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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 13.10.2022 al n. 6084 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Rosa Auricchio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Ottaviano (NA) alla via Pappalardo n. 95;
RICORRENTE
CONTRO
nata a San Felice a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Giooacchino C.F._2
Sautariello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Cimitile (NA) alla via Bari
n. 25;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note di udienza depositate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha per oggetto la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali contraevano matrimonio l'11.04.2011 in Pomigliano D'Arco e dalla cui CP_1 unione nascevano i figli , nato ad [...] il [...], e , nato a [...] Per_1 Per_2
(CE) il 28.04.2015.
Le parti nel corso del giudizio raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione come da accordo sottoscritto depositato agli atti in data 28.02.2025.
All'udienza del 05.03.2025 il giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso in fatto, va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) prende atto che i coniugi vivranno separati e liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio;
2) affida i minori e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2
la madre;
3) disciplina il diritto di visita paterno come segue: il sig. potrà vedere i figli per mesi Pt_1
due per almeno due gg a settimana in orario pomeridiano dalle h. 17.00 alle h.21.00 ; successivamente , due gg a settimana dalle 16.00 alle 19.00 nonché sabato / domenica alternati dalle 16.00 alle 20.00; nonché festività natalizie e pasquali alternate dalle h. 12.00 alle h.20.00; in esito ai percorsi di cui all'ordinanza presidenziale il padre potrà tenere i figli con sé anche per due fine settimana al mese alternati con pernotto presso la casa dei nonni paterni;
festività natalizie e pasquali alternate;
dall'estate 2025 i minori possono stare con il padre 10 gg consecutivi con pernotto;
4) prende atto che gli incontri, così come concordati tra i minori ed il padre, verranno comunicati alla sig.ra tenendo sempre in debita considerazione l'orario di uscita da CP_1
scuola, doposcuola e pratiche sportive;
5) prende atto dell'impegno, presso le competenti autorità amministrative, del sig.
[...]
e della sig.ra per la soppressione del secondo nome attribuito al Pt_1 CP_1 figlio , ora all'anagrafe per la soppressione del nome Parte_2 Persona_3
Per_ ;
6) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra e Parte_1 CP_1 nell'interesse della prole, euro 500,00 mensili, non comprensivi dell'AU, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico, vaglia postale o contanti con indicizzazione annuale ISTAT, con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore della prole
(mediche non coperte dal SSN, scolastiche, parascolastiche) previamente concordate e documentate;
7) prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'AU verrà attribuito interamente, nella misura del 100%, alla sig.ra CP_1
8) prende atto che le parti hanno concordato che, con la sottoscrizione dell'accordo, il sig.
ha rilasciato autorizzazione unica per le uscite anticipate da scuola dei Parte_1
minori, gite scolastiche ed altre attività connesse e la sig.ra si è impegnata a CP_1
comunicare tempestivamente al sig. tali uscite, gite ed attività. Pt_1
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 9 parte 2 Serie A Registro 0 del registro atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2011);
c) prende atto che i coniugi vivranno separati e liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio;
d) affida i minori e ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
Per_1 Per_2
e) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
f) prende atto che gli incontri, così come concordati tra i minori ed il padre, verranno comunicati alla sig.ra tenendo sempre in debita considerazione l'orario di uscita da scuola, CP_1
doposcuola e pratiche sportive;
g) prende atto dell'impegno, presso le competenti autorità amministrative, del sig. Parte_1
e della sig.ra per la soppressione del secondo nome attribuito al figlio CP_1 [...]
Per_
, ora all'anagrafe per la soppressione del nome;
Pt_2 Persona_3
h) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra e Parte_1 CP_1 nell'interesse della prole, euro 500,00 mensili, non comprensivi dell'AU, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico, vaglia postale o contanti con indicizzazione annuale ISTAT, con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore della prole (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, parascolastiche) previamente concordate e documentate;
i) prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'AU verrà attribuito interamente, nella misura del
100%, alla sig.ra CP_1
l) prende atto che le parti hanno concordato che, con la sottoscrizione dell'accordo, il sig.
[...]
ha rilasciato autorizzazione unica per le uscite anticipate da scuola dei minori, gite Pt_1
scolastiche ed altre attività connesse e la sig.ra si è impegnata a comunicare CP_1
tempestivamente al sig. tali uscite, gite ed attività. Pt_1
m) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 13.10.2022 al n. 6084 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Rosa Auricchio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Ottaviano (NA) alla via Pappalardo n. 95;
RICORRENTE
CONTRO
nata a San Felice a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Giooacchino C.F._2
Sautariello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Cimitile (NA) alla via Bari
n. 25;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note di udienza depositate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha per oggetto la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali contraevano matrimonio l'11.04.2011 in Pomigliano D'Arco e dalla cui CP_1 unione nascevano i figli , nato ad [...] il [...], e , nato a [...] Per_1 Per_2
(CE) il 28.04.2015.
Le parti nel corso del giudizio raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione come da accordo sottoscritto depositato agli atti in data 28.02.2025.
All'udienza del 05.03.2025 il giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso in fatto, va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) prende atto che i coniugi vivranno separati e liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio;
2) affida i minori e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2
la madre;
3) disciplina il diritto di visita paterno come segue: il sig. potrà vedere i figli per mesi Pt_1
due per almeno due gg a settimana in orario pomeridiano dalle h. 17.00 alle h.21.00 ; successivamente , due gg a settimana dalle 16.00 alle 19.00 nonché sabato / domenica alternati dalle 16.00 alle 20.00; nonché festività natalizie e pasquali alternate dalle h. 12.00 alle h.20.00; in esito ai percorsi di cui all'ordinanza presidenziale il padre potrà tenere i figli con sé anche per due fine settimana al mese alternati con pernotto presso la casa dei nonni paterni;
festività natalizie e pasquali alternate;
dall'estate 2025 i minori possono stare con il padre 10 gg consecutivi con pernotto;
4) prende atto che gli incontri, così come concordati tra i minori ed il padre, verranno comunicati alla sig.ra tenendo sempre in debita considerazione l'orario di uscita da CP_1
scuola, doposcuola e pratiche sportive;
5) prende atto dell'impegno, presso le competenti autorità amministrative, del sig.
[...]
e della sig.ra per la soppressione del secondo nome attribuito al Pt_1 CP_1 figlio , ora all'anagrafe per la soppressione del nome Parte_2 Persona_3
Per_ ;
6) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra e Parte_1 CP_1 nell'interesse della prole, euro 500,00 mensili, non comprensivi dell'AU, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico, vaglia postale o contanti con indicizzazione annuale ISTAT, con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore della prole
(mediche non coperte dal SSN, scolastiche, parascolastiche) previamente concordate e documentate;
7) prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'AU verrà attribuito interamente, nella misura del 100%, alla sig.ra CP_1
8) prende atto che le parti hanno concordato che, con la sottoscrizione dell'accordo, il sig.
ha rilasciato autorizzazione unica per le uscite anticipate da scuola dei Parte_1
minori, gite scolastiche ed altre attività connesse e la sig.ra si è impegnata a CP_1
comunicare tempestivamente al sig. tali uscite, gite ed attività. Pt_1
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 9 parte 2 Serie A Registro 0 del registro atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2011);
c) prende atto che i coniugi vivranno separati e liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio;
d) affida i minori e ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
Per_1 Per_2
e) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
f) prende atto che gli incontri, così come concordati tra i minori ed il padre, verranno comunicati alla sig.ra tenendo sempre in debita considerazione l'orario di uscita da scuola, CP_1
doposcuola e pratiche sportive;
g) prende atto dell'impegno, presso le competenti autorità amministrative, del sig. Parte_1
e della sig.ra per la soppressione del secondo nome attribuito al figlio CP_1 [...]
Per_
, ora all'anagrafe per la soppressione del nome;
Pt_2 Persona_3
h) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra e Parte_1 CP_1 nell'interesse della prole, euro 500,00 mensili, non comprensivi dell'AU, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico, vaglia postale o contanti con indicizzazione annuale ISTAT, con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore della prole (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, parascolastiche) previamente concordate e documentate;
i) prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'AU verrà attribuito interamente, nella misura del
100%, alla sig.ra CP_1
l) prende atto che le parti hanno concordato che, con la sottoscrizione dell'accordo, il sig.
[...]
ha rilasciato autorizzazione unica per le uscite anticipate da scuola dei minori, gite Pt_1
scolastiche ed altre attività connesse e la sig.ra si è impegnata a comunicare CP_1
tempestivamente al sig. tali uscite, gite ed attività. Pt_1
m) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)