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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 1696/2024 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Francesco Marotta ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in
Laurino (SA), alla Piazza Magliani nr. 3
e da
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Francesco Marotta ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Laurino (SA), alla Piazza A. Magliani nr. 3 ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 05/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso, e - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in Viggiano (PZ) in data 11/12/2004 e che dalla loro unione sono nati i figli (nato il Per_1
04/05/2007) e (nato il [...]) - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, Per_2 unitamente all'incompatibilità caratteriale che preclude la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del rispetto reciproco e con facoltà di scegliere liberamente la propria dimora. 2. I coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio. 3. I coniugi dichiarano che non vi sono rapporti patrimoniali in essere tra loro, né beni in Comune
4. La Casa
Coniugale, in proprietà ESCLUSIVA di Marina, III Vico Margherita di Savoia n. 1 85059 Pt_1
– VIGGIANO (PZ), sarà adibita a residenza familiare.
5. Il Sig. verserà ai Parte_2 figli, a titolo di mantenimento, l'importo di € 700,00 mensili, da corrispondere con bonifico bancario all'IBAN già in suo possesso e nella titolarità della moglie, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese. 6. L'Assegno Unico per i figli sarà attribuito alla moglie, Pt_1
A tal proposito il Sig. , di comune accordo con , si
[...] Parte_2 Parte_1 impegna ed obbliga a disbrigare tutti gli adempimenti burocratici per consentire l'incasso di tale
Assegno Unico.
7. I figli minori, ed saranno affidati ai genitori in forma Per_2 Per_1 condivisa, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, 8. Parte_1 contribuirà nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, Parte_2 secondo le linee programmatiche compendiate nel protocollo approvato dal Consiglio Nazionale
Forense, che sarà necessario sostenere nell'interesse dei figli minori. 9. Le parti esprimono reciproca rinuncia, con contestuale e reciproca accettazione, ad ogni forma di mantenimento personale. 10. si obbliga ed impegna a rimborsare alla moglie, Parte_2 Pt_1
la somma di €. 1.700,00 da questa sostenuta ed anticipata nella misura del 50% imputabile
[...] al padre (Totale anticipato per cure mediche del figlio = €. 3.400,00), mediante Per_2 versamento mensile di €. 50,00 all'IBAN già in suo possesso ed in titolarità di Parte_1
Importo da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese 11. si obbliga ed Parte_2 impegna a restituire alla moglie, la somma di €. 12.000,00, da questa già Parte_1 personalmente versata, per intraprendere un'Attività Commerciale alla data odierna CHIUSA. Lo
2 stesso si obbliga ed impegna a pagare tale importo entro e non oltre il 31.12.2025 ed in ogni caso, se percepito in data anteriore, appena gli verrà corrisposto il T.F.R. di cui ha fatto richiesta 12. Spese
e compensi di causa sono integralmente compensate.”.
All'udienza del 21/11/2024, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato quanto dedotto nel ricorso di separazione.
Alla successiva udienza del 16/01/2025, dato atto del deposito telematico della documentazione attestante le condizioni economico-reddituali dei coniugi e del piano genitoriale, il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Preso atto della mancanza del piano genitoriale, il Tribunale ha rinviato la causa all'udienza del
20/03/2025. In tale data, preso atto dell'avvenuto deposito, la causa è stata riservata in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale, relativo ai figli minori e . Per_1 Per_2
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse dei figli minori, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale
a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse dei minori a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Viggiano (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da
[...]
e con rituale ricorso, così provvede: Parte_2 Parte_1
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno Parte_2 Parte_1
contratto matrimonio in Viggiano (PZ) in data 11/12/2004, trascritto nel Registro degli
3 atti di matrimonio del Comune di Viggiano (PZ) dell'anno 2004, Atto nr. 18, Parte II,
Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con collocamento presso la madre.
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Viggiano (PZ) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 20/03/2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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