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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3782 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. N. 4208/2019 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
Marianna D'Avino Presidente
Francesca Falla Trella Consigliera
Anna Maria Teresa Gregori Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 4208/2019, assegnata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 13 febbraio 2025, vertente
Tra
(c.f. , rappresentato e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefano Recchia, presso il cui studio elettivamente è domiciliata
- appellante -
E
, quali eredi del defunto , C.F._3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Berni, presso il cui studio elettivamente sono domiciliati
- appellati -
Appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Velletri n. 78/2019 depositata il 29/1/2019 e non notificata, con cui era stata rigettata la domanda di condanna degli appellati per la somma di € 300.000, come risarcimento a. seguito sentenza di patteggiamento per denunciati episodi di violenza sessuale.
Il procedimento di primo grado.
adiva il Tribunale di Velletri al fine di ottenere la Parte_1 condanna di per due episodi di violenza sessuale dalla Persona_1 medesima denunciati, dichiaratamente avvenuti mentre era alle sue dipendenze lavorative, precisamente in data 27.8.2009, allorché il dr.
“afferrò la sig.ra per un braccio cercando di CP_1 Parte_1 portare la mano della stessa sul proprio organo genitale e la tirava verso di sé con l'altro braccio e nel trattenerla le toccava le cosce ed il sedere”; ed in data 17.9.2009, in cui il dr. “infilava con mossa repentina ed CP_1 inaspettata la propria mano sotto la gonna dell'Appetito toccandole il sedere” .
Precisava altresì l'attrice che detti episodi erano stati oggetto di denuncia querela presentata in data 14 gennaio 2010 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, il cui procedimento si era concluso con sentenza di patteggiamento, divenuta irrevocabile in data 18.11.2010, deducendo che l'efficacia della citata sentenza si estenderebbe nel presente giudizio in favore dell'attrice. Si costituiva nel merito eccependo la inammissibilità della Persona_1 domanda risarcitoria formulata in riferimento al danno patrimoniale per essere intervenuta transazione tra le parti nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato presso il Tribunale di Velletri che doveva aver risolto ogni pretesa economica da parte della . Pt_1
Rilevava inoltre che la sentenza di patteggiamento della pena non costituisce sentenza con effetto extrapenale, con relativo obbligo per il giudice civile investito della domanda risarcitoria da reato di accertare il fatto illecito nei suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi. Infine, contestava l'an e il quantum debeatur concludendo per il rigetto della domanda.
Nel corso dell'udienza del 6 ottobre 2015, veniva colto da Persona_1 improvviso malore e trasportato d'urgenza in ospedale, ne veniva accertato il decesso. L'appellante riassumeva il procedimento nei confronti degli eredi, e , i quali si costituivano in Controparte_1 Controparte_2 giudizio, richiamandosi integralmente alle difese già articolate dal padre.
Il giudice del tribunale, aderendo al consolidato orientamento della
Suprema Corte di Cassazione, riteneva che la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di vincolo né di giudicato nel giudizio civile di risarcimento del danno, ed espletava quindi attività istruttoria con l'assunzione della prova per interpello dell'attrice e della prova testimoniale nonché con l'espletamento dell'interrogatorio libero della
, al fine di ricostruire il fatto storico e verificare la sussistenza degli Pt_1 elementi costitutivi oggettivi e soggettivi di un fatto.
All'esito dell'istruttoria rigettava la domanda per mancanza di prova del fatto posto a base della domanda di risarcimento.
In particolare il Giudice di prime cure deduceva che i testi escussi avevano dichiarato di aver appreso telefonicamente dalla attrice i fatti dedotti in giudizio (deposizioni testi , ) pertanto le Testimone_1 Testimone_2 circostanze erano stati riferite non per conoscenza diretta, ma de relato. La sentenza di primo grado riportava quindi il seguente dispositivo “Il
Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando , così provvede : a) rigetta la domanda;
b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU;
c) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore di parte convenuta, che si liquidano in € 7254,00 per compenso ex D.M. 55/2014 , rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge.”
Il procedimento di appello.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello sui Parte_1 seguenti punti: errata valutazione del giudice di primo grado laddove ha ritenuto che la sentenza penale di patteggiamento non sia idonea a fare stato nel giudizio civile di risarcimento del danno da reato, ritenendo che detta tesi sia stata superata dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 20562/2018
e con l'ordinanza 3643/2019.
Mancata valutazione delle risultanze peritali.
L'appellante ha quindi così concluso “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di
Roma adita, in accoglimento della domanda e contrariis reiectis: A) riformare la sentenza n. 78/2019 del Tribunale di Velletri per le motivazioni suesposte;
B) condannare gli appellati al pagamento dei compensi, spese per contributi unificati e marche da bollo, rimborso spese generali, oltre IVA
e CPA come per legge di entrambi i gradi del giudizio;
nonché le spese di
CTU di primo grado.”
Si costituivano e , preliminarmente Controparte_1 Controparte_2 rilevando che l'appello mancava delle conclusioni e concludendo come segue “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa: In via preliminare, ammettere la documentazione tutta, depositata con il presente atto, in quanto essenziale ai fini della decisione della controversia e comunque fino ad oggi misconosciuta dagli odierni convenuti, per ragioni ad essi non imputabili. Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del secondo motivo di appello;
per effetto della parziale impugnazione della sentenza appellata, così come evidenziato con riferimento al primo motivo di appello, respingere la domanda avversaria, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
Nel merito, respingere, comunque, l'appello avversario perché infondato sia in fatto che in diritto;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse che la prova dei fatti per cui è causa sia stata raggiunta, in modo parziale ovvero completo, si chiede che il conseguente risarcimento dei danni posto a carico degli eredi del dr.
sia escluso o, in subordine, liquidato in misura inferiore a quella CP_1 indicata dalla CTU espletata, in ragione dei fatti emergenti dalla nuova produzione documentale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, nonché con condanna di controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, sempre in ragione della nuova produzione documentale. In via istruttoria, si chiede all'adita Corte che, alla luce della nuova documentazione depositata in atti, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., siano richieste informazioni all'INPS circa l'espletamento, da parte appellante, di attività lavorativa e sia ordinato alla stessa di produrre le dichiarazioni dei redditi/CUD, dal 2010 ad oggi, anche ai fini dell'aliunde perceptum.”
All'esito dell'udienza cartolare del 13 febbraio 2025, sulle precisate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata in decisione.
La decisione della Corte.
L'appello è infondato e non è suscettibile di accoglimento.
Va in primo luogo affrontato il punto di appello relativa alla pretesa efficacia della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile.
Va in merito rilevato che la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili – alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità, può essere assunta semplicemente come elemento di prova, e non costituisce quindi prova del fatto, né supplisce in alcun modo lacune probatorie o esime il giudice dalla verifica del fatto per mezzo della formazione della prova in sede civile.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità precisa che “Non è dubbio che la sentenza di patteggiamento, al contrario di quella di condanna e di assoluzione (cfr., rispettivamente, gli artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno;
tuttavia, essa nel giudizio civile può essere assunta come elemento di prova di cui il giudice può tenere conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile
e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr., da ultimo, Cass.07/11/2023, n.31010)”
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024).
Ed ancora “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.” (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 31010 del 07/11/2023).
Ciò posto, deve essere evidenziato che il Giudice di prime cure ha espletato istruttoria al fine di ricostruire il fatto storico e verificare la sussistenza degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi di un fatto previsto come reato dalla norma penale incriminatrice, concludendo che non sussistono prove idonee in merito.
Va altresì rilevato che l'appellante non ha contestato in questa fase processuale l'esito dell'istruttoria in argomento, limitando l'appello al preteso valore probatorio della sentenza di patteggiamento ed alla omessa valutazione delle risultanze della perizia resa in primo grado.
Va in questa sede confermato che il fatto storico non è supportato da elementi probatori, poiché non sussistono riscontri di testi che abbiano assistito ai due pretesi episodi di aggressione sessuale posti a fondamento del risarcimento attualmente richiesto agli eredi dell'originario convenuto.
In merito al punto di appello relativo alla mancata valutazione degli esiti peritali, va evidenziato che la perizia non è preposta a supplire la carenza istruttoria, ma a coadiuvare il Giudice in aspetti tecnici che esulano dalle competenze giuridiche.
Ne consegue che, nel caso che ci occupa, la valutazione peritale non può supplire la lacuna probatoria sul fatto oggetto di causa.
L'appello va quindi rigettato.
Né sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, III comma, c.p.c.,
d'ufficio, non sussistendone i presupposti ovvero “.. la sussistenza: .. della colpa grave della parte soccombente che può essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o della resistenza in giudizio
(mala fede) o nella carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) (Sez. Un. 20/4/18 n. 9912)" ovvero “.. di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (Cass. 25/6/19 n. 16898; Cass. 8/5/19 n. 17446; Cass. 11/10/18 n. 25177; Сass. 11/10/18 n. 25176; Cass.
21/11/17 n. 27623)”, avendo comunque il dante causa degli appellati accettato di patteggiare una condanna in sede penale.
Le spese legali, che si liquidano per la presente fase di appello, seguono la soccombenza. Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando, così provvede:
rigetta l'appello,
Condanna l'appellante a rimborsare ai convenuti le spese di lite di secondo grado, che si liquidano in € 6.200 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali,
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma,09/06/2025
Il Giudice relatore
Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente
Marianna D'Avino