Sentenza 16 maggio 2006
Massime • 1
Sussiste continuità funzionale ed identitaria, dopo la riforma di cui alla legge n. 479 del 1999, tra l'ufficio del G.i.p. presso il Tribunale e l'ufficio del G.i.p. presso la Pretura, precedentemente previsto. Ne consegue che è necessaria l'autorizzazione alla riapertura delle indagini - con conseguente inutilizzabilità degli atti assunti in mancanza di essa - in ipotesi di archiviazione, per la medesima "notitia criminis", pronunziata, prima della riforma legislativa citata, dal G.i.p. presso la Pretura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2006, n. 25869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25869 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 16/05/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 939
Dott. FUMO UR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 35678/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR PE, N. IL 12.1.1959;
avverso la Sentenza del 15.1.2002 resa dalla Corte d'Appello di Perugina;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. SANDRELLI Gian Giacomo;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per il rigetto;
sono presenti per la difesa l'Avv. Pietro Fausto Carotti del Foro di Rieti e Massimo Proietti del Foro di Temi che si riportano al ricorso chiedendone l'accoglimento.
FATTO
La difesa di UR NI ricorre avanti questa Corte avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza 15.1.2002 del Tribunale di Terni, rideterminava la pena inflitta al predetto in otto mesi di reclusione. Il NI è accusato di violenza privata e danneggiamento per avere, prima fermato e poi costretto con un'arma a scendere dall'automobile Luigi CARPINO, dopo un diverbio connesso alla circolazione stradale. Quindi, di aver danneggiato con un colpo di ginocchio il veicolo del predetto.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente eccepisce:
- la violazione della legge processuale/penale con riferimento all'art. 414 c.p.p. perché il procedimento era stato avviato dopo un decreto di archiviazione, senza istanza di riapertura delle indagini;
- la violazione della legge processuale/penale per la carenza di motivazione sulle doglianze di appello.
DIRITTO
Il primo mezzo di ricorso è fondato.
Infatti, la norma dell'art. 414 c.p.p. prospetta una preclusione con efficacia limitata nei confronti della stessa A.G. che emise il provvedimento di archiviazione.
Il quesito sotteso dal ricorso è se l'ufficio del G.I.P. presso il Tribunale a cui pervenne il fascicolo dopo la ripresa delle indagini conseguenti all'archiviazione debba qualificarsi A.G. diversa ovvero si identifichi nel medesimo ufficio presieduto dal G.I.P. presso la Pretura, ufficio che - per richiesta del magistrato della Procura presso la Pretura - emise decreto di archiviazione.
La corretta lettura dell'art. 414 c.p.p. è stata oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali: a far data dalla Sent. 19.1.1995 n. 27 della Corte Costituzionale che ha attribuito efficacia limitatamente preclusiva al provvedimento di archiviazione proprio perché, in difetto del provvedimento del giudice, è impedito l'esercizio dell'azione penale, ravvisando nella fattispecie un'ipotesi rapportabile al principio di ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p. (cfr. anche Cass., 23.2.2000, Romeo;
Cass., Sez. I, 30.4.1996, Zara, CED Cass. 205283, Cass. Sez. VI, 28.1.1997, Cappello, CED Cass. 207360; Cass. Sez. I, 24.10.1996, Romeo, CED Cass. 206380, ecc.). La giurisprudenza (Cass., Sez. VI, 12.9.1996, Taglieri, CED Cass., 205902) ha ritenuto, tuttavia, che l'effetto preclusivo non valesse per qualsiasi autorità giudiziaria, bensì nei confronti dello stesso giudice che aveva emesso il provvedimento di archiviazione. Precisando, altresì, che esso - quanto al profilo oggettivo - fosse circoscritto allo stesso fatto, quale risultante dall'iscrizione ex art. 335 c.p.p. (con riguardo anche alla individuazione territoriale della vicenda oggetto di indagine). Tanto che Cass. Sez. IV, 18.12.1998, Bruno, CED Cass. 213140 ritenne che la sfera di competenza territoriale qualificasse sia la medesimezza della vicenda oggetto del procedimento, sia la identità dell'A.G. che instò per il provvedimento archiviativo che emise il decreto/ordinanza relativi.
Ma, più precisamente, il quesito dedotto dall'impugnazione è singolare e semplice: tralascia i difficili problemi di identificazione dell'identità oggetti va del fatto - qui pacificamente ricorrente - e si incentra sulla identità dei soggetti giudiziari, nella mutata veste organizzativa degli uffici, a seguito della nota riforma cd. del "giudice unico" (L.16 dicembre 1999, n. 479), che comportò una sorta di assorbimento in seno agli uffici delle Procure presso i Tribunali delle correlative Procure presso le Preture e dei carichi processuali, ed analogamente operò con riguardo all'Ufficio del G.I.P. Ove fosse riconosciuta la preclusione al prosieguo del procedimento e l'avvio dell'azione penale in difetto dell'autorizzazione ex art. 414 c.p.p., la sanzione processuale deve ritenersi quella della improcedibilità, poiché nel caso in discorso mai venne richiesta la riapertura (derivando, invece, l'inutilizzabilità degli atti assunti dopo il decreto ma prima del rilascio dell'autorizzazione: Cass., Sez. II, 12.11.1996, Palazzo, CED Cass. 206362, Cass. Sez. I, 1.10.1996, Palombo, CED Cass., 206004, Cass. Sez. VI, 24.6.1998, Migliaccio, CED Cass.212910, ecc.) Va certamente escluso che l'identità del giudice abbia a ritenersi nella fisica individualità del magistrato (Cass. Sez. un., 7/2000, cit.), ma occorre valutare se nel passaggio organizzativo e strutturale successivo alla citata riforma processuale, possa ravvisarsi una così stringente continuità da far concludere per l'identità degli uffici coinvolti nella vicenda processuale o, come opinato dalla Corte territoriale, una diversità nominale che esclude gli effetti paralizzanti e preclusivi dell'art. 414 c.p.p., secondo la diffusa lettura di questa S.C.
La risposta è nel senso che questa continuità deve essere affermata e soprattutto con riferimento al meccanismo processuale dettato dall'art. 414 c.p.p. Invero, come puntualmente segnalato dalla giurisprudenza di legittimità, la preclusione non agisce sul fatto, bensì sulla notizia di reato quale risulta dall'iscrizione di cui all'art. 335 c.p.p.: la riprova è che, una volta adempiuta all'incombenza imposta dalla menzionata norma, il procedimento è libero di proseguire pervenendo ad un nuovo giudizio sul fatto, ancorché su corredi probatori in parte o totalmente difformi.
Il testo della norma precisa che la autorizzazione alle nuove indagini impone una nuova iscrizione a norma dell'art. 335 c.p.p., creando, pertanto, una cesura identificativa del nuovo procedimento rispetto a quello che venne archiviato. Al contrario - diversamente da quanto sembra avere opinato la Corte territoriale - il processo di unificazione degli uffici giudicanti e requirenti conseguenti alla riforma, non diede vita a nuovi procedimenti penali, ma alla ripresa di quelli già avviati, senza nuova rubricazione sul registro ex art. 335 c.p.p., ma semplicemente alla loro prosecuzione con una burocratica "migrazione" dei fascicoli. Pertanto, non si interruppe - ai fini che qui interessano - la continuità degli uffici preposti alla relativa trattazione. Rimase, a questi effetti, identica la soggettività, ancorché la denominazione fosse mutata. Gli atti assunti prima dell'emissione del decreto di archiviazione, in ordine alla medesima notitia criminis per la quale è stata in precedenza disposto il detto provvedimento del G.I.P. ma senza l'autorizzazione ex art. 414 c.p.p., debbono, conseguentemente, ritenersi inutilizzabili. La decisione che su di essi si fonda deve, quindi essere annullata, per la causa di improcedibilità conseguente alla violazione della norma. L'accoglimento del primo motivo esime dal valutare il secondo mezzo di gravame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Terni, per il prosieguo.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2006