TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/04/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 701/2022 del R.G.A.C. avente ad
OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento danni
TRA
(P.IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore con sede legale in Parte_2
Roma alla via Peroglio n. 150, elett.te dom.ta in Sant'Antimo alla via Roma nr. 157, Sc. A, P. 3, presso lo studio legale dell'avv. Francesco Piscopo (C.F. P.I. C.F._1
) e dall'avv. Elio Simone (C.F. , P.IVA_2 C.F._2 dai quali è rapp.ta e difesa giusta procura alle liti posta in atti
Attrice
E
(P.IVA: , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_3
Castellammare di Stabia (NA), alla Via Napoli, n. 332 bis, in persona della Amministratrice Unica dott.ssa Parte_3 rappresentata e difesa - giusta procura in atti - dagli avvocati Luigi Vespoli (C.F.: e C.F._3 Parte_4
(C.F.: del Foro di Napoli, elett.te
[...] C.F._4 domiciliata presso lo studio degli avvocati Vespoli e Pt_4 sito in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 82
Convenuta
NONCHE'
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 701/2022 R.G.A.C.
(c.f. , con sede legale in Torino, Controparte_2 P.IVA_4
Corso G. Agnelli, 200), in persona del suo procuratore speciale dott.ssa (giusta procura speciale per notar Parte_5 Per_1 del 16/4/2013, rep. 371273, racc. 23659), rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Barbatelli (c.f.
e Raffaele Troncone (c.f. ) C.F._5 C.F._6 come da procura in atti, tutti elett.te dom.ti in Torre del
Greco (NA), al vico Giardini Trotti, 3, presso l'avv.
Cristoforo Scala
Convenuta
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 16 maggio
2024
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE STATO
NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO TRIBUTARIO
PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI
GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2022 – 14 FEBBRAIO
2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO
DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL
TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190
CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 23 dicembre 2024.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la
[...] conveniva in giudizio la e Parte_1 Controparte_1 la sì concludendo per quanto ivi riportato: Controparte_2
“1) accertare l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 1512
c.c. e, per l'effetto, condannare le società convenute congiuntamente o disgiuntamente alla sostituzione del veicolo
. 2 N. 701/2022 R.G.A.C.
di marca Jeep modello Gladiator versione Overland 3.0 DS 264 CV
AT8 targato GE813HK con altro conforme alle normali aspettative;
2) in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato dalla società
[...]
e la società per l'acquisto del Parte_1 Controparte_1 suddetto veicolo, per aver la società venditrice consegnato all'acquirente un bene del tutto mancante delle qualità attese da un bene della medesima tipologia e con le stesse caratteristiche e per l'effetto, condannare le società convenute alla restituzione della somma di danaro di €
63.950,00 ricevuta a titolo di corrispettivo per la compravendita, nonché un'ulteriore somma che il Giudice vorrà equamente riconoscere, comprensiva dei 10.849,43 di sconto in fattura, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal giorno del pagamento avvenuto il 15.03.2021;
3) condannare le società convenute, in solido o pro quota, al risarcimento del danno contrattuale ex art. 1218 c.c. nella misura di € 5.925,44, somma destinata al noleggio della vettura sostitutiva, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale per euro 10.000,00 o nella maggiore o minore somma che questo
Ecc.mo Giudice ritenga di dover liquidare equitativamente;
4) condannare essi convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze professionali di causa, con ogni conseguenza di legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori che si dichiarano anticipatari”.
La e la si costituivano Controparte_1 Controparte_2 formulando eccezioni di rito e di merito.
Assunte prove testimoniali, la causa era poi assegnata in decisione ex art. 190 cpc.
1. La domanda si palesa infondata e va, pertanto, rigettata.
Date per note alle parti le circostanze di causa, va preliminarmente dato atto che parte attrice, con la 1° memoria ex art. 183, co.6, cpc, ratione temporis applicabile, riduceva la domanda originaria, sì concludendo: ----
. 3 N. 701/2022 R.G.A.C.
“1)accertare la responsabilità contrattuale delle convenute e condannarle, in solido o pro quota, al risarcimento del danno contrattuale ex art. 1218 c.c. nella misura di € 5.925,44 per il noleggio della vettura sostitutiva, e nella misura di euro
2.207,98 per i costi di ricovero occorsi, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale per euro 10.000,00 o nella maggiore o minore somma che questo Ecc.mo Giudice ritenga di dover liquidare equitativamente;
2) condannare essi convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze professionali di causa, con ogni conseguenza di legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori che si dichiarano anticipatari”.
Come già evidenziato dallo scrivente con ordinanza del
31.03.2023 essersi decisamente “ridotta” e fattualmente, in termini istruttori, gli unici capitoli da ammettere riguardano quelli riguardanti la messa o meno a disposizione della vettura sostitutiva da parte della negata da parte CP_1 attrice, ribadita dalla convenuta.
Ovviamente questione solo giuridica è quella riguardante la richiesta a titolo di danno non patrimoniale>>.
2. Su tal punto è a dirsi che parte attrice, in comparsa conclusionale (pag. 11), affermava, tra l'altro, che “…l'unica vettura effettivamente offerta al è stata una Fiat Pt_1
Panda, non presente comunque in loco, e assolutamente inadatta alle esigenze aziendali”.
Orbene, pur volendo ritenere acclarato che solo questo tipo di vettura veniva offerta all'attrice e pur ritenendo assolutamente comprensibile il rifiuto della stessa, in quanto ritenuta inidonea per le esigenze di lavoro, necessitando di un veicolo “cassonato”, questo giudice deve, però, rilevare che l'art. 4 delle condizioni generali del contratto, rubricato
“Garanzia e Servizi Complementari”, prevede testualmente che nel caso in cui fosse indispensabile il ricovero della vettura,
l'Ente della rete assistenziale che dovrà eseguire CP_3
l'intervento “metterà a disposizione del cliente a titolo
. 4 N. 701/2022 R.G.A.C.
gratuito una vettura di cortesia secondo le modalità e i tempi previsti dal libretto di garanzia in dotazione alla vettura…”.
Il libretto di garanzia, anch'esso allegato, sul punto dirimente della lite nulla dice, mentre il citato articolo 4 nel prevedere, come appena trascritto, la messa a disposizione di una vettura di cortesia, la individua “con l'intento di assicurare l'esigenza di mobilità personale del Cliente”.
In tal senso alcuna clausola contrattuale stabiliva che il veicolo in sostituzione dovesse avere le stesse caratteristiche del veicolo “incidentato”, né che dovesse soddisfare esigenze imprenditoriali.
Per quanto, pertanto, si ripete, possa ritenersi comprensibile il rifiuto da parte del , lo stesso giuridicamente non Pt_1 si palesa fondato, avendo la citata convenuta rispettato la sua obbligazione, offrendo un veicolo idoneo a consentire la mobilità personale del cliente.
Ne consegue che le spese sofferte dall'attrice di cui al punto
1) della domanda come ridotta ex art. 183 co.1 cpc non possono essere addebitate a parte/i convenuta/e, in assenza di alcun inadempimento contrattuale.
Analogamente quanto all'asserito danno morale.
3. Quanto sopra argomentato circa il motivo del rifiuto di parte attrice ad accettare una Fiat Panda si palesa circostanza integrante eccezionale ragione, ex Corte Cost. 77/2018, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1
e della , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) spese di lite come da punto 3. della motivazione.
Torre Annunziata, 16 aprile 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 5