Sentenza 28 agosto 2003
Massime • 1
Va riconosciuta, in via di principio, all'autonomia collettiva il potere di stabilire gli inquadramenti del personale, ovvero la giusta collocazione del medesimo, in riferimento non solo alla consistenza professionale delle mansioni affidate a ciascun dipendente, ma anche alle caratteristiche ed all'articolazione del contesto produttivo nel quale esse si inseriscono. ( Nella specie. La S.C. ha confermato la decisione di merito che, con riguardo alla domanda di numerosi dipendenti bancari con qualifica di ausiliari di ottenere l'inquadramento, con le relative differenze retributive, come impiegati di II o come commessi,aveva osservato che il contratto collettivo applicabile ai rapporti di lavoro in esame non assimila l'attività di guardiania e custodia svolta dai dipendenti di cui si tratta alle mansioni proprie dell'impiegato di II, ne' del commesso.)
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12632 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RI AN, UL SI, ER AU, EL SE, NE TO, DE AN IC, GR BR, TI AR, IN IO, RT NO, AM RO, IR AU, IN TO, UA IO, FO IO, NZ EN, MO AS, BO IA, SI CO, RO LL, SI NN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COL DI LANA 11, presso lo studio dell'avvocato CARLO D'INZILLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SARA D'ONOFRIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BANCA DI ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. MARCHETTI 35, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO CATI, che lo rappresenta e difende, giusta procura ad litem atto notar IO MARIA ZAPPONE di ROMA DEL 6/12/00, REP. 68041;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 23603/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 24/11/99 R.G.N. 49894/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/03 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato D'INZILLO;
udito l'Avvocato CATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24.11.1999 il Tribunale di Roma, confermando la decisione pretorile n. 10645/1994, respingeva il ricorso proposto da MB OS, più altri venti tutti dipendenti della s.p.a. Banca di Roma, con qualifica di ausiliari, tendenti ad ottenere l'inquadramento - e le relative differenze retributive - come impiegati di 2^ a far data dal gennaio 1984, o, in subordine, come commessi, con pari decorrenza.
Osservava il Giudice del gravame che la domanda formulata dagli attori non era supportata da precise ed univoche allegazioni sulla consistenza e durata delle prestazioni da ciascuno di loro rese. Del resto le attività descritte nel ricorso non erano ne' riconducibili nè assimilabili alle declaratorie degli impiegati di 2^ o dei commessi, così come contenute negli artt. 10 e 12 del ceni del 1983, trattandosi piuttosto di incombenze proprie della qualifica di appartenenza.
In particolare, con riferimento all'introduzione dei computers - che avrebbe in qualche misura influito sulla qualità e quantità delle mansioni svolte - precisava il Tribunale che la pretesa dei ricorrenti avrebbe incontrato il limite della clausola del citato ccnl, nonché degli artt. 10 del ccl aziendale del 1980 e 11 del contratto integrativo aziendale del 1985 secondo cui, in caso di innovazioni tecnologiche comportassero l'esercizio di mansioni non riferibili ad un preciso inquadramento contrattuale, si sarebbe provveduto attraverso apposite intese ad integrazione del contratto aziendale.
Avverso detta sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi.
Resiste la Banca di Roma con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione degli artt. 2697, 2724, n. 1, 2103 e 1362 c.c. - lamentano i ricorrenti che, sebbene puntigliosamente articolate, non erano state ammesse le prove offerte, ne' erano stati valutati i documenti prodotti sin dall'atto introduttivo di primo grado, nei quali sono descritti ed elencati i fatti posti a fondamento della loro domanda. In sostanza i ricorrenti lamentano un travisamento delle acquisizioni istruttorie da parte della sentenza impugnata, dal momento che la maggior parte delle mansioni affidate loro coincideva con quelle contrattualmente previste per i dipendenti inquadrati in una delle due categorie superiori invocate.
Col secondo motivo - censurandosi la violazione degli artt. 2103 e 1362 c.c. in relazione all'art. 19 del ceni del 1983, all'art. 10 del contratto integrativo aziendale del 1980, all'art. 11 del cc integrativo aziendale del 1985, e 11 del cc integrativo aziendale del 1988, oltre a vizi di motivazione - i ricorrenti osservano che il Tribunale ha travisato il senso delle citate norme collettive le quali rinviano ad intese future solo nel caso di impossibilità di inquadrare le nuove mansioni svolte dai lavoratori sulla base di quelle stesse norme, e non anche nel caso in cui tali mansioni non fossero riferibili ad un preciso inquadramento.
Secondo i ricorrenti, il mancato raggiungimento delle "intese" non potrebbe essere elevato ad un rango tale - in omaggio ad un astratto dogma d'intangibilità dell'autonomia collettiva - da impedire l'esercizio del diritto consacrato dall'art. 2103 c.c. Col terzo motivo - deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - i ricorrenti osservano che il Tribunale si è limitato a valutare le "nuove" mansioni da loro svolte, senza considerare quelle precedenti, di per sè sufficienti a giustificare la loro pretesa.
Con l'ultimo motivo - deducendo la violazione degli artt. 3, 36 e 41 Cost. 2087, 2099, 2103 c.c; 15 e 16 della legge 20.5.1970, n. 300,
nonché della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, della Convenzione OIL del 22.6.1962, del Patto Internazionale dei diritti economici 19.12.1966 - i ricorrenti lamentano la violazione, da parte della sentenza impugnata, del principio di parità di trattamento (Corte cost. 9.3.1989, n. 103). Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto da LE RI atteso che il medesimo non figura tra i sottoscrittori del mandato in calce all'atto di appello, ne' figura tra i nominativi delle parti appellanti nella intestazione della impugnata sentenza del Tribunale di Roma. Ne consegue che nei confronti del RI la sentenza di primo grado è passata in cosa giudicata, come tale preclusiva di ogni iniziativa in questa sede di legittimità.
Quanto al primo motivo del ricorso si osserva che i ricorrenti, dopo aver denunziato un travisamento delle acquisizioni istruttorie da parte della sentenza impugnata, non individuano con la dovuta precisione gli aspetti di tale vizio, e, in particolare non pongono a confronto - in termini espressi, come sarebbe stato necessario al fine di rispettare il requisito dell'autosufficienza del ricorso di legittimità - le mansioni indicate nelle declaratorie contrattuali concernenti le categorie superiori prese a parametro di riferimento, con quelle effettivamente svolte alle dipendenze della società intimata, con carattere di continuità e normalità.
Ma v'è di più: premesso che va riconosciuta, in via di principio, all'autonomia collettiva il potere di stabilire gli inquadramenti del personale, ovvero la giusta collocazione del medesimo, in riferimento non solo alla consistenza professionale delle mansioni affidate a ciascun dipendente, ma anche alle caratteristiche ed all'articolazione del contesto produttivo nel quale esse si inseriscono (salvo, naturalmente, il caso estremo in cui la normativa contrattuale determini i requisiti di appartenenza alle categorie legali con criteri tali da sconvolgere la natura sostanziale delle stesse: così, Cass., 4.9.1981, n. 5050), non può negarsi rilievo decisivo all'avviso espresso dal Tribunale di Roma il quale ha sottolineato come il contratto collettivo applicabile ai rapporti di lavoro in esame non assimila affatto l'attività di guardiania e custodia svolta dai ricorrenti alle mansioni proprie dell'impiegato di 2^ ne' del commesso.
Anche il secondo e il terzo motivo - logicamente connessi tra loro e, dunque congiuntamente esaminabili - appaiono infondati. Secondo l'art. 19 del ccnl del 1983 e l'art. 11 del contratto integrativo aziendale del 1988, in caso di innovazioni tecnologiche che comportassero l'esercizio di mansioni per le quali non fosse possibile un preciso inquadramento del personale interessato sulla base delle norme del presente contratto e di quelle dei contratti integrativi aziendali, l'argomento avrebbe formato oggetto di esame in sede aziendale tra le parti (direzione aziendale e organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti).
Orbene, sostengono i ricorrenti che il mancato raggiungimento delle "intese" - riscontrato nel caso di specie - non potrebbe essere elevato "ad un rango tale, in omaggio ad un astratto ed immotivato dogma d'intangibilità dell'autonomia collettiva... da impedire l'esercizio del diritto consacrato dall'art. 2103 c.c. e, in definitiva, della volontà della legge".
Sennonché sul punto la sentenza impugnata ha correttamente argomentato che quand'anche effettivamente l'elemento di novità nell'attività prestata dei ricorrenti fosse costituito dall'introduzione dei computers, nessun diritto poteva discendere automaticamente dalla sopra richiamata clausola contrattuale limitandosi questa a rinviare ad una apposita sede collettiva la determinazione di un diverso inquadramento che tenesse conto, appunto, dell'incidenza qualitativa e quantitativa dell'innovazione tecnologica sulle mansioni.
Vale anche a quest'ultimo proposito quanto già rilevato in ordine alla riserva di competenza da riconoscersi all'autonomia collettiva in merito alla determinazione dei nessi tra mansioni e corrispondenti qualifiche o inquadramenti, il che costituisce il tramite normale per garantire l'attuazione del principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione. Il che, evidentemente, non esclude, in astratto, che - in difetto di un tale tramite dell'autonomia collettiva - non possa pervenirsi per altra via ad una adeguata ed autonoma valutazione della mansione lavorativa nella sua inedita configurazione e qualità. Trattasi, peraltro, di una eventualità alquanto remota, in presenza di una disciplina collettiva, direttamente applicabile al rapporto in esame, che, pur prevedendo una interrelazione tra mansioni e qualifiche, ometta di contemplare in termini specifici modalità nuove di svolgimento di una attività lavorativa, tali da incidere sulla sua qualità, o tali da presupporre una professionalità nuova per l'addetto. Ed infatti deve trattarsi di modalità veramente innovative delle mansioni - di cui comunque occorre fornire una prova rigorosa (che qui è mancata) - tali da non consentirne la riconduzione ad alcuna delle declaratorie espresse nel contratto collettivo, rispetto alle quali potrebbe soccorrere lo strumento normativo offerto dall'art. 2099, c.2 del c.c. che permette di pervenire, per via giudiziaria, alla determinazione della "giusta retribuzione" attraverso l'utilizzazione di parametri "esterni" (tratti cioè dalla previsione contenuta in altri contratti collettivi regolanti rapporti di eguale natura) ovvero anche "interni" (ricavati, in via equitativa, da una assimilazione della prestazione "inedita" ad una delle altre prestazioni descritte nelle declaratorie del contratto collettivo applicabile al rapporto. Un approccio del genere non appare utilmente adottabile nel caso di specie, in mancanza dei rigorosi apporti probatori che esso avrebbe richiesto da parte dei ricorrenti.
Inaccoglibile è infine l'ultimo motivo del ricorso con il quale viene invocato un principio di "parità di trattamento retributivo" il quale, anche sulla base delle fonti internazionali richiamate (e, potrebbe aggiungersi, sulla base delle numerose fonti comunitarie) non solo non può essere invocato meccanicisticamente "a parità di lavoro" in senso ampio, ma opera esclusivamente in presenza di situazioni che possono rivelare intenti discriminatori che l'ordinamento di volta in volta censura (discriminazioni per sesso e per età: art. 37 Cost. e art. 141 del Trattato sulla Comunità europea;
per cittadinanza all'interno degli Stati membri dell'Unione europea: art. 7 del regolamento cee 15.10.1968, n. 1612; artt. 15 e 16 della legge 20.5.1970, n. 300, ecc.) (v. Cass. ssuu., 29.5.1993 nn. 6031, 6031, 6032; Cass., 25.1.1996, n. 557; Cass., 7.1.1999, n. 62, ed altre). Nel caso di specie manca sia l'individuazione delle mansioni che assumono "corrispondenti" e ciononostante diversamente retribuite, sia il profilo discriminatorio che potrebbe consentire l'applicazione del principio di parità come sopra inteso dalla giurisprudenza ormai consolidata.
Per le esposte ragioni il ricorso non merita accoglimento. Le spese seguono la soccombenza nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da RI LE. Rigetta il ricorso proposto dagli altri ricorrenti. Pone a carico di tutti i ricorrenti le spese del presente giudizio pari ad euro 27,00 oltre ad euro 4.000,00 (quattromila) per onorari. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2003