Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 17019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17019 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17019/2026 Roma, li, 12/06/2026
Composta da RL Di EF
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IA GR DE
SESTA SEZIONE PENALE
SE NN SA CI RI TO TE IC
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
Sent. n. sez. 242/2026
- Relatore -
UP - 10/02/2026
R.G.N. 21890/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Procuratore Generale presso Corte d'appello di Torino nel procedimento a carico di De IM CA nato a [...] il [...]; ZZ AN nato a [...] il [...]; De IM CA nato a [...] il [...]; Di IO AL ER nato a [...] il [...]; IT GE nato a [...] il [...]; HI CO nato a [...] il [...]; RI AC nato a [...] il [...]; NA UC nato a [...] il [...]; NA LI nato a [...] il [...]; AN IL nata a [...] il [...]
avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d'appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA GR DE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Flavia Alemi che si riporta alla requisitoria scritta depositata, con richiesta di voler annullare l'impugnata sentenza, limitatamente alla statuizione concernente la pena comminata nei confronti di RI AC, da rideterminarsi alla luce dell'esclusione, da parte della Corte di appello, dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90 originariamente contestata, con rinvio alla Corte di appello di Torino per
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Firmato Da: FEDERICA TI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: MARIA GRAZIA BENEDETTI Emesso Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
l'ulteriore corso;
rigettare, nel resto, il ricorso presentato dal RI e dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino;
dichiarare inammissibili i ricorsi presentati nell'interesse di ZZ AN, De IM CA, Di IO AL ER, IT GE, HI CO, NA UC, NA LI, AN IL;
Udito l'Avv. Antonio Mencobello del foro di Torino in difesa di IT GE che insiste nell'annullamento della sentenza;
udito l'Avv. Antonio Mencobello in sostituzione dell'avvocato Gianfranco Ferreri in difesa di AN IL che si riporta ai motivi di ricorso;
udito l'Avv. Manuela Cacciuttolo del foro di Monza in difesa di RI AC che insiste nell'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Antonio Bernardo del foro di Torino in difesa di De IM CA che insiste nell'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Paolo Barone del foro di Roma in difesa di De IM CA che insiste nell'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Elvira Ferrera del foro di Milano in difesa di Di IO AL ER, che insiste per l'annullamento della sentenza;
udito l'Avv. Elvira Ferrera del foro di Milano in sostituzione dell'Avv. Lucia TO del foro di Agrigento in difesa di Di IO AL ER, che si riporta ai motivi di ricorso;
udito l'Avv. Rosalba Cannone del foro di Torino in difesa di NA UC, che insiste nell'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Rosalba Cannone del foro di Torino, sostituto processuale in sostituzione dell'Avv. Michela Malerba, in difesa di NA LI, che si riporta ai motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16/12/2024 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal g.u.p presso il Tribunale di Torino in data 09/11/2023, sull'accordo delle parti ha concesso a CO UR i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna;
ha assolto CC AN dal reato a lui ascritto al capo 31) per non aver commesso il fatto;
ha escluso l'aggravante di cui all'articolo 74, comma 4, dpr 309 del 90 nei confronti di Di IO AL ER, NA UC, AN IL, RI AC, confermando nel resto;
ha confermato la sentenza nei confronti di ZZ CO, ZZ AN, HI CO, NA LI, De IM CA, IT GE e
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condannato ZZ CO, ZZ AN, HI CO in solido tra loro alla rifusione delle spese di parte civile TA LL. Pertanto: CO UR -non ricorrente- ha concordato il beneficio della pena sospesa relativamente alla condanna dei reati di cui ai capi 67) e 68) con continuazione e generiche, della pena di anno 1 mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 2.600 di multa;
ZZ CO -non ricorrente-, ZZ AN, HI CO sono stati ritenuti penalmente responsabili del reato loro ascritto -art. 628, comma 1 e 3 n.1, cod. pen., capo 69)- e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e all'aggravante contestata, sono stati condannati alla pena di anni quattro di reclusione e 1.000 € di multa;
De IM CA, previa conferma della riqualificazione operata dal Tribunale in relazione al capo 1) del ruolo di organizzatore a quello di partecipe di cui all'articolo 74, comma 2, D.P.R. 309 del 1990, è stato ritenuto penalmente responsabile dei reati ascritti e, ritenuto il vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti alle aggravanti contestate, condannato alla pena di anni 9 mesi 10 e giorni 20 di reclusione;
IT GE è stato ritenuto penalmente responsabile dei reati ascritti e, ritenuto il vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti e generiche prevalenti alla recidiva e aggravanti contestate, condannato alla pena di anni sei mesi tre e giorni 10 di reclusione;
RI AC è stato ritenuto penalmente responsabile dei reati ascritti e, ritenuto il vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e aggravanti contestate, condannato alla pena di anni 8 e giorni 20 di reclusione;
NA UC, previa riqualificazione in relazione al capo 1) del ruolo di organizzatore in quello di partecipe di cui all'articolo 74, comma 2, d.P.R. 309/90 è stato ritenuto penalmente responsabile dei reati ascritti, ad eccezione della contestazione di cui al capo 24) e, ritenuto il vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti alla recidiva ed alle aggravanti contestate, condannato alla pena di anni 5 mesi 8 di reclusione;
NA LI è stato ritenuto penalmente responsabile dei reati ascritti, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati contestati e con quelli di cui alla sentenza della Corte d'appello Torino in data 15/03/2023, ritenuto più grave il delitto di cui al presente procedimento, di cui al capo 1), riconosciute le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti contestate, condannato alla pena complessiva di anni 7 di reclusione;
AN IL è stata ritenuta penalmente responsabile del reato ascrittole e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti
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all'aggravante contestate, condannata alla pena di anni quattro mesi 5 giorni 10 di reclusione. Ai sensi degli articoli 240, 240-bis cod. pen., 73 e 74 commi 7-bis e 85-bis D.P.R. 309/90 è stata disposta la confisca e la distruzione dei coltelli, della pistola e dei proiettili in sequestro;
la confisca e vendita degli orologi e del bracciale in oro giallo in sequestro;
la confisca degli assegni e del denaro in sequestro. Ai sensi dell'art.648- quater cod. pen. venivano ordinate ex lege le seguenti confische: in relazione al capo 68) la confisca e successiva vendita, in caso di apprezzabile valore economico, del veicolo Fiat AN, in quanto prodotto del reato, essendo stata acquistata con denaro di provenienza illecita, ovvero, in caso di incapienza, in via di subordine, di beni immobili mobili registrati, mobili non registrati, polizze, fondi, titoli o di qualsiasi natura nella disponibilità di CO UR sino alla concorrenza dell'importo di 9.000 €. ZZ CO, ZZ AN e HI CO, in relazione al capo 69), sono stati condannati a risarcimento del danno in favore della costituita parte civile con provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 15.000. Altri soggetti condannati in primo grado - SE AR, CA UC, SO EO, CC LI e NT PA non hanno proposto appello;
CO UR, ZZ CO non hanno interposto ricorso per cassazione. La sentenza di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, ha ricostruito in modo dettagliato, facendo ampi riferimenti all'annotazione conclusiva di polizia giudiziaria dell'11 febbraio 2022, l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, facente capo a AS TT;
di numerosi episodi di cessione e trasporto di droga, prevalentemente hashish e marijuana;
di ricettazione e riciclaggio dei relativi proventi, oltre ad un episodio di rapina accertato in occasione dell'espletamento di attività di indagine inerente agli stupefacenti. Le indagini traevano inizio dalla attività di intercettazione di AS TT (già condannato per artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90 ad anni 17 mesi 9 giorni 10 di reclusione con sentenza irrevocabile) che si era reso latitante e durante la sua latitanza si teneva in contatto con le persone che, con diversi ruoli in diversi ambiti territoriali, facevano parte della sua associazione, in primo luogo L'OS CO -separatamente giudicato-. Una volta catturato, AS decideva di collaborare, riscontrando ampiamente i risultati delle indagini, consentendo di confermare l'esistenza di sodalizio criminoso e il suo ambito territoriale di operatività; oltre a Torino e provincia, dove era molto attivo il gruppo di provenienza milanese di cui facevano parte RI e Di IO, corrieri che recuperavano sovente anche il denaro per darlo
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ai cambisti cinesi, che poi consentivano la trasmissione del denaro a AS, esisteva un gruppo attivo su Bari, che acquistava droga e armi e forniva al sodalizio documenti falsi e mezzi di trasporto modificati;
i collaboratori di giustizia De IM IM e AL AN confermavano nei loro interrogatori l'esistenza del gruppo criminale;
sui ruoli assunti dagli imputati le dichiarazioni di AS, unitamente all'attività di indagine espletata, consentivano ai giudici di merito di ricostruire la struttura dell'organizzazione criminale come segue: AN IL svolgeva ruolo di contabile per il sodalizio, occupandosi dei conteggi, della suddivisione e preparazione del denaro provento del traffico di droga, coadiuvando con il proprio compagno L'OS in molteplici attività; NA UC era uomo di fiducia di AS, a lui legato da molti anni da un consolidato rapporto di amicizia e manteneva per lui i contatti con i familiari in Italia, ai quali recapitava denaro per conto del latitante;
si riforniva di droga da AS, garantiva i contatti di AS con gli altri sodali, consegnando loro telefoni criptati e si preoccupava di risolvere problematiche che eventualmente fossero insorte durante l'attività di cessione dello stupefacente per il gruppo criminale;
De IM CA nella seconda fase delle indagini assumeva un ruolo importante, curando lo stoccaggio e la custodia della droga inviata da AS, disponendo di attrezzature e locali per garantire l'attività del sodalizio, distribuendo la droga ai corrieri e curando l'invio del denaro a AS;
RI AC e Di IO AL ER, geograficamente collocati nel gruppo milanese, avevano il ruolo di corrieri;
in particolare RI caricava la droga per conto di De IM, usando uno dei furgoni che prima usava SE, era munito di un telefono criptato e portava anche il denaro ai cinesi per il riciclaggio, mentre Di IO, di professione tassista, si occupava principalmente di recuperare i soldi e portarli ai cinesi a Milano, ma consegnava anche droga e si preoccupava di trovare ulteriori partecipi disposti a effettuare viaggi;
NA LI garantiva costante disponibilità all'acquisto di droga tanto da divenire un vero e proprio punto di riferimento per AS e per l'associazione, atteso che lo stesso AS lo definiva uno dei migliori clienti;
anche lui era in possesso di un telefono criptato con il quale era in diretto contatto con AS, che gliel'aveva consegnato personalmente;
IT GE metteva a disposizione stabilmente, per le operazioni di carico/scarico droga, l'area privata recintata di pertinenza del bar che gestiva a Settimo Torinese, era in contatto con diversi sodali ed era perfettamente consapevole delle modifiche apportate ai mezzi di trasporto -vani occulti- e del contenuto delle scatole trasbordate nei suoi locali che spesso anche lui ha aiutava a spostare. Così ricostruita l'associazione la Corte di appello ha esaminato i singoli reati fine e le ricettazioni o riciclaggi di cui all'imputazione, ricostruiti nel dettaglio sulla base degli inequivoci elementi raccolti in fase di indagine attraverso l'attività di
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intercettazione ambientale telefonica e di localizzazione o di OCP;
inoltre su gran parte dei fatti interveniva la confessione degli imputati, nel corso degli interrogatori resi dinanzi al p.m., e successivamente le dichiarazioni rese dal collaboratore AS. Per quanto d'interesse ai fini dell'esame dei ricorsi in Cassazione, deve essere citato in particolare il reato di cui al capo 69), reato di rapina attribuito a ZZ CO, HI CO e ZZ AN, sulla base di una intercettazione ambientale captata a bordo dell'auto della CO tra la stessa e il suo amico ZZ CO, il quale raccontava, in modo chiaro e senza accortezza, che si era reso autore di una rapina ai danni della ragazza di un suo conoscente -LL TA, parte offesa in questo procedimento-, perpetrata unitamente allo 'zio Frankie', successivamente identificato in ZZ AN e un amico napoletano di nome CO, successivamente identificato in HI CO -controllato il giorno della rapina a bordo della AN dove si trovava la parte offesa al momento dei fatti -; la dinamica veniva riscontrata sulla base della denuncia sporta dalla persona offesa TA LL.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino territoriale hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale e gli imputati sopra citati, con autonomi atti di impugnazione, fondati su plurimi motivi, che verranno illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, co. 1, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271. 2.1 Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino ha chiesto, con esclusivo riferimento al capo 1) dell'imputazione ed al solo imputato De IM CA, che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino;
lamenta la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen., per avere la Corte di appello affermato la necessità di una motivazione rafforzata volta a escludere l'esistenza di un ragionevole dubbio in merito alla configurabilità del reato di partecipazione alla organizzazione criminale, nonostante l'oggetto della questione non vertesse sulla ricostruzione storica del fatto ma sulla sua qualificazione giuridica. Il pubblico ministero ricorrente, citando giurisprudenza, distingue il caso in cui la riqualificazione giuridica del fatto derivi dalla mera sussunzione del fatto accertato in fattispecie più grave da quello in cui la riqualificazione sia imposta da una differente valutazione delle prove e una diversa ricostruzione storica della condotta;
nel caso di specie non vi è questione, con riferimento alla posizione di De IM CA, sull'attendibilità delle dichiarazioni rese da AS TT, né sul contenuto delle intercettazioni e delle chat di Sky acquisite e sul loro contenuto,
Firmato Da: FEDERICA TI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1-Firmato Da: MARIA GRAZIA BENEDETTI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 4885061953e94ea Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
ricostruzione alla quale ha aderito la Corte d'appello; l'appello del pubblico ministero riguardava invece la riconducibilità dei fatti storici accertati ed attribuiti al De IM, nel ruolo di organizzatore del piuttosto che quella di mero partecipe. In particolare, si assume che già il primo giudice abbia riqualificato la condotta di organizzatore dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R.309/90 in quella di partecipe, non sulla base di un ragionevole dubbio circa la sussistenza della condotta originariamente contestata, ma solo con l'obiettivo di parificare la posizione del De IM e quelle di L'OS e di ST, condannati quali meri associati;
il tutto senza valutare che tali soggetti erano stati giudicati in una fase antecedente rispetto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AS TT, capo dell'associazione e all'acquisizione delle chat di SKY-ECC e di altre risultanze investigative, dalle quali emergeva il ruolo di spicco rivestito dal De IM all'interno del sodalizio criminoso, che lo poneva su di un piano diverso da quello dei coimputati.
2.2 Con secondo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale in particolare dell'articolo 74 d.P.R. 309/1990, avendo la Corte descritto le condotte di De IM quale determinanti per l'associazione ed in particolare di avere ereditato il ruolo di L'OS, una volta arrestato, avendo avuto l'incarico in primo luogo di stoccare e custodire lo stupefacente inviato dal latitante AS, utilizzando a tal fine i locali del cascinale di residenza del suo complice Del Vicario GE;
gestendo le spedizioni in diverse località italiane rifornendo di volta in volta i corrieri del sodalizio con lo stupefacente;
comunicando direttamente con AS TT e con gli altri sodali attraverso telefoni criptati;
De IM aveva inoltre la disponibilità di diversi veicoli, con i quali trasportava lo stupefacente, reperiti agevolmente nell'ambito della carrozzeria di cui era titolare;
poneva in essere accorgimenti per sfuggire ai possibili indagini nei suoi confronti, ed oltre ai telefoni criptati, utilizzava anche dispositivi di bonifica ambientale e jammer disturbatori o inibitori di frequenze, che infatti sono stati sequestrati in occasione del suo arresto;
inizialmente era comparso nell'indagine solo come incaricato del recupero dei soldi presso altri sodali nel torinese, ma successivamente, a seguito di attività mirata nei suoi confronti, si accertava il suo ruolo all'interno del sodalizio, quale fulcro dell'operazione di smistamento del stupefacente su tutto il territorio nazionale;
tale condotta, complessivamente considerata, avrebbe dovuto condurre a riconoscere che De IM CA avesse un ruolo di organizzatore.
2.3 Con terzo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione ex art 606 lett. c) cod. proc. pen., sempre con riguardo all'omessa qualifica del De IM come organizzatore, nonostante la sentenza impugnata ne abbia riconosciuto il ruolo sovraordinato rispetto a ST e L'OS che, come premesso, rispondono di partecipazione all'associazione; inoltre la sentenza impugnata, nel
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confutare le argomentazioni difensive tese a disconoscere il ruolo di partecipe del sodalizio di De IM, ha affermato che non è dirimente la circostanza che De IM gestisse insieme a ST un'organizzazione criminale diversa, operativa in tempi sovrapponibili in parte con quella di AS, ben potendo lo stesso astrattamente far parte di due diverse associazioni contemporaneamente. Data l'assenza di contestazioni a De IM che possano dirsi estranee al sodalizio AS, la motivazione risulta contraddittoria, in quanto è evidente che De IM nel periodo di interesse fosse completamente assorbito dall'attività organizzata svolta in collaborazione con AS TT.
3. Ricorso nell'interesse di De IM CA, per il tramite degli avvocati Paolo Barone e Antonio Bernardo 3.1 Con il primo motivo, si lamenta la violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione della partecipazione del De IM all'associazione per delinquere;
in particolare, si assume che dalle dichiarazioni rese dal coimputato AS non possa farsi discendere la responsabilità del ricorrente in ordine alla contestata condotta associativa, atteso che AS ha affermato di non averlo mai incontrato, e che dalle intercettazioni emerge che AS e De IM erano legati esclusivamente da un rapporto di fornitura di stupefacente e non dall'appartenenza al medesimo sodalizio;
in sostanza, mancherebbe la prova del vincolo associativo, nonostante la ripetitività delle operazioni di compravendita di stupefacente tra i due soggetti, costituenti delitti-fine del sodalizio.
3.2 La seconda doglianza concerne l'illogicità della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, asseritamente troppo severo.
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4. Ricorso nell'interesse di Di IO AL ER, tramite gli Avv. Elvira La Ferrera e TO Lucia, avverso tutti i punti della sentenza con la quale, nei confronti del Di IO, previa esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 74 comma 4 d.P.R. 309/90, veniva confermata la sentenza di condanna emessa dal g.u.p. presso il tribunale di Torino.
4.1 Con primo motivo si deduce la manifesta illogicità del percorso motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza nella condotta tenuta dal Di IO del ruolo di partecipe all'associazione, in qualità di appartenente al c.d. gruppo milanese, in quanto l'adesione all'associazione veniva desunta in maniera induttiva dalla commissione dei reati fine, in assenza di elementi costitutivi del fatto e, in particolare, di specifica indicazione dei ruoli dei partecipi e della struttura organizzativa.
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4.2 Con secondo motivo si deduce l'assenza di argomentazione a supporto della ritenuta colpevolezza del Di IO in relazione al capo 65), in particolare del mancato perfezionamento dell'iter criminoso, per carenza dei presupposti fondamentali per l'integrazione del reato oggetto di contestazione;
l'omessa disamina del motivo di appello inerente al mancato perfezionamento della condotta contestata, nonché l'assenza di argomentazione con riferimento alla rilevata mancanza di offensività della condotta tenuta da Di IO, che, di fatto, evitava che si verificasse l'evento consegna dello stupefacente, evitando il perfezionamento della condotta delittuosa;
infatti il Di IO non aveva l'effettiva materiale disponibilità dello stupefacente, sul quale non effettuava alcun tipo di attività, e condannarlo per avere restituito i due borsoni la mattina del giorno seguente, dopo averli custoditi nella propria vettura durante la notte, significherebbe dover rispondere dell'iniziativa criminosa altrui a titolo di inammissibile responsabilità oggettiva;
in realtà Di IO si rifiutava di effettuare il trasporto dello stupefacente e quindi è del tutto illogico presumere una partecipazione alle condotte criminose.
4.3 Il terzo motivo attiene all'affermazione della responsabilità penale del Di IO per i reati indicati nei capi 44), 47), 49), 52) e 53), per i quali è indicato quale reo confesso;
la Corte ha seguito un percorso motivazionale illogico e avulso dal contesto descritto e difatti i reati fine, presuntivamente commessi dal Di IO, erano oggetto di singola contestazione ma venivano anche indicati come commessi quale partecipe dell'associazione, realizzando una "duplicazione delle contestazioni" in quanto i reati erano stati ritenuti, contemporaneamente, reati fine e fattispecie dalle quali era desunta l'adesione all'associazione.
5. Ricorso nell'interesse di IT GE, presentato tramite l'Avv. Antonio Mencobello.
5.1 Con primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all' art. 125 cod. proc. pen., per omessa motivazione, in quanto apparente, in ordine all'elemento soggettivo richiesto del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90; manifestamente illogico risulta l'argomento utilizzato dai giudici di merito, secondo cui la prova della partecipazione del IT all'organizzazione criminosa emergerebbe dal fatto che in un'occasione lo stesso IT avrebbe salutato un corriere mentre quest'ultimo si allontanava, dopo aver caricato lo stupefacente sul proprio mezzo, e in che in un'altra circostanza aiutava un corriere a mettere la droga nel vano nascosto del bagagliaio. Risulta data per appurata la conoscenza del sodalizio criminoso e della sua struttura, circostanze che invece andavano dimostrate e motivate.
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Si sottolinea inoltre la circostanza che dopo l'arresto di De IM anche la condotta di IT cessava, benché la vita dell'associazione proseguisse con altri soggetti.
5.2 Con secondo motivo si censura l'errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90 per aver ritenuto IT GE partecipe dell'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 1) dell'imputazione, in difetto del dolo specifico che connota la fattispecie associativa e per il solo fatto di aver custodito lo stupefacente reiteratamente nel tempo, stabilendo un automatismo non consentito, inferendo la consapevolezza della partecipazione all'organizzazione criminosa per il solo fatto di aver messo a disposizione di De IM CA un'area riservata nella sua disponibilità.
5.3 Con terzo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione fatta relativamente alla posizione di CA UC, che presenta elementi comuni a quelli della posizione del IT GE, per manifesta contraddittorietà; in particolare si sottolinea come CA, nelle imputazioni originarie, condivideva la stessa mansione di custodia temporanea dello stupefacente ed era anche in possesso di telefono criptato.
6. Ricorso NA UC, tramite gli Avv.ti Rosalba Cannone e Valentino Schierano.
6.1 Con un unico articolato motivo, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai reati ascritti all'imputato; in particolare, la sussistenza del reato associativo sarebbe stata erroneamente dedotta dalla commissione dei reati-fine senza valutare l'assenza del "momento organizzativo" e della previsione e rappresentazione del programma criminoso "almeno nelle linee essenziali e nei suoi aspetti principali", non desumibili dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AS. In relazione alla condotta di partecipazione contestata al NA, la difesa lamenta l'insussistenza della prova in ordine all'affectio societatis, perimetrando la sua responsabilità alla sola ipotesi del concorso con IT GE nella cessione dello stupefacente;
contesta, altresì, che vi sia la prova della consegna, da parte del NA, di un telefono criptato al SE ed evidenzia che, quand'anche tale condotta sia vera, possa giustificarsi in forza del rapporto di amicizia con TT AS e "dall'innestarsi su tale amicizia di un rapporto negoziale di compravendita di sostanza stupefacente che vedeva proprio il SE nel ruolo di soggetto deputato alla sua consegna, con il quale interloquire riservatamente". Lamenta, inoltre, la difesa che la Corte territoriale, confermando la tesi del g.u.p., abbia valorizzato, in termini di "collaborazione criminosa", il rapporto amicale tra NA e AS, interpretando erroneamente le dichiarazioni da questi
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Firmato Da: FEDERICA TI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
rese in sede di interrogatorio in cui indicava solo ipoteticamente (utilizzando il termine "magari") il NA quale soggetto cui gli acquirenti potevano rivolgersi il caso di sua assenza;
la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto, "quale cifra interpretativa delle condotte del NA aventi a oggetto movimentazioni finanziarie", del suo ruolo di acquirente di stupefacente dal AS, nonostante quest'ultimo ne abbia fatto menzione nella sua deposizione, da ciò dovendosi desumere che il denaro corrisposto da NA a SE e a L'OS costituisse il prezzo dello stupefacente acquistato dall'amico, che il ricorrente spacciava autonomamente a terzi. Peraltro, negli interrogatori resi, NA e AS hanno collocato le loro transazioni aventi a oggetto marjuana e hashish in epoca antecedente alla "ritenuta genesi della consorteria". In ordine al capo 55), la difesa contesta il vizio di omessa motivazione con riferimento al motivo di appello concernente l'interpretazione letterale della conversazione intercorsa tra AR SE e il figlio IO il 21 maggio 2021, da cui si evince che il contatto con il NA era finalizzato a ovviare a un malfunzionamento del telefono criptato nella disponibilità del primo e non certo a fungere da intermediario con i destinatari pugliesi della sostanza stupefacente che lo stesso SE stava trasportando. Riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/90, si lamenta la mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, del rilievo difensivo concernente l'incertezza del dato quantitativo della sostanza. Infine, si contesta la conferma della confisca disposta ai sensi degli artt. 240 bis c.p., 73 e 74, comma 7 bis d.P.R. 309/90, essendo fondata esclusivamente su una valutazione di "ragionevolezza", in assenza di una idonea motivazione.
7. Ricorso nell'interesse di RI AC, presentato tramite l'Avv. Manuela Cacciuttolo, articolato in nove motivi.
7.1 Il primo motivo attiene alla violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in ordine al capo 1), e al vizio di motivazione, illogica e contraddittoria, con riguardo alla mancata correlazione tra imputazione e sentenza;
assume, in particolare, la difesa che la condotta contestata al RI sia stata "radicalmente cambiata" nel corso della redazione della sentenza di primo e secondo grado, che lo ha ritenuto "longa manus del gruppo milanese nell'ambito del contesto associativo di Torino" nonostante tale indicazione non sia contenuta nell'imputazione originaria e nonostante il "gruppo milanese" sia composto da soggetti che non hanno mai avuto alcun coinvolgimento processuale con la struttura torinese, con conseguente
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Firmato Da: FEDERICA TI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1-Firmato Da: MARIA GRAZIA BENEDETTI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 4885061953e94ea Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, e delle correlate garanzie difensive. La difesa lamenta, altresì, l'apoditticità dell'affermazione secondo cui il RI sarebbe stato "a capo del gruppo di Milano" e il differente inquadramento della condotta del ricorrente rispetto a quella di altri membri di quest'ultimo, la cui posizione è stata stralciata e trasmessa per competenza a Milano in relazione ai reati-fine; a tal riguardo, assume il travisamento di alcuni elementi istruttori, tra cui le dichiarazioni di AS TT e dello stesso RI AC, le risultanze dell'attività di intercettazione e la già menzionata separazione della posizione di coimputati facenti parte del "gruppo di Milano" con trasmissione degli atti al giudice competente presso tale circondario. In particolare, contesta il diverso trattamento del RI rispetto a FE, essendo entrambi meri concorrenti nei reati-fine. Peraltro, la sentenza non spiega come fosse organizzato il "gruppo milanese", né indica il funzionamento della relativa piazza di spaccio e neppure sono indicati i pusher e i singoli acquirenti e, soprattutto, manca la prova del ruolo asseritamente rivestito dal RI, di "collante" tra i due sodalizi.
7.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riguardo al canone dellal di là di ogni ragionevole dubbio", mancando la prova della consapevolezza del nominato di agire all'interno di un sodalizio criminoso, di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati e di un accordo stabile;
in particolare, assume che la Corte abbia travisato le dichiarazioni rese, nel corso di due interrogatori in data 7 e 22 dicembre 2022, dall'imputato AS il quale non solo non avrebbe mai indicato RI come soggetto coinvolto nei reati fine o nel contesto associativo, ma avrebbe affermato di non conoscerlo. Lamenta inoltre l'apoditticità dell'affermazione concernente il ruolo di rilievo assunto dal RI con la commissione del delitto di riciclaggio che ne consente l'inserimento nel contesto associativo "vista l'importanza del contributo causale dal medesimo offerto". In sostanza, secondo la difesa, non è dimostrata l'esistenza del vincolo associativo, soprattutto sotto il profilo del dolo, ma tutt'al più potrebbe configurarsi il concorso nei reati-fine; la Corte di appello non si è confrontata con le specifiche censure sollevate nell'impugnazione, in cui si evidenziava che il RI era interessato al commercio illecito dal quale trarre un guadagno momentaneo e non era animato dalla volontà di costituire un legame stabile finalizzato alla partecipazione al progetto associativo, desumendo la qualifica di associato dal ruolo di corriere svolto dal medesimo e dalla commissione dei reati-fine.
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Firmato Da: FEDERICA TI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
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7.3 Il terzo motivo concerne la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente e contraddittoria in ordine al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. contestato al capo 61) e al principio dell" oltre ogni ragionevole dubbio". La difesa evidenzia che, dalla sentenza di primo grado, risulta che il denaro consegnato ai "cinesi" coincida con il provento della cessione di stupefacente di cui al capo 56), ragion per cui, avendo, l'imputato concorso alla commissione del delitto presupposto, non potrebbe rispondere del riciclaggio. Tra l'altro, sottolinea il ricorrente che il FE, soggetto normalmente preposto alla consegna del denaro, era stato considerato un mero concorrente nei reati di riciclaggio e spaccio e che non sia giustificata la diversa valutazione del ruolo del RI in termini di partecipazione all'associazione. In subordine, ravvisa la possibile derubricazione della fattispecie contestata in quella di favoreggiamento, per la quale è sufficiente il dolo generico.
7.4 La quarta doglianza attiene al capo 65), relativamente al quale si deduce la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza per avere, il giudice di prime cure, condannato il RI in concorso con il Di IO (la cui posizione, a detta della difesa, sarebbe più grave) per la detenzione dello stupefacente nonostante gli fossero stati contestati l'acquisto e la cessione dello stesso e nonostante tale sostanza fosse stata restituita il giorno successivo alla sua ricezione.
7.5 Il quinto motivo riguarda la mancata derubricazione nell'ipotesi prevista dal comma V dell'art. 73, d.P.R. 309/90, delle fattispecie contestate ai capi 56), 57), 58), 60), 62) nonostante i quantitativi di stupefacente oggetto delle stesse siano imprecisati e la sostanza di qualità non buona.
7.6 Il sesto motivo concerne l'affermazione, nei confronti dell'imputato, della responsabilità in ordine all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309/90, effettuata in assenza di motivazione o con motivazione illogica o contraddittoria e in violazione del principio dell" oltre ogni ragionevole dubbio" in quanto il RI non conosceva nessuno dei soggetti indicati nel capo di imputazione 1), salvo i concorrenti nei reati-fine, e non era nelle condizioni di sapere se altri facessero uso di stupefacenti.
7.7 Il settimo motivo attiene all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 contestata in relazione al capo 65), erroneamente ritenuta sussistente a carico dell'imputato, nonostante questi abbia dichiarato di essere consapevole di avere con sé dello stupefacente senza, tuttavia, conoscerne la qualità e quantità, in quanto i borsoni contenenti la sostanza non erano mai stati nella sua disponibilità e non vi sia alcuna attività captativa da cui si possano trarre conclusioni diverse.
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7.8 Con l'ottava doglianza si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente, contraddittoria e illogica con riferimento all'applicazione della recidiva, nonostante l'assenza di presupposti da cui desumere l'esistenza di una maggiore pericolosità sociale del ricorrente, e la comminazione di una pena eccessivamente elevata.
7.9 Il nono motivo concerne la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente, illogica e contraddittoria in relazione all'applicazione della confisca. Segnatamente, la difesa lamenta che la normativa in materia ha subito, nel corso del tempo, delle modifiche, in epoca successiva alla data di commissione del reato, che hanno trasformato la natura dell'istituto e che, con riguardo alla legge n. 159/2023, non hanno previsto una disciplina transitoria, ragion per cui la soluzione adottata dal giudice di merito viola l'art. 25 Cost.. Quanto, in particolare, alla confisca dell'orologio, disposta ai sensi dell'art. 240 bis c.p., si sottolinea che lo stesso è stato acquistato dal padre della convivente del RI nel 2004, "in epoca non sospetta e antecedente rispetto ai fatti" durante la quale l'imputato non aveva commesso reati (così risultando dal certificato penale) ed è stato a questi regalato in occasione della futura nascita del nipote;
in ordine alla confisca dell'importo di euro 7.000,00, anch'essa disposta ai sensi dell'art. 240 bis c.p., evidenzia che ne erano stati richiesti il dissequestro e la restituzione dalla signora Ruggiero, terza in buona fede, essendo stata rinvenuta nella sua camera da letto, mentre la decisione di rigetto della Corte territoriale sul punto è abnorme e non è dimostrato il nesso strumentale tra res e reato, né è emersa la riconducibilità della somma all'imputato quale suo accrescimento patrimoniale.
7.10 In favore del RI è stata presentata articolata memoria ex art. 121 cod. proc. pen., in risposta alle deduzioni scritte del Procuratore Generale.
8. Ricorso NA LI, tramite l'Avv. Michela Malerba, con il quale, con unico motivo, si chiede l'annullamento per manifesta illogicità della motivazione in violazione dell'articolo 74 d.P.R. 309 del 1990, con riferimento al contributo dello NA nell'associazione ed al ruolo contestato di acquirente stabile
dell'associazione.
Sostiene la difesa la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per la partecipazione all'associazione, contestata dal settembre 2020 al luglio 2022, sebbene lo NA sia stato arrestato nel gennaio 2022 e nonostante, in un periodo di più di due anni, risultino ascritte al cd. gruppo di IC solo sette cessioni. Lamenta, inoltre, che dalle dichiarazioni del collaboratore AS, che si era limitato a indicare NA come suo acquirente, sia stata erroneamente tratta la
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conclusione della sua partecipazione all'associazione criminosa, e che, dalla sopravvivenza dell'associazione anche in seguito all'arresto di NA, si possa invece ricavare la non indispensabilità del suo apporto al sodalizio. Infine, evidenzia come la sentenza impugnata abbia irragionevolmente condannato NA e assolto CA, magazziniere dell'organizzazione, pur essendo quest'ultimo a conoscenza del numero e del quantitativo delle forniture, richiamando, quale elemento a suo favore, il fatto che aveva contatti con il solo NA, senza considerare che anche NA, dal canto suo, aveva contatti solo con AS, ha chiarito le ragioni della conoscenza con lo stesso AS, ha ammesso l'attività di spaccio precisando come si svolgesse il suo traffico. Secondo la difesa, per affrontare il tema della partecipazione di NA al sodalizio, il g.u.p. avrebbe fornito una lunga motivazione, (pg 297-302), mentre la sentenza di secondo grado gli avrebbe dedicato solo 2 pagine (47/48); nella sentenza di primo grado si valorizza il legame di NA con AS, peraltro confermato da NA nel suo interrogatorio nel corso del quale ha ammesso gli acquisti, ma questo non consente di trasformare l'interesse di NA ad avere un canale di fornitura continuativo per i suoi interessi in una partecipazione all'associazione per come contestata;
anche se AS ha dichiarato che NA era uno dei suoi migliori clienti ciò non basta comunque a motivare la trasformazione del rapporto;
infine, all'obiezione difensiva, che ha evidenziato come il sodalizio avesse continuato a operare anche dopo l'arresto di NA, con ciò dimostrando che il supporto dell'acquirente, anche se stabile, non fosse determinante, la sentenza impugnata risponde definendolo 'canale privilegiato perché stabile', anche se in realtà l'associazione non necessitava del contributo di NA, visto che l'attività criminosa è continuata anche dopo il suo arresto, proprio sul territorio del torinese;
elemento che la sentenza non risolve è anche il ruolo di CA, che in ipotesi di accusa è colui che detiene la sostanza, non di NA, ma dell'associazione e viene assolto dal reato associativo perché non c'è prova che sapesse di contribuire a un ambito più vasto, atteso che trattava solo con NA;
tali motivazioni si possono estendere allo stesso NA che aveva contatti con telefono criptato solo con AS, latitante, ma con nessun'altro associato, salvo le persone ritenute non associate, ma con un ruolo fondamentale nell'organizzazione che lavoravano per lui.
Ferreri.
9. Ricorso di AN IL, proposto tramite l'Avv. Gianfranco
9.1. Con un unico motivo, la difesa deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione, a favore della ricorrente, dell'attenuante di cui all'art. 74,
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comma 7, d.P.R. 309/90 nonostante la stessa, nell'immediatezza dell'arresto del suo compagno L'OS, abbia fornito informazioni non solo costituenti un rinforzo alle indagini, ma indispensabili per l'identificazione dello ST ND, soggetto presente in occasione di un incontro con L'OS e la Valenzano, oggetto di una captazione ambientale, consentendo l'emissione, in data 16 novembre 2020, nei suoi confronti, di una misura cautelare in ordine a vari reati, tra i quali la fattispecie di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/90 aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 80 dello stesso decreto, e i reati di favoreggiamento personale e possesso di falso documento valido per l'espatrio. Inoltre, grazie alle dichiarazioni rese dall'imputata era stata richiesta - e ottenuta - dal pubblico ministero procedente, in data 17 dicembre 2020, la misura della custodia cautelare in carcere anche nei confronti di L'OS, VA e dello stesso ST per la fattispecie associativa. Richiama, il difensore, il contenuto delle intercettazioni tra la moglie del AS e la moglie di ZA AN, coimputato del primo, aventi ad oggetto le rimostranze per le dichiarazioni fornite agli inquirenti dalla Valenzano, responsabile della contestazione del reato associativo ai tre arrestati (L'OS, ST e VA), e i colloqui in carcere tra l'imputata e il compagno, da cui si evince come la stessa, pur essendo terrorizzata dalle minacce che AS e i suoi parenti stavano facendo pervenire a L'OS, non raccolga l'invito di questi a ritrattare. Evidenzia, altresì, che la stessa sentenza emessa dal giudice di prime cure ha riconosciuto che, a seguito delle dichiarazioni della Valenzano, era stata necessaria una riorganizzazione delle modalità di smistamento dello stupefacente, che le dichiarazioni erano state indispensabili alla contestazione della fattispecie associativa e che, infine, la nominata aveva riferito tutto quanto era a sua
conoscenza.
Firmato Da: FEDERICA TI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: MARIA GRAZIA BENEDETTI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 488506953e94ea Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
10. Ricorsi relativi al capo 69) dell'imputazione, rapina ai danni di LL TA, presentati da HI CO, tramite l'Avv. Emilio Giugliano e da ZZ AN tramite il difensore EF Idem 10.1 HI CO chiede l'annullamento con rinvio della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, con riferimento alla mancata applicazione della disciplina ex art. 192 cod. proc pen. con riferimento all'art 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: in particolare, la Corte sostiene che il chiaro contenuto della conversazione intercettata costituisca piena prova della penale responsabilità anche di terzi, senza che siano processualmente necessari riscontri;
mentre invece devono ritenersi richiamate le rimanenti disposizioni dell'articolo 192 cod. proc. pen., in particolare deve
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comunque ritenersi necessario che gli indizi siano muniti di gravità, precisione e concordanza, attività interpretativa che non appare compiuta. 10.2 Con il secondo motivo si lamenta mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lettera e) cod. proc. pen. in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., non potendosi definire esaustiva la motivazione fornita dalla Corte d'appello, in quanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche è fondato su telegrafiche valutazioni che vengono estese a tutti e tre i soggetti coinvolti nella vicenda, senza nessuna esplicita specificazione o distinzione riguardo ai singoli imputati;
si ravvisano anche profili di illogicità relativi alla richiamata sussistenza di precedenti penali in capo agli imputati che appare richiamo superfluo in considerazione dell' applicata recidiva;
la Corte di cassazione ha più volte dichiarato che la meritevolezza dell'adeguamento della pena per il caso concreto non può mai essere dato per scontato o presunto, sì da dar luogo all'obbligo per il giudice di giustificare sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza.
11. Con il ricorso, presentato tramite l'Avv. EF Idem, ZZ AN chiede, con unico motivo, l'annullamento della sentenza impugnata. 11.1 Si deduce violazione dell'art 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. nonché del diritto di difesa, rilevandosi come l'unica fonte d'accusa sia costituita dall'intercettazione di una conversazione tra terze persone, integrante mero indizio non sufficiente a integrare la prova di colpevolezza. È stata disattesa la doglianza difensiva presentata in appello in punto di mancanza di prova, anche se la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontri in altri elementi esterni solo qualora siano gravi precisi e concordanti;
la Corte (vedi pagina 66 e ss) non riporta il vaglio di maggior rigore della credibilità del dichiarante, fondandosi solo sul contenuto di un'affermazione resa dal coimputato ZZ CO nell'ambito di dialogo con CO UR, oggetto di cooptazione ambientale;
nello specifico il ZZ CO confida all'interlocutrice di aver commesso una rapina ai danni della ex fidanzata di un suo conoscente, LL TA, con lo 'zio Frankie' ed un amico napoletano di nome CO;
la Corte si è limitata a recepire il giudizio circa la veridicità dell'affermazione effettuata dal primo giudice senza confrontarsi con il fatto che non vi è ulteriore elemento cui riconnettere almeno una valutazione logico giuridica;
a sua volta la valutazione del primo giudice secondo cui il nipote non avrebbe mai inteso calunniare lo zio, è pura illazione che sul piano astratto potrebbe essere confutata, menzionando ad esempio la possibilità che il nipote stesse millantando il
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coinvolgimento del parente dotato di sicura ma passata caratura criminale per accreditarsi al cospetto dell' interlocutrice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Prima di procedere all'esame dei singoli ricorsi, opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale relativamente a una serie di principi che il Collegio intende seguire nel proprio percorso argomentativo, trattandosi di principi destinati ad avere efficacia generale sulle posizioni dei ricorrenti, anche in relazione a questioni di diritto ad essi comuni.
2. Il primo tema che si pone è quello della inammissibilità dei motivi di ricorso: al riguardo occorre ribadire il consolidato principio, secondo cui nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di cassazione un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione, quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali;
l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto del principio devolutivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, [...], Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Va, inoltre, ribadito il principio alla luce del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma anche allorché difettino della necessaria correlazione con le
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Firmato Da: FEDERICA TI Emesso
Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: MARIA GRAZIA BENEDETTI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 488506953e94ea Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, [...], Rv. 268823. La sentenza oggetto di impugnazione contiene una puntuale analisi delle doglianze originariamente prospettate dalle difese nei motivi di appello e, per lo più, riproposte attraverso alcuni dei ricorsi, con l'evidente fine di giungere ad una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi con l'ampia, logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha analiticamente ricostruito le condotte poste a base della sentenza di condanna. In questi casi sarà, dunque, applicabile il principio di diritto secondo il quale "sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, [...], Rv. 281521-01).
l'esclusione
Va ulteriormente premesso che, fatta eccezione per dell'aggravante di cui al comma quarto dell'art. 74, d.P.R. 309/90, nei confronti di Di IO, NA, AN e RI, per la concessione a CO UR, su accordo delle parti, del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione e per l'assoluzione di CC RI dal reato ascrittogli al capo 31) per non aver commesso il fatto, la sentenza impugnata costituisce un'ipotesi di "doppia conforme"; pertanto, la stessa si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, ragion per cui le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico, complessivo corpo decisionale (cfr. Cass. pen. Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019, Rv. 277218-01). Il giudice del gravame di merito non è, quindi, tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.
3. Sempre per ragioni di economia espositiva devono essere premesse alcune considerazioni sui principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi dal Collegio, in ordine ai reati in materia di sostanze stupefacenti, a partire dalla fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto sono numerosi gli imputati che hanno proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello,
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che ha confermato la decisione del giudice di primo grado in punto di affermazione di responsabilità per la partecipazione a un'associazione a delinquere finalizzata all'illecito commercio di sostanze stupefacenti (di cui al capo 1) e per la consumazione di singoli reati fine. Per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il permanente piano criminoso;
c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez.4, n.44183 del 2/10/2013, Rv. 257582). Tali principi sono stati anche recentemente ribaditi, affermandosi che l'elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e quella del concorso di persone nel reato prevista agli artt. 110, cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nell'elemento organizzativo, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un quid pluris rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez.4, n. 27517 del 23/4/2024, Rv. 286738). In particolare, si è affermato, con riferimento all'attività di procacciamento e di spaccio di sostanze stupefacenti, che il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 non richiede una struttura articolata e complessa o una esplicita manifestazione di intenti, essendo sufficiente una struttura anche esile ovvero rudimentale, su cui i compartecipi possono fare affidamento (cfr. Sez. 6, n. 22698 del 12/3/2007). Ed ancora, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l'inquadramento giuridico della condotta associativa non si misura sui singoli episodi di cessione, ma va effettuato sulla base del programma delittuoso perseguito, sicché, qualora esso ricomprenda fatti non riconducibili allo schema della lieve entità, la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, del Testo Unico è preclusa per tutti i sodali, ivi compresi quelli ai quali siano ascrivibili reati-fine di minore gravità. (Sez. 1, n. 41618 del 28/10/2025 Rv. 289062-01)
4. Passando allo specifico esame dei ricorsi:
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63815cb487736d1 - Firmato Da: MARIA GRAZIA BENEDETTI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 4885061953e94ea
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5. Il ricorso presentato dal Procuratore generale può essere trattato unitamente a quello presentato da De IM CA, essendo rivolto alla contestazione del rigetto dell'appello avverso la derubricazione della condotta di organizzazione dell'associazione per delinquere, contestata all'imputato in sede di udienza preliminare, in quella di partecipazione;
all'opposto, il ricorso del De IM, mira principalmente a far sussumere la condotta del ricorrente in ipotesi concorsuale nei reati fine. Dei principi richiamati è stata fatta corretta applicazione nel caso di specie. È stato, infatti, attribuito rilievo decisivo alle modalità di commissione dei reati, attestanti il modus operandi collaudato del gruppo, facente capo a AS TT. Il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente, sebbene la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostri automaticamente l'adesione alla stessa, questa può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo (Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, [...]). La Corte di appello ha dato atto della consapevolezza dell'imputato e degli altri associati, ciascuno dell'operato degli altri e ha evidenziato come, in particolare, le modalità di funzionamento del sodalizio non consentano di attribuire al De IM un ruolo di "fulcro" insostituibile all'interno dello stesso, giungendo a tale conclusione alla luce della capacità del capo dell'associazione, AS TT, di far fronte agli arresti dei vari sodali riorganizzandosi in tempi brevissimi, sia con riferimento ai luoghi di stoccaggio dello stupefacente e ai mezzi di trasporto dello stesso, sia in relazione alla disponibilità di canali di distribuzione della sostanza sul territorio nazionale. Non si ravvisa alcuna contraddittorietà censurabile nella conferma dell'inquadramento giuridico della condotta ascritta al De IM nella fattispecie di partecipazione anziché di organizzazione dell'associazione per delinquere, nonostante l'attribuzione al De IM di un ruolo di rilievo all'interno del sodalizio e della diversa - e più ampia - piattaforma indiziaria su cui si è fondata la decisione emessa nei confronti dello stesso rispetto a quella concernente i coimputati ST e L'OS, giudicati separatamente. Secondo l'orientamento di questa Corte in tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non
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essendo, invece, necessario che lo stesso soggetto sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816 - 03). Nel caso di specie il ruolo del De IM, per quanto rilevante, non risulta infungibile, né la sua condotta può definirsi autonoma, ed indispensabile, in grado di offrire un input insostituibile per la realizzazione del programma illecito, come richiesto a chi assume il ruolo di organizzatore;
la sentenza impugnata non si limita ad omologare la condotta del De IM a quella dei suoi 'predecessori' ST e L'OS, ma ripercorre, condividendolo, il percorso logico già sviluppato dal Tribunale. Ed infatti, solo in caso di accoglimento della doglianza prospettata dal P.G., sarebbe stato necessario, per la Corte di appello, rispettare i canoni della "motivazione rafforzata", in quanto il Collegio giudicante non si sarebbe potuto limitare a procedere a un mero reinquadramento giuridico della fattispecie concreta, ma avrebbe dovuto rivalutare i requisiti della centralità, dell'insostituibilità e della imprescindibilità dell'apporto fornito dal De IM, dovendo, quindi, riesaminare, oltre alle risultanze investigative, anche le dichiarazioni rese dal collaboratore AS, rispetto alle quali sarebbe stato applicabile il principio di diritto per il quale (Sez. 6, n. 5769 del 27/11/2019, Rv. 278210 01: "Il giudice di appello, che riqualifichi in peius il fatto contestato all'imputato in base ad una differente valutazione della prova dichiarativa, non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, essendo, invece, sufficiente una motivazione rafforzata che, tenendo conto delle valutazioni del primo giudice, sia in grado di superarle persuasivamente." 5.1 Il ricorso presentato dal Procuratore Generale di Torino deve essere pertanto rigettato.
6. Il ricorso presentato dal De IM deve essere parimenti rigettato.
6.1 I giudici di merito hanno dettagliatamente illustrato gli elementi dai quali hanno desunto la sussistenza dell'affectio societatis, evidenziando come il De IM abbia "ereditato" le funzioni precedentemente svolte all'interno del sodalizio dal L'OS, che si occupava dello stoccaggio dello stupefacente di volta in volta inviato dal AS (latitante). Inoltre, De IM gestiva la spedizione dello stupefacente su tutto il territorio nazionale, rifornendo i corrieri del sodalizio, comunicava direttamente con il AS TT e altri sodali utilizzando telefoni criptati, disponeva di diversi veicoli di cui si serviva per il trasporto di stupefacente, agevolato in questo dalla titolarità di una concessionaria di auto, e si serviva di accorgimenti per eludere le indagini -
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come disturbatori o inibitori di frequenze-, dimostrando piena consapevolezza dell'illiceità della propria condotta e importanti doti organizzative. A questo si aggiungono le risultanze delle perquisizioni e intercettazioni, anche di carattere confessorio, come quella all'interno dell'autovettura ove erano presenti il SE e il RI, ai quali il De IM dichiarava di lavorare "con loro". Deve anche essere valutato il contenuto degli interrogatori del AS e le comunicazioni intercorse via chat tramite il sistema criptato SKY-ECC tra AS e De IM (pg. 41 della sentenza impugnata). La Corte territoriale si confronta, altresì, con la circostanza della parallela gestione, da parte del De IM, di una diversa organizzazione in parte sovrapponibile a quella del AS e ad essa preesistente, dotata di una propria clientela e di propri luoghi di stoccaggio e canali di distribuzione dello stupefacente, così giustificandosi il contenuto di alcune intercettazioni delle quali la difesa propone una diversa lettura, in tal modo veicolando una rivalutazione del fatto inammissibile in questa sede, ma contestualmente dando atto di una spiccata capacità criminale del De IM. Di contro, non riveste valore dimostrativo sufficiente a delimitare il ruolo di De IM, la circostanza, dedotta dalla difesa, dell'indubbia capacità organizzativa di AS a trovare sostituti e nuovi collaboratori;
né la chat in cui De IM rimprovera AS, dopo l'arresto di L'OS e ST, di 'concorrenza sleale' e quella in cui parlava di 'voi' indicando l'organizzazione di AS, avendo poi De IM assunto a sua volta il ruolo di intraneus alla organizzazione criminosa del AS.
6.2 Quanto, infine, alla dosimetria della pena, al di là della considerazione per cui, attestandosi al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice che ne giustifichi la misura (cfr. sez. 3, sent. n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288-01), si osserva come la sentenza impugnata abbia esaustivamente illustrato le ragioni poste a fondamento della individuazione della sanzione da comminare, tra le quali si menzionano il ruolo di "maggior peso" rivestito dal nominato, la sua personalità negativa, in quanto in sede di interrogatorio ha reso dichiarazioni per lo più inverosimili, e la gravità dei reati commessi, sulla quale incidono anche le aggravanti contestate sia in relazione alla fattispecie di cui al capo 1) che ai reati cd. "satellite".
7. Il ricorso di Di IO AL ER presenta motivi manifestamente infondati, e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
7.1 Quanto alla sussistenza del vincolo associativo, la Corte territoriale, in relazione alla mancata conoscenza, da parte del Di IO, degli altri sodali, ha fatto
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buon governo del principio di diritto secondo il quale (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, Rv. 287482-01) "In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale". Nel caso in esame, l'imputato, per sua stessa ammissione, è stato "cooptato" da BA Massimiliano, era "in costante contatto con FE AN, RI AC e SE AR" e si è prestato a trasferire il denaro costituente il corrispettivo dell'attività di spaccio ai "cambisti cinesi" e a trasportare stupefacente (insieme con i sodali FE e SE), non essendo verosimile, in considerazione delle modalità esecutive della condotta e della dichiarazione per cui "nutriva qualche sospetto" sulle finalità di tali attività, la giustificazione della mancata conoscenza, quanto alla prima condotta, della provenienza illecita del denaro e, quanto alla seconda, del contenuto dei borsoni che aveva caricato sull'autovettura, all'interno dei quali era custodito un elevato quantitativo di sostanza stupefacente. Nel richiamare la sentenza di primo grado (di cui, come premesso, quella appellata costituisce una "doppia conforme"), la Corte di appello ha sottolineato il rilevante contributo fornito al sodalizio dal Di IO, consapevolmente inserito in una più ampia attività criminosa gestita in forma organizzata approfittando della copertura fornita dalla sua professione di tassista che gli consentiva di circolare nonostante le restrizioni imposte dal Covid.
7.2 Quanto al mancato perfezionamento della fattispecie contestata al capo 65), appare pienamente condivisibile la motivazione offerta dalla sentenza impugnata che ha valorizzato l'elemento della consegna dello stupefacente dal De IM al Di IO, il quale ne ha conservato la disponibilità per una giornata, salvo restituirla al primo poiché, stando a quanto riferito dal AS (che aveva appreso la circostanza dal FE), si era agitato notando un movimento strano fuori dell'hotel dove pernottava con un'altra persona, ragion per cui aveva deciso di disfarsi della sostanza, contrariamente a quanto raccontato al IT dal Di IO il quale, al momento della restituzione della sostanza, si era lamentato della sua qualità. Peraltro, la custodia dello stupefacente costituisce un significativo contributo alla sua detenzione e/o negoziazione, non potendosi configurare alla stregua di una mera connivenza non punibile (cfr. sul punto Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Rv. 257810-01).
7.3 Infine, il terzo motivo è inammissibile sia in quanto prospettato per la prima volta con il ricorso per cassazione, sia in quanto generico, limitandosi, il difensore,
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Firmato Da: FEDERICA TI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1-Firmato Da: MARIA GRAZIA BENEDETTI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 4885061953e94ea Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
a una critica dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata priva di riferimenti specifici ai profili censurati.
8. Con il ricorso di NA UC si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai reati a lui ascritti, sia in relazione alla condotta di partecipazione contestata, per insussistenza della prova in ordine all'affectio societatis, mentre i rapporti con AS era di amicizia, sia in ordine al capo 55), unico reato fine a lui contestato, nonché in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/90 per incertezza del dato quantitativo della sostanza. Come affermato dalla difesa anche in sede di requisitoria, NA avrebbe aiutato AS perché amici sin da bambini;
del resto è solo AS ad organizzarsi nel cercare nuovi collaboratori, mentre NA, quale amico e non punto di contatto, manteneva i contatti con la famiglia di AS, ovviamente con telefoni criptati perché AS era latitante;
riceveva partite di stupefacenti perché tossicodipendente;
il movimento di denaro è giustificato dall'acquisto di stupefacente che poi rivendeva autonomamente -persino in 'concorrenza sleale', ad un prezzo minore.
8.1 In ordine alla condotta partecipativa del NA e all'asserita riconducibilità dei contatti tra questi e il AS in modo esclusivo al rapporto di amicizia intercorrente tra i due, correttamente il Collegio giudicante ha evidenziato come tale circostanza non escluda ma, al contrario, rafforzi la posizione di rilievo del nominato all'interno del sodalizio in considerazione della fiducia che AS rivestiva nei suoi confronti. Nella sentenza sono individuati numerosi elementi sui quali poggia l'affermazione della sussistenza del vincolo associativo che lega il NA all'organizzazione nel cui ambito il AS riveste il ruolo di vertice, segnatamente, il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da SE, contattato, per conto di AS, proprio dal NA, che gli aveva proposto l'attività di trasporto di stupefacente dietro pagamento di somme di denaro, illustrandogliela nei dettagli e fornendogli un telefono criptato per le comunicazioni riservate;
il ruolo di tramite tra AS (latitante) e i suoi familiari, ai quali NA trasferiva somme di denaro per conto del primo;
i contatti con il AS attraverso le utenze criptate;
le intercettazioni telefoniche e ambientali (pg. 55 della sentenza), in alcune delle quali si parla chiaramente di stupefacente mentre da altre si evince la consegna di somme di denaro dal NA al L'OS il quale, dopo essere stato arrestato, nel corso di un colloquio con la compagna (e coimputata) AN IL, la sollecitava a richiedere proprio a NA il sostegno economico tipicamente
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spettante agli affiliati ai sodalizi criminosi, come tale sintomatico dell'esistenza del vincolo associativo tra i soggetti coinvolti nell'attività illecita. Inoltre, va menzionato il contenuto dell'intercettazione tra NA e del TO EN (ex compagna di AS), in cui il ricorrente ammette di essere l'unico del gruppo facente capo al AS a non essere stato ancora arrestato. A pagina 56 della sentenza sono illustrate nel dettaglio le condotte ascritte al NA, dalle quali emerge inconfutabilmente non solo l'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico ma, soprattutto, il ruolo centrale rivestito dal ricorrente, che trova una importante conferma nelle dichiarazioni rese dal AS in sede di interrogatorio, che lo descrive come colui che si occupava della distribuzione dello stupefacente attraverso i vari canali di spaccio.
8.2 La Corte d'appello si confronta, in particolare, con le critiche sollevate in relazione alla condotta di cui al capo 55), superate in forza del richiamo alle dichiarazioni del AS, il quale ha indicato NA come punto di riferimento di SE in caso di problemi, affermando che il nominato aveva "sicuramente" contattato ST per avere informazioni sui destinatari baresi dello stupefacente, da riferire al SE tramite il figlio. Tale ricostruzione trova immediata conferma nel contenuto dell'intercettazione riportato alle pagine 56 e 57 della sentenza impugnata, da cui emerge come l'intervento del NA, lungi dal ricondursi a una mera risoluzione di un malfunzionamento del telefono criptato, fosse finalizzato ad avvisare gli acquirenti dello stupefacente di farsi trovare presso un determinato indirizzo precedentemente comunicato.
8.3 Quanto all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/90, appare esaustiva l'argomentazione esposta dalla Corte di appello, secondo la quale la detenzione di un quantitativo di 40 chilogrammi di stupefacente - del valore di euro 184.000,00 immediatamente corrisposti dai "baresi" ai trasportatori consente di ritenere sussistente la consapevolezza che lo stesso contenga un principio attivo nella misura (quantomeno) di due chilogrammi.
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8.4 Infine, in ordine alla confisca, si evidenzia come la provenienza delittuosa dei beni sottoposti al vincolo si evinca dalla mancanza di fonti reddituali da attività lecita del NA, la cui attività di tabaccaio, secondo quanto emerso dalle indagini, era in procinto di cessare in quanto il nominato non era più in grado di gestirla;
a ciò si aggiunga il dato oggettivo, consistente nelle dichiarazioni dei redditi percepiti dal NA, da cui non emergono disponibilità tali da consentire l'acquisto di beni preziosi o l'accumulo di somme di denaro, oltre alla mancanza di documentazione giustificativa dell'acquisto dei beni preziosi.
8.5 Per queste ragioni, richiamata la premessa giuridica sopra effettuata, il ricorso deve essere rigettato.
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Firmato Da: FEDERICA TI
Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1-Firmato Da: MARIA GRAZIA BENEDETTI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 4885061953e94ea Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
9. Il ricorso di NA Lisam, con unico, articolato motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per la partecipazione all'associazione. In particolare: la circostanza che l'associazione sia stata contestata dal settembre 2020 al luglio 2022, sebbene lo NA sia stato arrestato nel gennaio 2022 e che risultino ascritte al cd. gruppo di IC solo sette cessioni;
le dichiarazioni del collaboratore AS, che si era limitato a indicare NA come suo acquirente;
il fatto che, dalla sopravvivenza dell'associazione anche in seguito all'arresto di NA, si possa ricavare la non indispensabilità del suo apporto al sodalizio. Si evidenzia inoltre come la sentenza impugnata abbia irragionevolmente condannato NA e assolto CA, magazziniere dell'organizzazione, pur essendo quest'ultimo a conoscenza del numero e del quantitativo delle forniture, richiamando, quale elemento a suo favore, il fatto che aveva contatti con il solo NA, senza considerare che anche NA, dal canto suo, aveva contatti solo con AS.
9.1 Il ricorso nell'interesse di NA LI è, quindi, principalmente fondato sulla richiesta di rivalutazione dei fatti emersi dalle indagini, non consentita in sede di legittimità, qualora, come nel caso in esame, i giudici di merito abbiano fornito una motivazione logica e puntuale delle circostanze sottolineate dalla difesa. Nel merito, quanto al numero di cessioni -secondo la difesa esiguo- si rinvia alla già richiamata giurisprudenza secondo la quale, ai fini della sussistenza del reato associativo, è irrilevante il numero di episodi di detenzione o spaccio contestati e il lasso di tempo (eventualmente limitato) nel corso del quale gli stessi si collocano. In ordine alla partecipazione dello NA al reato associativo, gli elementi indicati nell'impugnata sentenza, segnatamente, la disponibilità di mezzi e strumenti per effettuare lo stoccaggio dello stupefacente in grossi quantitativi e di un garage utilizzato a tal fine, il possesso di varie apparecchiature ivi rinvenute in occasione del suo arresto (jammer, armi, materiale per il confezionamento, denaro contante per euro 400.000,00, un orologio Rolex), il fatto che l'imputato abbia proseguito nella sua attività illecita anche dopo l'arresto dello CA, unitamente alle dichiarazioni del AS che lo indica come uno dei suoi migliori clienti e lo inserisce nella propria contabilità con il nome "IC", consentono di ritenere del tutto logico l'impianto motivazionale posto a fondamento
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dell'affermazione dell'inserimento stabile dello NA all'interno del sodalizio capeggiato dal AS. Sempre il ricordato principio di 'doppia conforme' consente di non valutare il rilievo secondo il quale, ad affrontare il tema della partecipazione di NA al sodalizio, il G.u.p. avrebbe fornito una lunga motivazione (pagg. 297-302), mentre la sentenza di secondo grado gli avrebbe dedicato solo 2 pagine (47/48). A NA è stata contestata la partecipazione all'associazione per delinquere ex art. 74 della legge sugli stupefacenti con lo specifico ruolo di stabile acquirente di sostanza stupefacente dal sodalizio capeggiato da AS TT;
la veste di partecipe ad un'associazione, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/1/2015 Rv. 265764-01). Il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 dell'11/10/2018, Rv. 275719-01; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, [...]). Sulla base delle dichiarazioni di AS emerge che NA, che aveva un telefono criptato per contattare ed essere contattato dal AS, era uno dei suoi 'migliori clienti' in quanto gli 'scarichi' di sostanza stupefacente a lui destinati, avvenivano ogni 15/20 giorni sulla base di rapporti intercorrenti non con il solo AS ma anche con L'OS, a partire dal 2019-. Parlando ad esempio del reato fine di cui al capo 17) AS ha dichiarato 'se si parla di 120.000 € si trattava sicuramente di 30 chili di erba che io davo a LI a 4.000 € al chilogrammo, era un quantitativo normale di erba che io consegnavo a LI'. Correttamente quindi la Corte ha ritenuto che tali dichiarazioni comprovassero, senza ombra di dubbio, non solo la sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione, sia sotto il profilo oggettivo che di affectio societatis, emergendo come AS lavorasse in un gruppo con fidati collaboratori, disponendo di un'importante rete logistica che garantiva una capillare distribuzione, ma anche il ruolo di rilievo di NA, cliente abituale e stabile del sodalizio in grado di garantire la consegna periodica di un quantitativo fisso di stupefacente e quindi entrate economiche che possono stimarsi inoltre 100.000 € ogni 15/ 20 giorni.
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La intraneità al gruppo è quindi ravvisabile sulla base della coscienza e volontà dello NA di assicurare, mediante l'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, con acquisti a carattere di stabilità e continuità, di rilevanza quantitativa ed economica, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e, dunque, alla permanenza in vita della societas sceleris. Elementi che i giudici di merito non hanno ravvisato nel ruolo di CA.
9.2 Risultando il motivo, nel suo complesso, manifestamente infondato, il ricorso di NA LI deve essere dichiarato inammissibile.
10. Per quanto riguarda il ricorso di AN IL, il motivo proposto riproduce sostanzialmente le censure mosse alla sentenza di primo grado con l'atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione, 'doppia conforme', dei giudici di merito, come richiamato nella premessa. Deve osservarsi inoltre che, sul punto specifico di ricorso, la posizione giurisprudenziale non registra difformità: "in tema di reati concernenti gli stupefacenti, per la concessione dell'attenuante della collaborazione di cui all'articolo 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall'imputato sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso." (Sez. 2, Sentenza n. 32907 del 03/05/2017, Rv. 270656 - 01). Nel caso di specie, la sentenza precisa che le dichiarazioni rese dalla AN nell'immediatezza dell'arresto del convivente L'OS, non hanno inciso sull'attività delittuosa dell'associazione per delinquere facente capo al AS e, tra l'altro, hanno riguardato circostanze che erano in massima parte già a conoscenza degli inquirenti come emerge anche dalla pronuncia del G.u.p. A riscontro di tale affermazione si sottolinea che la stessa AN, nel corso di un colloquio L'OS, mentre lo stesso era ristretto in carcere, gli racconta di aver riferito alle forze dell'ordine solo fatti agli stessi già noti;
inoltre, nonostante le dichiarazioni rese, la AN continuava ad interagire con gli altri appartenenti del gruppo criminoso, ricevendo, ad esempio, il sollecito da parte del L'OS a richiedere al NA il sostegno economico tipicamente spettante agli affiliati ai sodalizi criminosi e, quindi, sintomatico dell'esistenza del vincolo associativo tra i soggetti coinvolti nell'attività illecita. 10.1 Risultando il motivo manifestamente infondato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
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11. Un'analisi a parte deve essere effettuata in relazione ai ricorrenti HI CO e ZZ AN, ritenuti penalmente responsabili del reato di cui al capo 69) dell'imputazione, rapina ai danni di LL TA. Tale imputazione è stata trattata congiuntamente al procedimento principale solo per ragioni di economia processuale, essendo emersa la prova del reato nel corso di intercettazioni disposte nei confronti di CO UR, ma non riguardando i fatti né l'organizzazione criminale né reati-fine della stessa
associazione.
Il reato di rapina è stato infatti attribuito a ZZ CO -non ricorrente- HI CO e ZZ AN, sulla base di una intercettazione ambientale captata a bordo dell'auto della CO tra la stessa e il suo amico ZZ CO, il quale raccontava, in modo chiaro e senza accortezze, di aver perpetrato una rapina ai danni della ragazza di un suo conoscente -LL TA, parte offesa in questo procedimento-, unitamente allo 'zio Frankie', successivamente identificato in ZZ AN e un amico napoletano di nome CO, successivamente identificato in HI CO -controllato il giorno della rapina a bordo della AN dove si trovava la parte offesa al momento dei fatti -; la dinamica raccontata dal ZZ CO veniva riscontrata sulla base della denuncia sporta dalla persona offesa TA LL. Il ricorso di entrambi i concorrenti nel reato, HI CO e ZZ AN, condivide il motivo che per ZZ è unico- con il quale si chiede l'annullamento della sentenza per avere, la Corte di appello, affermato la responsabilità dei ricorrenti sulla base di una conversazione ambientale tra terzi non valutata con il necessario rigore, in particolare senza valutare elementi di riscontro al contenuto della intercettazione, tramite indizi muniti di gravità, precisione e concordanza. A tal riguardo, la Corte territoriale che, peraltro, ha riportato, in sentenza, il testo della intercettazione, in modo da consentirne l'apprezzamento integrale, ha fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 26371401) "Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.". Nel caso in esame, al di là della coerenza interna del racconto fatto dal ZZ CO alla CO, esplicitamente riferito ad una rapina da questi perpetrata unitamente allo zio, ZZ AN, le dichiarazioni sono state puntualmente riscontrate dalla descrizione dei fatti fornita dalla persona offesa, perfettamente sovrapponibile anche nei dettagli - a quella fatta dal ZZ.
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Firmato Da: FEDERICA TI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: MARIA GRAZIA BENEDETTI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 4885061953e94ea Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
Inoltre, significativo è il richiamo dell'accertamento investigativo concernente la disponibilità, da parte del ZZ CO, di un'autovettura Fiat AN nera (ossia il medesimo veicolo indicato da quest'ultimo come utilizzato per la commissione della rapina), proprio nel giorno di commissione del reato, quando lo stesso era stato controllato a bordo di detto mezzo insieme con OL AL, in cui si identifica il "AL" citato nell'intercettazione. 11.1 HI CO lamenta inoltre, con il secondo motivo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto fondato su valutazioni che vengono estese a tutti e tre i soggetti coinvolti nella vicenda, senza la necessaria individualizzazione in relazione al singolo imputato. Al fine di ritenere o escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, 'sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente' (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [...]). Nel caso in esame, la Corte di appello, richiamando i criteri utilizzati dal giudice di primo grado, ha valorizzato, in termini negativi, la particolare violenza del fatto, "freddamente preordinato", i gravi precedenti a carico dell'imputato, l'entità del danno cagionato alla persona offesa, non solo patrimoniale ma anche morale, riconosciuto dallo stesso ZZ CO (che racconta alla CO della paura della vittima, avendole puntato alla testa una pistola), e, da ultimo, l'immediata ricollocazione della merce provento di delitto, rivelatrice di "uno stabile e professionale inserimento negli ambienti criminali legati alla ricettazione di preziosi". 11.3 Alla luce delle esposte considerazioni, entrambi i ricorsi appaiono manifestamente infondati.
12. I ricorsi IT GE e RI AC.
In riferimento alla posizione di IT GE (vedi tutti i motivi di ricorso) e RI AC (vedi in particolare primo e secondo motivo, anche della memoria ex art. 121 cod. proc. pen.), i principi giurisprudenziali di cui in premessa non risultano rispettati, posto che nella sentenza non si specifica se e in che modo le varie attività di spaccio fossero riconducibili alla societas sceleris di riferimento;
non emergono rapporti tra i vari associati, dato che non si specifica se IT e RI, nel compiere i reati loro ascritti, operassero con la consapevolezza di agire in un contesto associativo, piuttosto che quali concorrenti nei reati di detenzione e spaccio della sostanza stupefacente.
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La ricostruzione in fatto che emerge dalle sentenze di merito presenta plurimi aspetti di intrinseca contraddittorietà nella misura in cui da un lato si afferma la partecipazione all'associazione e, dall'altro, non fornisce gli elementi che rappresentano la tipica estrinsecazione del fenomeno associativo e che lo distinguono rispetto al mero concorso di persone nel reato. In particolare, per quanto riguarda la posizione di RI, la sentenza appellata ha effettuato dei meri rinvii alla sentenza di primo grado, senza analizzare compiutamente, nemmeno richiamandole testualmente, nessuna delle condotte significative di adesione al sodalizio criminoso;
per quanto riguarda poi l'elemento soggettivo la Corte di appello opera un mero rinvio alla giurisprudenza applicabile, senza fornire alcun riferimento concreto (pg 51: *In ordine all'assenza di consapevolezza e di agire all'interno di un sodalizio criminoso basta richiamare la copiosa giurisprudenza di legittimità che chiarisce tale profilo più strettamente soggettivo, confutando la tesi difensiva che pare quasi richiedere l'esistenza di documentazione formale sottoscritta al fine di ritenere sussistente il dato partecipativo»). Anche dalla portata contenutistica della memoria depositata da RI in sede di udienza preliminare, di contenuto confessorio, emerge senza dubbio la partecipazione ai reati- fine (RI dichiarava di essersi fatto coinvolgere da FE in un periodo di difficoltà economica legata alla pandemia proponendosi come autista dietro il corrispettivo che andava dai 300 ai 1.500 €) ma nulla in merito alla associazione di cui è stato dichiarato partecipe, desumendo la qualifica di associato dal ruolo di corriere svolto dal medesimo e dalla commissione dei reati-fine (detenzione e spaccio di stupefacenti e riciclaggio), ovvero dall'utilizzo, da parte del RI, di un mezzo manipolato di pertinenza dell'organizzazione, e del denaro costituente il provento delle cessioni che provvedeva a trasferire a soggetti di nazionalità cinese per farlo recapitare al AS. Lo stesso AS nelle sue dichiarazioni collaborative ha riferito di non conoscere personalmente RI che indicava come persona incaricata dai milanesi, ovvero come collaboratore di FE, che curava la logistica mediante lo stoccaggio e la distribuzione ai corrieri tra cui appunto RI;
il ricorrente è stato ritenuto "longa manus del gruppo milanese nell'ambito del contesto associativo di Torino" nonostante il "gruppo milanese" sia composto da soggetti che non hanno avuto coinvolgimento processuale con la struttura torinese e che per parte di loro sia stato disposto stralcio delle posizioni con invio al giudice competente. Peraltro, la sentenza non spiega come fosse organizzato il "gruppo milanese", né indica il funzionamento della relativa piazza di spaccio e neppure sono indicati i pusher e i singoli acquirenti e, soprattutto, manca la motivazione del ruolo asseritamente rivestito dal RI, di "collante" tra i due sodalizi.
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Firmato Da: FEDERICA
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Non risulta inoltre compiutamente analizzata la dedotta breve durata della partecipazione del RI alle attività del gruppo e nemmeno l'improvvisa uscita di scena del ricorrente dopo poco più di una settimana dal primo reato fine accertato (capo 56 primo reato;
capo 65) ultimo reato, per un arco temporale che va dal 27 maggio 2021 al 03 giugno 2021); non è stato analizzato, se non per definirlo di scarso valore, l'argomento difensivo relativo all'assenza di partecipazione agli utili da parte del RI stesso. Le osservazioni svolte da questo Collegio non avvalorano, peraltro, la violazione, dedotta da RI, del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, che è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione". (Sez. 6, n. 10140 del 18/2015, Rv. 262802). Nel caso in esame, in primo luogo l'indicazione dell'esistenza di un "gruppo milanese" del quale il RI avrebbe fatto parte non integra la contestazione di un fatto diverso da quello descritto nell'imputazione, essendo stato chiarito che la stessa debba intendersi come presenza, sul territorio di Milano, di alcuni sodali dell'organizzazione facente capo al AS (tra i quali, appunto, il ricorrente), che avevano costituito una sorta di articolazione di quest'ultima, senza, tuttavia, che ciò abbia determinato una modifica delle condotte ascritte al RI o, tantomeno, un'attribuzione di fatti ulteriori con conseguente compromissione del diritto di
difesa.
12.1 Con riguardo ai motivi citati, pertanto, la sentenza nei confronti di RI deve essere annullata per nuovo giudizio sulla appartenenza al sodalizio criminoso, con il conseguente assorbimento degli ulteriori motivi comuni attinenti all'associazione (sesto motivo, concernente l'aggravante di cui all'art. 74, n. 3 d.P.R. 309/90; settimo motivo;
ottavo motivo, relativi alla commisurazione della pena;
nono motivo, relativo alla confisca). 12.3 Il terzo motivo, riferito al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., è inammissibile in quanto ripropone uno dei motivi di appello senza confrontarsi con le esaustive argomentazioni fornite dalla sentenza impugnata, in cui si evidenziano il significativo lasso di tempo trascorso e la distanza chilometrica intercorrente tra il luogo ove è avvenuta la consegna dello stupefacente e quello in cui è stata consegnata la somma di denaro ai "Cinesi", circostanze preclusive della possibilità di ritenere che il primo dei menzionati eventi costituisca il delitto presupposto del secondo e di escludere la responsabilità del RI in ordine al reato di riciclaggio.
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12.4 Il quarto non è fondato in quanto, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, non si configura alcuna violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza atteso che la condotta di acquisto, custodia temporanea e successiva restituzione dello stupefacente implica, evidentemente, anche quella di detenzione per la quale RI è stato condannato. 12.5 Il quinto motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, in cui si sottolineano l'irrilevanza del dato della qualità non buona dello stupefacente, in considerazione degli elevati quantitativi trattati, dell'utilizzo di mezzi di trasporto alterati, e la contestualizzazione delle condotte delittuose nell'ambito di una articolata attività di narcotraffico, circostanze che escludono la sussumibilità di queste ultime nell'alveo applicativo del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/90.
12. 6 Il settimo motivo è infondato.
Correttamente la Corte territoriale, con riferimento al capo di imputazione 65), ha evidenziato come il dato ponderale (due borsoni contenenti complessivamente 66 chilogrammi di stupefacente) consenta di affermare la consapevolezza, da parte del RI, di detenere (e trasportare) un quantitativo di sostanza contenente almeno due chilogrammi di principio attivo.
13. Per quanto riguarda IT GE, in ordine alla sussistenza, a suo carico, degli estremi della fattispecie associativa, la Corte territoriale ha valorizzato il contenuto dell'interrogatorio reso dallo stesso IT da cui è emersa la consapevolezza della natura stupefacente della sostanza di cui consentiva le operazioni di carico e scarico e stoccaggio presso un'area riservata nella sua esclusiva disponibilità, ma non ha ulteriormente specificato, se non citando la circostanza che IT aveva conosciuto diversi soggetti con cui trattava il De IM, elementi dai quali dedurre conferma della consapevolezza dell'esistenza del sodalizio, né analizzato la circostanza che dopo l'arresto di De IM anche la condotta di IT cessava, benché la vita dell'associazione proseguisse con altri soggetti. Il fatto di aver custodito lo stupefacente reiteratamente nel tempo, non consente, come riportato dalla difesa, di inferire la consapevolezza della partecipazione all'organizzazione criminosa, stabilendo un automatismo non consentito e realizzando una c.d. motivazione circolare, per cui la condanna associazione è conseguenza alla sola partecipazione nei reati fine.
per
13.1 Anche in relazione alla posizione di IT, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
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14. Sulla base delle suesposte considerazioni, riassumendo le valutazioni effettuate rispetto ai singoli ricorsi, questa Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI AC e IT GE con rinvio per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, relativamente alla rispettiva condotta di partecipazione all'associazione criminosa- art. 74 d.P.R. 309/90- di cui al capo 1) dell'imputazione rigetta il ricorso del Procuratore generale;
rigetta i ricorsi di De IM CA e NA UC e li condanna al pagamento delle spese processuali;
dichiara inammissibili i ricorsi di NA LI, ZZ AN, HI CO, Di IO AL ER e AN IL che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo, per nessuno dei ricorrenti, una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI AC e IT GE con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta il ricorso del Procuratore generale. Rigetta i ricorsi di De IM CA e NA UC e li condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di NA LI, ZZ AN, HI CO, Di IO AL ER e AN IL che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/02/2026
Il Consigliere estensore IA GR DE
Il Presidente RL Di EF
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