Sentenza 11 luglio 2014
Massime • 1
In materia di misure di sicurezza patrimoniali, per effetto della disciplina transitoria prevista dall'art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, antecedente all'1 gennaio 2013, ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia sul bene oggetto del provvedimento ablatorio, nel conflitto tra l'interesse del creditore a soddisfarsi sull'immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il secondo, con la conseguenza che è inopponibile allo Stato l'ipoteca iscritta anteriormente al sequestro, salvo che non sia stata già disposta alla data dell'1 gennaio 2013 l'aggiudicazione del bene al terzo acquirente in buona fede (V. Sez. Un. civ., n. 10532 del 2013).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2014, n. 32683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32683 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO NT - Presidente - del 11/07/2014
Dott. GALLO D. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 1631
Dott. CARRELLI PALOMBI R.M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 16900/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di ST NT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 28/2/2014 del Tribunale del riesame di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. BALDI Fulvio, chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato, l'avv. Giuseppe Stellato, in sostituzione dell'avv. Mario Pastorino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 28/2/2014, il Tribunale per il riesame di Salerno rigettava l'appello proposto da Di ST NT, nella qualità di terzo non imputato, avverso l'ordinanza 10/7/2013 del Tribunale di Salerno, I Sezione penale, che aveva rigettato l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso il 27/5/2005 dal Gip presso il Tribunale di Salerno avente ad oggetto un appartamento sito in Battipaglia.
2. Tale immobile, aggiudicato in data 5/5/2005, era stato trasferito, con decreto 12/7/2005 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Salerno a favore dell'avv. Di ST NT. Senonché in data 27/5/2005 il Gi.co. della Guardia di Finanza di Salerno aveva trascritto sul predetto immobile un decreto di sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., nell'ambito di un procedimento penale promosso nei riguardi dell'ex proprietario, IO NT. In data 16/11/2012 l'aggiudicatario dell'immobile depositava istanza di revoca del sequestro preventivo, che il Tribunale di Salerno respingeva. Il Tribunale per il riesame respingeva l'appello dell'interessato, osservando che il saldo del prezzo dell'appartamento era avvenuto in data 29/6/2005, dopo la trascrizione del decreto di sequestro preventivo (27/5/2005) per cui l'appellante non poteva qualificarsi "terzo di buona fede".
3. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'interessato per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo illogicità della motivazione e violazione di legge relativamente al mancato accoglimento dell'istanza ed eccepisce che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non può pregiudicare i diritti reali di garanzia preesistenti al sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La questione attiene al delicato profilo del conflitto fra il preminente interesse pubblico ad applicare delle sanzioni ablative sui beni del privato coinvolto in illeciti penali e la tutela dei diritti reali di garanzia, in relazione alle norme codicistiche sulla circolazione dei beni e sull'affidamento dei terzi in buona fede, estranei alla logica criminale.
In argomento sono intervenute le Sezioni Unite civili della Corte, rilevando che il tema dei rapporti tra ipoteca e confisca penale, solo in epoca recente, aveva formato oggetto di esaustiva disciplina (contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), mentre per le controversie anteriormente insorte, esistevano numerosi contrasti di giurisprudenza su molteplici aspetti della disciplina, ed in particolare:
a) sulle condizioni che debbono sussistere perché l'ipoteca sia opponibile allo Stato;
b) se la competenza a risolvere il conflitto tra creditore ipotecario e Stato spetti al giudice penale o civile;
c) a chi spetti provare l'eventuale buona o mala fede del terzo creditore ipotecario;
vale a dire se spetti al terzo, che intenda conservare il diritto reale di garanzia, provare la propria estraneità al sodalizio mafioso;
ovvero se spetti allo Stato, per opporsi all'esercizio di tale diritto, provare la mala fede del terzo.
Nell'occasione la Corte ha rilevato che il tema della prevalenza dell'ipoteca iscritta anteriormente al sequestro ed alla confisca preventiva penale è stato esaminato, sia dalla giurisprudenza penale, sia da quella civile della Corte di cassazione, con risultati che divergono sensibilmente, osservando che:
®La giurisprudenza penale è, da tempo, consolidata sul principio per il quale, in tema di confisca, quale misura di prevenzione patrimoniale, L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter, sussiste a carico del terzo - titolare di un diritto reale di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione - l'onere di dimostrare di avere positivamente adempiuto con diligenza agli obblighi di informazione e di accertamento e, quindi, di avere maturato un affidamento incolpevole, sulla base di una situazione di oggettiva apparenza, relativamente alla effettiva posizione del soggetto nei cui confronti si acquisisce il diritto di garanzia.
Ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia reale, quindi, non è sufficiente che l'ipoteca sia stata costituita, mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari, anteriormente alla trascrizione del sequestro L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter, (ed a maggiore ragione del provvedimento di confisca), ma è, altresì, richiesta l'inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole, dovendo individuarsi in quest'ultimo requisito la base giustificativa della tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca, adottato dal giudice della prevenzione a norma della legislazione antimafia. Quanto all'onere probatorio, la stessa giurisprudenza penale (S.U. 28 aprile 1 999 n. 9 e successive conformi, ad es. Cass. 21.11.2007 n. 45572; Cass. 16.6.2009 n. 32648), nel rilevare la sostanziale identità finalistica fra il sistema della L. n. 575 del 1965, e quello relativo alla confisca, quale misura di sicurezza applicabile per il delitto di usura, ha affermato che, anche nel caso della confisca preventiva penale, sono i terzi che vantino diritti reali a dovere provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata;
prova che deve essere fornita davanti al giudice della misura di prevenzione in sede di incidente di esecuzione (v. anche Cass. 18.3.2008 n. 16709). Ciò significa che l'onere probatorio, a carico del terzo, ha ad oggetto la dimostrazione del suo affidamento incolpevole, ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza, che rende scusabile l'ignoranza, l'errore o il difetto di diligenza.
Precisando, peraltro, che il terzo creditore dovrà dimostrare di avere positivamente adempiuto con diligenza agli obblighi di informazione e di accertamento sulla effettiva posizione del soggetto nei cui confronti ha acquisito il diritto di garanzia, a fronte di una misura patrimoniale di prevenzione.
In sede civile la questione è risolta diversamente.
La giurisprudenza civile della Corte di legittimità, infatti, (se si esclude Cass. 12.11.1999 n. 12535), è attestata sul principio per il quale il provvedimento di confisca, pronunciato ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, nei confronti di un indiziato di appartenenza a consorteria mafiosa, camorristica o similare, non può pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti sui beni oggetto del provvedimento ablativo, in epoca anteriore all'instaurazione del procedimento di prevenzione, in favore di terzi estranei ai fatti che abbiano dato luogo al procedimento medesimo, senza che possa farsi distinzione in punto di competenza del giudice adito, tra giudice penale e giudice civile, essendo il diritto reale limitato de quo, un diritto che si estingue per le sole cause indicate dall'art. 2878 c.c. (v. per tutte Cass. 29.10.2003 n. 16227; conf. Cass. 16.1.2007
n. 845, con riferimento alla posizione dell'aggiudicatario - acquirente di un bene in sede di procedura esecutiva forzata immobiliare;
ed, in ordine alla natura derivativa dell'acquisto da parte dello Stato per effetto della confisca, v. da ultimo, Cass.
5.10.2010 n. 20664)". Quindi le Sezioni Unite hanno osservato che:
"la L. n. 575 del 1965, contempla le posizioni dei terzi acquirenti (della proprietà o del diritto di garanzia ipotecario), prevedendo un loro possibile intervento nel procedimento penale, ma la disciplina non contiene, nonostante le diverse innovazioni legislative, un organico sistema di coordinamento tra gli interessi dello Stato ad acquisire il bene con la confisca e la tutela delle posizioni dei terzi.
Un tale coordinamento non ha, neppure, investito il rapporto fra il procedimento di prevenzione penale e la procedura esecutiva in corso. Con successivo intervento legislativo - il D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in L. 31 marzo 2010, n. 50, e con il D.L. 12 novembre 2010, n. 187, istitutivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - sono stati delineati i rapporti fra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria, con l'introduzione di una forma di tutela dei diritti reali di garanzia, prevedendo la facoltà, per il giudice, di applicare un istituto analogo a quello disciplinato nel codice civile per la liberazione delle ipoteche da parte del terzo acquirente (art. 2889 c.c. e ss.). È, quindi, intervenuta la L. 13 agosto 2010, n. 136, che ha delegato il Governo per l'adozione di un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che rafforza il potere acquisitivo della confisca, con la prevalenza rispetto al diritto dei terzi, creditori garantiti od acquirente. È previsto, infatti:
1) che la confisca possa essere disposta in ogni tempo, anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente a terzi;
2) l'improcedibilità delle azioni esecutive sul bene già sottoposto a sequestro e la improseguibilità delle stesse azioni esecutive già a seguito dell'esecuzione del sequestro;
3) la tutela del creditore in buona fede e del terzo proprietario (per il quale è previsto non più un indennizzo, ma un vero e proprio diritto per equivalente);
4) la verifica concorsuale dei crediti vantati dai terzi e garantiti dal bene confiscato.
In attuazione della delega, è stato, quindi, emanato il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, (Nuovo Codice Antimafia), entrato in vigore il 13.10.2011, il cui titolo IV è dedicato alla "Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali".
Successivamente, è stato emanato il D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, in vigore dal 28.12.2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 159 del 2011". Infine è intervenuta la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" che ha introdotto importanti novità in materia di sequestro, confisca, gestione ed alienazione dei beni nella disponibilità di appartenenti ad organizzazioni mafiose.
Tali norme sono contenute nell'art. 1, commi da 189 a 205, della legge. I temi relativi alla sorte dei diritti vantati dal creditore garantito da ipoteca su un bene colpito da una misura di prevenzione c.d. "antimafia", sono affrontati dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 194 e 205, che disciplinano i rapporti ed i conflitti tra lo
Stato confiscante di beni nella disponibilità della criminalità organizzata, da un lato, ed i creditori garantiti da ipoteca iscritta sui suddetti beni, i creditori pignoranti ed i creditori intervenuti nel giudizio di esecuzione forzata, dall'altra. Queste norme sono state oggetto di esame preliminare da parte delle Sezioni Unite che hanno rilevato come esse abbiano dettato una disciplina tendenzialmente organica volta a regolare i rapporti tra creditori ipotecari e pignoranti e Stato, con riferimento alle procedure di confisca non soggette alla disciplina del "codice delle misure di prevenzione" - D.Lgs. n. 159 del 2011, entrato in vigore il 13 ottobre 2011; pertanto la nuova disciplina si applica alle misure di prevenzione disposte prima di tale data. Con riferimento alle procedure di confisca soggette alla L. n. 575 del 1965, la nuova legge distingue, in primo luogo, due ipotesi: a seconda che il provvedimento di confisca sia stato emesso o no alla data del 1.1.2013. Per le procedure nelle quali, alla data del 1.1.2013, sia già avvenuta la confisca, le legge distingue, poi, ulteriormente, i casi in cui il bene confiscato sia stato assoggettato a procedura esecutiva, ma non sia stato ancora aggiudicato o trasferito, e quelli in cui sia avvenuto, invece, il trasferimento o l'aggiudicazione, anche in via provvisoria. Se alla data del 1.1.2013 i beni oggetto della procedura di prevenzione sono già stati confiscati, ma non ancora aggiudicati, la nuova legge stabilisce che:
1) nessuna azione esecutiva potrà essere iniziata o proseguita sui beni suddetti;
2) i pesi e gli oneri iscritti o trascritti prima della confisca si estinguono. Nella seconda ipotesi, invece, vale a dire se alla data del 1.1.2013 è già avvenuto il trasferimento o l'aggiudicazione nell'ambito di una esecuzione forzata, ovvero se il bene da confiscare consiste in una quota di proprietà indivisa già pignorata, restano fermi gli effetti dell'esecuzione o dell'aggiudicazione.
Nel caso, infine, in cui alla data del 1 gennaio 2013, i beni ipotecati o sottoposti ad esecuzione forzata non siano ancora stati confiscati, si applicheranno le stesse misure previste per quelli che alla data del 1.1.2013 siano già stati confiscati, ma non ancora aggiudicati, con l'unica differenza che il termine di decadenza di 180 giorni, entro il quale i creditori debbono presentare la domanda di ammissione del credito, decorrerà dal passaggio in giudicato del provvedimento che dispone la confisca.
Quindi le Sezioni Unite della Corte hanno osservato che:
"Non v'è dubbio che la disciplina introdotta dalla legge di stabilità abbia innovato significativamente il controverso tema del rapporto fra procedimento esecutivo e misure di prevenzione patrimoniale di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, fissando regole stringenti e chiarificatrici dei reciproci rapporti, in un'ottica di saldatura con la disciplina prevista dal codice delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011. Sotto questo profilo possono, quindi, dirsi superate le divergenti visioni del problema, affrontato dal diritto vivente. La normativa introdotta pone delicati problemi interpretativi, anche di diritto intertemporale.
L'art. 1, comma 194, testualmente recita "A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive". Dall'analisi della norma si ricava che l'inibitoria delle azioni esecutive riguarda esclusivamente i beni confiscati;
con la conseguenza che i pignoramenti sul patrimonio sequestrato non possono essere sospesi e proseguono sino all'eventuale misura ablatoria definitiva.
Una tale interpretazione è avallata da argomenti di ordine letterale e sistematico.
Il riferimento della norma al divieto di azioni esecutive per i soli "beni confiscati" esclude che l'inibitoria possa riguardare le procedure mobiliari ed immobiliari pendenti durante la fase del sequestro e fino alla confisca definitiva.
Inoltre, il legislatore, all'art. 55 del Codice Antimafia, ha espressamente richiamato il divieto di azioni esecutive sui beni sequestrati.
Ne deriva che il riferimento operato dal citato comma 194, alla sola confisca rafforza la conclusione della impossibilità di bloccare, durante la fase del sequestro, tutte le azioni esecutive. La nuova disciplina, che si applica - come già detto - ai procedimenti di prevenzione ancora disciplinati dalla L. n. 575 del 1965, pone come spartiacque la data dell'1.1.2013, a seconda che il provvedimento di confisca sia stato emesso prima o dopo tale data.
Per i beni confiscati prima di tale data, la normativa compie una selezione ulteriore, a seconda che a tale data il bene confiscato sia stato assoggettato a procedura esecutiva, ma non sia stato ancora aggiudicato o trasferito, ovvero sia avvenuto, invece, il trasferimento o l'aggiudicazione, anche in via provvisoria. È con riferimento a questo dato temporale - che consente il permanere o meno degli effetti dell'esecuzione forzata (o dell'aggiudicazione) che assume rilevanza determinante la nuova disciplina andando a comporre i temi che la giurisprudenza aveva diversamente risolto, e che il giudice dell'esecuzione sarà tenuto ad esaminare. Infatti, sui beni oggetto della procedura di prevenzione che alla data del 1.1.2013 siano già stati confiscati, ma non ancora aggiudicati, "non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive" (L. n. 228 del 2012, comma 194) e "gli oneri e pesi iscritti o trascritti (sui beni di cui al comma 194) anteriormente alla confisca sono estinti di diritto" (L. n. 228 del 2012, comma 197). Con tale disposizione sembrano avviarsi a soluzione i problemi posti dall'ordinanza interlocutoria.
In particolare, il legislatore sembra avere risolto, nel senso della prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale, il quesito relativo ai rapporti ipoteca-confisca, indipendentemente dal dato temporale, con conseguente estinzione di diritto degli oneri e pesi iscritti o trascritti.
Nessun dubbio che la norma faccia riferimento anche all'ipoteca, al sequestro conservativo ed al pignoramento ricompresi tra i pesi e gli oneri dei quali è affermata l'estinzione.
Ma, quel che pare anche avere avuto soluzione è la natura dell'acquisto del bene confiscato da parte dello Stato che, a seguito dell'estinzione di diritto dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima della misura di prevenzione della confisca acquista un bene non più a titolo derivativo, ma libero dai pesi e dagli oneri, pur iscritti o trascritti anteriormente alla misura di prevenzione.
In sostanza, superando la condivisa opinione della giurisprudenza civile e penale sulla natura derivativa del titolo di acquisto del bene immobile da parte dello Stato a seguito della confisca, il legislatore ha inteso ricomprendere questa misura nel solco delle cause di estinzione dell'ipoteca disciplinate dall'art. 2878 c.c., Alla stregua di tale normativa, dunque, in ogni caso, la confisca prevarrà sull'ipoteca.
La salvaguardia del preminente interesse pubblico, dunque, giustifica il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, ammesso, ora, ad una tutela di tipo risarcitorio. Il bilanciamento dei contrapposti interessi viene, quindi, differito ad un momento successivo, allorché il terzo creditore di buona fede chiederà - attraverso l'apposito procedimento - il riconoscimento del suo credito". È alla luce di tale excursus che deve essere affrontato il caso in esame. Nella fattispecie, non v'è dubbio che debba trovare applicazione la disciplina di diritto transitorio prevista dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 194 e 195, in quanto il sequestro preventivo è
stato trascritto in data 27/5/2005, in epoca precedente all'entrata in vigore del codice antimafia. Ne consegue che, a norma del comma 195, l'inibitoria alle azioni esecutive, prevista dal comma precedente, non si applica poiché il bene sottoposto al sequestro finalizzato alla confisca penale, alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2013) era stato già trasferito all'acquirente in buona fede, con decreto del Giudice dell'esecuzione del 12/7/2005. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Salerno che, in sede di nuovo esame, alla luce dei principi di diritto sopra espressi, valuterà se il terzo versi in una situazione di buona fede, essendo estraneo alle vicende penali contestate all'imputato IO NT.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014