TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4714 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.SA Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4714/2023 del Registro Generale e promoSA da
, con i procuratori avv.ti FALCO MARIA e FALCO MICHELE Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con i procuratori avv.ti ARNONE PIERMATTEO e FUSCO ALESSIA
Resistente
Oggetto: Pensione di invalidità;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 17.04.2023, proposto nelle forme di cui all'art. 445 bis c.p.c. - come integrato con memoria del 24.10.2023, depositata a seguito del disposto mutamento del rito in rito ordinario ex art. 442 c.p.c. -, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere stata titolare della pensione di invalidità a carico dell' a far data dal 23.03.2016, di essere affetta dalle patologie analiticamente indicate CP_1 in ricorso integranti la condizione invalidante della riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3, si doleva della illegittimità della revoca della predetta provvidenza disposta dall' Controparte_2 convenuto, a mente dell'art. 32 del Regolamento di Attuazione allo Statuto dell'ente, per la ritenuta mancata permanenza del requisito sanitario della riduzione a meno di un terzo della capacità professionale, accertata all'esito della visita medico-legale di revisione del 28.08.2019.
Avendo infruttuosamente esaurito il prescritto iter in via amministrativa, la parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il diritto al ripristino della pensione ai sensi dell'art 24 del Regolamento di Attuazione dello Statuto dell' con decorrenza dalla data della visita di revisione del CP_1
28.08.2019, con il favore delle spese di giudizio, da distarsi.
Costituendosi, l' eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, CP_1 contestava l'avversa pretesa, concludendo per il rigetto della domanda.
*
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Pregiudizialmente, giova richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda steSA, non è sufficiente l'omeSA indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece neceSArio che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n. 5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio, anche a valle della successiva memoria integrativa, sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Venendo al merito, occorre evidenziare che, come pacifico in causa, il diritto alla pensione di invalidità civile di cui si discute è riconosciuto dall'art. 24 del Regolamento di Attuazione dello Statuto dell' in favore degli iscritti la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in CP_1 modo continuativo a meno di un terzo.
Invero, l'art. 24 del Regolamento di Attuazione dello Statuto dell'Enpav prevede che “la pensione di invalidità civile spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo e per qualsiasi causa sopravvenuta dopo l'iscrizione a meno di un terzo;
sussiste diritto a pensione anche quando la riduzione della capacità all'esercizio della professione preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa. L'Ente accerta ogni tre anni, se non diversamente stabilito dalla commissione medica, la persistenza dell'invalidità, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione diviene definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte”.
Nel caso di specie, è pure documentato, oltre ad essere oggetto di allegazione concorde delle parti, il pregresso riconoscimento in via amministrativa della provvidenza in favore della ricorrente con
2 decorrenza dal 23.03.2016, nonché la successiva revoca del trattamento pensionistico disposta per il venir meno del requisito sanitario della riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione (v. all. fascicolo ricorrente).
Segnatamente, la , con nota del 23.06.2021 di comunicazione di Controparte_3 reiezione del ricorso amministrativo, recante in oggetto “Revoca pensione di invalidità - Reiezione ricorso al Consiglio di Amministrazione Dr.SA , significava alla propria iscritta Parte_1 testualmente che “In relazione all'oggetto sopra indicato, si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 maggio u.s., ha respinto il ricorso, non essendo stata riconosciuta dalla Commissione Medica Centrale d'Appello la permanenza della riduzione a meno di un terzo della capacità professionale, neceSAria per poter continuare a fruire della pensione di invalidità”.
È stato, perciò, neceSArio disporre CTU ai fini dell'accertamento della ricorrenza del requisito sanitario postulato per l'accesso alla (rectius mantenimento della) prestazione.
Ciò posto, all'esito dell'indagine peritale effettuata, sulla scorta di quanto documentato dalle certificazioni cliniche in atti, il CTU ha accertato che “la Dr.SA è affetta da: Parte_1
“Malattia di EH (BD) a preminente espressività artritica-entesitica in terapia biotecnologica anti-IL1 continuativa dal 2014. Osteopenia BD-correlata in esiti inveterati di crolli vertebrali dorso- lombari e di recente infrazione della IX costa dx all'ascellare anteriore. Osteoartrosi (OA) poliarticolare in obesa di classe I con spondilodiscoartrosi dorso-lombare, gonartrosi bilaterale, osteofitosi calcaneare a dx e alluce valgo. Sindrome disventilatoria mista (restrittiva > ostruttiva) in terapia broncodilatatrice LABA/LAMA per inalazione. Esiti in OD di fotocoagulazione laser, IVT anti-angiogenetica e di vitrectomia per vasculite retinica, vitrite e cataratta BD-correlata ed in OO per cataratta di facoemulsificazione con impianto IOL (VCOD di 6-7/10, VCOS di 8-9/10) in miopia con astigmatismo in OO. Esiti di TVP poplitea a sx BD-correlata. Pregresse FAP (fibrillazioni atriali parossistiche) in ipertesa”. Rispetto a tutto ciò, può dirsi che la BD è a tutt'oggi in attività artritica/entesitica in più sedi articolari - a fronte della terapia biotecnologica off-label anti-IL1 in corso da oltre 10 anni - essendo sintomatica per dolore misto - e in persistente osteopenia - a fronte della terapia anti-osteoporotica già da anni intrapresa con il farmaco biologico anti NK (denosumab) - altresì incidendo su di eSA l'osteoartrosi (OA) poliarticolare - nella condizione di obesità di classe I (non morbigena) - e la sindrome disventilatoria mista quali infermità coesistenti e concorrenti invalidanti e permanenti di non irrilevante impatto funzionale che, di fatto, a parere del sottoscritto, contribuiscono alla riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa specifica di veterinaria.
E ciò scaturisce dalla quantificazione delle percentuali di invalidità delle patologie di significatività medico-legale con riferimento sia alla Tabella delle Percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti ai sensi del D.M. Sanità 5 febbraio 1992 (G.U 26.02.1992) che alle Linee Guida per l'accertamento degli stati invalidanti (ICD9-CM) con le relative classi funzionali per le CP_4 patologie non altrimenti codificate rimarcando che nella BD, ai fini della valutazione complessiva, la percentuale di invalidità permanente va considerata in concorrenza per le singole complicanze con la valutazione della malattia base di base. I codici a cui si è fatto riferimento per le patologie accertate in sede peritale sono: ICD9-CM 136.1 classe funzionale 2 (BD in fase artritica/entesitica,
30%), 7010 (Anchilosi del rachide dorso-lombare in crolli vertebrali inveterati e spondilodiscortrosi in osteopenica ed obesa di classe I, 40%) e ICD9-CM 491.2 classe funzionale 2 per analogia
(Sindrome disventilatoria mista moderata in terapia LAMA/LABA, 25%). Applicando poi il calcolo secondo la formula riduzionistica “a scalare” di , la percentuale di invalidità civile Per_1 accertata in sede peritale è risultata in misura del 68.50%.”.
3 L'ausiliario - “Sulla base della disamina del dossier presente in atti nonché dei dati anamnestici e dell'obiettività clinica rilevata in sede peritale” - ha, dunque, proposto che “per la ricorrente Dr.SA sia disposto il ripristino del diritto alla pensione di invalidità (art. 24, commi 1 e Parte_1
4, del Regolamento di attuazione allo Statuto dell Previdenza) a decorrere dalla data della CP_1 sua revoca occorsa in occasione della visita di revisione in data 28.08.2019 presso la CMP CP_1 di Bari. E ciò, atteso il riscontro in sede peritale di infermità invalidanti e permanenti tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa specifica di veterinaria.”.
A seguito delle osservazioni formulate dal CTP della parte resistente - il quale, nondimeno, ha avuto modo di apprezzare la consulenza d'ufficio nei seguenti termini: “particolarmente attenta, accurata ed apprezzabile nella complessiva e scientificamente esauriente ricostruzione dello stato clinico della Ricorrente, con particolare riferimento alla malattia di Behcet” - basate sulla valorizzazione del
“sicuro miglioramento anche grazie al trattamento terapeutico” della condizione patologica della ricorrente e delle “alquanto contenute” relative ripercussioni disfunzionali, nonché sulla neceSAria distinzione tra la valutazione della capacità lavorativa specifica di veterinaria rispetto alla generica capacità di lavoro, il CTU ha evidenziato: “in relazione alle osservazioni avanzate … rispetto ai criteri valutativi delle percentuali di invalidità delle singole infermità accertate dal sottoscritto in sede peritale, si rimarca che le stesse sono state ancorate alle mansioni specifiche e semispecifiche della ricorrente ed analizzate adeguatamente riguardo alla loro riduzione nei termini normativi. D'altra parte, la valutazione in percentuale delle infermità è stata attribuita ancor più in ragione di quanto specificamente richiesto nel quesito introduttivo, ed in tal senso, per necessità, si è optato, come da prassi metodologica medico-legale, per l'utilizzo di un criterio di riferimento, il DM del 5.2.1992, con ricorso anche al criterio analogico.”.
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da validamente ed efficacemente contrastare i risultati peritali, scevri da vizi logici e da contraddizioni.
Di conseguenza, in accoglimento della domanda attorea, va accertata la sussistenza in capo alla parte ricorrente del diritto al ripristino della pensione di invalidità ai sensi dell'art 24 del Regolamento di Attuazione dello Statuto dell' con decorrenza dalla data della visita di revisione del CP_1
28.08.2019, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, oltre a interessi legali. CP_1
In considerazione della forma processuale inizialmente prescelta da parte attrice e del conseguente mutamento del rito, appare congruo disporre la compensazione parziale delle spese processuali, mentre la residua parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria svolta.
Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con atto depositato il 17.04.2023, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, accertata la sussistenza in capo alla parte ricorrente,
a decorrere dal 28.08.2019, del requisito sanitario di cui all'art. 24, commi 1 e 4, del Regolamento di attuazione allo Statuto dell' , condanna l'ente convenuto alla CP_1 corresponsione in favore dell'istante della pensione di invalidità civile, con la decorrenza suindicata, oltre a interessi legali;
4 - compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della residua metà liquidata in € 2.350,00, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU liquidate come da separato CP_1 decreto.
Bari, lì 12.06.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.SA Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4714/2023 del Registro Generale e promoSA da
, con i procuratori avv.ti FALCO MARIA e FALCO MICHELE Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con i procuratori avv.ti ARNONE PIERMATTEO e FUSCO ALESSIA
Resistente
Oggetto: Pensione di invalidità;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 17.04.2023, proposto nelle forme di cui all'art. 445 bis c.p.c. - come integrato con memoria del 24.10.2023, depositata a seguito del disposto mutamento del rito in rito ordinario ex art. 442 c.p.c. -, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere stata titolare della pensione di invalidità a carico dell' a far data dal 23.03.2016, di essere affetta dalle patologie analiticamente indicate CP_1 in ricorso integranti la condizione invalidante della riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3, si doleva della illegittimità della revoca della predetta provvidenza disposta dall' Controparte_2 convenuto, a mente dell'art. 32 del Regolamento di Attuazione allo Statuto dell'ente, per la ritenuta mancata permanenza del requisito sanitario della riduzione a meno di un terzo della capacità professionale, accertata all'esito della visita medico-legale di revisione del 28.08.2019.
Avendo infruttuosamente esaurito il prescritto iter in via amministrativa, la parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il diritto al ripristino della pensione ai sensi dell'art 24 del Regolamento di Attuazione dello Statuto dell' con decorrenza dalla data della visita di revisione del CP_1
28.08.2019, con il favore delle spese di giudizio, da distarsi.
Costituendosi, l' eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, CP_1 contestava l'avversa pretesa, concludendo per il rigetto della domanda.
*
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Pregiudizialmente, giova richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda steSA, non è sufficiente l'omeSA indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece neceSArio che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n. 5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio, anche a valle della successiva memoria integrativa, sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Venendo al merito, occorre evidenziare che, come pacifico in causa, il diritto alla pensione di invalidità civile di cui si discute è riconosciuto dall'art. 24 del Regolamento di Attuazione dello Statuto dell' in favore degli iscritti la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in CP_1 modo continuativo a meno di un terzo.
Invero, l'art. 24 del Regolamento di Attuazione dello Statuto dell'Enpav prevede che “la pensione di invalidità civile spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo e per qualsiasi causa sopravvenuta dopo l'iscrizione a meno di un terzo;
sussiste diritto a pensione anche quando la riduzione della capacità all'esercizio della professione preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa. L'Ente accerta ogni tre anni, se non diversamente stabilito dalla commissione medica, la persistenza dell'invalidità, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione diviene definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte”.
Nel caso di specie, è pure documentato, oltre ad essere oggetto di allegazione concorde delle parti, il pregresso riconoscimento in via amministrativa della provvidenza in favore della ricorrente con
2 decorrenza dal 23.03.2016, nonché la successiva revoca del trattamento pensionistico disposta per il venir meno del requisito sanitario della riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione (v. all. fascicolo ricorrente).
Segnatamente, la , con nota del 23.06.2021 di comunicazione di Controparte_3 reiezione del ricorso amministrativo, recante in oggetto “Revoca pensione di invalidità - Reiezione ricorso al Consiglio di Amministrazione Dr.SA , significava alla propria iscritta Parte_1 testualmente che “In relazione all'oggetto sopra indicato, si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 maggio u.s., ha respinto il ricorso, non essendo stata riconosciuta dalla Commissione Medica Centrale d'Appello la permanenza della riduzione a meno di un terzo della capacità professionale, neceSAria per poter continuare a fruire della pensione di invalidità”.
È stato, perciò, neceSArio disporre CTU ai fini dell'accertamento della ricorrenza del requisito sanitario postulato per l'accesso alla (rectius mantenimento della) prestazione.
Ciò posto, all'esito dell'indagine peritale effettuata, sulla scorta di quanto documentato dalle certificazioni cliniche in atti, il CTU ha accertato che “la Dr.SA è affetta da: Parte_1
“Malattia di EH (BD) a preminente espressività artritica-entesitica in terapia biotecnologica anti-IL1 continuativa dal 2014. Osteopenia BD-correlata in esiti inveterati di crolli vertebrali dorso- lombari e di recente infrazione della IX costa dx all'ascellare anteriore. Osteoartrosi (OA) poliarticolare in obesa di classe I con spondilodiscoartrosi dorso-lombare, gonartrosi bilaterale, osteofitosi calcaneare a dx e alluce valgo. Sindrome disventilatoria mista (restrittiva > ostruttiva) in terapia broncodilatatrice LABA/LAMA per inalazione. Esiti in OD di fotocoagulazione laser, IVT anti-angiogenetica e di vitrectomia per vasculite retinica, vitrite e cataratta BD-correlata ed in OO per cataratta di facoemulsificazione con impianto IOL (VCOD di 6-7/10, VCOS di 8-9/10) in miopia con astigmatismo in OO. Esiti di TVP poplitea a sx BD-correlata. Pregresse FAP (fibrillazioni atriali parossistiche) in ipertesa”. Rispetto a tutto ciò, può dirsi che la BD è a tutt'oggi in attività artritica/entesitica in più sedi articolari - a fronte della terapia biotecnologica off-label anti-IL1 in corso da oltre 10 anni - essendo sintomatica per dolore misto - e in persistente osteopenia - a fronte della terapia anti-osteoporotica già da anni intrapresa con il farmaco biologico anti NK (denosumab) - altresì incidendo su di eSA l'osteoartrosi (OA) poliarticolare - nella condizione di obesità di classe I (non morbigena) - e la sindrome disventilatoria mista quali infermità coesistenti e concorrenti invalidanti e permanenti di non irrilevante impatto funzionale che, di fatto, a parere del sottoscritto, contribuiscono alla riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa specifica di veterinaria.
E ciò scaturisce dalla quantificazione delle percentuali di invalidità delle patologie di significatività medico-legale con riferimento sia alla Tabella delle Percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti ai sensi del D.M. Sanità 5 febbraio 1992 (G.U 26.02.1992) che alle Linee Guida per l'accertamento degli stati invalidanti (ICD9-CM) con le relative classi funzionali per le CP_4 patologie non altrimenti codificate rimarcando che nella BD, ai fini della valutazione complessiva, la percentuale di invalidità permanente va considerata in concorrenza per le singole complicanze con la valutazione della malattia base di base. I codici a cui si è fatto riferimento per le patologie accertate in sede peritale sono: ICD9-CM 136.1 classe funzionale 2 (BD in fase artritica/entesitica,
30%), 7010 (Anchilosi del rachide dorso-lombare in crolli vertebrali inveterati e spondilodiscortrosi in osteopenica ed obesa di classe I, 40%) e ICD9-CM 491.2 classe funzionale 2 per analogia
(Sindrome disventilatoria mista moderata in terapia LAMA/LABA, 25%). Applicando poi il calcolo secondo la formula riduzionistica “a scalare” di , la percentuale di invalidità civile Per_1 accertata in sede peritale è risultata in misura del 68.50%.”.
3 L'ausiliario - “Sulla base della disamina del dossier presente in atti nonché dei dati anamnestici e dell'obiettività clinica rilevata in sede peritale” - ha, dunque, proposto che “per la ricorrente Dr.SA sia disposto il ripristino del diritto alla pensione di invalidità (art. 24, commi 1 e Parte_1
4, del Regolamento di attuazione allo Statuto dell Previdenza) a decorrere dalla data della CP_1 sua revoca occorsa in occasione della visita di revisione in data 28.08.2019 presso la CMP CP_1 di Bari. E ciò, atteso il riscontro in sede peritale di infermità invalidanti e permanenti tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa specifica di veterinaria.”.
A seguito delle osservazioni formulate dal CTP della parte resistente - il quale, nondimeno, ha avuto modo di apprezzare la consulenza d'ufficio nei seguenti termini: “particolarmente attenta, accurata ed apprezzabile nella complessiva e scientificamente esauriente ricostruzione dello stato clinico della Ricorrente, con particolare riferimento alla malattia di Behcet” - basate sulla valorizzazione del
“sicuro miglioramento anche grazie al trattamento terapeutico” della condizione patologica della ricorrente e delle “alquanto contenute” relative ripercussioni disfunzionali, nonché sulla neceSAria distinzione tra la valutazione della capacità lavorativa specifica di veterinaria rispetto alla generica capacità di lavoro, il CTU ha evidenziato: “in relazione alle osservazioni avanzate … rispetto ai criteri valutativi delle percentuali di invalidità delle singole infermità accertate dal sottoscritto in sede peritale, si rimarca che le stesse sono state ancorate alle mansioni specifiche e semispecifiche della ricorrente ed analizzate adeguatamente riguardo alla loro riduzione nei termini normativi. D'altra parte, la valutazione in percentuale delle infermità è stata attribuita ancor più in ragione di quanto specificamente richiesto nel quesito introduttivo, ed in tal senso, per necessità, si è optato, come da prassi metodologica medico-legale, per l'utilizzo di un criterio di riferimento, il DM del 5.2.1992, con ricorso anche al criterio analogico.”.
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da validamente ed efficacemente contrastare i risultati peritali, scevri da vizi logici e da contraddizioni.
Di conseguenza, in accoglimento della domanda attorea, va accertata la sussistenza in capo alla parte ricorrente del diritto al ripristino della pensione di invalidità ai sensi dell'art 24 del Regolamento di Attuazione dello Statuto dell' con decorrenza dalla data della visita di revisione del CP_1
28.08.2019, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, oltre a interessi legali. CP_1
In considerazione della forma processuale inizialmente prescelta da parte attrice e del conseguente mutamento del rito, appare congruo disporre la compensazione parziale delle spese processuali, mentre la residua parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria svolta.
Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con atto depositato il 17.04.2023, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, accertata la sussistenza in capo alla parte ricorrente,
a decorrere dal 28.08.2019, del requisito sanitario di cui all'art. 24, commi 1 e 4, del Regolamento di attuazione allo Statuto dell' , condanna l'ente convenuto alla CP_1 corresponsione in favore dell'istante della pensione di invalidità civile, con la decorrenza suindicata, oltre a interessi legali;
4 - compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della residua metà liquidata in € 2.350,00, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU liquidate come da separato CP_1 decreto.
Bari, lì 12.06.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
5