Sentenza 28 ottobre 2016
Massime • 1
In materia di misure cautelari reali, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato è preclusa se nel frattempo sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato, a nulla rilevando una eventuale revoca della misura cautelare personale dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, in quanto quest'ultimo, cristallizzando le imputazioni, presuppone una valutazione giudiziale sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio, e non può quindi essere privato della sua rilevanza per ragioni connesse al sistema impugnatorio delle misure reali.
Commentari • 2
- 1. Art. 322 - Riesame del decreto di sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 54 - Sequestro conservativohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2016, n. 52255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52255 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2016 |
Testo completo
52255 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE 1939 Sent. N. CC 28/10/2016 Reg. Gen. N. 26961/2016 Composta da: Dott. Antonio Prestipino Presidente Dott. Margherita Taddei - Consigliere Dott. Luigi Agostinacchio - Consigliere rel. Dott. Lucia Aielli - Consigliere Dott. Anna Maria De Santis Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli OL EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 25/05/2016 dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con ordinanza del 07/06/2016 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, accoglieva il ricorso proposto nell'interesse di EL ST e, per l'effetto, disponeva la restituzione della ditta individuale "Oreficeria ST" sequestrata con provvedimento del Gip presso il locale tribunale in data 12/10/2013. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per violazione di legge evidenziando che nel caso di specie erano stati violati i principi del giudicato cautelare (posto che ogni questione relativa alla misura reale in oggetto era stata definita, a seguito dell'esperimento di tutti i rimedi impugnatori, in senso contrario alla restituzione), dell'indifferenza del giudicato personale rispetto a quello reale (atteso l'annullamento soltanto dell'ordinanza di custodia cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza), della preclusione in ordine alla rivalutazione del fumus nell'ipotesi, come quella in esame, di rinvio a giudizio (l'ST era imputato per associazione a delinquere aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosa, ricettazione di preziosi, intestazione fittizia di società riconducibili al clan ON ed era in corso il giudizio ordinario di primo grado). Con memoria datata 14/10/2016 l'ST, tramite i difensori di fiducia, ha richiesto il rigetto del ricorso perché infondato, a fronte della corretta valutazione della fattispecie da parte del tribunale del riesame.
3. Il ricorso è fondato.
4. Il provvedimento impugnato riconosce che sulla vicenda relativa all'istanza di dissequestro si sia formato il cd. giudicato cautelare, atteso che la Corte di Cassazione con sentenza del 17.12.2015 n. 2429 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla difesa dell'ST avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli del 10/09/2015 che, disattendendo la richiesta di riesame dell'ST, aveva a sua volta negato la sussistenza dei presupposti per la restituzione di quanto in sequestro sulla base del provvedimento del Gip del 12/10/2013. Le questioni attinenti alla legittimità della permanenza del vincolo reale su tutti i beni sequestrati risultano quindi oggetto del provvedimento del Gip, della decisione del giudice del riesame e della statuizione della Suprema Corte che ha definitivamente disatteso la pretesa restitutoria del ricorrente, evidenziando in particolare che il rinvio a giudizio del soggetto interessato, intervenuto nella more, doveva considerarsi preclusivo dell'esame in sede di riesame del fumus commissi delicti, in ragione anche della non omologabilità delle regole relative alle misure cautelari personali con quelle riguardanti le misure cautelari reali.
5. Afferma tuttavia il tribunale nel procedimento originato da una successiva istanza dell'ST sul presupposto di un novum rispetto al giudicato cautelare (aspetto non considerato specificatamente nell'ordinanza impugnata ma ritenuto, a ragione, non rilevante, in quanto la decisione non si basa sul riscontro di fatti nuovi, idonei a superare la preclusione endoprocessuale del giudicato) che - l'applicazione dei principi suddetti nella fattispecie concreta "rischia di portare ad una summa iniuria". Le affermazioni del tribunale del riesame in sede di misura cautelare personale circa l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza 2 dovrebbero infatti prevalere rispetto al rinvio a giudizio, in ragione anche della successione cronologica fra i due provvedimenti, posto che la pronuncia del tribunale del riesame è intervenuta dopo il rinvio a giudizio.
6. La conclusione è erronea e sussiste la violazione di legge denunciata dalla Procura ricorrente. In assenza di fatti nuovi infatti il tribunale ha privato di efficacia il giudicato cautelare ritenendo, attraverso un esame della vicenda in termini contrapposti a quelli già definiti nella suddetta pronuncia della Suprema Corte, che l'esame del fumus delicti sia ancora possibile in sede cautelare, nonostante il rinvio a giudizio dell'ST per i gravi reati per i quali costui è imputato, creando non solo un'interferenza fra le regole relative alle misure cautelari personali con quelle riguardanti le misure cautelari reali ma privando anche di rilevanza il decreto di rinvio a giudizio, ancorchè antecedente alla revoca della custodia cautelare, per ragioni connesse alla fisiologia del sistema delle impugnazioni di tale misura (decreto che, cristallizzando le imputazioni, presuppone una valutazione del giudice sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio). Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte infatti non è proponibile in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro conservativo la questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto interessato (Cass. sez. 5, sent. n. 26588 del 09/04/2014 - dep. 19/06/2014 Rv. 260569; - solo l'emissione di un decreto di citazione diretta a giudizio non preclude la proponibilità della questione relativa al fumus perché in tal caso a differenza di quanto accade con la emissione di un decreto di rinvio a giudizio - non vi è una preventiva verifica giurisdizionale sulla fondatezza dell'azione penale esercitata, Cass. sez. 3, sent. n. 13509 del 10/02/2016 - dep. 05/04/2016). Si condivide pertanto l'osservazione della Procura Generale secondo cui soltanto un mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle sezioni unite potrebbe integrare un nuovo elemento idoneo a legittimare la riproposizione della richiesta di revoca di sequestro già rigettata con provvedimento non più suscettibile di gravame;
mutamento che la pronuncia impugnata introduce inopinatamente nel proprio ragionamento sulla base di una pretesa aderenza della decisione al caso concreto.
7. Per tali considerazioni, dunque, l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame. 3 во
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvia al Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimento coercitivi, ordinando l'integrale trasmissione degli atti allo stesso tribunale. Così deciso in Roma il giorno 28 ottobre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Prestipino Dr. Luigi Agostinacchio biglaander 7 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE * 7 DIC 2016 Н A DI Il Cancellere CANCELLER Y C Claudia Rianel * N E +