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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/05/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1508/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Appellante
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Quarto P.IVA_2
Francesco
Appellata
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo. Appello avverso la sentenza
n. 1213/23 pubblicata in data 06/07//2023 del Tribunale di Venezia
CONCLUSIONI
Per l'appellante Nel merito: in accoglimento del presente appello, dichiarare nullo e/o inefficace o comunque revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto, per assenza dei requisiti ex artt. 633 s.s. c.p.c. nei termini sopra esposti
Nel merito: in accoglimento del presente appello, dichiarare nullo e/o inefficace o comunque revocarsi e/o annullarsi l'atto di precetto nei termini esposti nell'atto di citazione in opposizione proposto in primo grado, da intendersi qui integralmente richiamato
Nel merito: in accoglimento del presente appello, rigettare qualsivoglia domanda di
Contr condanna contro il per le ragioni sopra esposte
In ogni caso: condannare parte appellata alla restituzione di tutte le somme già ricevute in relazione al decreto ingiuntivo 1535/2022 del Tribunale di Venezia ed alla sentenza del Tribunale di Venezia n. 1213/2023, oggetto della presente impugnazione, di cui alla documentazione sub. III che si allega
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio
Per l'appellata
In via preliminare: - dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal
, per tutti i motivi ex ante rappresentati; Parte_1
- rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata.
Nel merito in via principale: - rigettarsi in toto l'appello proposto dal
[...]
in quanto del tutto infondato e, per l'effetto, confermarsi Parte_1
la sentenza impugnata.
In ogni caso: - spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVAZIONE
Fatto
pag. 2/6 Con decreto ingiuntivo n. 1535/2022 del 14.07.2022 il Tribunale di Venezia ingiungeva alla società e al di Parte_2 Parte_1 Parte_1
pagare, in solido tra loro, immediatamente in favore di Parte_3
la somma di euro 124.978,52, oltre interessi e spese a fronte di
[...] lavori di demolizione e ricostruzione per il ripristino dell'agibilità effettuati dall'ingiungente sui beni immobili in proprietà di Pt_2 Parte_2
In data 21.07.2022 notificava l'atto Parte_3 di precetto volto ad ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data
14.09.2022, il conveniva in giudizio Parte_1 [...] chiedendo in via preliminare l'accertamento Parte_3 della nullità e dell'inefficacia del dell'atto di precetto per mancata osservanza del termine dilatorio di cui all'art.14 del d.l. n.669/1996 e nel merito, quanto al decreto ingiuntivo opposto, rilevando la propria estraneità in quanto privo di alcun ruolo nell'amministrazione dei beni sequestrati.
Si costituiva l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione ed evidenziando come la sussistenza della legittimazione passiva in capo al Ministero ingiunto era conseguenza della volturazione in capo a quest'ultimo delle azioni della
[...]
a seguito del sequestro disposto con provvedimento n. 33/2014 Reg. Mis. Parte_2
Pre., del Tribunale di Latina – Sezione Penale, e della successiva confisca disposta ex
d.lgs. n. 159/2011, con procedimento depositato il 10/7/2017 n. 33/2014 r.g.m.p. del
Tribunale di Latina – Sezione Penale, ed infine, con decreto n. 42/2018 emesso dalla
Corte d'Appello di Roma – Sezione Penale IV, depositato il 16/10/2018.
Con la sentenza n. 1213/23 il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione dichiarando il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e condannava il
[...]
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale rilevava che l'ingiungente era stata incaricata dall'amministratore giudiziario di effettuare i lavori di ristrutturazione di cui alla fattura (non contestata nel quantum) alla scopo di manutenere e amministrare i beni immobili di proprietà della pag. 3/6 “i cui beni e non solo azioni sono stati oggetto prima di Parte_2 sequestro e poi di confisca (si veda doc. 2 depositato da parte opposta)” ( cfr. sentenza impugnata) rilevando inoltre come l'amministrazione opponente costituita in giudizio non aveva indicato “l'eventuale amministrazione tenuta a resistere in giudizio”.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 1213/23 del Tribunale di Venezia ha interposto tempestivo appello il chiedendo la sospensione della provvisoria Parte_1
esecutività della sentenza e insistendo per la riforma della sentenza di primo grado. Con un unico motivo di appello l'amministrazione lamenta la violazione degli artt. 41, 42 e
54 del d.lgs. n. 159/2011 assumendo che oggetto di sequestro erano state le sole quote della società e non l'immobile oggetto di ristrutturazione e rilevando come il pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo poteva realizzarsi solo attraverso le risorse ritraibili dalla gestione della società Parte_2
Con comparsa di costituzione si è costituita Parte_3 eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendo il
[...] rigetto delle domande attoree rilevandone l'infondatezza.
All'udienza del 6 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi della decisione
L'appello va integralmente rigettato.
L'appellante omette di confrontarsi con le ragioni che sorreggono la sentenza impugnata e che hanno condotto il giudice di prime cure a rigettare l'opposizione. L'impugnazione si atteggia come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure: poiché reitera le censure già svolte nel giudizio di primo grado, non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata.
Diversamente da quanto allegato dall'appellante risulta infatti provato che il sequestro e la confisca hanno avuto ad oggetto non solo le sole quote societarie ma anche pag. 4/6 l'immobile oggetto dei lavori di cui alla fattura monitoriamente azionata, come risulta espressamente dal documento n.2 prodotto dall'opposta e come già indicato dal giudice di primo grado nell'impugnata sentenza a fondamento della propria decisione (“Ebbene, dalla ricostruzione dei fatti offerta dall'ingiungente e non contestata dall'amministrazione ingiunta, risulta che la società opposta è stata incaricata dall'amministratore giudiziario di effettuare i lavori di ristrutturazione di cui alla fattura
(non contestata nel quantum) alla scopo di manutenere e amministrare i beni immobili di proprietà della i cui beni e non solo azioni sono stati oggetto Parte_2
prima di sequestro e poi di confisca (si veda doc. 2 depositato da parte opposta). Alla luce di ciò, alcun dubbio può sorgere in ordine al diritto in capo alla società appaltatrice di rivolgersi allo Stato per ottenere il pagamento di quanto eseguito, stante l'insufficienza dei fondi della procedura.”).
Risulta espressamente indicato a pagina 15 del decreto di sequestro dei beni ex art.20 dlgs n.159/2011 emesso dal Tribunale penale di Latina Sezione penale n.33/14 Reg Mis
Prev che oggetto del sequestro non sono state solo le quote della società - come indicato dall'appellante - ma anche i beni immobili di proprietà della stessa ivi indicati espressamente e tra cui risulta compreso l'immobile sito in Mirabello (Fe) corso Italia
n.223.
E rispetto a tale prova e a tale specifica circostanza posta a fondamento della sentenza impugnata parte appellante non muove alcuna concreta contestazione limitandosi a reiterare l'apodittica affermazione che risulterebbero sequestrate solo le quote societarie.
Come già rilevato nella sentenza impugnata trova dunque applicazione l'art.42 d.lgs.
n.159/2011 già posto a base della pretesa creditoria dell'intimante nei confronti del perché i lavori si riferiscono al bene immobile Parte_1
sottoposto a sequestro.
L'art.42 del codice antimafia disciplina infatti le spese necessarie o utili per la conservazione e amministrazione dei beni soggetti a confisca o sequestro e si applica con riferimento a tali beni. Nel caso di specie i beni immobili di cui ai lavori eseguiti e relativi alla fattura azionata monitoriamente, di proprietà della persona giuridica Pt_2
pag. 5/6 Real Estate s.r.l risultano essere beni sottoposti a sequestro ed è per tale ragione che correttamente l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata rigettata.
L'appello va dunque integralmente rigettato.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 nei valori medi per tutte le fasi in euro 14.317,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
1213/23 del Tribunale di Venezia pubblicata in data 06/07//2023 lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna in Parte_1
persona del Ministro rappresentante p.t. a rifondere a
[...]
n persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore le spese di lite del presente grado, liquidate in euro
14.317,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
in persona del Ministro p.t.
[...]
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 7 maggio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1508/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Appellante
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Quarto P.IVA_2
Francesco
Appellata
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo. Appello avverso la sentenza
n. 1213/23 pubblicata in data 06/07//2023 del Tribunale di Venezia
CONCLUSIONI
Per l'appellante Nel merito: in accoglimento del presente appello, dichiarare nullo e/o inefficace o comunque revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto, per assenza dei requisiti ex artt. 633 s.s. c.p.c. nei termini sopra esposti
Nel merito: in accoglimento del presente appello, dichiarare nullo e/o inefficace o comunque revocarsi e/o annullarsi l'atto di precetto nei termini esposti nell'atto di citazione in opposizione proposto in primo grado, da intendersi qui integralmente richiamato
Nel merito: in accoglimento del presente appello, rigettare qualsivoglia domanda di
Contr condanna contro il per le ragioni sopra esposte
In ogni caso: condannare parte appellata alla restituzione di tutte le somme già ricevute in relazione al decreto ingiuntivo 1535/2022 del Tribunale di Venezia ed alla sentenza del Tribunale di Venezia n. 1213/2023, oggetto della presente impugnazione, di cui alla documentazione sub. III che si allega
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio
Per l'appellata
In via preliminare: - dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal
, per tutti i motivi ex ante rappresentati; Parte_1
- rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata.
Nel merito in via principale: - rigettarsi in toto l'appello proposto dal
[...]
in quanto del tutto infondato e, per l'effetto, confermarsi Parte_1
la sentenza impugnata.
In ogni caso: - spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVAZIONE
Fatto
pag. 2/6 Con decreto ingiuntivo n. 1535/2022 del 14.07.2022 il Tribunale di Venezia ingiungeva alla società e al di Parte_2 Parte_1 Parte_1
pagare, in solido tra loro, immediatamente in favore di Parte_3
la somma di euro 124.978,52, oltre interessi e spese a fronte di
[...] lavori di demolizione e ricostruzione per il ripristino dell'agibilità effettuati dall'ingiungente sui beni immobili in proprietà di Pt_2 Parte_2
In data 21.07.2022 notificava l'atto Parte_3 di precetto volto ad ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data
14.09.2022, il conveniva in giudizio Parte_1 [...] chiedendo in via preliminare l'accertamento Parte_3 della nullità e dell'inefficacia del dell'atto di precetto per mancata osservanza del termine dilatorio di cui all'art.14 del d.l. n.669/1996 e nel merito, quanto al decreto ingiuntivo opposto, rilevando la propria estraneità in quanto privo di alcun ruolo nell'amministrazione dei beni sequestrati.
Si costituiva l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione ed evidenziando come la sussistenza della legittimazione passiva in capo al Ministero ingiunto era conseguenza della volturazione in capo a quest'ultimo delle azioni della
[...]
a seguito del sequestro disposto con provvedimento n. 33/2014 Reg. Mis. Parte_2
Pre., del Tribunale di Latina – Sezione Penale, e della successiva confisca disposta ex
d.lgs. n. 159/2011, con procedimento depositato il 10/7/2017 n. 33/2014 r.g.m.p. del
Tribunale di Latina – Sezione Penale, ed infine, con decreto n. 42/2018 emesso dalla
Corte d'Appello di Roma – Sezione Penale IV, depositato il 16/10/2018.
Con la sentenza n. 1213/23 il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione dichiarando il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e condannava il
[...]
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale rilevava che l'ingiungente era stata incaricata dall'amministratore giudiziario di effettuare i lavori di ristrutturazione di cui alla fattura (non contestata nel quantum) alla scopo di manutenere e amministrare i beni immobili di proprietà della pag. 3/6 “i cui beni e non solo azioni sono stati oggetto prima di Parte_2 sequestro e poi di confisca (si veda doc. 2 depositato da parte opposta)” ( cfr. sentenza impugnata) rilevando inoltre come l'amministrazione opponente costituita in giudizio non aveva indicato “l'eventuale amministrazione tenuta a resistere in giudizio”.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 1213/23 del Tribunale di Venezia ha interposto tempestivo appello il chiedendo la sospensione della provvisoria Parte_1
esecutività della sentenza e insistendo per la riforma della sentenza di primo grado. Con un unico motivo di appello l'amministrazione lamenta la violazione degli artt. 41, 42 e
54 del d.lgs. n. 159/2011 assumendo che oggetto di sequestro erano state le sole quote della società e non l'immobile oggetto di ristrutturazione e rilevando come il pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo poteva realizzarsi solo attraverso le risorse ritraibili dalla gestione della società Parte_2
Con comparsa di costituzione si è costituita Parte_3 eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendo il
[...] rigetto delle domande attoree rilevandone l'infondatezza.
All'udienza del 6 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi della decisione
L'appello va integralmente rigettato.
L'appellante omette di confrontarsi con le ragioni che sorreggono la sentenza impugnata e che hanno condotto il giudice di prime cure a rigettare l'opposizione. L'impugnazione si atteggia come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure: poiché reitera le censure già svolte nel giudizio di primo grado, non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata.
Diversamente da quanto allegato dall'appellante risulta infatti provato che il sequestro e la confisca hanno avuto ad oggetto non solo le sole quote societarie ma anche pag. 4/6 l'immobile oggetto dei lavori di cui alla fattura monitoriamente azionata, come risulta espressamente dal documento n.2 prodotto dall'opposta e come già indicato dal giudice di primo grado nell'impugnata sentenza a fondamento della propria decisione (“Ebbene, dalla ricostruzione dei fatti offerta dall'ingiungente e non contestata dall'amministrazione ingiunta, risulta che la società opposta è stata incaricata dall'amministratore giudiziario di effettuare i lavori di ristrutturazione di cui alla fattura
(non contestata nel quantum) alla scopo di manutenere e amministrare i beni immobili di proprietà della i cui beni e non solo azioni sono stati oggetto Parte_2
prima di sequestro e poi di confisca (si veda doc. 2 depositato da parte opposta). Alla luce di ciò, alcun dubbio può sorgere in ordine al diritto in capo alla società appaltatrice di rivolgersi allo Stato per ottenere il pagamento di quanto eseguito, stante l'insufficienza dei fondi della procedura.”).
Risulta espressamente indicato a pagina 15 del decreto di sequestro dei beni ex art.20 dlgs n.159/2011 emesso dal Tribunale penale di Latina Sezione penale n.33/14 Reg Mis
Prev che oggetto del sequestro non sono state solo le quote della società - come indicato dall'appellante - ma anche i beni immobili di proprietà della stessa ivi indicati espressamente e tra cui risulta compreso l'immobile sito in Mirabello (Fe) corso Italia
n.223.
E rispetto a tale prova e a tale specifica circostanza posta a fondamento della sentenza impugnata parte appellante non muove alcuna concreta contestazione limitandosi a reiterare l'apodittica affermazione che risulterebbero sequestrate solo le quote societarie.
Come già rilevato nella sentenza impugnata trova dunque applicazione l'art.42 d.lgs.
n.159/2011 già posto a base della pretesa creditoria dell'intimante nei confronti del perché i lavori si riferiscono al bene immobile Parte_1
sottoposto a sequestro.
L'art.42 del codice antimafia disciplina infatti le spese necessarie o utili per la conservazione e amministrazione dei beni soggetti a confisca o sequestro e si applica con riferimento a tali beni. Nel caso di specie i beni immobili di cui ai lavori eseguiti e relativi alla fattura azionata monitoriamente, di proprietà della persona giuridica Pt_2
pag. 5/6 Real Estate s.r.l risultano essere beni sottoposti a sequestro ed è per tale ragione che correttamente l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata rigettata.
L'appello va dunque integralmente rigettato.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 nei valori medi per tutte le fasi in euro 14.317,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
1213/23 del Tribunale di Venezia pubblicata in data 06/07//2023 lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna in Parte_1
persona del Ministro rappresentante p.t. a rifondere a
[...]
n persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore le spese di lite del presente grado, liquidate in euro
14.317,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
in persona del Ministro p.t.
[...]
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 7 maggio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 6/6