Sentenza 24 luglio 2001
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- 1. Sesso e ascensoriRoberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 15 ottobre 2001
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/2001, n. 10060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10060 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
1 0060 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLONTAȚIANO LA CORTE SUI REMA Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Vendita Rinclusione del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: السعيدة Contirath Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 3996/99 1.22664 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Cron Consigliere - Rep. 3354 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 04/05/01 Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENT ENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 24 LUG. 2001 COMUNE MANDELA, in persona del Sindaco Dott. TOZZI IL CANCELLIERE Augusto, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE му LI MEDAGLIE D'ORO 93, difeso dall'avvocato ANGELO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente contro elettivamente OR, CARRONE MATILDE VED domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 117, presso lo studio dell'avvocato CALABRESE MARCO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 - nonchè contro 771 -1- OR MARCO, OR DANIELA;
- intimati avverso la sentenza n. 2176/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Umberto му GOLDONI;
ete LI Angelo, deposita in udienza udito l'Avvocato delibera del Comune di MANDELA, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto per notar Spada del 18.7.1979, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Roma 1'8.8.79, il comune di Mandela vendeva a CO PE un lotto di un terreno facente parte del comprensorio denominato "colle Cappellino", contrassegnato dal n.1 del piano di zona e distinto al catasto terreni alla pag. 118, foglio 12, part.233, al prezzo di lire 400 al metro quadrato con l'obbligo (art.5) per l'acquirente di edificare, entro tre anni dalla presa di possesso, un fabbricato di civile abitazione, conforme alle disposizioni della convenzione di lottizzazione, già nota all'acquirente. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione il Comune aveva costituito un Consorzio, con atto del 20.1.1977, del quale dovevano far parte tutti i سر proprietari degli immobili del comprensorio, al quale il PE aveva aderito con la firma del contratto di compravendita (artt.8 e 9), opere di urbanizzazione mai attuate. Il Comune di Mandela, a seguito del mancato adempimento dell'obbligo di costruzione da parte del PE, dichiarava di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., per come previsto dall'art.7 del contratto di compravendita, con annotazione del 30.7.1991 presso la competente Conservatoria dei RR.II. Con atto di citazione notificato il 7.11.1991 AT RR, coniuge ed erede del PE, conveniva davanti al Tribunale di Roma il Comune di Mandela perché, previo, occorrendo, l'annullamento dell'atto amministrativo di risoluzione unilaterale del contratto per prescrizione del relativo diritto, fosse annullata o comunque fosse dichiarata inefficace l'annotazione presso la Conservatoria dei RR.II. Si costituiva l'Ente convenuto contestando quanto dedotto ex adverso, chiedendo ed ottenendo di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri eredi ed instando in via riconvenzionale per la declaratoria di risoluzione del contratto. Con sentenza 6.4.1994 l'adito Tribunale, ritenuta l'inefficacia dell'atto unilaterale del Comune e l'irrilevanza degli inadempimenti dell'Amministrazione in relazione agli obblighi assunti dagli acquirenti, rigettava la domanda degli eredi PE ed, in accoglimento della riconvenzionale proposta dal Comune, dichiarava risolto il contratto di compravendita per fatto e colpa della parte acquirente, compensando le spese giudiziali. Proponevano gravame la AR nonché gli altri eredi CO e NI PE ed in via incidentale in punto spese il Comune di Mandela e la by Corte di appello di Roma, con sentenza 23.6.1998, accoglieva il primo e rigettava il secondo e, per l'effetto, rigettava la domanda di risoluzione dell'atto di vendita 18.7.79 e condannava il Comune alle spese del doppio grado, ritenendo che l'incontestato mancato adempimento, da parte del suddetto comune, degli obblighi a suo carico (mancata realizzazione della Commissione consortile e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché degli allacciamenti ai servizi idrici ed energetici essenziali), escludesse la volontarietà e, quindi, la colpevolezza degli acquirenti per la mancata edificazione nel triennio dell'acquisto. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il comune di Mandela affidandolo a tre motivi, il primo dei quali prospettava anche una questione di giurisdizione (donde l'assegnazione alle S.U.). Ha resistito solo la AR con controricorso. Il Comune ricorrente ha depositato memoria. Con sentenza in data 11.5.2000, le Sezioni Unite dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario e la causa, per i restanti due motivi, veniva assegnata a questa Sezione. Il Comune di Mandela ha depositato ulteriore memoria. 2 Motivi della decisione Come si è specificato in narrativa, nel primo motivo di ricorso il Comune, oltre a sollevare la questione di giurisdizione già decisa dalle Sezioni Unite con la sentenza ricordata, ha sollevato anche una censura relativa alla violazione dell'art. 112 cpc, in buona sostanza sostenendo che i PE avrebbero sollevato una domanda nuova in appello allorchè hanno introdotto la tesi dell'inadempimento del Comune stesso. La censura non è fondata;
come ha esattamente rilevato la Corte capitolina, poiché la questione involge una exceptio inadimpleti contractus, essa può essere proposta dall'appellante anche in appello (cfr. Cass. 14.2.19975, n.568; 13.5.1980, n.3151; 30.3.1989, n. 1554). ہو L'implicazione relativa alle spese dipende peraltro da altri profili che verranno esaminati subito dopo. Infatti, l'Ente ricorrente, con il secondo ed il terzo motivo di ricorso (rispettivamente, violazione degli artt. 1470 e 1476 c.c, nonché omessa e contraddittoria motivazione), che possono essere esaminati congiuntamente siccome connessi, si duole per un verso che la sentenza impugnata abbia ricollegato la risoluzione del contratto all'inadempimento dell'obbligo assunto dal Comune di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, mentre tanto competeva al Consorzio costituito dallo stesso Ente territoriale con rogito Campanini del 20.10.1977, e di cui facevano parte tutti i proprietari degli immobili ricompresi nella lottizzazione (fra i quali il PE), come esplicitamente prevedeva l'art.9, da leggersi in correlazione con l'art. 8 dello stesso contratto. 3 Sotto altro aspetto, si lamenta che la stessa sentenza avrebbe ritenuto che era incontestata tra le parti la mancata costituzione della Commissione consortile, senza indicare da quali fonti fosse tratto tale convincimento. La tesi della Corte capitolina si basa in effetti sulla considerazione secondo cui sarebbe incontestata tra le parti la mancata costituzione della Commissione tecnica consortile e la mancata realizzazione, "a tutt'oggi" delle opere di urbanizzazione e degli allacciamenti ai servizi essenziali, donde la “non volontarietà” dell'inadempimento dell'obbligo assunto dalla parte acquirente di edificare nel triennio dalla stipula della compravendita. Risulta evidente che assumono rilievo determinante ai fini della decisione adottata i due elementi riferiti alla mancata costituzione della Commissione consortile ed alla non attuata realizzazione delle opere di urbanizzazione. лу Peraltro, la sentenza impugnata definisce tali fatti incontestati dalle parti, senza indicare minimamente le fonti di tale convincimento, che appare quanto meno immotivato sufficientemente, soprattutto a fronte della rilevata “novità”, in grado di appello, della questione afferente all'inadempimento (ritenuto) del Comune. Poiché risulta evidente che anche il profilo afferente alla invocata violazione di legge dipende logicamente dalla sussistenza o meno dei fatti ritenuti, senza sufficiente motivazione, incontestati, e ciò secondo la stessa ricostruzione della sentenza impugnata, ne consegue che mentre, per i motivi detti, va riconosciuto il vizio di motivazione insufficiente, con conseguente cassazione della sentenza stessa, sarà il giudice del rinvio, alla luce delle acquisizioni e delle valutazioni necessarie al riguardo, a valutare se nella fattispecie possano o meno trovare applicazione le norme la cui violazione si assume. Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che 4 provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 4.5.2001 40000 Il Presidente 290000 Il Consigliere estensore Mu s tafollowin Уралын IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna CANCEL DEPOSITATO 24 LUG. 2001 Roma IL CANCELLIERE 01 ENICATE ROMA 2 4 Serie UFFICIO DELLE OTT. 2001 Registrato in date ein. h. 379.5... versate S. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (lire RACCICHINI) (D 5