TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 7568/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:45 sono presenti l'avv. CASTRO ROSALIA per la parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:57, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7568 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CASTRO ROSALIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara irripetibili dall' le somme chieste in restituzione con CP_1
provvedimenti del 20.11.2023 e del 13.08.2023;
- pone i compensi della procuratrice della parte ricorrente a carico dello
Stato;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario. CP_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
2 - di avere ricevuto in data 20.11.2023 un accertamento per somme indebitamente percepite, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020, con la richiesta di restituzione di € 25.259,52 relativamente al trattamento pensionistico Prestazione n. 04918387 Cat. AS, con la seguente CP_1
motivazione: revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. c), legge n. 122/2010;
-che in data 13.08.2023, è stato, inoltre, recapitato alla ricorrente ulteriore accertamento di somme indebitamente percepite - datato 01.08.2023 - dal periodo 01.07.2023 al 31.08.2023, con la richiesta di pagamento di importo non dovuto pari a complessivi € 1.386,30, con le seguenti motivazioni: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante;
è stata corrisposta la maggiorazione sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge;
-che con lettera del 07.02.2022, l' inviava alla ricorrente CP_1
comunicazione di riliquidazione con la quale avvisava la predetta che a seguito del ricalcolo non sono risultate somme a credito o a debito, fino al
28.02.2022, in quanto l'importo spettante non è variato,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare l'insussistenza del superamento del limite reddituale rispetto alla decorrenza originaria, ai fini del godimento del trattamento pensionistico Prestazione n. 04918387 Cat. AS e, quindi, insussistente CP_1
l'indebito dal 01.01.2018 al 31.12.2020; 3) Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire il trattamento pensionistico Parte_1 CP_1
Prestazione n. 04918387 Cat. AS, fin dalla sua decorrenza e, per l'effetto, dichiarare che la ricorrente non è tenuta a versare la somma di € 25.259,52,
a titolo di indebito relativo al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020; 4)
Accertare e dichiarare che la sig.ra non è, altresì, tenuta alla Parte_1
restituzione dell'ulteriore somma richiesta pari ad € 1.386,20, relativa al periodo dal 01.07.2023 al 31.08.2023, sul trattamento pensionistico n.
04918387 Cat. AS;
5) Ordinare all' la ricostituzione del trattamento CP_1
pensionistico Prestazione n. 04918387 Cat. AS, illegittimamente CP_1
3 interrotto e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento dei ratei mensili maturati e non pagati a far data dal mese di luglio 2023 fino al soddisfo;
In via subordinata Disporre l'annullamento della nota del 20.11.2023 e di quella del 13.08.2023, previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza delle stesse, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essi presupposti, collegati, connessi, precedente
e/o successivo”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Deduce la parte ricorrente l'illegittimità del provvedimento d'indebito per la mancata comunicazione dell'atto prodromico di sospensione dell'erogazione della prestazione assistenziale, per l'insussistenza dell'indebito per mancato superamento del limite reddituale, per l'insussistenza dell'obbligo di presentare il modello RED all' per violazione dell'art. 13 n. 6 lettera C del CP_1
D.L. 78/2010 conv. il L. 122/2010 e del disposto della circolare 195/2015. CP_1
Eccependo infine la violazione delle leggi dettate in tema di ripetizione dell'indebito, quali la L. n. 88/1989 e la L. n. 412/1991.
Viceversa, la parte resistente deduce che, proprio in virtù della prefata norma di legge, la ricorrente aveva l'obbligo di comunicare i propri redditi all' , che la ricorrente ometteva di comunicare i propri redditi degli anni CP_2
2017, 2018 e 2019 e che, per questo motivo la prestazione come la maggiorazione sociale venivano revocate, con insorgenza dell'indebito di €
25.259,52.
Deduce ancora che il secondo indebito di € 1.386,20 si generava per la sospetta non residenza dell'assistita nel territorio dello Stato, a causa della mancata risposta alle convocazioni.
Eccepisce inoltre che, pur onerata della prova del diritto alla ritenzione della
4 somma chiestale in restituzione, nulla ha addotto la ricorrente in merito al mancato percepimento di altri redditi.
Argomenta poi l'inapplicabilità al caso di specie di quanto chiarito dallo stesso resistente con circolare n. 195/2015, essendo l'obbligo di CP_2
trasmissione all' dei dati reddituali escluso soltanto dalla CP_2
comunicazione degli stessi all'Agenzia delle Entrate.
***
Appare preliminarmente necessario osservare l'inapplicabilità al caso di specie della normativa dettata in tema pensionistica (L. 88/1989 e 412/1991) insuscettibili di applicazione analogica e non estensibili alle ipotesi di ripetizione dell'indebito assistenziale che, per sua stessa natura va ricompreso nell'indebito civile (oggettivo) ex art. 2033 C.c., tutt'altro affermando l'ordinanza della Suprema Corte (12608/2020) richiamata in note conclusive dalla ricorrente (che riafferma l'avulsione dalla normativa civilistica dell'indebito assistenziale) e viceversa sostenuta da giurisprudenza di legittimità più che consolidata (cfr. per tutte Cass. 13915/2021)
Normativa che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, sia
Costituzionale che di legittimità, viene mitigata escludendo la ripetizione dell'indebito pagamento causato dal superamento dei limiti reddituali per le somme erogate antecedentemente al provvedimento di accertamento del pagamento in eccesso.
Minimo comun denominatore di tutte le pronunce dettate in tal senso è
l'assenza di qualsivoglia comportamento doloso da parte dell'accipiens, commissivo o omissivo.
Ancora preliminarmente, seppur lapalissiano va chiarito che le prestazioni cd. assistenziali trovano la loro origine nelle leggi istitutive;
la sussistenza dei requisiti previsti dalle leggi è condizione necessaria e sufficiente all'insorgenza del diritto in capo al soggetto che ne voglia usufruire.
Ciò nondimeno la prestazione viene concessa a domanda e l'Istituto previdenziale è soggetto erogatore della prestazione con diritto/obbligo di controllo.
5 Pertanto, l'erogazione della prestazione non è atto concessorio, non potendo l'ente erogatore usare di alcuna discrezionalità amministrativa.
Se le condizioni di legge sussistono il diritto esiste, se non sussistono il diritto non c'è, non potendo quindi l' travalicare la propria funzione CP_2
erogatoria e di controllo, né erogando in assenza del diritto, né non erogando in presenza del diritto.
Va quindi chiarita la portata della norma invocata da entrambe le parti, ossia l'art. 13 n. 6 lettera C del D.L. 78/2010 conv. con L. 122/2010, di modifica dell'art. 35 del D.L. 207/2008 conv. in L, 14/2009, con introduzione del comma 10bis: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
La lettera della legge, invero assai chiara e per nulla abbisognevole di interpretazioni diverse da quella letterale, dice che: i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale
6 incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
Non sancisce quindi il generale e costante obbligo di comunicazione dei redditi all'Ente previdenziale, ma l'obbligo della comunicazione dei redditi incidenti sulla prestazione in godimento.
Ciò naturalmente non può significare la possibile insussistenza dell'obbligo della dichiarazione reddituale all'Amministrazione Finanziaria che viceversa sussiste erga omnes, autonomamente e indipendentemente dal percepimento di una prestazione da parte dello Stato.
Tale dato, apparentemente ininfluente, ha invece grande rilevanza, giacché
l'obbligo di comunicazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria è regolato dalle normative di settore dettate in materia fiscale;
dovendo fare riferimento a quelle ogni qualvolta venga in discussione l'obbligo dichiarativo, essendo il sistema ordinamentale unico e non frazionato.
E, pertanto, è dato a monte di ogni risvolto circostanziale che l'obbligo di dichiarazione allo Stato dei propri redditi sussiste per tutti tranne che per:
• redditi di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelli per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.000,00. Nella determinazione di detto importo non dovete tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze;
• solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all' ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio;
• un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni
7 e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.000,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
• solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal
Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00;
• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro
28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico). Se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, della deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 8 11 del TUIR) e della deduzione per familiari a carico (articolo 12 del TUIR), avete un'imposta lorda che, diminuita delle ritenute, non supera euro 10,33.
Orbene, tali regole (legge dello Stato) hanno da valere per tutti i cittadini
Italiani, percipienti una prestazione assistenziale oppure no.
Ed è dato rilevare che, ogni qualvolta il reddito percepito sia erogato dal soggetto sostituto d'imposta che effettua le trattenute fiscali, comunica all'Amministrazione Finanziaria e certifica il reddito, su quello stesso reddito il percipiente nulla deve dichiarare.
Poste queste circostanze di diritto, la notazione dell'obbligo dichiarativo verso l'Amministrazione Finanziaria anche a zero da parte dell'assistito, come allegato dall' costituirebbe una deroga alla normativa generale fiscale, CP_2
non supportata da normativa equivalente, non potendo certamente ricondursi l'obbligo dichiarativo dell'assistito al disposto dell'art. 1 del DPR n. 600/1973
(obbligati alla tenuta di scritture contabili).
Ciò premesso ai soli fini di delineazione del quadro normativo, l' CP_2
resistente deduce di aver convocato la ricorrente in sede e che, dalla mancata presentazione della stessa è scaturita la sospensione della prestazione;
di tale convocazione però non vi è traccia in atti, dovendo considerare tale circostanza di fatto processualmente inesistente.
Così come la sospensione della prestazione è allegata, ma neanche questa provata.
Va quindi necessariamente rilevato che se è vero che la regolarità dell'iter procedimentale non incide sulla posizione sostanziale dedotta in giudizio, è anche vero che tale circostanza di diritto è dirimente allorquando effettivamente l'accipiens sia sfuggito all'interlocuzione con l'ente controllore, verificandosi quindi una ipotesi di comportamento doloso (commissivo e/o omissivo).
Se così non è, il dolo ipoteticamente ascrivibile alla ricorrente si potrebbe porre esclusivamente per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione reddituale.
Deduce ancora l' che la ricorrente non ha mai comunicato i propri CP_2
9 redditi all'Amministrazione Finanziaria, sussistendo quindi l'obbligo di comunicazione all' e che, per questo, non si applichi . CP_2
Tale circostanza, sia pur in assenza di dichiarazioni reddituali in atti, apparrebbe smentita dalla certificazione tributaria versata in atti dalla ricorrente, dalla quale non risulta la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali, ma la mancata produzione di reddito.
Ciò posto e posto l'allegato percepimento quale unica fonte di reddito dell'assegno sociale revocato, erogato dall' , appare quantomeno CP_2
paradossale l'obbligo di comunicazione all'ente di quanto da esso stesso erogato.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte che, con sentenza n.
13223/2020 ha chiarito (in parte motiva) che:“ 17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute
a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1
le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e CP_1
rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del CP_1
" Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione
10 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la CP_1
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione”.
Eccepisce sul punto l' , sulla scorta dell'incombenza dell'onere della CP_2
prova sull'assistito in occasione di azione di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio (cfr. Cass. SS.UU. n. 18046/2010) che la ricorrente non ha provato di non possedere altri redditi oltre la pensione.
Non s'ignora il tenore della pronuncia resa a Sezioni Unite sopra accennata, che si ritiene di condividere, ma appare all'evidenza (anche in vista della certificazione tributaria in atti) che la prova negativa richiesta dall'Istituto appare virtualmente, più che diabolica impossibile, in qualche modo assimilabile alla richiesta al creditore della prova di non avere ricevuto il pagamento.
Orbene, posto che pur nell'ottica dell'onere della prova incombente sul pensionato, non si può non notare che la revoca di una prestazione e la richiesta di restituzione di una somma non possono basarsi sull'allegata mancanza di prova di non possedere altri cespiti patrimoniali, ma dovrebbe basarsi sull'allegazione e prova, ma quanto meno allegazione del possesso dell'assistito di altri cespiti da parte dell' . CP_2
In carenza di tale allegazione e prova e in presenza della certificazione tributaria, la revoca della prestazione (non preceduta dalla comunicazione di sospensione) appare motivata e fondata soltanto sulla mancata pretesa comunicazione del reddito, ma non sul superamento del limite reddituale né sull'esistenza di redditi incidenti.
Manifestandosi così quale sanzione per il comportamento inerte piuttosto
11 che doloso, e non basata sull'insussistenza dei requisiti richiesta dalla legge istitutiva per l'erogazione della prestazione.
Richiamando quanto sopra accennato sulla natura della prestazione e sulla genesi del diritto al percepimento, nonché sulle funzioni svolte dall'Istituto di verifica, erogazione e controllo, deve quindi precisarsi che non rientra nelle funzioni all'Istituto – in tema di prestazioni assistenziali – la potestas puniendi.
La sospensione e revoca della prestazione devono infatti conseguire alla sopravvenuta insussistenza dei requisiti di legge per l'erogazione della prestazione, tra i quali non è dato rinvenire (come rimarcato dalla Suprema
Corte) la comunicazione all'Ente erogatore delle somme da esso stesso erogate.
In assenza di redditi altri, incidenti sulla prestazione, la revoca della prestazione e la ripetizione del pagamento effettuato appaiono viceversa quale sanzione non motivata da alcuna norma di legge.
Osservando perdipiù che, come sopra già accennato, la correttezza del procedimento amministrativo, seppur non incidente sulla posizione sostanziale dedotta in giudizio, appare nel caso di specie dirimente e determinante.
La rituale comunicazione di una sospensione della prestazione, sia pur determinata da una pretesa di comunicazione non legittimamente certa, avrebbe consentito all'assistito, pur sino allora inerte, di informare l' CP_2
della mancata produzione di alcun altro reddito, e avrebbe quindi consentito all' di non procedere alla revoca. CP_2
Viceversa, il mancato compimento del rituale iter amministrativo si pone in questo caso di inesistenza di altri redditi incidenti, quale circostanza in sé deprivante di legittimità dell'azione amministrativa.
In ultimo va ancora osservato che la irreperibilità del soggetto motivata
(sempre in assenza di prova del tentativo di interlocuzione da parte dell' ) dalla sola mancata trasmissione del modello RED, appare del CP_2
tutto destituita di fondamento, dacché il secondo indebito appare anch'esso infondato.
12 Il ricorso va quindi accolto.
I compensi della procuratrice della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, vanno posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 13/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
13
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 7568/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:45 sono presenti l'avv. CASTRO ROSALIA per la parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:57, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7568 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CASTRO ROSALIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara irripetibili dall' le somme chieste in restituzione con CP_1
provvedimenti del 20.11.2023 e del 13.08.2023;
- pone i compensi della procuratrice della parte ricorrente a carico dello
Stato;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario. CP_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
2 - di avere ricevuto in data 20.11.2023 un accertamento per somme indebitamente percepite, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020, con la richiesta di restituzione di € 25.259,52 relativamente al trattamento pensionistico Prestazione n. 04918387 Cat. AS, con la seguente CP_1
motivazione: revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. c), legge n. 122/2010;
-che in data 13.08.2023, è stato, inoltre, recapitato alla ricorrente ulteriore accertamento di somme indebitamente percepite - datato 01.08.2023 - dal periodo 01.07.2023 al 31.08.2023, con la richiesta di pagamento di importo non dovuto pari a complessivi € 1.386,30, con le seguenti motivazioni: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante;
è stata corrisposta la maggiorazione sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge;
-che con lettera del 07.02.2022, l' inviava alla ricorrente CP_1
comunicazione di riliquidazione con la quale avvisava la predetta che a seguito del ricalcolo non sono risultate somme a credito o a debito, fino al
28.02.2022, in quanto l'importo spettante non è variato,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare l'insussistenza del superamento del limite reddituale rispetto alla decorrenza originaria, ai fini del godimento del trattamento pensionistico Prestazione n. 04918387 Cat. AS e, quindi, insussistente CP_1
l'indebito dal 01.01.2018 al 31.12.2020; 3) Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire il trattamento pensionistico Parte_1 CP_1
Prestazione n. 04918387 Cat. AS, fin dalla sua decorrenza e, per l'effetto, dichiarare che la ricorrente non è tenuta a versare la somma di € 25.259,52,
a titolo di indebito relativo al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020; 4)
Accertare e dichiarare che la sig.ra non è, altresì, tenuta alla Parte_1
restituzione dell'ulteriore somma richiesta pari ad € 1.386,20, relativa al periodo dal 01.07.2023 al 31.08.2023, sul trattamento pensionistico n.
04918387 Cat. AS;
5) Ordinare all' la ricostituzione del trattamento CP_1
pensionistico Prestazione n. 04918387 Cat. AS, illegittimamente CP_1
3 interrotto e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento dei ratei mensili maturati e non pagati a far data dal mese di luglio 2023 fino al soddisfo;
In via subordinata Disporre l'annullamento della nota del 20.11.2023 e di quella del 13.08.2023, previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza delle stesse, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essi presupposti, collegati, connessi, precedente
e/o successivo”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Deduce la parte ricorrente l'illegittimità del provvedimento d'indebito per la mancata comunicazione dell'atto prodromico di sospensione dell'erogazione della prestazione assistenziale, per l'insussistenza dell'indebito per mancato superamento del limite reddituale, per l'insussistenza dell'obbligo di presentare il modello RED all' per violazione dell'art. 13 n. 6 lettera C del CP_1
D.L. 78/2010 conv. il L. 122/2010 e del disposto della circolare 195/2015. CP_1
Eccependo infine la violazione delle leggi dettate in tema di ripetizione dell'indebito, quali la L. n. 88/1989 e la L. n. 412/1991.
Viceversa, la parte resistente deduce che, proprio in virtù della prefata norma di legge, la ricorrente aveva l'obbligo di comunicare i propri redditi all' , che la ricorrente ometteva di comunicare i propri redditi degli anni CP_2
2017, 2018 e 2019 e che, per questo motivo la prestazione come la maggiorazione sociale venivano revocate, con insorgenza dell'indebito di €
25.259,52.
Deduce ancora che il secondo indebito di € 1.386,20 si generava per la sospetta non residenza dell'assistita nel territorio dello Stato, a causa della mancata risposta alle convocazioni.
Eccepisce inoltre che, pur onerata della prova del diritto alla ritenzione della
4 somma chiestale in restituzione, nulla ha addotto la ricorrente in merito al mancato percepimento di altri redditi.
Argomenta poi l'inapplicabilità al caso di specie di quanto chiarito dallo stesso resistente con circolare n. 195/2015, essendo l'obbligo di CP_2
trasmissione all' dei dati reddituali escluso soltanto dalla CP_2
comunicazione degli stessi all'Agenzia delle Entrate.
***
Appare preliminarmente necessario osservare l'inapplicabilità al caso di specie della normativa dettata in tema pensionistica (L. 88/1989 e 412/1991) insuscettibili di applicazione analogica e non estensibili alle ipotesi di ripetizione dell'indebito assistenziale che, per sua stessa natura va ricompreso nell'indebito civile (oggettivo) ex art. 2033 C.c., tutt'altro affermando l'ordinanza della Suprema Corte (12608/2020) richiamata in note conclusive dalla ricorrente (che riafferma l'avulsione dalla normativa civilistica dell'indebito assistenziale) e viceversa sostenuta da giurisprudenza di legittimità più che consolidata (cfr. per tutte Cass. 13915/2021)
Normativa che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, sia
Costituzionale che di legittimità, viene mitigata escludendo la ripetizione dell'indebito pagamento causato dal superamento dei limiti reddituali per le somme erogate antecedentemente al provvedimento di accertamento del pagamento in eccesso.
Minimo comun denominatore di tutte le pronunce dettate in tal senso è
l'assenza di qualsivoglia comportamento doloso da parte dell'accipiens, commissivo o omissivo.
Ancora preliminarmente, seppur lapalissiano va chiarito che le prestazioni cd. assistenziali trovano la loro origine nelle leggi istitutive;
la sussistenza dei requisiti previsti dalle leggi è condizione necessaria e sufficiente all'insorgenza del diritto in capo al soggetto che ne voglia usufruire.
Ciò nondimeno la prestazione viene concessa a domanda e l'Istituto previdenziale è soggetto erogatore della prestazione con diritto/obbligo di controllo.
5 Pertanto, l'erogazione della prestazione non è atto concessorio, non potendo l'ente erogatore usare di alcuna discrezionalità amministrativa.
Se le condizioni di legge sussistono il diritto esiste, se non sussistono il diritto non c'è, non potendo quindi l' travalicare la propria funzione CP_2
erogatoria e di controllo, né erogando in assenza del diritto, né non erogando in presenza del diritto.
Va quindi chiarita la portata della norma invocata da entrambe le parti, ossia l'art. 13 n. 6 lettera C del D.L. 78/2010 conv. con L. 122/2010, di modifica dell'art. 35 del D.L. 207/2008 conv. in L, 14/2009, con introduzione del comma 10bis: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
La lettera della legge, invero assai chiara e per nulla abbisognevole di interpretazioni diverse da quella letterale, dice che: i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale
6 incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
Non sancisce quindi il generale e costante obbligo di comunicazione dei redditi all'Ente previdenziale, ma l'obbligo della comunicazione dei redditi incidenti sulla prestazione in godimento.
Ciò naturalmente non può significare la possibile insussistenza dell'obbligo della dichiarazione reddituale all'Amministrazione Finanziaria che viceversa sussiste erga omnes, autonomamente e indipendentemente dal percepimento di una prestazione da parte dello Stato.
Tale dato, apparentemente ininfluente, ha invece grande rilevanza, giacché
l'obbligo di comunicazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria è regolato dalle normative di settore dettate in materia fiscale;
dovendo fare riferimento a quelle ogni qualvolta venga in discussione l'obbligo dichiarativo, essendo il sistema ordinamentale unico e non frazionato.
E, pertanto, è dato a monte di ogni risvolto circostanziale che l'obbligo di dichiarazione allo Stato dei propri redditi sussiste per tutti tranne che per:
• redditi di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelli per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.000,00. Nella determinazione di detto importo non dovete tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze;
• solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all' ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio;
• un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni
7 e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.000,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
• solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal
Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00;
• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro
28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico). Se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, della deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 8 11 del TUIR) e della deduzione per familiari a carico (articolo 12 del TUIR), avete un'imposta lorda che, diminuita delle ritenute, non supera euro 10,33.
Orbene, tali regole (legge dello Stato) hanno da valere per tutti i cittadini
Italiani, percipienti una prestazione assistenziale oppure no.
Ed è dato rilevare che, ogni qualvolta il reddito percepito sia erogato dal soggetto sostituto d'imposta che effettua le trattenute fiscali, comunica all'Amministrazione Finanziaria e certifica il reddito, su quello stesso reddito il percipiente nulla deve dichiarare.
Poste queste circostanze di diritto, la notazione dell'obbligo dichiarativo verso l'Amministrazione Finanziaria anche a zero da parte dell'assistito, come allegato dall' costituirebbe una deroga alla normativa generale fiscale, CP_2
non supportata da normativa equivalente, non potendo certamente ricondursi l'obbligo dichiarativo dell'assistito al disposto dell'art. 1 del DPR n. 600/1973
(obbligati alla tenuta di scritture contabili).
Ciò premesso ai soli fini di delineazione del quadro normativo, l' CP_2
resistente deduce di aver convocato la ricorrente in sede e che, dalla mancata presentazione della stessa è scaturita la sospensione della prestazione;
di tale convocazione però non vi è traccia in atti, dovendo considerare tale circostanza di fatto processualmente inesistente.
Così come la sospensione della prestazione è allegata, ma neanche questa provata.
Va quindi necessariamente rilevato che se è vero che la regolarità dell'iter procedimentale non incide sulla posizione sostanziale dedotta in giudizio, è anche vero che tale circostanza di diritto è dirimente allorquando effettivamente l'accipiens sia sfuggito all'interlocuzione con l'ente controllore, verificandosi quindi una ipotesi di comportamento doloso (commissivo e/o omissivo).
Se così non è, il dolo ipoteticamente ascrivibile alla ricorrente si potrebbe porre esclusivamente per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione reddituale.
Deduce ancora l' che la ricorrente non ha mai comunicato i propri CP_2
9 redditi all'Amministrazione Finanziaria, sussistendo quindi l'obbligo di comunicazione all' e che, per questo, non si applichi . CP_2
Tale circostanza, sia pur in assenza di dichiarazioni reddituali in atti, apparrebbe smentita dalla certificazione tributaria versata in atti dalla ricorrente, dalla quale non risulta la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali, ma la mancata produzione di reddito.
Ciò posto e posto l'allegato percepimento quale unica fonte di reddito dell'assegno sociale revocato, erogato dall' , appare quantomeno CP_2
paradossale l'obbligo di comunicazione all'ente di quanto da esso stesso erogato.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte che, con sentenza n.
13223/2020 ha chiarito (in parte motiva) che:“ 17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute
a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1
le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e CP_1
rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del CP_1
" Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione
10 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la CP_1
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione”.
Eccepisce sul punto l' , sulla scorta dell'incombenza dell'onere della CP_2
prova sull'assistito in occasione di azione di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio (cfr. Cass. SS.UU. n. 18046/2010) che la ricorrente non ha provato di non possedere altri redditi oltre la pensione.
Non s'ignora il tenore della pronuncia resa a Sezioni Unite sopra accennata, che si ritiene di condividere, ma appare all'evidenza (anche in vista della certificazione tributaria in atti) che la prova negativa richiesta dall'Istituto appare virtualmente, più che diabolica impossibile, in qualche modo assimilabile alla richiesta al creditore della prova di non avere ricevuto il pagamento.
Orbene, posto che pur nell'ottica dell'onere della prova incombente sul pensionato, non si può non notare che la revoca di una prestazione e la richiesta di restituzione di una somma non possono basarsi sull'allegata mancanza di prova di non possedere altri cespiti patrimoniali, ma dovrebbe basarsi sull'allegazione e prova, ma quanto meno allegazione del possesso dell'assistito di altri cespiti da parte dell' . CP_2
In carenza di tale allegazione e prova e in presenza della certificazione tributaria, la revoca della prestazione (non preceduta dalla comunicazione di sospensione) appare motivata e fondata soltanto sulla mancata pretesa comunicazione del reddito, ma non sul superamento del limite reddituale né sull'esistenza di redditi incidenti.
Manifestandosi così quale sanzione per il comportamento inerte piuttosto
11 che doloso, e non basata sull'insussistenza dei requisiti richiesta dalla legge istitutiva per l'erogazione della prestazione.
Richiamando quanto sopra accennato sulla natura della prestazione e sulla genesi del diritto al percepimento, nonché sulle funzioni svolte dall'Istituto di verifica, erogazione e controllo, deve quindi precisarsi che non rientra nelle funzioni all'Istituto – in tema di prestazioni assistenziali – la potestas puniendi.
La sospensione e revoca della prestazione devono infatti conseguire alla sopravvenuta insussistenza dei requisiti di legge per l'erogazione della prestazione, tra i quali non è dato rinvenire (come rimarcato dalla Suprema
Corte) la comunicazione all'Ente erogatore delle somme da esso stesso erogate.
In assenza di redditi altri, incidenti sulla prestazione, la revoca della prestazione e la ripetizione del pagamento effettuato appaiono viceversa quale sanzione non motivata da alcuna norma di legge.
Osservando perdipiù che, come sopra già accennato, la correttezza del procedimento amministrativo, seppur non incidente sulla posizione sostanziale dedotta in giudizio, appare nel caso di specie dirimente e determinante.
La rituale comunicazione di una sospensione della prestazione, sia pur determinata da una pretesa di comunicazione non legittimamente certa, avrebbe consentito all'assistito, pur sino allora inerte, di informare l' CP_2
della mancata produzione di alcun altro reddito, e avrebbe quindi consentito all' di non procedere alla revoca. CP_2
Viceversa, il mancato compimento del rituale iter amministrativo si pone in questo caso di inesistenza di altri redditi incidenti, quale circostanza in sé deprivante di legittimità dell'azione amministrativa.
In ultimo va ancora osservato che la irreperibilità del soggetto motivata
(sempre in assenza di prova del tentativo di interlocuzione da parte dell' ) dalla sola mancata trasmissione del modello RED, appare del CP_2
tutto destituita di fondamento, dacché il secondo indebito appare anch'esso infondato.
12 Il ricorso va quindi accolto.
I compensi della procuratrice della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, vanno posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 13/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
13