Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/2002, n. 8188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8188 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
O L 4 L 7 O .3 B ) E N E , E 1 C N 9 IO A 9 1 P Z - I A 1 1 R D - T 1 IS E 2 IC G . E L R D 08188 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA 9 IU 3 A D E G E 6 T E 4 N .N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T S T T E (IS R A LA CORTE SUPREM Oggetto NE SECONDA I II CAHAZIONE MOTIVI DI RICONS' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente - R.G.N. 22450/99 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. 22548 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Ud. 06/03/02 ConsigliereDott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: TU RD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, difeso dall'avvocato MARCELLO PRIGNANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COOP EDIL UFO, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato avversO la sentenza n. 11/99 del Giudice di pace di 2002 APRICENA, depositata il 19/07/99; 367 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso inammissibilità. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 4 febbraio 1999 la Cooperativa Edilizia UFO convenne innanzi al Giudice di pace di Apricena AR UR, assegnatario di una unità immobiliare dell'edificio che aveva costruito, e chiese che fosse condannato al pagamento di 508.000 lire, quota di sua competenza per il consumo gasolio da riscaldamento. AR UR si costituì e chiese il rigetto della domanda eccependo in via preliminare che l'attrice non aveva specificato l'anno di riferimento della spesa, e che colui che aveva proposto la domanda in nome e conto della cooperativa, tale NC ST, non aveva specificato la sua carica. Quanto al merito, eccepì che l'importo da lui dovuto avrebbe dovuto essere ridotto del 30%, in accordo con l'unanime decisione in tal senso adottata da tutti i condomini, ed offrì in modo non formale la minor somma a suo dire dovuta. Il Giudice di pace, con la sentenza indicata in epigrafe, ritenute infondate le eccezioni del convenuto per le ragioni nel dettaglio esposte, ha accolto la domanda. AR UR ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo motivo. La Cooperativa Edilizia UFO non ha svolto attività difensiva. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del suo ricorso AR UR rileva che la spesa al quale è stato condannato a contribuire è un tipico onere condominiale, e che legittimato a proporre la domanda era dunque il condominio dell'edificio in persona del suo amministratore, non la cooperativa che l'ha costruito in persona del suo presidente;
denunzia la violazione dell'art. 100 cod. proc. civ., lamentando che il giudice di pace non ha rilevato d'ufficio, come avrebbe dovuto, tale carenza di legittimazione attiva. La censura è inammissibile. Con essa il ricorrente non censura le statuizioni della sentenza impugnata che ha disatteso le sue tre eccezioni evidenziate in narrativa, ma ne propone una nuova e diversa, che questa Corte non può esaminare, perché tale esame richiede l'accertamento di fatti, non consentito nel giudizio di legittimità. Si rileva peraltro che lo stesso ricorrente, nel giudizio di merito, ha implicitamente, ma non equivocamente, riconosciuto la legittimazione della cooperativa, ammettendo il suo debito, seppur in misura ridotta. Si è in tal modo preclusa la possibilità di contestare in questa sede l'anzidetta legittimazione. Nulla sulle spese giudiziali, perché l'intimata non si è costituita. 4
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 6 marzo 2002 L'estensore (Carlo Cioffi) انا انا انا انا DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 6 GIU 2002 IL CANCELLIERE C1 Corco 5 Il presidente (Franco Pontorieriy IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Lalorico