Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2015, n. 34661
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Sentenza 30 giugno 2015

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L'omessa applicazione di ufficio della sospensione condizionale della pena, o del beneficio della non menzione della condanna, da parte del giudice d'appello ai sensi dell'art.597 cod.proc.pen, sollecitato a tal proposito dalla parte interessata, è sindacabile in cassazione per omessa motivazione solo se dedotta con specifico motivo di ricorso. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso sentenza di legittimità che non si era pronunciata sulla richiesta di concessione dei doppi benefici di legge per l'assenza di specifico motivo di ricorso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2015, n. 34661
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34661
    Data del deposito : 30 giugno 2015

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