Sentenza 30 giugno 2015
Massime • 1
L'omessa applicazione di ufficio della sospensione condizionale della pena, o del beneficio della non menzione della condanna, da parte del giudice d'appello ai sensi dell'art.597 cod.proc.pen, sollecitato a tal proposito dalla parte interessata, è sindacabile in cassazione per omessa motivazione solo se dedotta con specifico motivo di ricorso. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso sentenza di legittimità che non si era pronunciata sulla richiesta di concessione dei doppi benefici di legge per l'assenza di specifico motivo di ricorso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2015, n. 34661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34661 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/06/2015
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1906
Dott. MAZZEI ON - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 10457/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA EN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 8 aprile 2014 della Corte di cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente ON TR ZE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, D'AMBROSIO Vito il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
rilevato che il difensore del ricorrente non è comparso. RITENUTO IN FATTO
1. MA EN, condannato alla pena, condonata, di anni due di reclusione nella qualità di amministratore di fatto della S.E.I. di Pairana s.r.l., dichiarata fallita il 4 agosto 2003, per plurimi atti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, giusta sentenza del Tribunale di Sondrio del 2 maggio 2005, parzialmente riformata con sentenza della Corte di appello di Milano del 9 maggio 2012, ha presentato, con atto pervenuto il 26 febbraio 2015, ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di cassazione in data 8 aprile 2014, depositata il 4 luglio 2014, che aveva respinto la sua impugnazione contro la predetta sentenza di appello, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività delle sanzioni accessorie, ostative all'esercizio della sua attività professionale, discendenti dalla condanna subita.
A sostegno del rimedio straordinario MA ha addotto l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione e, prima ancora, la Corte di appello di Milano, laddove, nonostante la pena a lui inflitta fosse stata ridotta ad anni due di reclusione, avevano ignorato la sua richiesta di concessione dei doppi benefici di legge e, segnatamente, della più favorevole sospensione condizionale della pena che, a differenza dell'applicato indulto, avrebbe sospeso e, quindi, estinto anche le sanzioni accessorie, per lui particolarmente gravose, di inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e di incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso straordinario è inammissibile per la manifesta infondatezza dell'addotto omesso esame di un motivo di ricorso nella sentenza, in data 8 aprile 2014, di questa Corte. E, invero, pur ammesso che la Corte di appello avesse omesso di esaminare la richiesta dell'appellante, MA, di ottenere la sospensione condizionale della pena in luogo del meno favorevole indulto, nel caso di ridimensionamento della pena a misura compatibile con il beneficio invocato, è certo che tale omissione del giudice di merito non ha formato oggetto di specifico motivo di ricorso davanti a questa Corte di cassazione, con la conseguenza che nessun errore di fatto, per omessa percezione di un motivo di impugnazione, può essere ravvisato nella sentenza censurata. Tale esito deriva dalla lettura della medesima sentenza che enuncia analiticamente i vizi denunciati con il ricorso per cassazione senza fare alcun riferimento alla pretesa omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, e, in effetti, lo stesso MA si limita a dedurre, in questa sede, la mancata concessione anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 597 c.p.p., u.c., del beneficio a lui più favorevole da parte della Corte di appello, nonostante l'attuato ridimensionamento della pena in limiti con esso compatibili;
ma l'addotta omissione avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciata col primo ricorso per cassazione, non essendone ovviamente consentito il recupero con l'impugnazione straordinaria qui proposta.
Va, dunque, affermato il seguente principio in diritto: il carattere eccezionale e discrezionale del potere del giudice di appello di applicare, anche d'ufficio, la sospensione condizionale della pena, il beneficio della non menzione della condanna e una o più circostanze attenuanti, rispetto al principio generale dettato dall'art. 597 cod. proc. pen., comma 2 secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, comporta che il mancato esercizio di tale potere, sempre che sia stato sollecitato dalla parte interessata nel corso del giudizio di appello, sia sindacabile in cassazione per omessa motivazione solo con specifico motivo di ricorso, nel caso di specie non proposto e non recuperabile con l'impugnazione straordinaria (sull'eccezionalità del potere del giudice di appello e la sindacabilità in cassazione del suo omesso esercizio solo se sollecitato dalla parte interessata nel giudizio di merito: Sez. 3, n. 21273 del 18/03/2003, Gueli, Rv. 224850; conformi: Sez. 6, n. 30201 del 27/06/2011, Ferrante, Rv. 256560; Sez. 2, n. 40997 del 26/06/2013, Petito, Rv. 257234).
2. Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2015