Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2002, n. 31312
CASS
Sentenza 26 giugno 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di termini di impugnazione, poiché l'art. 585 cod. proc. pen. ne regola la decorrenza con riferimento ad ogni tipo di provvedimento giurisdizionale e non alla sola sentenza dibattimentale, anche all'impugnazione avverso sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza preliminare si applicano i termini in esso previsti e, in particolare, trattandosi di provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, quello di quindici giorni di cui al comma 1, lett. a), che decorre dalla scadenza dei trenta giorni stabiliti dall'art. 424, comma 4, dello stesso codice, allorché la motivazione sia depositata entro quest'ultimo termine.

In tema di provvedimenti camerali, poiché l'art. 128 cod. proc. pen., nell'imporre la comunicazione o la notificazione dell'avviso di deposito di quelli impugnabili, fa salve le disposizioni relative ai provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e l'art. 424 dello stesso codice, nel dettare tali disposizioni, ne prevede la lettura e il deposito immediati, ferma la possibilità di differire la redazione dei motivi entro il termine non prorogabile di trenta giorni dalla pronuncia, alle parti presenti non è dovuto l'avviso di deposito della sentenza di non luogo a procedere emessa al termine dell'udienza preliminare, allorché i motivi non siano redatti contestualmente, ma entro il detto termine.

Commentario1

  • 1Udienza preliminare: proscioglimento è “sentenza di merito su un aspetto processuale”Accesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 20 settembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2002, n. 31312
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31312
Data del deposito : 26 giugno 2002

Testo completo