Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 24/03/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00533/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01699/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2024, proposto da
AN LE, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Favati, Simona Baldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 92/2024, emessa e pubblicata dal Tribunale di Pisa, Sez. Lavoro, il 6/3/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 e a ricevere sulla carta l’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nella stessa sentenza oltre interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
La sentenza è passata in giudicato, come da relativa attestazione di cancelleria.
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.
Con ricorso ritualmente proposto, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio, nonostante il ricorso sia stato ad esso notificato a mezzo PEC presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato all’indirizzo estratto dal Registro PP.AA..
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, non risulta dagli atti di causa che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita.
Pertanto, in accoglimento del ricorso per ottemperanza, deve essere ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza a mettere a disposizione di parte ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale della cui ottemperanza si tratta, oltre interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierpaolo Grauso, Presidente FF
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia De Felice | Pierpaolo Grauso |
IL SEGRETARIO