispondenza del giubbotto sequestrato a casa del TO con quello indossato da un manifestante a volto coperto effigiato nelle videoriprese, si porrebbe in contrasto con gli accertamenti tecnici della polizia, i quali evidenziano la non comparabilità del dimostrante di cui al fotogramma 24, che indossava un giubbino esattamenten. corrispondente a quello sequestrato a casa del TO ed il medesimo TO. La doglianza è infondata perché trascura completamente un elemento decisivo che emerge dal testo della sentenza impugnata: ben tre appartenenti alle Forze dell'Ordine hanno riferito di aver individuato il TO per averne "riconosciuto i lineamenti del viso, taglio degli occhi e i capelli neri, ricci e sudati" (cfr. pag. 35 della sentenza impugnata). 11 4.1.2. Quanto alla rilevanza della condotta del IC, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe trascurato di dare il giusto rilievo alla circostanza che l'imputato in questione non era esattamente in prima fila, ma a ridosso della stessa, e che avrebbe condannato lo stesso sulla base della generica motivazione che questi "dava disposizioni ai compagni in prima fila e accorreva a dar man forte agli stessi, quando avveniva l'urto con il cordone degli agenti". In realtà, sul punto, la sentenza impugnata rimanda alle videoriprese ed alle deposizioni dei testi di polizia giudiziaria, che risultano più ampiamente riportati nella sentenza di primo grado, la quale, sulla base di tali fonti di prova, ha evidenziato che il IC, prima dell'assalto>>, fece segno alle Forze dell'Ordine di allontanarsi dal posto in cui si trovavano in modo non propriamente amichevole, durante lo svolgimento della manifestazione si era posizionato dietro "il manipolo che porta lo striscione", nel corso della stessa era stato uno di quelli che "va a gestire il corteo", e, poi, dopo lo scontro con la Polizia, aveva fatto parte del gruppo di quelli che "si ricompattano e danno luogo alla successiva azione, quella del lancio ripetuto di oggetti". : Questo essendo il comportamento concretamente ascritto al IC dalla Corte d'appello, il ruolo così delineato è qualificabile come quello del concorrente morale, che ha, se non proprio determinato, sicuramente rafforzato i compagni del corteo nella decisione di 'attaccare' il cordone della polizia nonché, successivamente, di intraprendere contro la stessa un lancio di oggetti, e così di porre in essere la condotta di violenza e minaccia contro gli appartenenti alle Forze dell'Ordine mentre si preoccupavano di evitare lo sconfinamento oltre i limiti prestabiliti della cd. zona rossa.
4.1.3. Anche in riferimento alla rilevanza della condotta del TT, l'impugnante deduce la genericità e l'equivocità del comportamento ascritto all'imputato nella sentenza impugnata, in quanto descritto negli stessi termini riferiti al IC, con l'aggiunta del comportamento consistito nella distribuzione di caschi ad altri manifestanti. Pure a questo proposito è utile rappresentare che la sentenza impugnata rimanda alle videoriprese ed alle deposizioni dei testi di polizia giudiziaria, che risultano più ampiamente riportati nella sentenza di primo grado, la quale, sulla base di tali fonti di prova, ha evidenziato che il TT, prima dell'assalto, aveva distribuito i caschi ad almeno tre persone della prima fila, tra cui il IN NT FR, e, poi, "travisato con passamontagna e occhiali scuri" aveva "partecipa[to] allo scontro con le forze dell'ordine in corso COni subito a ridosso della fila che sorregge lo striscione". Se questo è il comportamento attribuito al TT dal giudice di appello, anche la posizione del medesimo è correttamente qualificabile come quella del concorrente morale che ha rafforzato i compagni del corteo nella decisione di 'attaccare' il cordone della polizia, e così di porre in essere la condotta di violenza e minaccia contro gli appartenenti alle Forze dell'Ordine mentre si preoccupavano di evitare lo sconfinamento oltre i limiti prestabiliti della 12 m cd. zona rossa.
4.2. I primi tre motivi del ricorso presentato nell'interesse di OG RO, ST ME, AT CO, RU NE IA e TI SC, che possono essere esaminati congiuntamente, censurano l'affermazione di responsabilità di questi imputati (il secondo motivo peraltro è relativo anche al reato di lesioni) sia perché la sola presenza degli stessi al corteo, per di più in una fila secondaria, non sarebbe dimostrativa F di un contributo penalmente rilevante all'altrui azione delittuosa, nemmeno come rafforzamento del proposito criminoso, sia perché non sarebbe logicamente e giuridicamente possibile attribuire alla condotta accertata a carico degli imputati una qualificazione fungibile in ordine al tipo di contributo prestato nel concorso del reato, e cioè indifferentemente in termini di partecipazione materiale o morale, sia, infine, perché sarebbe stata completamente ignorata la testimonianza di RO UI, il quale aveva espressamente affermato che il corteo aveva intenzioni pacifiche, che i dimostranti erano schierati in modo compatto solo per proteggersi da eventuali attacchi della polizia, e che quest'ultima aveva effettuato una "carica di manganellate senza preavviso".
4.2.1. Le doglianze appena indicate debbono essere esaminate a partire dall'ultima, costituente il terzo motivo di ricorso, che attiene specificamente alla ricostruzione del fatto sotto il profilo materiale ed obiettivo. La stessa è infondata. Si è detto, in precedenza, che la sentenza impugnata ha ricostruito le condotte di OG RO, ST ME, AT CO, RU NE IA e TI SC, indicando gli stessi come manifestanti posti nella seconda fila del corteo, a ridosso di "poche decine di centimetri dalla prima", che, sistemati come la struttura di una "organizzazione paramilitare", si muovevano "abbracciati l'uno con l'altro, indossavano felpe di colore scuro, erano muniti di caschi e guanti e imbracciavano dei bastoni" e che, al momento dell'impatto con le Forze dell'Ordine, avevano lanciato sassi e torce fumogene. Tale ricostruzione è stata effettuata sulla base delle dichiarazioni del personale di polizia giudiziaria, delle videoriprese e dei fotogrammi acquisiti in atti. Tuttavia, la sentenza impugnata non ha trascurato la prova contraria addotta dalla Difesa, pur non facendo menzione specifica del teste da questa indicato: innanzitutto, la corte torinese (p. 42 della sentenza di secondo grado), richiama, sia pur incidentalmente, le motivazioni del primo giudice, il quale aveva ritenuto le dichiarazioni dei testi a difesa inattendibili perché viziate da "ingenuità, ipocrisia o intento difensivo" (p. 18 della sentenza di primo grado) e, con riferimento al teste RO, aveva anche aggiunto che lo stesso aveva dovuto ammettere di non essere stato in prima fila, ma a venti/trenta metri dall'inizio del corteo, avendo davanti circa duecento persone (p. 20 della sentenza di primo grado). In secondo luogo, i giudici di appello (p. 42-43 della sentenza di secondo grado) hanno dichiaratamente evidenziato che, alla luce delle "risultanze probatorie" acquisite, le argomentazioni difensive dedotte con gli atti di appello non erano "condivisibili" perché la condotta degli imputati non era stata quello di "soggetti che si sarebbero limitati a partecipare alle prime file di un corteo di protesta, 13 condividendo il proposito di realizzare una simbolica e pacifica violazione di una linea rossa", bensì quella di soggetti che "fornirono un contributo materiale e morale ad un'azione violenta (il tentativo di sfondamento del cordone posto a tutela dell'area interdetta ...)". E' perciò comunque corretto, anche in relazione a questo profilo di censura, fare applicazione del principio, già precedentemente richiamato, secondo cui "in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata" (così Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340; nello stesso senso, cfr., anche, Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105, e Sez. 4, n. 1146 del 24/10/2005, dep. 13/01/2006, Mirabilia, Rv. 233187).
4.2.2. Tanto osservato, trova risposta, e deve perciò essere respinta, anche il primo motivo di ricorso. Il comportamento materialmente posto in essere dal OG, dal ST, dal AT, dal RU e dallo TI, così come ricostruito dalla sentenza impugnata in termini immuni da vizi, integra una condotta che, quand'anche non fosse di diretta aggressione alle Forze dell'Ordine mentre queste si curavano di assicurare il rispetto dei limiti territoriali prefissati, sarebbe comunque di rafforzamento della decisione dei compagni del corteo che, avvalendosi anche dello scudo-striscione, avevano materialmente colpito gli appartenenti alla polizia per realizzare il superamento della cd. zona rossa e costringere gli appartenenti alla polizia a desistere dai compiti di istituto. E' evidente, infatti, che la condotta di un gruppo compatto di soggetti che, posti a ridosso di "poche decine di centimetri dalla prima" fila ed ordinati in formazione simile ad una "organizzazione paramilitare", si muovevano "abbracciati l'uno con l'altro, indossavano felpe di colore scuro, erano muniti di caschi e guanti e imbracciavano dei bastoni", e che, al momento dell'impatto con le Forze dell'Ordine lanciavano sassi e torce fumogene, ha anche fisicamente sospinto i compagni in prima linea nell'azione di sfondamento del cordone predisposto dalle Forze di Polizia, oltre a fornire agli stessi la sicurezza di poter contare su di un pieno appoggio, e non a mani nude, nel compimento dell'operazione.
4.2.3. Muovendo da queste osservazioni, è poi agevole rilevare l'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.. E' sufficiente osservare, infatti, che la sentenza impugnata, una volta ricostruita la condotta nei termini descritti, precisa che la stessa, così come oggettivamente individuata, è idonea ad integrare sia il concorso materiale, sia "quantomeno" il concorso morale. In effetti, è principio pacifico anche in dottrina, oltre che di comune applicazione : giurisprudenziale, quello secondo cui, nel concorso di persone nel reato, una determinata condotta può costituire agevolazione alla esecuzione materiale del delitto e, insieme, istigazione o rafforzamento del proposito criminoso. Non a caso, risulta principio ampiamente 14 M consolidato quello secondo cui "non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto all'originaria contestazione" (cfr.: Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015, Abruzzese, Rv. 263017; Sez. 5, n. 15556 del 09/03/2011, Bruzzese, Rv. 250180; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241825; Sez. 5, n. 7638 del 17/01/2007, Cammarata, Rv. 235786; Sez. 5, n. 42691 del 03/06/2005, Barcacci, Rv. 232836; Sez. 5, n. 12458 del 21/01/1998, Rocci, Rv. 210231; Sez. 1, n. 3791 del 16/02/1994, Tiozzo, Rv. 198715), anche perché "l'accusa di partecipazione materiale al reato necessariamente implica la contestazione di un concorso morale" nello stesso (così, espressamente, Sez. 5, n. 42691 del 2005, cit.). Ne consegue che non implica alcuna incertezza per gli imputati, né dà luogo al fenomeno patologico della cd. indifferenza probatoria, la qualificazione giuridica 'cumulativa' di una condotta, precisamente individuata in fatto, in termini sia di attività di esecuzione materiale del delitto, sia, comunque, di causa di rafforzamento del proposito criminoso degli autori materiali della condotta.
4.3. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di KI, infine, censura l'affermazione di responsabilità del medesimo osservando che la sentenza impugnata avrebbe condannato tale imputato solo perché questi si era posto in prima fila nella manifestazione, aveva sorretto lo scudo-striscione ed era stato identificato nei momenti successivi al 'contatto' mentre teneva in mano un oggetto indicato come un sampietrino, senza considerare che tale condotta era espressiva, al più, della volontà di violare simbolicamente la cd. zona rossa. Anche questo motivo di ricorso è infondato. In proposito, infatti, è sufficiente osservare che i giudici della Corte di appello hanno evidenziato, anche alla luce delle videoriprese e dei fotogrammi acquisiti agli atti, operando una ricostruzione oggettiva dei fatti immune da censure e contestata solo apoditticamente dalla Difesa, che il SK era soggetto il quale aveva dapprima "partecipa [to] personalmente all'attacco contro gli agenti del cordone schierato in corso COni, che veniva posto in essere proprio dagli individui che sorreggevano lo striscione-scudo che andava a collidere con gli operanti", e poi era concorso nel lancio di sassi e corpi contundenti. Invero, se tale ricostruzione dei fatti è corretta, non può essere contestata nemmeno la successiva inferenza della sentenza impugnata, secondo cui la condotta così descritta era insieme azione di esecuzione materiale del delitto ed azione di rafforzamento del proposito criminoso degli altri correi.
5. Sono infondate, ancora, e vanno quindi anch'esse rigettate, le censure relative all'affermazione della responsabilità degli imputati per il delitto di lesioni volontarie aggravate.
5.1. Il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse degli imputati ES AR, IE CA, CI CO, ON IO RD, TO RA, LI TI, IC DA, TT SC, IN NT FR e ST 15 M CI, censura la sentenza nella parte in cui ha condannato gli stessi per il reato di lesioni, deducendo che le condotte ascritte a titolo di resistenza, se pure si voglia ritenerle sussistenti, non implicherebbero comunque né il dolo di lesioni, né il comune disegno criminoso delle condotte illecite, tanto più che numerose testimonianze acquisite agli atti hanno asseverato che la volontà più volte espressa dagli organizzatori del corteo era quella di procedere ad una invasione simbolica e non violenta della cd. zona rossa. Si tratta, tuttavia, di doglianza non fondata, ove si consideri, da un lato, la condotta degli imputati come accertata dalla sentenza impugnata, allorché si è trattato dei profili attinenti le singole responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, e, dall'altro, la tipologia e la modalità delle lesioni per cui è intervenuta condanna, anch'essa per come descritta nella decisione sottoposta a scrutinio. Invero, le condotte degli imputati ES, IE, CI, ON, TO, LI, IC, TT, IN e ST sono consistite nell'assalto al cordone di polizia mediante l'effusione del contenuto di estintori (così CI e IE) o con l'uso dello striscione-scudo (materialmente brandito da ES, ON LI, IN e ST, sotto la direzione del IC e con l'ausilio del TT) o, comunque, nel lancio di sassi nella fase immediatamente successiva (così TO). Le lesioni per le quali la Corte di appello ha confermato la condanna sono state inferte agli appartenenti alle Forze dell'Ordine subito dopo l'assalto', a colpi di estintore, di bastone o di sassi (cfr. p. 37 s. della sentenza impugnata). Tale tipologia, modalità e collocazione cronologica delle lesioni non è stata in alcun modo contestata nei ricorsi. Si aggiunga, ancora, che di bastoni erano armati i componenti della seconda fila del corteo, come si è detto con riferimento alle posizioni dei coimputati OG, ST, AT, RU e TI. La considerazione coordinata di tali circostanze consente di osservare che è immune da vizi logici o giuridici la conclusione espressa nella sentenza impugnata, secondo cui chi ha voluto ed eseguito l'assalto, essendo questo caratterizzato dall'uso di plurimi strumenti atti ad offendere, dai quali sono conseguite la frattura del setto nasale di un agente della Forza Pubblica e le contusioni per altri quattro operanti, ha agito quanto meno con il dolo eventuale di procurare dette lesioni personali. Può solo aggiungersi, per completezza, che pacifico risulta il principio in forza del quale integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale (cfr. Sez. 6, n. 7389 del 24/01/2014, Bertocco, Rv. 258803, nonché Sez. 5, n. 35075 del 21/04/2010, B., Rv. 248394).
5.2. Il secondo ed il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse degli imputati OG RO, ST ME, AT CO, RU NE IA e TI SC censurano la sentenza nella parte in cui ha condannato gli stessi per il reato di lesioni, deducendo che non sarebbe logicamente e giuridicamente possibile attribuire alla condotta accertata a carico degli imputati una qualificazione fungibile in ordine al tipo di contributo prestato nel concorso del reato, e cioè indifferentemente in termini di partecipazione materiale o morale (secondo motivo di ricorso), che, in linea generale, non sarebbe stata 16 individuata la condotta concretamente ascrivibile agli stessi (prima parte del quarto motivo di ricorso), e che sarebbe stata completamente ignorata la testimonianza di RO UI, il quale aveva espressamente affermato che il corteo aveva intenzioni pacifiche, che i dimostranti erano schierati in modo compatto solo per proteggersi da eventuali attacchi della polizia, e che quest'ultima aveva effettuato una "carica di manganellate senza preavviso" (seconda parte del quarto motivo di ricorso).
5.3.1. Per quanto attiene alla censura formulata nel secondo motivo di ricorso, e che contesta l'affermazione di responsabilità in quanto fondata su una qualificazione fungibile, in termini di partecipazione morale o materiale, è sufficiente richiamare quanto evidenziato in precedenza al punto 4.2.3. Si tratta, infatti, di doglianza formulata in termini unitari con riferimento alla configurabilità tanto del reato di lesioni, quanto del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
5.3.2. In relazione alla censura esposta nella prima parte del quarto motivo di ricorso, e che contesta l'individuazione della condotta concretamente ascrivibile agli imputati OG, ST, AT, RU e TI, poi, è utile richiamare innanzitutto quanto rilevato in precedenza al punto 4.2.2. Invero, le condotte dei cinque imputati in questione, per come descritte dalla Corte di appello, sono ben delineate e, in considerazione delle modalità, circostanze e tipologie di lesioni per le quali è stata confermata la condanna, possono dirsi causalmente e psicologicamente collegate a queste ultime. Con riferimento al profilo materiale, è innegabile la rilevanza eziologica, rispetto alle lesioni in contestazione, della condotta di soggetti che, posti a ridosso di "poche decine di centimetri dalla prima" fila ed ordinati in formazione simile ad una “organizzazione paramilitare", si muovevano "abbracciati l'uno con l'altro, indossavano felpe di colore scuro, erano muniti di caschi e guanti e imbracciavano dei bastoni", e che, al momento dell'impatto con le Forze dell'Ordine lanciavano sassi e torce fumogene. Si consideri, infatti, che, con il descritto atteggiamento, i cinque imputati in questione hanno anche fisicamente sospinto i compagni in prima linea nell'azione di sfondamento del cordone predisposto dalle Forze di Polizia, e che alcune delle contusioni sono state cagionate proprio da colpi di bastone e di sassi. : Con riferimento al profilo psicologico, poi, muovendo da questa ricostruzione dei fatti, è sufficiente fare rinvio a quanto osservato in precedenza al punto 5.1. 5.3.3. Avendo riguardo, infine, all'ultima delle censure esaminate in questa parte della sentenza, e che lamenta l'omessa considerazione della testimonianza del teste RO circa le finalità pacifiche del corteo, è possibile replicare la risposta data in precedenza al punto 4.2.1. La doglianza in esame, infatti, è del tutto sovrapponibile a quella formulata nella seconda parte del terzo motivo di ricorso con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale, e non/ richiede perciò indicazioni ulteriori. M 17 I MOTIVI RELATIVI AI REATI DI VIOLENZA PRIVATA E DI DANNEGGIAMENTO 6. La sentenza impugnata ha anche affermato la penale responsabilità di alcuni degli imputati del presente processo per ulteriori episodi avvenuti nel corso della manifestazione. Precisamente, sono stati condannati CI CO, KI AN, TO RA, IN NT FR E ST CI per aver commesso, in concorso tra loro, il reato di violenza privata, nonché TO RA per danneggiamento aggravato.
7. A fondamento della condanna per il delitto di violenza privata, i giudici di appello hanno evidenziato che: alle ore 12,40 (quindi, circa mezz'ora prima dell'«assalto» al cordone di polizia precedentemente descritto), un gruppo dei dimostranti, passando per il corso Vittorio Emanuele II, si avvicinò alla cancellata dell'agenzia bancaria SAI;
uno di essi, il CI, bloccò l'accesso della cancellata, apponendovi una catena con lucchetto;
contemporaneamente, la TO, il KI ed altri formarono un cordone che • impediva alla polizia di avvicinarsi, il IN, posizionato vicino al CI, accese un fumogeno, e la ST, anch'ella nelle immediate adiacenze, appose sulla catena uno striscione recante la dicitura "L'onda non pagherà questa crisi". Tale ricostruzione è stata effettuata, per come espressamente indicato nella sentenza impugnata, sulla base delle testimonianze dei funzionari di polizia, e delle immagini fotografiche acquisite agli atti. La responsabilità della TO, del KI, del IN e della ST è stata affermata sul rilievo che gli stessi avevano posto in essere "condotte di supporto, evidentemente concordate in precedenza", le quali avevano consentito al CI di apporre la catena e di bloccare gli impiegati all'interno della filiale della banca, in tal modo rafforzando l'intento delittuoso di quest'ultimo.
7.1. I motivi di ricorso presentati in relazione al capo di imputazione in questione sono fondati. In particolare, nel quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di TO, IN e ST, si deduce la mancata motivazione circa la sussistenza del previo concerto tra gli odierni ricorrenti ed il CI, sia perché l'azione posta in essere da quest'ultimo poteva essere vista come "una iniziativa del tutto autonoma non preventivata, non preventivabile, né voluta dagli altri imputati", sia perché le finalità della costituzione di un "cordone di protezione" potevano essere ben diverse, come quella di consentire alla ST di apporre indisturbata lo striscione. Nel secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di KI, poi, ci si duole che la costituzione del "cordone di protezione" non era certamente volta ad impedire l'intervento 18 della polizia, poiché questa non era nelle vicinanze, e che potevano ipotizzarsi altre finalità quale ragione di tale iniziativa.
7.2. Deve osservarsi, preliminarmente, che non è in discussione l'avvenuta commissione del fatto di reato, per il quale è già divenuta irrevocabile la condanna nei confronti del CI. Il problema, infatti, è di valutare se le condotte poste in essere dai ricorrenti indicati, per come individuate nella sentenza impugnata, sono idonee ad integrare il concorso degli stessi nel reato. Sotto il profilo oggettivo, la condotta consistita nell'organizzare un "cordone di protezione" indubbiamente ha costituito un'agevolazione per il CI nel compiere materialmente la condotta qualificata a norma dell'art. 610 cod. pen. nonSotto il profilo soggettivo, però, gli elementi valutati nella sentenza impugnata suscettibili di ulteriore completamento, posto che, tra l'altro, sono state esaminate le riprese filmate non consentono di ritenere plausibile, al di là del ragionevole dubbio, l'affermazione, - contenuta nella sentenza impugnata, del previo concerto con il CI, né, in ogni caso, la consapevolezza dei ricorrenti circa il tipo di azione che questi avrebbe posto in essere. Si consideri, infatti, in primo luogo, che l'azione illecita in esame fu posta in essere ben prima dello sfondamento» della cd. zona rossa, e, quindi, in un momento in cui non era opportuno creare disordini che avrebbero potuto compromettere l'ulteriore corso della manifestazione e, così, la realizzazione dell'obiettivo 'politico' dello sconfinamento. Si osservi, poi, che la 'chiusura' delle persone presenti nella filiale della banca all'interno dei locali della stessa risulta un'operazione fine a se stessa, né la stessa è stata giustificata in sentenza come funzionale alla realizzazione degli obiettivi del corteo o dei manifestanti. Si aggiunga, ancora, che la creazione del 'cordone di protezione' poteva essere diretta anche solo allo scopo di apporre lo striscione, poi fissato dalla ST. In conclusione, pertanto, non è 'irragionevole' il dubbio che l'azione posta in essere dalla TO, dal KI, dal IN e dalla ST, pur costituendo oggettivamente ausilio alla condotta del CI, sia stata compiuta al di fuori di ogni previsione di quest'ultima, e, quindi, in assenza non solo del dolo diretto, ma anche del dolo eventuale del delitto di cui all'art. 610 cod. pen.
7.3. In conseguenza delle esposte considerazioni, quindi, gli imputati TO, KI, IN e ST debbono essere assolti dall'imputazione di violenza privata per non aver commesso il fatto, non essendo accertato in capo agli stessi, al di là del ragionevole dubbio, il dolo di concorso con l'autore del delitto, il CI, già condannato con sentenza divenuta irrevocabile nelle fasi precedenti del processo.
8. A fondamento della condanna per il delitto di danneggiamento aggravato, i giudici di appello hanno evidenziato che: • alcuni minuti dopo lo 'scontro' con le Forze dell'Ordine in corso COni, TO RA saliva sul tetto di una Fiat Panda per parlare con i manifestandi utilizzando 19 An un megafono;
19 • dopo tale condotta, veniva constatata l'inflessione, e, quindi, il danneggiamento della lamiera del tettuccio della precisata autovettura. Tale ricostruzione è stata effettuata, per come espressamente indicato nella sentenza impugnata, sulla base delle testimonianze dei funzionari di polizia, delle videoriprese e delle immagini fotografiche acquisite agli atti. La responsabilità della TO è stata affermata sul rilievo che la donna, salendo sopra il tetto dell'autovettura, aveva consapevolmente fatto gravare il suo peso sulla lamiera, e, perciò, si era rappresentato come altamente probabilmente il deterioramento della carrozzeria del veicolo.
8.1. Il motivo di ricorso presentato in relazione al capo di imputazione in esame (trattasi de quinto motivo di ricorso) è manifestamente infondato. Con lo stesso, il ricorrente lamenta che il presupposto del ragionamento della Corte torinese, secondo cui la TO è “donna di normale corporatura e quindi di un peso di diverse decine di chilogrammi (come risulta dalle fotografie in atti)", è viziato perché contrastante con i filmati, che documentano, invece, una "corporatura assolutamente minuta".
8.2. Come risulta evidente, la censura vuole argomentare su di un dato assolutamente marginale ai fini della decisione: debbono infatti ritenersi corretti, e rispettosi del principio dell' al di là del ragionevole dubbio», sia l'assunto secondo cui il peso di un essere umano di età adulta, salvo casi assolutamente abnormi, non indicati nel ricorso, è di diverse decine di chilogrammi, sia la conseguente inferenza per cui, posto un peso di alcune decine di chilogrammi a pressione sul tetto di una vettura (nella specie di piccola cilindrata), materiale di lamiera che subisce la pressione viene da questa deformato. LE QUESTIONI ATTINENTI AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO 9. La pena calcolata a titolo di aumento per la continuazione con riferimento ai delitti di lesioni aggravate deve essere rideterminata per tutti gli imputati del presente processo. Precisamente, deve essere accolto il motivo ricorso proposto sul punto nell'interesse di ES AR, IE CA, CI CO, ON IO RD, TO RA, LI TI, IC DA, TT SC, IN NT FR e ST CI. Tale impugnazione, poi, in applicazione dell'art. 587 cod. proc. pen., giova anche agli altri imputati OG RO, ST ME, AT CO, RU NE IA, TI SC, e BA AN. 10. Con il sesto motivo di ricorso, il ricorso proposto nell'interesse di AR, NN, CC, TO, LU, AR, IO, TO, IN e TE ha dedotto che la Corte di appello, pur assolvendo gli imputati da quindici dei venti episodi di lesioni personali, ha 20 M rideterminato l'aumento di pena calcolandolo complessivamente in quindici giorni di reclusione, nonostante che il tribunale avesse inflitto, a titolo di aumento per i venti fatti di lesioni, un aumento di trenta giorni di reclusione;
tale riduzione è censurata come non congrua, immotivata e, comunque, in contrasto con il principio del divieto di reformatio in peius, posto che l'omessa indicazione di criteri da parte del giudice di primo grado deve intendersi implicare la decisione di infliggere una pena pari ad un giorno e mezzo di reclusione per ciascun episodio. 10.1. In effetti, sia la sentenza di primo grado, sia quella di appello non motivano specificamente in ordine ai criteri seguiti per la determinazione dell'aumento di pena applicato per i fatti di lesioni personali volontarie. Inoltre, la prima decisione ha fissato l'aumento in un mese, mentre la seconda, premesso che lo stesso "va diminuito a seguito dell'assoluzione da alcuni dei fatti ivi contestati", ha ridotto tale aumento a quindi giorni. Peraltro, i fatti di lesione per i quali era intervenuta condanna in primo grado erano venti, e riguardavano "malattie" giudicate guaribili da un minimo di due ad un massimo di quindici giorni;
i fatti di lesione per i quali è intervenuta condanna in appello sono cinque ed hanno riguardato "malattie" giudicate guaribili da un minimo di quattro ad un massimo di quindici giorni. 10.2. La mancanza di una analitica specificazione, nella sentenza di primo grado, in ordine ai singoli aumenti di pena può sembrare in contrasto con il disposto dell'art. 533, comma 2, cod. proc. pen., che prevede una indicazione distinta della pena irrogata per ciascuno dei reati per cui è stata pronunciata condanna. Tuttavia, prima di approdare a questa conclusione, che, secondo un orientamento, determinerebbe addirittura la nullità della sentenza impugnata in parte qua (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015, Puggillo, Rv. 264101; per l'orientamento contrario, la più recente massimata è Sez. 5, n. 29847 del 30/04/2015, Del Gaudio, Rv. 264551), occorre valutare se sia possibile individuare i criteri seguiti dal giudice per fissare la sanzione. In effetti, tenendo conto che l'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. richiede espressamente al giudicante una specifica indicazione della pena da infliggere per ciascun reato, che, nel caso di specie, le violazioni attenevano allo stesso titolo di reato (lesioni personali dolose connotate dalle stesse aggravanti), e che i singoli episodi sono tra di loro omogenei per modalità di produzione e per concreta gravità (tutti fatti per lesioni volontarie da un minimo di due ad un massimo di quindici giorni di prognosi causati nel corso della manifestazione), è ragionevole ritenere che la sentenza di primo grado abbia calcolato la porzione di aumento per ciascun delitto in misura identica. Conseguentemente, deve concludersi che il Tribunale irrogò per ciascun episodio di lesioni un aumento pari, sostanzialmente, ad un giorno e mezzo di reclusione. 10.3. Muovendo da questa premessa, risulta allora corretto affermare che la sentenza di appello, quando ha accolto l'impugnazione dei difensori escludendo la sussistenza di quindici delle venti fattispecie di reato ritenute in prima cura, avrebbe dovuto rideterminare la pena applicando il criterio seguito in primo grado, o eventualmente altro criterio più favorevole agli imputati, per non incorrere nella violazione del divieto di reformatio in peius. 10.4. Corollario di questo rilievo è che l'aumento di pena relativo ai fatti di lesioni per gli 21 Ал imputati ES, IE, CI, ON, TO, LI, IC, TT, IN e ST, ricorrenti sul punto, deve essere ridotto da trenta giorni a sette giorni di reclusione, essendo cinque e non più venti gli episodi per i quali vi è condanna. 10.5. Deve essere perciò pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio nei confronti dei predetti imputati con riferimento all'aumento di pena applicato per i reati di lesioni, da calcolarsi in complessivi sette giorni (e non già quindici giorni) di reclusione per ciascuno di essi. 11. La medesima statuizione di annullamento con rinvio deve essere adottata anche nei confronti degli altri imputati non impugnanti sul punto (OG, ST, AT, RU, TI e KI), in applicazione dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione (art. 587 cod. proc. pen.). 11.1. Occorre premettere, innanzitutto, che deve considerarsi "non ricorrente", ai fini dell'operatività dell'istituto in questione, anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione per il quale interviene annullamento. Come si è osservato in una precedente pronuncia, "dal punto di vista sistematico si manifesta evidente che tertium non datur rispetto al singolo punto della decisione: il ricorso infatti attribuisce la cognizione della Corte di legittimità in relazione esclusivamente ai singoli motivi effettivamente proposti (art. 609 c.p.p., comma 1) con le sole tassative eccezioni previste dal capoverso dell'art. 609 c.p.p. e proprie o del sopravvenire di peculiari vicende dopo la scadenza del termine utile per la proposizione del ricorso (es.: modifiche normative favorevoli) o di preesistenti vizi rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (es.: nullità ex art. 179 c.p.p.). La qualità di «ricorrente», quindi, è strettamente e necessariamente correlata ai motivi concretamente enunciati ed alle due evenienze specificamente e tassativamente previste dal capoverso dell'art. 609 c.p.p. De resto, che si tratti d coimputato che non ha per nulla impugnato la sentenza ovvero di coimputato che ha proposto ricorso ma per motivi diversi, le due posizioni rispetto al diverso motivo non esclusivamente personale proposto da altro coimputato «diligente» sono assolutamente sovrapponibili, sicché non solo non vi è una ragione sistematica per differenziarle, ma ove una differenza fosse affermata, la palese assenza di ragionevolezza che la caratterizzerebbe porrebbe con immediatezza evidenti vizi di disparità ingiustificata di trattamento (così Sez. 6, n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv. 258155). 11.2. E' possibile aggiungere, inoltre, che il motivo di ricorso afferente la pena proposto nell'interesse di AR, NN, CC, TO, LU, AR, IO, TO, IN e TE non ha connotazioni "esclusivamente personali", almeno nella parte accolta in questa sede, perché censura la violazione del divieto di reformatio in peius in relazione ad un : criterio di determinazione della pena applicato in modo del tutto uniforme per tutti gli imputati del presente processo. 11.3. Conseguentemente, l'aumento di pena relativo ai fatti di lesioni per gli imputati 22 at An OG, ST, AT, RU, TI e KI, pur non essendo gli stessi ricorrenti sul punto, deve essere ridotto da trenta giorni a sette giorni di reclusione, essendo cinque e non più venti gli episodi per i quali è pronunciata condanna. 11.4. Deve essere perciò pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio anche nei confronti dei predetti imputati con riferimento all'aumento di pena applicato per i reati di lesioni, da calcolarsi in sette giorni (e non già in quindici giorni) di reclusione per ciascuno di essi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di KI AN, ST CI, IN NT FR e TO RA in ordine al capo 4) (art. 610 c.p.), per non aver commesso il fatto. Annulla altresì la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di tutti i ricorrenti in ordine all'aumento di pena per la continuazione con riferimento ai reati di lesioni personali. Ridetermina per l'effetto la pena: per TO, in otto mesi e ventidue giorni di per KI, ST e IN in otto mesi e sette giorni di reclusionereclusione;
- per gli altri ricorrenti in otto mesi e sette giorni di reclusione ciascuno. ciascuno;
- Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 3 dicembre 2015 Il Consigliere estensore Presidente SC Ippolito द NTio Corbo NTi Coch DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A EM P Piera Esposito E T R O C 23