Articolo 17 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 16Articolo 18
Versione
15 marzo 1973
Art. 17.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 684.276.000.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1973.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello dei trasporti e dell'aviazione civile.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973