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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG. 4234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr.ssa Serafina Aceto Presidente Rel./Est.
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 4234/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BISCOTTI ANTONELLA, in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
parte ricorrente contro con il patrocinio degli avv.ti GATTI STEFANIA e CAMURATI Controparte_1
CLAUDIA in virtù di procura speciale in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come note di trattazione scritta del 11.04.2025
Per parte resistente: come da note di trattazione scritta del 11.04.2025
Per il PM:
“visto, nulla oppone” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.03.2024, parte ricorrente, , ha adito il Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 5341/2015 del Tribunale di RI (che disponeva un contributo a carico del marito a titolo di assegno c.d. di divorzio la somma di euro 150,00), poi modificata con sentenza n. 1624/2016 della Corte di Appello di RI (che recependo l'accordo raggiunto dalle parti, ha aumentato il contributo in euro 250 al mese, con l'adeguamento ISTAT pari ad euro 282 circa).
In particolare, la ricorrente ha chiesto disporsi a carico del signor l'onere di corrispondere CP_1 alla signora l'assegno divorzile nella misura di € 450,00 mensili. Pt_1
Con decreto del 20.03.2024, il Giudice, per quanto qui interessi, disponeva la comparizione personale delle parti innanzi al G.O.T. al 16.09.2024 e fissava udienza di convocazione delle parti al 9.10.2024.
Con memoria difensiva depositata in data 05.09.2024, si è costituita in giudizio parte resistente,
instando per il rigetto del ricorso avversario, riservandosi di proporre Controparte_1 domanda di revoca in punto assegno divorzile.
All'udienza del 16.9.2024, innanzi al G.O.T. delegato, le parti venivano sentite;
all'esito, dato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il G.O.T. rimetteva il fascicolo al Giudice.
All'udienza del 09.10.2024, il Giudice, sentite le parti, si riservava.
Con decreto del 24.10.2024, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti al 26.11.2024 (poi differita al 04.12.2024).
All'udienza del 04.12.2024, il Giudice, sentite le parti, si riservava;
successivamente, con ordinanza del 30.01.2025, il Giudice provvedeva come da dispositivo e assegnava alle parti termine al
14.04.2025 ex art 127 ter c.p.c.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito di note di trattazione scritta e il Giudice rimetteva la
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Il Collegio ritiene che la domanda di parte ricorrente sia solo parzialmente accoglibuile, alla luce della documetazione in atti.
Invero, sostanzialmente invariate tutte le altre cirocstanze, tra le parti, sia dal punto di vista reddituale sia dal dal punto di vista patrimoniale, il Tribunale prende atto di come la situazione di salute della ricorrente sia peggiorata a seguito della pronuncuia della sentenza n. 1624/2016 pronunciata dalla
Corte d'Appello, così come si evince dalla documetazione in atti.
In data 3/11/2020 la Commissione Medica Inps ha alla signora una invalidità al 50%, con Pt_1 una riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL
509/88) (cfr. doc. 7 verbale commissione medica 3/11/2020).
Sempre in data 3/11/2020 la Commissione Medica Inps riconosceva la signora portatrice di Pt_1 handicap con diagnosi di ridotta tolleranza allo stress (cfr. doc. 8 verbale 2/11/2020 e doc. 9 verbale
6/5/2021).
Inoltre, dal 2022 la Signora ha documentalmente provato di essere iscritta alle liste del Pt_1 collocamento mirato (doc. 10 – iscrizione liste collocamento mirato) e che ha cercato di inserisi nel mondo lavorativo frequantando corsi di formazione gratuiti e svolgendo attibità lavorative e reperendo impieghi a tempo determinato (es. presso Agridea da gennaio a giugno 2021 o presso nel settembre e ottobre 2023): trattasi – come dalla stessa rappresentato – Persona_1 per lo più di sostituzioni reperite attraverso il parroco e attività organizzate dal Comune per i soggetti disagiati che le consentono di raggiungere alcuna stabilità.
In conclusione, la signora , affetta da grave depressione che comporta delle rigide limitazioni Pt_1 rispetto all'attività lavorativa che potrebbe essere svolta (cfr. verbale Inps che ha riportato nel proprio verbale di aver reperito la signora in “discrete condizioni generali” ma le ha diagnosticato Pt_1 una “ridotta tolleranza allo stress psichico” (doc. 9), ha visto peggiorare le sue condizioni di salute, come si evince dai verbali di accrtamento dell'invalidità di cui si è detto: tutto ciò non le ha consentito una ricollocazione nel mondo del lavoro.
Sono tutte circostanze, infine, che verosimlmente non possono che pegguorare in considerazione dell'avnzare dell'età, tenuto conto che ella tra circa in mese compirà 57 anni.
Tanto considerato, la domanda viene accoltà aumentando il contributo a lei dovuto a titolo divorzile ad euro 300 al mese, oltre alla rivalutazione ISTAT, cion decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese processuali sono compensate alla luce della parziale reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica della sentenza n. 1624/2016 della Corte di Appello di RI così provvede:
Dispone che il signor verserà alla sig.ra , quale contributo al suo Controparte_1 Parte_1 mantenimento, a titolo di assegno c.d. divorzile, la somma mensile di 300,00, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancari entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dal mese successivo a quello della pubblicazione della presente sentenza.
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di RI il 23 maggio
2025.
Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr.ssa Serafina Aceto Presidente Rel./Est.
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 4234/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BISCOTTI ANTONELLA, in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
parte ricorrente contro con il patrocinio degli avv.ti GATTI STEFANIA e CAMURATI Controparte_1
CLAUDIA in virtù di procura speciale in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come note di trattazione scritta del 11.04.2025
Per parte resistente: come da note di trattazione scritta del 11.04.2025
Per il PM:
“visto, nulla oppone” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.03.2024, parte ricorrente, , ha adito il Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 5341/2015 del Tribunale di RI (che disponeva un contributo a carico del marito a titolo di assegno c.d. di divorzio la somma di euro 150,00), poi modificata con sentenza n. 1624/2016 della Corte di Appello di RI (che recependo l'accordo raggiunto dalle parti, ha aumentato il contributo in euro 250 al mese, con l'adeguamento ISTAT pari ad euro 282 circa).
In particolare, la ricorrente ha chiesto disporsi a carico del signor l'onere di corrispondere CP_1 alla signora l'assegno divorzile nella misura di € 450,00 mensili. Pt_1
Con decreto del 20.03.2024, il Giudice, per quanto qui interessi, disponeva la comparizione personale delle parti innanzi al G.O.T. al 16.09.2024 e fissava udienza di convocazione delle parti al 9.10.2024.
Con memoria difensiva depositata in data 05.09.2024, si è costituita in giudizio parte resistente,
instando per il rigetto del ricorso avversario, riservandosi di proporre Controparte_1 domanda di revoca in punto assegno divorzile.
All'udienza del 16.9.2024, innanzi al G.O.T. delegato, le parti venivano sentite;
all'esito, dato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il G.O.T. rimetteva il fascicolo al Giudice.
All'udienza del 09.10.2024, il Giudice, sentite le parti, si riservava.
Con decreto del 24.10.2024, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti al 26.11.2024 (poi differita al 04.12.2024).
All'udienza del 04.12.2024, il Giudice, sentite le parti, si riservava;
successivamente, con ordinanza del 30.01.2025, il Giudice provvedeva come da dispositivo e assegnava alle parti termine al
14.04.2025 ex art 127 ter c.p.c.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito di note di trattazione scritta e il Giudice rimetteva la
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Il Collegio ritiene che la domanda di parte ricorrente sia solo parzialmente accoglibuile, alla luce della documetazione in atti.
Invero, sostanzialmente invariate tutte le altre cirocstanze, tra le parti, sia dal punto di vista reddituale sia dal dal punto di vista patrimoniale, il Tribunale prende atto di come la situazione di salute della ricorrente sia peggiorata a seguito della pronuncuia della sentenza n. 1624/2016 pronunciata dalla
Corte d'Appello, così come si evince dalla documetazione in atti.
In data 3/11/2020 la Commissione Medica Inps ha alla signora una invalidità al 50%, con Pt_1 una riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL
509/88) (cfr. doc. 7 verbale commissione medica 3/11/2020).
Sempre in data 3/11/2020 la Commissione Medica Inps riconosceva la signora portatrice di Pt_1 handicap con diagnosi di ridotta tolleranza allo stress (cfr. doc. 8 verbale 2/11/2020 e doc. 9 verbale
6/5/2021).
Inoltre, dal 2022 la Signora ha documentalmente provato di essere iscritta alle liste del Pt_1 collocamento mirato (doc. 10 – iscrizione liste collocamento mirato) e che ha cercato di inserisi nel mondo lavorativo frequantando corsi di formazione gratuiti e svolgendo attibità lavorative e reperendo impieghi a tempo determinato (es. presso Agridea da gennaio a giugno 2021 o presso nel settembre e ottobre 2023): trattasi – come dalla stessa rappresentato – Persona_1 per lo più di sostituzioni reperite attraverso il parroco e attività organizzate dal Comune per i soggetti disagiati che le consentono di raggiungere alcuna stabilità.
In conclusione, la signora , affetta da grave depressione che comporta delle rigide limitazioni Pt_1 rispetto all'attività lavorativa che potrebbe essere svolta (cfr. verbale Inps che ha riportato nel proprio verbale di aver reperito la signora in “discrete condizioni generali” ma le ha diagnosticato Pt_1 una “ridotta tolleranza allo stress psichico” (doc. 9), ha visto peggiorare le sue condizioni di salute, come si evince dai verbali di accrtamento dell'invalidità di cui si è detto: tutto ciò non le ha consentito una ricollocazione nel mondo del lavoro.
Sono tutte circostanze, infine, che verosimlmente non possono che pegguorare in considerazione dell'avnzare dell'età, tenuto conto che ella tra circa in mese compirà 57 anni.
Tanto considerato, la domanda viene accoltà aumentando il contributo a lei dovuto a titolo divorzile ad euro 300 al mese, oltre alla rivalutazione ISTAT, cion decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese processuali sono compensate alla luce della parziale reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica della sentenza n. 1624/2016 della Corte di Appello di RI così provvede:
Dispone che il signor verserà alla sig.ra , quale contributo al suo Controparte_1 Parte_1 mantenimento, a titolo di assegno c.d. divorzile, la somma mensile di 300,00, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancari entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dal mese successivo a quello della pubblicazione della presente sentenza.
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di RI il 23 maggio
2025.
Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento