Articolo 16 della Legge 11 marzo 1988, n. 67
Articolo 15Articolo 17
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14 marzo 1988
Art. 16. 1. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 3 miliardi per l'anno 1988 e di 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 da destinare agli organismi di normalizzazione ai sensi dell' articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317 . 2. A decorrere dal 1989, si provvede alla quantificazione della spesa con le modalita' di cui all' articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984 n. 887 .
Nota all'art. 16, comma 1:
Il testo dell' art. 8 della legge n. 317/1986 (Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche) e' il seguente:
"Art. 8 (Contributo agli organismi di normalizzazione).
- 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' concedere agli organismi di normalizzazione un contributo annuo determinato forfettariamente in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi".
Nota all'art. 16, comma 2:
Il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 e' riportato nella nota all'art. 1, comma 6.
Entrata in vigore il 14 marzo 1988
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