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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 564 – 574 – 565- 575- 566- 573/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 11/02/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite proposte da c.f. ); (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (c.f. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ); (c.f. Pt_4 C.F._4 Parte_5
; (c.f. ; C.F._5 Parte_6 C.F._6
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PUNTI SARA
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti a usufruire della “Carta elettronica” in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati da Parte_1
per gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21, per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20 e
[...] Parte_2
2020/21, per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, Parte_3
per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, per gli aa.ss. Parte_4 Parte_5
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per gli Parte_6
aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
conseguentemente CONDANNARSI il
[...]
ad assegnare a Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e la Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 suddetta “Carta elettronica” e ad accreditare sulla suddetta “Carta elettronica” l'importo nominale di - € 1.000,00 in favore di - € 1.500,00 in favore di Parte_1 - € 2.000,00 in favore di - € 1.000,00 in favore di Parte_2 Parte_3
- € 3.500,00 in favore di - € 2.000,00 in favore di Parte_4 Parte_5
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre il rimborso delle spese Parte_6
generali da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.
Per la parte resistente: “ causa 566/2024 In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo limitatamente agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; causa 565/24 In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo limitatamente agli aa.ss. 2019/2020 e
2020/2021; cause 575/24 – 573/24 In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
causa 574/24 In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo limitatamente agli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
I ricorrenti hanno convenuto in giudizio il per Controparte_1 domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento agli anni scolastici indicati nei ricorsi qui riuniti, duranti i quali hanno lavorato come docente a tempo determinato.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto la “Carta del Docente” quanto a
[...]
per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23; per gli anni Parte_1 Parte_2
scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23; per gli anni scolastici 2020/21 e Parte_3
2022/23; per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2022/23; Parte_4 Parte_5
per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; -
[...]
per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Parte_6
Pag. 2 di 6 I ricorrenti hanno depositato al riguardo l'attestazione dello stato di servizio (docc. sub
1 fascicoli parti ricorrenti).
Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine
Pag. 3 di 6 decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Ciò posto, parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto delle ricorrenti
[...]
e ad ottenere il beneficio per l'a.s. 2018/2019, della ricorrente Parte_3 Parte_2
ad ottenere il beneficio per gli anni 2016/2017, 2017/2018. Parte_5
In relazione alla posizione delle ricorrenti e Parte_3 Parte_2
l'eccezione non è fondata in quanto risulta depositato per entrambe una diffida ad adempiere
Pag. 4 di 6 ritualmente ricevuta dal , rispettivamente, in data 19/6/2023 e 2/5/2023 (cfr. doc. n. CP_1
7 rispettivi fascicoli di parte); a tali atti è seguito poi il deposito del ricorso in data 29 marzo
2024.
Viceversa, per la ricorrente il diritto ad ottenere la carta oggetto di Parte_5 causa risulta prescritto per gli anni 2017/2018 e 2018/2019 atteso che per l'atto di diffida stragiudiziale prodotto non risulta documentata la ricezione da parte del;
invero la CP_1
parte si è limitata a produrre una ricevuta di avvenuta accettazione della pec contenente la diffida senza allegare anche la ricevuta di avvenuta consegna.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto dei ricorrenti, escluso quanto a le Parte_5
annualità indicate in quanto il relativo diritto risulta prescritto.
3.Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n147 del 13.8.2022, con la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che si tratta di contenzioso divenuto “seriale” e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto;
il compenso viene determinato per la fase di studio e di introduzione della causa considerando le cause separate mentre la fase decisionale viene liquidata considerato il procedimento come unico prevedendo tuttavia l'incrementato del 30% per ciascuno delle ulteriori parti assistite dai difensori ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M.
Per questi motivi
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la “carta docente”, per i seguenti anni scolastici:
- per gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21; Parte_1
- per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20 e 2020/21; Parte_2
- per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22; Parte_3
- er gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24; Parte_4
per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24; Parte_5
- per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 Parte_6
2) condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione dei ricorrenti detta carta docente (o altro equipollente) per le annualità indicate;
Pag. 5 di 6 2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 119,50 per anticipazioni ed in euro 3.044,25 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
12/02/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 6 di 6
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 564 – 574 – 565- 575- 566- 573/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 11/02/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite proposte da c.f. ); (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (c.f. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ); (c.f. Pt_4 C.F._4 Parte_5
; (c.f. ; C.F._5 Parte_6 C.F._6
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PUNTI SARA
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti a usufruire della “Carta elettronica” in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati da Parte_1
per gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21, per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20 e
[...] Parte_2
2020/21, per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, Parte_3
per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, per gli aa.ss. Parte_4 Parte_5
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per gli Parte_6
aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
conseguentemente CONDANNARSI il
[...]
ad assegnare a Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e la Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 suddetta “Carta elettronica” e ad accreditare sulla suddetta “Carta elettronica” l'importo nominale di - € 1.000,00 in favore di - € 1.500,00 in favore di Parte_1 - € 2.000,00 in favore di - € 1.000,00 in favore di Parte_2 Parte_3
- € 3.500,00 in favore di - € 2.000,00 in favore di Parte_4 Parte_5
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre il rimborso delle spese Parte_6
generali da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.
Per la parte resistente: “ causa 566/2024 In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo limitatamente agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; causa 565/24 In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo limitatamente agli aa.ss. 2019/2020 e
2020/2021; cause 575/24 – 573/24 In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
causa 574/24 In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo limitatamente agli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
I ricorrenti hanno convenuto in giudizio il per Controparte_1 domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento agli anni scolastici indicati nei ricorsi qui riuniti, duranti i quali hanno lavorato come docente a tempo determinato.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto la “Carta del Docente” quanto a
[...]
per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23; per gli anni Parte_1 Parte_2
scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23; per gli anni scolastici 2020/21 e Parte_3
2022/23; per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2022/23; Parte_4 Parte_5
per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; -
[...]
per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Parte_6
Pag. 2 di 6 I ricorrenti hanno depositato al riguardo l'attestazione dello stato di servizio (docc. sub
1 fascicoli parti ricorrenti).
Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine
Pag. 3 di 6 decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Ciò posto, parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto delle ricorrenti
[...]
e ad ottenere il beneficio per l'a.s. 2018/2019, della ricorrente Parte_3 Parte_2
ad ottenere il beneficio per gli anni 2016/2017, 2017/2018. Parte_5
In relazione alla posizione delle ricorrenti e Parte_3 Parte_2
l'eccezione non è fondata in quanto risulta depositato per entrambe una diffida ad adempiere
Pag. 4 di 6 ritualmente ricevuta dal , rispettivamente, in data 19/6/2023 e 2/5/2023 (cfr. doc. n. CP_1
7 rispettivi fascicoli di parte); a tali atti è seguito poi il deposito del ricorso in data 29 marzo
2024.
Viceversa, per la ricorrente il diritto ad ottenere la carta oggetto di Parte_5 causa risulta prescritto per gli anni 2017/2018 e 2018/2019 atteso che per l'atto di diffida stragiudiziale prodotto non risulta documentata la ricezione da parte del;
invero la CP_1
parte si è limitata a produrre una ricevuta di avvenuta accettazione della pec contenente la diffida senza allegare anche la ricevuta di avvenuta consegna.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto dei ricorrenti, escluso quanto a le Parte_5
annualità indicate in quanto il relativo diritto risulta prescritto.
3.Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n147 del 13.8.2022, con la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che si tratta di contenzioso divenuto “seriale” e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto;
il compenso viene determinato per la fase di studio e di introduzione della causa considerando le cause separate mentre la fase decisionale viene liquidata considerato il procedimento come unico prevedendo tuttavia l'incrementato del 30% per ciascuno delle ulteriori parti assistite dai difensori ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M.
Per questi motivi
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la “carta docente”, per i seguenti anni scolastici:
- per gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21; Parte_1
- per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20 e 2020/21; Parte_2
- per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22; Parte_3
- er gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24; Parte_4
per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24; Parte_5
- per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 Parte_6
2) condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione dei ricorrenti detta carta docente (o altro equipollente) per le annualità indicate;
Pag. 5 di 6 2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 119,50 per anticipazioni ed in euro 3.044,25 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
12/02/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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