Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2014, n. 32683
CASS
Sentenza 11 luglio 2014

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In materia di misure di sicurezza patrimoniali, per effetto della disciplina transitoria prevista dall'art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, antecedente all'1 gennaio 2013, ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia sul bene oggetto del provvedimento ablatorio, nel conflitto tra l'interesse del creditore a soddisfarsi sull'immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il secondo, con la conseguenza che è inopponibile allo Stato l'ipoteca iscritta anteriormente al sequestro, salvo che non sia stata già disposta alla data dell'1 gennaio 2013 l'aggiudicazione del bene al terzo acquirente in buona fede (V. Sez. Un. civ., n. 10532 del 2013).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2014, n. 32683
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32683
    Data del deposito : 11 luglio 2014

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