Sentenza 24 gennaio 2014
Massime • 1
Integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima. (Fattispecie relativa all'investimento di un poliziotto da parte dell'agente, intenzionato a forzare il posto di blocco con il proprio ciclomotore).
Commentari • 3
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La massima Integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che dalla propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel reato, per avere bloccato e spinto fuori dalla propria abitazione un agente di polizia, continuando a tenerlo stretto anche mentre il coimputato, chiamato in aiuto, lo aveva, a sua volta, spinto, facendolo cadere a terra - Cassazione penale , sez. IV , 11/06/2019 , n. 28891). Fonte: Ced Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2014, n. 7389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7389 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 24/01/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 104
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 33153/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC NI N. IL 09/08/1992;
avverso la sentenza n. 34/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 11/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. De Falco Anna Rita quale sost. dell'avv. Nucci Maurizio che ha concluso per l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'11 aprile - 2 maggio 2013 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Cosenza in data 4 ottobre 2012, che, dichiarate equivalenti le attenuanti generiche alle contestate aggravanti, condannava BE VA alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, ritenendolo colpevole dei reati di cui all'art. 337 c.p., (capo sub A), art. 61 c.p., n. 2, artt. 582 e 585 c.p. (capo sub B), della L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7 (capo sub C) e 648 c.p. (capo sub D), commessi in Cosenza il 11 aprile 2012.
1.1. Il Giudice di primo grado riteneva integrati tutti i reati in contestazione, ed in particolare quello di resistenza a pubblico ufficiale, posto in essere mediante la forzatura del posto di blocco ed effettuando una manovra di guida pericolosa, le lesioni volontarie commesse per opporsi al controllo dei militari operanti e, quanto meno, con l'accettazione del rischio di investire il poliziotto che aveva intimato l'alt, il porto illegale della pistola e la sua detenzione, quest'ultima provata anche dalle fotografie rinvenute nel computer, nonché la ricettazione dell'arma, in considerazione della provata disponibilità della stessa in capo all'imputato almeno dal 17 febbraio 2012 e della sua provenienza furtiva.
Durante un ordinario servizio di vigilanza stradale veniva predisposto un primo luogo di controllo e gli Ufficiali di P.G. operanti nella circostanza intimavano inutilmente l'alt ad un ciclomotore con due giovani a bordo, che cambiavano strada riuscendo a sottrarsi al controllo.
Predisposto un secondo blocco stradale, lo stesso ciclomotore, condotto dal BE, all'intimazione dell'alt da parte dei militari accelerava repentinamente, investendo l'assistente capo NO AN e rovinando sulla sede stradale. I due giovani, quindi, tentavano di sottrarsi al blocco reagendo violentemente, ed al termine della colluttazione venivano fermati e sottoposti a perquisizione, durante la quale veniva rinvenuta nella tasca interna del giubbotto del BE una pistola Beretta cal. 22, con cinque cartucce nel caricatore, che risultava oggetto di un furto denunziato in data 4.11.2004.
A seguito dell'investimento, il NO riportava lesioni giudicate guaribili in gg. 15.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del BE, deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Vizi motivazionali e di erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b) ed c)), in relazione al reato di cui agli artt. 582 e 585 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo, avendo la Corte d'appello erroneamente ricondotto la fattispecie concreta nell'ambito del dolo eventuale, sulla scorta della possibilità, per il BE, di fuggire a piedi, ovvero di montare nuovamente sul ciclomotore una volta investito l'agente, tenuto conto che dalla relazione di servizio dell'11 aprile 2012 - redatta dall'Assistente capo NO - si evince chiaramente come l'intervento degli altri Ufficiali di P.G. (Assistente capo Costa e Vice-Sovrintendente Delio) sia avvenuto contestualmente all'evento lesivo, in tal modo rappresentando la presenza degli ausiliari sui luoghi già al momento del verificarsi dei fatti.
È inverosimile, infatti, che il BE abbia cercato di sfuggire alle forze di Polizia rappresentandosi e perseguendo la verificazione di un evento che, al contrario, avrebbe inevitabilmente determinato un'interruzione di marcia, con conseguente impossibilità di darsi alla fuga.
In definitiva, deve ritenersi maggiormente verosimile una ricostruzione secondo la quale l'imputato avrebbe avuto tutto l'interesse a forzare il posto di blocco mantenendo una velocità elevata in modo da aumentare il più possibile le probabilità di elidere il controllo predisposto.
2.2. Vizi motivazionali e di erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) in relazione al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, operato in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, sebbene la tipologia di quest'ultima, propriamente riconducibile alla previsione dell'art. 99 c.p., comma 3 (recidiva specifica ed infraquinquennale), non determinasse una preclusione oggettiva a norma dell'art. 69 c.p., comma 4. Su tali basi, infatti, la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto assorbita ogni considerazione di merito, confermando la statuizione del Giudice di primo grado e omettendo di ripercorrere l'invocato giudizio di bilanciamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di prime cure - che risultano, tuttavia, ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.
Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice d'appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa, traendone conseguenze logicamente coerenti con il complesso delle emergenze probatorie, sia analiticamente che globalmente valutate. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene sul punto a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ponendo in evidenza, segnatamente: a) che, sebbene fosse stato intimato l'alt con la paletta in dotazione delle forze dell'ordine, il BE, giunto a pochi metri dalla pattuglia, accelerava in modo repentino con l'evidente intenzione di non fermarsi;
b) che l'assistente NO, percepita l'intenzione del BE di non fermarsi, cercava di spostarsi dalla traiettoria del ciclomotore per evitare di essere investito, ma il conducente, nonostante avesse uno spazio sufficiente per passare, con una manovra repentina lo investiva, cadendo rovinosamente sulla sede stradale;
e) che, contestualmente, l'assistente capo Costa cercava di bloccare il conducente ed il passeggero del ciclomotore, i quali, però, reagivano con violenza, provocando la colluttazione il cui esito è stato sopra descritto. Evidente è stata ritenuta dai Giudici di merito, sulla base di tali univoche risultanze probatorie, l'intenzione dell'imputato di eludere il controllo sul posto di blocco, accettando anche il rischio di investire il militare che gli stava intimando di fermarsi: ciò hanno desunto dalle su esposte circostanze di fatto, ed in particolare dall'improvvisa accelerazione impressa alla velocità del ciclomotore a pochi metri dall'operante, oltre che dal repentino cambio di traiettoria, nonostante vi fosse uno spazio sufficiente per il passaggio, valorizzando non solo il rilievo che il controllo avrebbe portato le forze dell'ordine a rinvenire l'arma di cui il BE era illecitamente in possesso, ma anche la circostanza che egli, stante l'imprevedibile intervento di altri tre militari usciti in soccorso dei colleghi dalla vicina caserma, non poteva certo rappresentarsi l'impossibilità di una fuga a piedi, ovvero di risalire sul suo ciclomotore.
Corretta deve ritenersi, dunque, l'applicazione della contestata fattispecie incriminatrice, trattandosi, all'evidenza, di una condotta il cui profilo soggettivo la Corte di merito ha coerentemente sussunto nel relativo schema descrittivo, facendo buon governo del quadro di principii ormai da tempo delineato da questa Suprema Corte, secondo cui integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi (Sez. 5, n. 35075 del 21/04/2010, dep. 29/09/2010, Rv. 248394). È sufficiente, pertanto, che l'agente abbia previsto come probabile l'evento lesivo, accettandone il rischio della concreta verificazione. Il delitto di lesioni volontarie, infatti, richiede un dolo generico, consistente nella consapevolezza che la propria azione provochi o possa provocare danni fisici alla vittima, mentre non occorre affatto che la volontà dell'agente sia diretta alla produzione di determinate conseguenze lesive (Sez. 5, n. 17985 del 09/01/2009, dep. 30/04/2009, Rv. 243973; Sez. 1, n. 6773 del 07/06/1996, dep. 04/07/1996, Rv. 205178).
4. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione delle contestate ipotesi delittuose, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che gli argomenti prospettati dalla difesa erano in realtà privi di ogni aggancio probatorio e si ponevano solo quali mere ipotesi alternative, peraltro smentite dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio giudicato completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ricostruzione del compendio storico-fattuale, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti oggetto della regiudicanda, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
5. Analoghi profili di inammissibilità, infine, investono la seconda censura, ove si consideri che, nonostante l'improprio riferimento letterale al disposto normativo di cui all'art. 69 c.p., comma 4, la Corte d'appello non ha ritenuto operante la preclusione ivi posta, ma ha mostrato di condividere i criteri direttivi e l'esito del giudizio di bilanciamento operato dal Giudice di prime cure, richiamandosi alle congrue ed esaustive giustificazioni al riguardo espresse in merito all'affermata valutazione di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate ed alla recidiva, nella sua forma, per l'appunto, specifica ed infraquinquennale. Valutazioni, quelle or ora richiamate, che devono ritenersi del tutto legittimamente operate dalla Corte distrettuale, essendosi questa fedelmente attenuta alla linea interpretativa in questa Sede tracciata, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come avvenuto nel caso in esame, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ma siano sorrette da una sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Rv. 245931).
6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014