Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2006, n. 25869
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Sentenza 16 maggio 2006

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Sussiste continuità funzionale ed identitaria, dopo la riforma di cui alla legge n. 479 del 1999, tra l'ufficio del G.i.p. presso il Tribunale e l'ufficio del G.i.p. presso la Pretura, precedentemente previsto. Ne consegue che è necessaria l'autorizzazione alla riapertura delle indagini - con conseguente inutilizzabilità degli atti assunti in mancanza di essa - in ipotesi di archiviazione, per la medesima "notitia criminis", pronunziata, prima della riforma legislativa citata, dal G.i.p. presso la Pretura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2006, n. 25869
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25869
    Data del deposito : 16 maggio 2006

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