Sentenza 13 ottobre 2015
Massime • 1
Il giudice dell'udienza preliminare, nel decidere sulla "translatio iudicii" o sul proscioglimento, è chiamato a verificare l'esistenza di una minima possibilità di colpevolezza dell'imputato e l'assenza di ragioni per ritenere che l'accusa non sia suscettibile di essere definitivamente provata in dibattimento, con la conseguenza che egli deve valutare la effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa e la sua capacità di tenuta in dibattimento, essendo tale condizione necessaria a giustificare la sottoposizione al processo.
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Poiché l'innocenza dell'incolpato costituisce presupposto ontologico del delitto di calunnia, il relativo accertamento è necessariamente pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza del reato. Il giudizio di calunnia è autonomo rispetto a quello, reale o potenziale, attribuito al calunniato, sicché anche la sentenza irrevocabile pronunciata nell'eventuale processo a carico dell'incolpato non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale è consentito al giudice di rivalutare i fatti che hanno già formato oggetto di esame. Il decreto di archiviazione, quale provvedimento endoprocedimentale non irrevocabile, fondato sulla regola di giudizio dell'art. 125 disp. att. c.p.p. e connotato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2015, n. 17951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17951 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2015 |
Testo completo
1 7 9 5 1/ 1 6 51 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta dai magistrati Sent. n. sez.1734 Nicola Milo Presidente CC 13/10/2015- Giacomo Paoloni relatore R.G. n. 13299/2015 Stefano Mogini Gaetano De Amicis Benedetto AT Raddusa ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona;
2. LO IO LE, nato a [...] il [...], parte civile;
avverso la sentenza del 28/11/2014 del G.U.P. del Tribunale di Verona nei confronti di 3. AR HI, nata a [...] il [...], 4. MB ZI, nata a [...] il [...], 5. IO AN, nata a [...] il [...]; esaminati gli atti e letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udito il difensore della parte civile, avv. Graziella Colaiacomo (in sostituzione dell'avv. Tiburzio De Zuani), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore delle imputate, avv. Giancarlo Di Giulio, che si è associato alle richieste del P.G., insistendo per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 8.6.2010, ai sensi dell'art. 410 -comma 3- c.p.p., il g.i.p. del Tribunale di Verona (su conforme richiesta del procedente p.m.) ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di IO LE LO, cancelliere in servizio presso il Tribunale di Verona, per i reati di diffamazione, atti persecutori e lesioni volontarie in pregiudizio dell'operatore giudiziario ZI RD, che -secondo la rappresentazione della vicenda esposta dalla denunciante- l'avrebbe pesantemente redarguita in presenza del pubblico per sue asserite inadempienze lavorative;
situazione produttiva di grave disagio alla RD rimasta vittima di un malore durante il suo successivo colloquio con il dirigente amministrativo del Tribunale (caduta dalla sedia, riportando lesioni). In seguito all'archiviazione, vistosi raggiunto da una richiesta risarcitoria della RD, il LO ha presentato denuncia-querela per il reato di calunnia nei confronti della stessa RD (avendola costei, con la sua iniziale denuncia, falsamente accusato di reati valutati insussistenti alla luce della menzionata ordinanza di archiviazione) e per falsa testimonianza nei confronti di HI BA e AN IO, persone asseritamente presenti al battibecco-lite a suo tempo (9.5.2008) intercorso tra il LO e la RD, che -assunte a sommarie informazioni dal difensore della RD (art. 391-bis c.p.p.)- avevano avvalorato la prospettazione accusatoria dell'impiegata della giustizia. Il procedente pubblico ministero del Tribunale di Verona ha quindi iscritto procedimento penale nei confronti di ZI RD per il delitto di calunnia in danno del LO (falsamente accusato, con denuncia-querela dell'8.8.2008, dei reati di cui agli artt. 582, 594, 595 e 612-bis c.p.) e nei confronti di HI BA e AN IO per il delitto di concorso in false dichiarazioni al difensore della RD ex art. 371-ter c.p. (per aver falsamente affermato "essere avvenuta un'aggressione verbale in data 9.5.2008 in danno di ZI RD ad opera di LE LO, a seguito della quale la RD era uscita piangendo"). Delitti per i quali, acquisiti gli atti dell'originario procedimento archiviato (a carico di LO), lo stesso p.m. ha esercitato l'azione penale, chiedendo il rinvio a giudizio delle tre imputate.
2. Al termine dell'udienza preliminare, in cui IO LE LO si è costituito parte civile, il g.u.p. del Tribunale di Verona, con sentenza del 28.11.2014, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della RD, della BA e della IO in ordine ai reati loro ascritti con le formule del fatto non costituente reato per la RD e dell'insussistenza del fatto per la BA e la IO. La sentenza, previamente inquadrata la vicenda integrante la regiudicanda nel quadro dei "rapporti tesi" (o decisamente conflittuali) venutisi a creare nel tempo tra il cancelliere LO e l'operatore giudiziario RD (cui il primo rimprovera scarsa dedizione al lavoro dietro l'apparente giustificazione degli impegni sindacali dell'impiegata), ha escluso la sussistenza dei presupposti per la sostenibilità delle лов 2 accuse prefigurate dal p.m. nei confronti delle tre imputate nell'eventuale successivo giudizio dibattimentale, sì che questo possa davvero apportare elementi conoscitivi ulteriori e diversi per definire in termini di affidabilità probatoria le posizioni processuali delle parti in causa. In sintesi il g.u.p., da un lato, ha valutato più che verosimile che la RD possa aver interpretato in perfetta buona fede, ancorché a torto, le sollecitazioni lavorative e i ripetuti richiami del dirigente LO, culminati nel pesante "alterco" del 9.5.2008, reputandoli espressione di "una vera e propria strategia persecutoria a suo danno". Da un altro lato, lo stesso giudice ha considerato non dirimibile in sede dibattimentale il palese contrasto esistente (quanto al citato episodio del 9.5.2008) tra le dichiarazioni rese dalla IO e dalla BA e quelle rilasciate dagli altri impiegati giudiziari in servizio presso la cancelleria del Tribunale veronese ("non si comprende per quale ragione la loro versione dovrebbe essere meno credibile [di quella] degli appartenenti alla cancelleria penale”).
3. La sentenza di non luogo a procedere è stata impugnata per cassazione dalla parte civile IO LE LO e formalmente anche dal Procuratore della Repubblica di Verona, limitatosi a far propria la memoria-richiesta depositata presso il suo ufficio, ai sensi dell'art. 572 c.p.p., dalla parte civile e recante l'integrale traslitterazione dei contenuti del ricorso. La duplice impugnazione (in realtà della sola parte civile per le ragioni appena precisate) deduce, con un solo pluriarticolato motivo, vizi di legittimità del provvedimento decisorio per violazione di legge (art. 425 c.p.p.) nonché per travisamento delle fonti di prova e connessa carenza e contraddittorietà della motivazione. Vizi riassunti come di seguito per gli effetti di cui all'art. 173 co. 1 disp. att. c.p.p. La specifica enunciazione dei motivi di doglianza segue un'estesa esposizione (per oltre la metà del corposo atto impugnatorio) delle sequenze processuali della vicenda oggetto delle imputazioni e, in particolare, la riproduzione delle dichiarazioni della BA e della IO raccolte dal difensore della RD (pp.
1-17 del ricorso). Ancora ripercorrendo i passaggi del procedimento (fino all'archiviazione degli atti nei confronti del LO e alla successiva incriminazione delle odierne imputate), il ricorso lamenta la mancata o fuorviata verifica dell'attendibilità intrinseca ed esterna della BA e della IO, avendo in particolare il g.u.p. omesso di apprezzare nella giusta valenza probatoria il rapporto di pregressa conoscenza esistente tra la RD e la BA alla luce delle visure camerali allegate alla denuncia dell'8.8.2013 della p.c. LO, dalle quali si evince che la RD ha effettivamente gestito un negozio di oggettistica etnica a Villafranca di Verona, che la RD avrebbe suggerito di visitare al cancelliere ET Soriani (come da questa riferito alla 3 p.g.), avendo appreso che abitava a Villafranca. Evenienza atta a dimostrare la preesistenza di rapporti amicali tra la RD e la stessa BA e, quindi, ad infirmare la terzietà delle dichiarazioni della BA. Analogamente il decidente g.u.p. non ha lumeggiato esattamente i luoghi in cui si sarebbe svolto il preteso alterco tra il LO e la RD, verificatosi non in luogo accessibile al pubblico degli utenti della cancelleria, ma come riferito dall'autista della Procura della Repubblica Paolo LD (da ritenersi l'unica persona effettivamente presente alla "discussione")- si è verificato nella sola anticamera della cancelleria penale del Tribunale. Le notizie riferite dal LD, sono indirettamente confermate dalle informazioni rese da una serie di persone, quali (oltre al citato cancelliere Soriani) dai cancellieri IO Moretto e Ivana Businaro e dall'operatore Renato Ranieri (che hanno riferito di non aver visto transitare i due protagonisti nell'area di stazionamento del pubblico). Poiché numerosi testimoni non confortano l'assunto narrativo della RD (nonché della BA e della IO), le valutazioni del g.u.p. trascendono l'ambito di operatività della decisione di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., sicché gli elementi acquisiti nelle indagini non possono reputarsi insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio contro le tre imputate di cui il p.m. ha sollecitato il rinvio a giudizio. La stessa sentenza, d'altra parte, assume come "sostanzialmente provata nella sua materialità la sussistenza dell'addebito" mosso alla RD (calunnia), unicamente stemperato dalla mera ipotesi che la donna sia rimasta "vittima di una situazione psicologica" che ne ha condizionato il giudizio e la memoria dei fatti, come conseguenza della sua pretesa caduta a terra, dopo la discussione con LO, caduta che "vive solo nelle sue parole" in assenza di attendibili testimoni diretti dell'episodio. Né, infine, il g.u.p. si è interrogato sulle ragioni per cui la RD abbia presentato la sua querela, valutata calunniosa dal p.m., soltanto alla scadenza del rituale termine di tre mesi dai fatti (avvenuti il 9.5.2008, querela presentata 1'8.8.2008).
4. Le notazioni critiche della ricorrente parte civile e dell'adesivo ricorso del p.m. sono state contrastate dal difensore delle tre imputate, che -nel censurare la carenza di autonoma motivazione del ricorso del p.m.- ha osservato, tra l'altro, come le critiche della parte civile eludano il dato storico, pur messo in risalto dalla sentenza impugnata, dei risalenti rapporti di tensione e acrimonia instauratisi tra il LO e la RD, che impediscono di prestar fede alla sola ricostruzione dei fatti proposta dal cancelliere. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse della parte civile IO LE LO e con esso il ricorso del pubblico ministero vanno dichiarati inammissibili per indeducibilità e manifesta infondatezza degli esposti argomenti critici, caratterizzati da difetto di specificità ovvero da prospettazioni incentrate su una rivisitazione di segno meramente fattuale delle fonti di prova, incongruamente rimessa all'apprezzamento di questo giudice di legittimità, nonché da assertivi presupposti in diritto, palesemente infondati, che non scalfiscono la logicità e coerenza della decisione del g.u.p. del Tribunale di Verona.
2. Ad onta della cospicua dilatazione dell'atto impugnatorio (33 pagine) i rilievi elaborati dalla ricorrente parte civile sono privi di specificità, perché -oltre a pletoriche affermazioni di principio afferenti più alla sequenza della dinamica processuale che ai referenti del processo penale- non esprimono una effettiva e concreta lettura critica degli argomenti che sorreggono la decisione impugnata e della regola di giudizio che l'ha ispirata, correttamente incentrata sulla ritenuta "inutilità" del dibattimento. Regola correlata sia alla completezza dei dati di conoscenza già acquisiti e della loro non prevedibile surrogabilità in un successivo giudizio dibattimentale, sia alla conseguente impossibilità di sostenere con esito positivo l'accusa in giudizio (Sez. 6, n. 36210 del 26.6.2014, Rv. 260248; Sez. 6, n. 5049/13 del 27.11.2011, Cappello, Rv. 254241). In questa prospettiva irragionevoli e distoniche vanno valutate le censure formulate con ricorso a sostegno della calunniosità dell'assunto dichiarativo della RD e della falsità delle informazioni rese dalla BA e dalla IO. Affatto impropria si mostra, per vero, l'incongrua sovrapposizione di pretesi profili fattuali della vicenda che il ricorso reputa di attribuire alla decisione impugnata, pretermettendo una puntuale lettura dei medesimi dati di fatto che, alla luce della coerente motivazione della decisione del g.u.p. veronese, non lasciano margini di reale incertezza sull'insufficienza delle prove della volontà calunniatrice della RD e delle valenze mistificatorie delle dichiarazioni delle due coimputate. L'odierno ricorso della parte civile si traduce, in altri termini, in una fuorviante e improponibile trasposizione in sede penale dell'accertata e perdurante situazione di conflittualità tra la RD e la parte civile LO. Il quadro probatorio che integra la regiudicanda rimane connotato, quindi, come precisa la sentenza impugnata, dalla inadeguata dimostrazione delle ipotesi di accusa, sì da non poter conseguire utili esiti nel corso del dibattimento nel contraddittorio fra le parti. La sentenza impugnata non ha travalicato, per tanto, i limiti valutativi coessenziali alla decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio degli imputati per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 424 e 425 c.p.p. LO5 Ribadito che in sede di legittimità il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606, comma 1-lett. d) o lett. e), c.p.p. non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal p.m., ma soltanto la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli, e quindi la riconoscibilità del criterio prognostico adottato per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio (Sez. 6, n. 35668 del 28/03/2013, Abbamonte, Rv. 256605), è agevole osservare che il decidente g.u.p. non ha fatto altro che rappresentare nella loro diacronica dinamica evolutiva le emergenze processuali, giudicandole non idonee a sostenere con esiti positivi l'accusa in giudizio (arg. ex art. 125 disp. att. c.p.p.). Deve allora riconoscersi che il g.u.p. ha motivatamente applicato l'indicata regola di giudizio fissata dall'art. 425 c.p.p. in funzione di una corretta prognosi dibattimentale imperniata sull'esigenza (art. 111 Cost.) di evitare dibattimenti "inutili" o non suscettibili, oggettivamente, di modificare una piattaforma probatoria scandita da discrasie non altrimenti sanabili.
3. Non è revocabile in dubbio che l'innocenza del calunniato costituisce un presupposto del delitto di calunnia, di tal che l'accertamento di essa è pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza della calunnia. Ma tale pregiudizialità afferisce soprattutto, sul piano logico, al sillogismo della decisione sull'imputazione di calunnia e non richiede necessariamente, sul piano processuale, l'accertamento in un separato procedimento contro il calunniato volto a verificare l'inconsistenza o infondatezza dell'accusa indirizzatagli dal calunniatore. Il giudizio sul reato di calunnia è, infatti, del tutto autonomo da quello concernente il reato ascritto al calunniato. Di guisa che la sentenza, pur se definitiva, pronunciata nel processo instaurato nei confronti dell'incolpato non fa stato nel processo contro il calunniatore, in cui è consentito al giudice di rivalutare -ai fini della constatazione della falsità o meno della notizia di reato proveniente dal calunniatore- i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato (ex plurimis: Sez. 6, n. 47314 del 12.11.2009, Cento, Rv. 245483; Sez. 6, n. 45907 del 15/10/2013, Rosato, Rv. 257442; Sez. 6, n. 53614 del 03/12/2014, Chiacchiaretta, Rv. 261873). Ciò è quel che si è verificato nell'ambito della presente vicenda processuale, in cui l'intervenuta archiviazione degli atti relativi alla parte civile LO per i reati ipotizzati a suo carico non fa che confermare la situazione di indiscutibile incertezza sulla volontà calunniatrice della RD e, per effetto derivato, sulla reale finalità mistificatoria delle dichiarazioni della BA e della IO. Mette conto sottolineare, allora, che come di recente precisato da questa Corte regolatrice- la regola di giudizio ai fini della translatio jiudicii o del proscioglimento dell'imputato, quale definita dal combinato disposto degli artt. 425 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p., è rappresentata dalla verifica del giudice dell'udienza preliminare che il coefficiente di "serietà" della fondatezza delle contestazioni ipotizzate dalla pubblica 6 accusa sia corredato o meno da "una prospettiva di utile sviluppo delle prove a carico nel corso del dibattimento ovvero [dal]la impossibilità che ciò avvenga". Di guisa che "la situazione di incertezza probatoria, pur se si collochi in un caso nel quale è innegabile lo sviluppo dibattimentale, non giustifica il rinvio a giudizio". Il ruolo del g.u.p., infatti, non è certamente quello di verificare l'innocenza (se non evidente) o la colpevolezza dell'imputato, ma quello di "individuare una minima probabilità di colpevolezza, condizione che giustifica la sottoposizione al processo, e l'assenza di ragioni per ritenere che l'accusa non sia suscettibile di essere definitivamente provata in dibattimento". Con la conseguenza che "il g.u.p. è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio a fondamento della accusa a carico dell'imputato, essendo tale condizione minima necessaria a giustificare la sottoposizione al processo;
ritenuta tale adeguatezza, se del caso esercitando i poteri di integrazione delle indagini che gli vengono riconosciuti, il g.u.p. dispone il rinvio a giudizio fatto salvo il caso in cui vi siano concrete ragioni per ritenere che non sia possibile giungere in alcun modo ad una prova di colpevolezza in dibattimento, a ciò non prestandosi il materiale individuato o che, ragionevolmente, potrebbe essere individuato" (in tali termini: Sez. 6, n. 33763 del 30/04/2015, Quintavalle, Rv. 264427; cfr., altresì: Sez. 6, n. 36210 del 26/06/2014, C., Rv. 260248; Sez. 6, n. 29156 del 03/06/2015, Arvonio, Rv. 264053).
4. Ne discende, d'altro canto e come è opportuno aggiungere, che non può prescindersi dalla peculiarità della sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., afferente al grado di stabilità stessa della decisione, che non forma giudicato (le sentenze di non luogo a procedere sono revocabili in quanto tipiche decisioni allo stato degli atti) e involgente il tema della non sempre agevole individuazione della linea divisoria tra il concetto di sostenibilità o non sostenibilità in giudizio dell'accusa, categoria giuridica fissata dal comma 3 dell'art. 425 c.p.p. (come novellato nel 1999) e che costituisce il discrimine valutativo di riferimento del giudice di fronte a situazioni probatorie prive di univoca efficacia probatoria. In altri termini di situazioni di contraddittorietà delle fonti di prova o di vera e propria insufficienza di prova di risalente memoria. Non vi è dubbio che la nozione in esame denuncia una sua intrinseca volatilità, che rende in molti casi ardua l'opzione selettiva tra un apprezzamento positivo o negativo. Ed è appena il caso di osservare che il precetto di cui all'art. 425, comma 3, c.p.p. solo tendenzialmente è assimilabile a quello prefigurato, con omologa forma lessicale, dall'art. 530, comma 2, c.p.p. Va da sé, infatti, che una cosa esprimere un giudizio che si radichi su una esauriente e in linea di massima totalizzante (basti pensare alle nuove prove assunte in dibattimento ex art. 507 c.p.p.) acquisizione di elementi di prova, con i quali il percorso per raggiungere la verità processuale può, in 7 linea di principio, considerarsi compiuto in tutte le sue possibili varianti. Altra cosa è formulare un vaglio di sufficienza od insufficienza delle prove in un contesto temporale che precede la dialettica dibattimentale. Vaglio da condursi secondo un modulo prognostico, dovendo il giudice rappresentarsi se ed in quale misura il compendio probatorio in quel momento disponibile sulla posizione dell'imputato possa o meno mutare nella successiva fase processuale sino ad arricchirsi di quei dati integrativi che avvalorino l'eventuale giudizio di sussistenza del fatto reato. Una valutazione complessa che racchiude in sé la delibazione imposta dal parametro della sostenibilità o insostenibilità dell'accusa in giudizio. Nondimeno ciò non può significare che -per usare un paradosso- in caso di dubbio sul dubbio, cioè sulla sufficienza o non contraddittorietà delle prove proponibili nel giudizio dibattimentale, il g.u.p. debba sempre e soltanto optare per l'ipotesi della potenziale sostenibilità dell'accusa e per il rinvio a giudizio dell'imputato; evenienza che frustrerebbe le esigenze deflattive che, come è pacifico, ispirano il disposto del terzo comma dell'art. 425 c.p.p. Quanto piuttosto che il giudizio di sostenibilità dell'accusa deve per forza di cose coniugarsi ad un giudizio, più che di modificabilità in senso accusatorio dell'accusa (evenienza sempre possibile), di maggiore o minore stabilità del materiale probatorio sul quale esprimere la valutazione. Nel senso che il giudizio di prognosi sulla tenuta dell'accusa in dibattimento è tanto più saldo quanto più esteso sia il ventaglio delle fonti di prova raccolte al momento della decisione conclusiva dell'udienza preliminare. Ne consegue, insomma, che nel particolare giudizio anticipato in cui si sostanzia l'udienza preliminare la decisione di non luogo a procedere è destinata a radicarsi più saldamente a tutte le valenze delle esaurienti, se non anche esaurite, fonti probatorie fino a quel momento raccolte e, dunque, anche a postulare un incidentale giudizio di loro potenziale immodificabilità. Tale genere di articolata valutazione è in definitiva quel che caratterizza la decisione liberatoria del g.u.p. scaligero oggi impugnata. Il vero è che i parametri di volta in volta indicati o suggeriti per definire la regola di giudizio applicabile dal giudice dell'udienza preliminare rischiano di divenire autoreferenziali e, altresì, che assiomi imperniati sulla natura soltanto processuale della sentenza di non luogo a procedere ovvero sulla parzialità dell'area valutativa del g.u.p. (c.d. cognizione semi-piena) finiscano per eludere la ricorrente problematica. Problematica che, alla luce dei penetranti poteri di integrazione probatoria riconosciuti al giudice dell'udienza preliminare dall'art. 422 c.p.p., come modificato dalla legge 16.12.1999 n. 479, impone di prendere atto che la decisione adottata ai sensi dell'art. 425 c.p.p. non ha una struttura logica realmente diversa dalla decisione dibattimentale. A tale realistico esito dell'inquadramento sistematico dell'udienza preliminare e del suo possibile epilogo liberatorio non può non pervenirsi, allorché si rammenti che la ratio ispiratrice dell'originaria previsione dell'art. 425 c.p.p. risiede in 8 palesi finalità deflattive, volte ad impedire (pur nel rispetto del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale, ma parimenti di quello non meno rilevante di presunzione di innocenza) la coltivazione di accuse infondate e la celebrazione di dibattimenti inutili o superflui (c.d. funzione filtro dell'udienza preliminare). Ed ancora allorché si osservi come tali esigenze si raccordino vieppiù intensamente, nell'attuale evoluzione della giurisprudenza eurocomunitaria e ai suoi sempre più incisivi effetti sugli ordinamenti nazionali, ai principi di un processo equo e destinato ad esaurirsi in tempi ragionevolmente brevi (artt. 6, 8 CEDU). Non sembra seriamente discutibile, dunque, che l'estensione della piattaforma cognitiva del giudice dell'udienza preliminare, favorita dall'attività integrativa delle indagini prevista dall'art. 422 c.p.p., avvicina il ruolo del g.u.p. a quello del giudice istruttore del previgente sistema processuale (art. 378 c.p.p. 1930: sentenza istruttoria di proscioglimento, alternativa all'ordinanza di rinvio a giudizio). Con l'ovvia e insidiosa conseguenza che, nell'attuale ordinamento processuale (diversamente da quanto previsto dal previgente codice di rito), il ricorso per cassazione, unico mezzo di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, non permette di risolvere (per i limiti propri del giudizio di legittimità: giudizio sulla decisione e non sui fatti oggetto di decisione) le eventuali distonie valutative dello sbarramento (improcedibilità) posto alla prosecuzione dell'azione penale dalla decisione ex art. 425 c.p.p. I rilievi fin qui sviluppati offrono spazio, allora, per puntualizzare che il giudizio del g.u.p. ai sensi dell'art. 425 c.p.p. non dissimile, quanto a criteri di valutazione delle prove ex art. 192 c.p.p., da quello conclusivo del giudizio di merito di primo grado, si connota in definitiva per un unico fondamentale criterio di valutazione anticipata (prognostica, ma ancor prima diagnostica) sul materiale probatorio disponibile e sulla sua evolutiva trasformazione diacronica nel successivo eventuale dibattimento. Di tal che il criterio o parametro della decisione (regola di giudizio) rimane, in definitiva, quello come pure è stato chiarito dalla giurisprudenza di questa S.C. della inutilità o non del dibattimento, anche in presenza di dati probatori contrastanti o insufficienti. Inutilità da correlare ovviamente alla verifica dei risultati delle indagini preliminari (eventualmente surrogati ex art. 422 c.p.p.) ed alla realistica valutazione di immediata definibilità del procedimento per una delle cause di improcedibilità elencate dall'art. 425 co. 1 c.p.p., in una proiezione probatoria ritenuta ragionevolmente destinata a non mutare. In un quadro prospettico, dunque, in cui le eventuali insufficienza e contraddittorietà dei dati probatori assumono aspetti tali da farli considerare intangibili o non superabili nel corso del giudizio dibattimentale (v. in termini: Sez. 5, 15.5.2009 n. 22864, Giacomin, Rv. 244202; Sez. 4, 6.10.2009 n. 43483, Pontessilli, Rv. 245464; Sez. 6, n. 33921 del 17/07/2012, Rolla, Rv. 253127; Sez. 6, n. 5049/13 del 27/11/2012, Cappello, Rv. 254241). 9 Per effetto della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione il ricorrente privato va onerato del pagamento delle spese processuali e del versamento di una somma alla cassa delle ammende, equamente determinata in misura di euro 500,00 (cinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende. Roma, così deciso il 13 ottobre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Nicola DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Exposito EMA 10