Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2020, n. 2181
CASS
Sentenza 8 ottobre 2020

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In tema di sequestro preventivo, nel giudizio cautelare di rinvio conseguente ad annullamento dell'ordinanza cautelare per ragioni inerenti alla verifica del "fumus commissi delicti", il giudice è tenuto a valutare la ricorrenza di tale requisito anche in caso di sopravvenuto rinvio a giudizio del soggetto interessato, allorquando la regola di giudizio fissata dalla sentenza di annullamento imponga una valutazione del "fumus" diversa e più stringente rispetto a quella giustificativa del rinvio a giudizio. (Fattispecie in cui la Cassazione aveva annullato la misura cautelare reale, demandando al tribunale del riesame di verificare la sussistenza del "fumus" con riguardo alla qualifica soggettiva attribuita al ricorrente rispetto al fatto corruttivo ipotizzato, nonché la conformità della misura cautelare rispetto ai principi di proporzionalità ed adeguatezza).

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  • 1Penale Diritto e Procedura
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 5 luglio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2020, n. 2181
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2181
Data del deposito : 8 ottobre 2020

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