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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 5418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5418 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 5726 / 2024 vertente
TRA
, nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to BERNARDO RAFFAELE Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato il 7.03.2024 l'istante ha convenuto in giudizio l' impugnando l'avviso di addebito nr. 371 2024 0000 6162 22 000, notificato il 31.01.2024, per l'importo di € 1.340.60 a titolo di contributi relativi alla Gestione dell'azienda lavoratori dipendenti, richiesti in seguito alla revoca dell'esonero contributivo L.178/2020. Pertanto, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Dichiarare per tutti i motivi sopra addotti l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e per l'effetto annullare lo stesso, accertando il diritto del ricorrente a ricevere l'esonero contributivo per l'assunzione del sig.
con vittoria di spese. CP_2
Premesso di essere titolare di ditta individuale, il ricorrente esponeva all'uopo che nell'anno 2022, si era avvalso dell'esonero contributivo previsto dall' art. 1 comma 10 e 15 della legge 30.12.2020 n. 178 per il caso di assunzione di giovani a tempo indeterminato under 36 che non avessero in precedenza fruito di tale forma contrattuale;
di avere in particolare assunto con contratto a tempo indeterminato opo avere CP_2 verificato, attraverso il modello C2 , lo storico dei rapporti di lavoro del predetto che attestava CP_2
l'assenza per lo stesso di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato ( risultando infatti lo stesso essere stato assunto per il periodo dal 2015 al 2016 con contratto a tempo determinato, e per due separati periodi dal 19.10.2016 al 18.10.2017 e dal 15.02.2019 al 2.03.2021 con contratto di apprendistato).
CP_ Tanto premesso, il ricorrente lamentava la illegittimità della condotta dell' che aveva affermato la inapplicabilità dell'esonero contributivo per il fatto che il predetto ra stato in passato già CP_2 assunto con un contratto a tempo indeterminato ( in particolare in data 15.02.2019).
1 CP_ Parte ricorrente ha dedotto che quanto eccepito dall' non corrispondeva alla realtà, atteso invero che il ra stato assunto in data 15.02.2019 alle dipendenze della ditta Aemme Impianti srl con contratto di CP_2 apprendistato professionalizzante.
CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, in considerazione della mancanza nella fattispecie dei presupposti per la fruizione del cd. esonero contributivo under 36 e sostenendo il mancato dispiego della dovuta diligenza da parte del ricorrente nella effettuazione delle verifiche all'atto dell'assunzione del dipendente n relazione al quale vi era stata la fruizione dell'abbuono. CP_2
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 02/07/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è fondata e merita di essere accolta .
È controversa tra le parti la natura del pregresso rapporto di lavoro di on la ditta Aemme CP_2
Impianti srl, rapporto sorto in data 15.02.2019 e cessato in data 2.03.2021; mentre secondo la difesa della CP_ parte ricorrente si sarebbe trattato di un contratto di apprendistato professionalizzante, secondo l' in effetti era in realtà un contratto a tempo indeterminato tout court.
La questione è dirimente atteso che la assenza di precedenti contratti a tempo indeterminato in capo al soggetto under 35 assunto è il presupposto per la fruizione del beneficio per l'esonero contributivo previsto dall' art. 1 comma 10 e 15 della legge 30.12.2020 n. 178 per l'assunzione del dipendente CP_2
d'altro canto, a norma dell'articolo 1, comma 101, secondo capoverso, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(legge di Bilancio 2018) “Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato”.
CP_ L' in memoria di costituzione ha confermato che – come sostenuto dal ricorrente nell'atto introduttivo - effettivamente le comunicazioni presentate telematicamente dalla Aemme Impianti Srl al momento Pt_2 dell'assunzione e della cessazione del contatto di lavoro, e per l'effetto il modello C2 storico, riportano per il tipo contrattuale “apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” , ma ha eccepito che il CP_2 modello C2/storico non può essere considerato strumento affidabile basandosi esclusivamente sui dati e a causa del mancato incrocio con i dati del sistema Uniemens, generalmente più affidabile in Pt_2 quanto aggiornato con le denunce aziendali contributive (DM) a cui tutti i datori di lavoro con dipendenti sono CP_ tenuti ad adempiere mensilmente. L' poi, sulla base di quanto appena riportato, ha dedotto che nel periodo 15/02/2019 – 02/03/2021la società Aemme Impianti Srl aveva, al di là dell'inquadramento comunicato a mezzo degli UniLav, proceduto ad inquadrarlo nelle denunce mensili aziendali (Uniemens) come operaio con contratto a tempo pieno ed indeterminato (codice 1FI, 40 ore settimanali), versando un salario mensile di 1267 euro ed applicando alle retribuzioni aliquote contributive senza avvalersi del beneficio proprio degli apprendisti;
evidenziava altresì che anche la lettuira dell'estratto contributivo avrebbe potuto dare indicazione in tal senso alla società ricorrente, atteso che le righe dell'estratto conto previdenziale corrispondenti al periodo 15/02/2019 – 02/03/2021 non riportano in “Tipo contribuzione” la dizione
“Apprendista”, ma l'indicazione “Lavoro dipendente”.
CP_ La tesi dell' a parere dello scrivente giudice non coglie nel segno, dovendosi piuttosto aderire – sulla base di una ponderata riflessione degli atti di causa - alla opzione difensiva sostenuta di parte ricorrente nelle note CP_ di trattazione scritta depositate per l'udienza del 8.05.2025, secondo cui l' pur avendone l'onere, non ha provato la esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il la predetta Aemme CP_2
Impianti, essendosi limitato ad indicare che il il appare essere stato equiparato in tutto e per tutto ad CP_2 un operaio a tempo indeterminato” durante il rapporto di lavoro con la soc. Aemme Impianti srl. di quanto CP_ CP_ dedotto l' nulla prova. Né può avere valore a sostegno della tesi dell' la circostanza dell'indicazione nell'estratto contributivo per il periodo contestato di un rapporto di lavoro dipendente;
tale dizione infatti
2 appare neutra, e ben compatibile con la esistenza di un rapporto di lavoro di apprendistato, cheè in effetti un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato.
In tale contesto non è revocabile in dubbio il dispiego della massima diligenza da parte del ricorrente nella verifica dell'inesistenza di rapporti indeterminati del er poi assumerlo. CP_2
Per tali motivi, la opposizione deve essere accolta e per conseguenza va dichiarata l'inesistenza dell' indebito CP_ vantato dall'
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione .
PQM
Dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente a ricevere l'esonero contributivo per l'assunzione di CP_2
CP_ condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre iva, cpa e rimborsi come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.to BERNARDO RAFFAELE
Si comunichi .
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 2.07.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
3
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 5726 / 2024 vertente
TRA
, nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to BERNARDO RAFFAELE Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato il 7.03.2024 l'istante ha convenuto in giudizio l' impugnando l'avviso di addebito nr. 371 2024 0000 6162 22 000, notificato il 31.01.2024, per l'importo di € 1.340.60 a titolo di contributi relativi alla Gestione dell'azienda lavoratori dipendenti, richiesti in seguito alla revoca dell'esonero contributivo L.178/2020. Pertanto, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Dichiarare per tutti i motivi sopra addotti l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e per l'effetto annullare lo stesso, accertando il diritto del ricorrente a ricevere l'esonero contributivo per l'assunzione del sig.
con vittoria di spese. CP_2
Premesso di essere titolare di ditta individuale, il ricorrente esponeva all'uopo che nell'anno 2022, si era avvalso dell'esonero contributivo previsto dall' art. 1 comma 10 e 15 della legge 30.12.2020 n. 178 per il caso di assunzione di giovani a tempo indeterminato under 36 che non avessero in precedenza fruito di tale forma contrattuale;
di avere in particolare assunto con contratto a tempo indeterminato opo avere CP_2 verificato, attraverso il modello C2 , lo storico dei rapporti di lavoro del predetto che attestava CP_2
l'assenza per lo stesso di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato ( risultando infatti lo stesso essere stato assunto per il periodo dal 2015 al 2016 con contratto a tempo determinato, e per due separati periodi dal 19.10.2016 al 18.10.2017 e dal 15.02.2019 al 2.03.2021 con contratto di apprendistato).
CP_ Tanto premesso, il ricorrente lamentava la illegittimità della condotta dell' che aveva affermato la inapplicabilità dell'esonero contributivo per il fatto che il predetto ra stato in passato già CP_2 assunto con un contratto a tempo indeterminato ( in particolare in data 15.02.2019).
1 CP_ Parte ricorrente ha dedotto che quanto eccepito dall' non corrispondeva alla realtà, atteso invero che il ra stato assunto in data 15.02.2019 alle dipendenze della ditta Aemme Impianti srl con contratto di CP_2 apprendistato professionalizzante.
CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, in considerazione della mancanza nella fattispecie dei presupposti per la fruizione del cd. esonero contributivo under 36 e sostenendo il mancato dispiego della dovuta diligenza da parte del ricorrente nella effettuazione delle verifiche all'atto dell'assunzione del dipendente n relazione al quale vi era stata la fruizione dell'abbuono. CP_2
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 02/07/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è fondata e merita di essere accolta .
È controversa tra le parti la natura del pregresso rapporto di lavoro di on la ditta Aemme CP_2
Impianti srl, rapporto sorto in data 15.02.2019 e cessato in data 2.03.2021; mentre secondo la difesa della CP_ parte ricorrente si sarebbe trattato di un contratto di apprendistato professionalizzante, secondo l' in effetti era in realtà un contratto a tempo indeterminato tout court.
La questione è dirimente atteso che la assenza di precedenti contratti a tempo indeterminato in capo al soggetto under 35 assunto è il presupposto per la fruizione del beneficio per l'esonero contributivo previsto dall' art. 1 comma 10 e 15 della legge 30.12.2020 n. 178 per l'assunzione del dipendente CP_2
d'altro canto, a norma dell'articolo 1, comma 101, secondo capoverso, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(legge di Bilancio 2018) “Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato”.
CP_ L' in memoria di costituzione ha confermato che – come sostenuto dal ricorrente nell'atto introduttivo - effettivamente le comunicazioni presentate telematicamente dalla Aemme Impianti Srl al momento Pt_2 dell'assunzione e della cessazione del contatto di lavoro, e per l'effetto il modello C2 storico, riportano per il tipo contrattuale “apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” , ma ha eccepito che il CP_2 modello C2/storico non può essere considerato strumento affidabile basandosi esclusivamente sui dati e a causa del mancato incrocio con i dati del sistema Uniemens, generalmente più affidabile in Pt_2 quanto aggiornato con le denunce aziendali contributive (DM) a cui tutti i datori di lavoro con dipendenti sono CP_ tenuti ad adempiere mensilmente. L' poi, sulla base di quanto appena riportato, ha dedotto che nel periodo 15/02/2019 – 02/03/2021la società Aemme Impianti Srl aveva, al di là dell'inquadramento comunicato a mezzo degli UniLav, proceduto ad inquadrarlo nelle denunce mensili aziendali (Uniemens) come operaio con contratto a tempo pieno ed indeterminato (codice 1FI, 40 ore settimanali), versando un salario mensile di 1267 euro ed applicando alle retribuzioni aliquote contributive senza avvalersi del beneficio proprio degli apprendisti;
evidenziava altresì che anche la lettuira dell'estratto contributivo avrebbe potuto dare indicazione in tal senso alla società ricorrente, atteso che le righe dell'estratto conto previdenziale corrispondenti al periodo 15/02/2019 – 02/03/2021 non riportano in “Tipo contribuzione” la dizione
“Apprendista”, ma l'indicazione “Lavoro dipendente”.
CP_ La tesi dell' a parere dello scrivente giudice non coglie nel segno, dovendosi piuttosto aderire – sulla base di una ponderata riflessione degli atti di causa - alla opzione difensiva sostenuta di parte ricorrente nelle note CP_ di trattazione scritta depositate per l'udienza del 8.05.2025, secondo cui l' pur avendone l'onere, non ha provato la esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il la predetta Aemme CP_2
Impianti, essendosi limitato ad indicare che il il appare essere stato equiparato in tutto e per tutto ad CP_2 un operaio a tempo indeterminato” durante il rapporto di lavoro con la soc. Aemme Impianti srl. di quanto CP_ CP_ dedotto l' nulla prova. Né può avere valore a sostegno della tesi dell' la circostanza dell'indicazione nell'estratto contributivo per il periodo contestato di un rapporto di lavoro dipendente;
tale dizione infatti
2 appare neutra, e ben compatibile con la esistenza di un rapporto di lavoro di apprendistato, cheè in effetti un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato.
In tale contesto non è revocabile in dubbio il dispiego della massima diligenza da parte del ricorrente nella verifica dell'inesistenza di rapporti indeterminati del er poi assumerlo. CP_2
Per tali motivi, la opposizione deve essere accolta e per conseguenza va dichiarata l'inesistenza dell' indebito CP_ vantato dall'
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione .
PQM
Dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente a ricevere l'esonero contributivo per l'assunzione di CP_2
CP_ condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre iva, cpa e rimborsi come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.to BERNARDO RAFFAELE
Si comunichi .
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 2.07.2025
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Dott. Annamaria Lazzara
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