Sentenza 26 giugno 2002
Massime • 2
In tema di termini di impugnazione, poiché l'art. 585 cod. proc. pen. ne regola la decorrenza con riferimento ad ogni tipo di provvedimento giurisdizionale e non alla sola sentenza dibattimentale, anche all'impugnazione avverso sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza preliminare si applicano i termini in esso previsti e, in particolare, trattandosi di provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, quello di quindici giorni di cui al comma 1, lett. a), che decorre dalla scadenza dei trenta giorni stabiliti dall'art. 424, comma 4, dello stesso codice, allorché la motivazione sia depositata entro quest'ultimo termine.
In tema di provvedimenti camerali, poiché l'art. 128 cod. proc. pen., nell'imporre la comunicazione o la notificazione dell'avviso di deposito di quelli impugnabili, fa salve le disposizioni relative ai provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e l'art. 424 dello stesso codice, nel dettare tali disposizioni, ne prevede la lettura e il deposito immediati, ferma la possibilità di differire la redazione dei motivi entro il termine non prorogabile di trenta giorni dalla pronuncia, alle parti presenti non è dovuto l'avviso di deposito della sentenza di non luogo a procedere emessa al termine dell'udienza preliminare, allorché i motivi non siano redatti contestualmente, ma entro il detto termine.
Commentario • 1
- 1. Udienza preliminare: proscioglimento è “sentenza di merito su un aspetto processuale”Accesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 20 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2002, n. 31312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31312 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
Composta da:
1. dott. Aldo Vessia Presidente
2. dott. Renato Fulgenzi Componente
3. dott. Carlo Cognetti Componente
4. dott. Giorgio Lattanzi Componente
5. dott. Giovanni De Roberto Componente
6. dott. Pierluigi Onorato Componente
7. dott. Antonio Morgigni Componente
8. dott. Nicola Milo Componente
9. dott. Giovanni Canzio Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale nei confronti di UN D'LT;
avverso l'ordinanza 29 maggio 2001 della corte d'appello di Napoli;
udita la relazione del cons. Renato Fulgenzi;
lette le conclusioni del pubblico ministero, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ritenuto in fatto
Con sentenza 5 ottobre 2000 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di UN D'LT, in ordine ai reati di detenzione e porto di armi da guerra, minaccia grave e lesioni personali, per essere gli elementi acquisiti insufficienti, contraddittori e comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Il pubblico ministero proponeva appello, dichiarato inammissibile con ordinanza 29.10.2001 dalla corte d'appello di Napoli. Premesso che la sentenza di non luogo a procedere era stata pronunciata all'udienza del 5.10.2000 mediante lettura del dispositivo e che la relativa motivazione era stata depositata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 424, comma 4 c.p.p., la corte considerava tardiva l'impugnazione del pubblico ministero, per il combinato disposto del comma 1 lett. a) dell'art. 585 c.p.p. e del comma 2 lett. c) dello stesso articolo, in quanto presentata oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla scadenza del termine legale di deposito.
Contro questa decisione ha proposto ricorso il Procuratore generale, sostenendo che anche nel caso di deposito della motivazione entro il termine previsto dal comma 4 dell'art. 424 c.p.p. la decorrenza del dies a quo per impugnare la sentenza di non luogo a procedere non è automatica ma necessita dell'avviso di deposito.
La quinta sezione penale, onde evitare un potenziale contrasto con l'orientamento fin qui seguìto dalla giurisprudenza di questa Corte, ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite.
L'ordinanza di rimessione, nel riprendere le argomentazioni svolte dalla corte d'appello di Napoli, ritiene che l'interpretazione finora sostenuta dalla Corte di cassazione sia fondata su due presupposti:
- che il termine "sentenza" di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 585 si riferisca alle sole sentenze dibattimentali, mentre per le sentenze di non luogo a procedere pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare, in quanto conclusive di un procedimento in camera di consiglio, dovrebbe trovare applicazione il disposto dell'art. 585 comma 2 lettera a);
- che il termine di trenta giorni per la redazione della motivazione della sentenza di non luogo a procedere (art. 424 comma 4) sia un mero termine ordinatorio per una tempestiva redazione della motivazione da parte del giudice, inidoneo a stabilire, almeno indirettamente, il dies a quo del termine per impugnare ai sensi dell'art. 585.
In realtà entrambi i presupposti sarebbero, oltre che in contrasto con le relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, non dimostrati.
In mancanza di specificazione non vi sarebbe infatti motivo di restringere la previsione contenuta nella norma citata alle sole sentenze dibattimentali: l'art. 585 richiama un genus al quale appartiene anche la sentenza emessa a seguito di procedimento camerale, che per sua natura si distacca dagli altri provvedimenti adottati in camera di consiglio.
D'altra parte, la previsione di un termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza è comune ai due tipi di provvedimento e non si comprende perché solo nel primo caso il termine in questione sarebbe idoneo a determinare il dies a quo del termine per l'impugnazione, mentre nel secondo avrebbe una funzione meramente interna di carattere ordinatorio.
E anche il richiamo operato dalla pregressa giurisprudenza di legittimità all'art. 128, che regola in via generale il deposito dei provvedimenti del giudice, non sembra conducente, in quanto la previsione di un avviso di deposito per i provvedimenti impugnabili pare riferirsi solo a quelli adottati in assenza delle parti, e non anche a quelli emessi in loro presenza, come è il caso della sentenza di non luogo a procedere, in cui la lettura del dispositivo avviene all'esito della stessa udienza preliminare. Considerato in diritto
Le questioni sottoposte all'esame di questo Collegio sono due:
1) se alle parti presenti deve essere dato avviso del deposito della sentenza di non luogo a procedere, emessa a norma dell'art. 424 CPP, quando il giudice non redige immediatamente la motivazione ma, come consente il comma quarto, vi provvede nel trentesimo giorno dalla pronuncia;
2) da quando decorre, nell'ipotesi di cui sopra, il termine per l'impugnazione della sentenza.
Dalla lettura delle poche pronunce della Corte di cassazione concernenti impugnazioni proposte avverso sentenze di non luogo a procedere emesse dal giudice dell'udienza preliminare, risulta che la Corte ha preso in esame dapprima un caso in cui il procuratore generale aveva proposto appello oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento. In questa fattispecie si è affermato (Sez. V, 18.2.92, PG in proc. De Nicolò, rv. 189942):
- che il termine per impugnare la sentenza era quello stabilito per i provvedimenti camerali dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 585 (quindici giorni), riguardante tutti i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio;
- che il diverso termine di trenta giorni previsto dalla lettera b) dell'art. 585 concerne soltanto le sentenze dibattimentali, per la cui redazione l'art. 544 detta una disciplina più articolata;
- che non poteva farsi ricorso all'analogia essendo il caso rientrante nell'espressa previsione dell'art. 585/1, lett. a). La citata decisione non specifica se il giudice dell'udienza preliminare aveva provveduto a redigere i motivi entro il trentesimo giorno da quello della pronuncia (e quindi se l'avviso di deposito, secondo la tesi sostenuta dalla corte d'appello di Napoli e condivisa dalla sezione rimettente, fosse atto non dovuto). In un'ipotesi di motivazione della sentenza depositata dal giudice dell'udienza preliminare oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia, e di appello del procuratore generale proposto oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione dell'avviso di deposito, una successiva decisione di questa Corte (Sez. V, 14.6.93, PG in proc. Salomone, rv. 194842) ha escluso l'applicabilità dei termini di cui alle lettere b) e c) della norma suddetta per analogia con l'impugnazione delle sentenze emesse nel giudizio abbreviato, affermando che mentre per il rito speciale l'applicazione dei termini suddetti trova sostegno nel rinvio operato dall'art. 442/1 agli artt. 529 e seguenti (quindi anche all'art. 544 cui fanno riferimento le menzionate lettere b) e c)), per le altre sentenze pronunciate a seguito di procedimento in camera di consiglio manca una specifica giustificazione testuale.
Con altra pronuncia di questa Corte (Sez. VI, 1.12.94, P.G. in proc. Tantulli, rv. 200915) è stato deciso un caso in cui il giudice dell'udienza preliminare si era concesso un termine per il deposito superiore a quello di trenta giorni previsto dall'art. 424, comma 4, ed il collegio ha affermato che non si poteva assumere a dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione il giorno di scadenza del termine individuato in applicazione dell'art. 544, comma 3. La Corte ha ritenuto irrilevante la previsione del termine di trenta giorni di cui all'art. 424 e del tutto irrituale la previsione di un termine più lungo da parte del giudice. Ha però annullato la sentenza impugnata perché l'appello proposto dal procuratore generale doveva considerarsi tempestivo, in assenza di comunicazione al predetto dell'avviso di deposito della sentenza di non luogo a procedere.
Nello stesso senso, in una fattispecie identica a quella di cui sopra, si è pronunciata ancora questa Corte (Sez. V, 28.4.95, P.G. in proc. Chiurazzi, rv. 202249/50), ribadendo la vigenza del termine di 15 giorni per impugnare la sentenza emessa a conclusione dell'udienza preliminare ed escludendo l'applicabilità dell'art. 585, comma 2, lettera c).
Ambedue le decisioni affermano che la norma base per ricostruire la disciplina applicabile all'ipotesi in questione va individuata nell'art. 128, che prevede, per i provvedimenti impugnabili, la comunicazione dell'avviso di deposito al pubblico ministero e la notifica dell'avviso stesso a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto d'impugnazione.
Conseguentemente dovrebbe ritenersi che in caso di immediata lettura del provvedimento da parte del giudice dell'udienza preliminare la previsione della seconda parte del secondo comma dell'art. 424, con la equivalenza della lettura alla notificazione per le parti presenti, costituisce una deroga alla citata previsione generale dell'art. 128; previsione che dovrebbe invece riprendere valore nel caso in cui non sia stato possibile procedere alla redazione immediata dei motivi, ed il giudice vi provveda nei successivi trenta giorni.
Infine, anche la fattispecie decisa dalla più recente pronuncia oggetto di massimazione (Sez. IV, 16.2.00, P.G. in proc. Sidoti, rv. 216606) riguarda un appello del procuratore generale dichiarato inammissibile per tardività senza che l'appellante avesse ricevuto comunicazione del deposito della sentenza di non luogo a procedere. Dalla verifica delle fattispecie oggetto delle pronunce sopra richiamate emerge che soltanto in due delle decisioni (1.12.94, P.G. in proc. Tantulli e 28.4.95, P.G. in proc. Chiurazzi) le questioni sottoposte all'esame di questo Collegio sono state esaminate e solo incidentalmente, dando occasione quindi a semplici "obiter dicta", perché in entrambi i casi la cancelleria del giudice dell'udienza preliminare aveva omesso di comunicare al PM l'avviso prescritto dall'art. 128, malgrado la sentenza di non luogo a procedere fosse stata depositata ben oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla data della pronuncia.
La prima delle due decisioni ritiene irrilevante la previsione (art. 424) di un termine per la redazione (ove non immediata) della motivazione, posto che la disciplina di cui all'art. 585, comma 2, lett. a) "non è affatto legata al presupposto della mancata previsione di un termine per il deposito dei provvedimenti, che è infatti contenuta in via generale, per i provvedimenti camerali, nell'art. 128, senza che alcuna connessione sia fissata fra il termine stesso (rilevante quindi solo per il giudice) e il dies a quo per i termini d'impugnazione, comunque dipendente dall'avviso di deposito".
Quanto alla seconda decisione, essa non motiva l'affermazione che ai sensi delle norme citate la comunicazione o la notificazione alle parti dell'avviso di deposito è necessaria "quando - non essendo possibile procedere alla redazione immediata dei motivi - il giudice debba provvedervi non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia".
Ciò premesso, va ricordato in primo luogo che l'art. 585 regola la decorrenza dei termini per l'impugnazione non delle sole sentenze dibattimentali ma di ogni tipo di provvedimento del giudice (in questo senso, Corte cost. n. 206 del 1997) dando attuazione alla direttiva 83 della legge delega, con la quale il legislatore delegato era tenuto a prevedere "la decorrenza dei termini per la dichiarazione d'impugnazione e per il deposito dei relativi motivi dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla decisione, salvo che per l'imputato contumace", con "determinazione della decorrenza dei suddetti termini, negli altri casi, ispirata a criteri di massima funzionalità e semplificazione". Lo stesso legislatore doveva peraltro coordinare la direttiva suddetta con quella secondo cui, fuori dei casi di particolare complessità, la motivazione della sentenza avrebbe dovuto essere redatta contestualmente alla decisione ed immediatamente letta in udienza (art. 2, n. 79 della legge delega).
Ne è derivata una diversa e solo in apparenza più complessa articolazione della materia, profondamente innovativa rispetto a quella dettata dal codice del 1930, con una differenziazione che ha riguardo sia ai termini per impugnare sia alla loro decorrenza. Per le sentenze emesse a seguito di dibattimento l'art. 585, comma 1, prevede termini per impugnare diversi a seconda che il giudice abbia redatto immediatamente la parte motiva del provvedimento, dandone lettura in udienza subito dopo aver letto il dispositivo (artt. 544, comma 1, 545, 548, comma 1, prima parte, ovvero si sia avvalso dei più lunghi termini per il deposito (art. 544, commi 2,3 e 3-bis, seconda parte).
L'articolo 128 dispone relativamente ai provvedimenti in camera di consiglio, con esclusione di quelli pronunciati nell'udienza preliminare e nel dibattimento, prevedendo che essi vengano depositati entro il termine di cinque giorni dalla deliberazione e che ove si tratti di provvedimenti impugnabili venga effettuata la comunicazione al p.m. e la notificazione alle parti dell'avviso di deposito, contenente l'indicazione del dispositivo. L'art. 424 per i provvedimenti emessi all'esito dell'udienza preliminare consente, invece, al giudice di scegliere tra la redazione immediata della motivazione e quella differita entro il termine di trenta giorni, senza consentirgli però di fissare un più lungo termine.
Infine l'art. 585, comma 2, lettera d), fa decorrere dalla comunicazione del relativo avviso di deposito, nei confronti del procuratore generale, il termine per impugnare i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte d'appello.
Ciò premesso, questo Collegio concorda con la tesi, sostenuta dalla corte d'appello di Napoli e dal Collegio cui il ricorso in esame era stato originariamente assegnato, dell'inapplicabilità dell'art. 128 alla sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare.
A parte la riserva contenuta nell'articolo stesso ("salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare") e la difficoltà di conciliare la previsione di un avviso di deposito recante l'indicazione del dispositivo con il disposto dell'art. 424, comma 2, determinante appare il rilievo che l'orientamento contrario è stata inizialmente sostenuto in sentenze anteriori all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479. Per effetto delle innovazioni introdotte con questa legge l'udienza preliminare ha subìto "una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice" (Corte cost.
4.7.2001 n. 224) cui ha corrisposto, quanto alla determinazione conclusiva, un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di "sommarietà" che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo "stato degli atti".
Il denunciato contrasto virtuale di giurisprudenza va pertanto risolto affermando:
- che alle parti presenti non deve essere dato avviso del deposito della sentenza di non luogo a procedere emessa a norma dell'art. 424 c.p.p., nel caso in cui la stessa, anziché contestualmente, sia motivata nel trentesimo giorno dalla pronuncia;
- che il termine di quindici giorni stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p. per l'impugnazione di tale sentenza decorre dalla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 424, comma 4 c.p.p., quando la motivazione sia depositata nello stesso termine.
Poiché nella fattispecie in esame non spettava al pubblico ministero appellante alcuna comunicazione, avendo il giudice dell'udienza preliminare depositato la motivazione della sentenza di non luogo a procedere entro il prescritto termine di trenta giorni dalla lettura del dispositivo in udienza, correttamente l'appello, proposto dal P.M. oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine stesso, è stato ritenuto tardivo.
Il ricorso del procuratore generale va quindi rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 SETTEMBRE 2002