Sentenza 12 novembre 2003
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Non è proponibile, in sede di riesame di provvedimento che dispone il sequestro conservativo, la questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato, in presenza di rinvio a giudizio del soggetto interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2003, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 12/11/2003
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1856
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 29659/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO SA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma - Sezione per il Riesame - in data 24 giugno - 3 luglio 2003;
udita la relazione del Consigliere Dott. Podo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Aurelio Galasso, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RILEVATO
Con ordinanza del Tribunale di Roma - Sezione per il Riesame - in data 24 giugno - 3 luglio 2003, è stato confermato il decreto di sequestro conservativo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 29 aprile 2003, avente ad oggetto un appartamento in Roma (Via della Croce, scala b, interno 3) nei confronti di ZO SA, già rinviato a giudizio per reati di circonvenzione di persona incapace, furto aggravato, violazione di domicilio ed altri, in danno di LE NA. L'interessato ha proposto ricorso, per eccepire:
1) la nullità dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 606, lett. c) per violazione degli arti. 316, 309, 318 e 324 c.p.p., con riferimento all'art. 178 lett. c), nonché per violazione dell'art. 125 c.p.p. e, quindi, violazioni di legge e carenza di motivazione sia in ordine al "fumus commissi delicti ", sia in ordine al "periculum in mora" quali presupposti del disposto sequestro, deducendo che il Tribunale del Riesame aveva omesso di valutare "anche nel merito" le questioni relative;
tali presupposti, infatti, erano stati affermati mediante illogico richiamo alla motivazione di un sequestro preventivo, insistente sul medesimo immobile (e su altri) di pertinenza dello stesso imputato, disposto il 17 aprile 2002 - già confermato in sede di riesame e positivamente vagliato dalla Corte di Cassazione - con la conseguenza che si era trascurato di esaminare una serie di documenti, prodotti dalla difesa nel corso dell'udienza preliminare del 16 aprile 2003 e dell'udienza fissata per il riesame. Ha contestato in particolare l'argomento del Tribunale, secondo cui il "fumus commissi delicti " possa o debba essere dedotto dal decreto dispositivo del giudizio, poiché una tale interpretazione comporterebbe l'illegittimità costituzionale dell'art. 316 c.p.p., nella parte in cui non prevede la necessità di un accertamento probatorio autonomo in tema, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 41 e 42 della Costituzione;
2) la violazione dell'ari 318 c.p.p., che prevede il riesame "nel merito" del provvedimento di sequestro conservativo ed impone, pertanto, di tenere conto degli elementi sopravvenuti, rispetto al quadro indiziario - da valutarsi sempre in concreto - ritenuto emerso all'epoca del rinvio a giudizio;
3) la violazione degli art. 318 e 324 c.p.p., per omessa verifica della sussistenza del pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali dell'imputato, alla luce degli elementi prodotti dalla difesa in tempi successivi al sequestro preventivo ed all'udienza preliminare, dai quali risultava l'assenza di situazioni debitorie del ricorrente e delle società che a lui facevano capo;
4) la violazione dell'art. 316, comma 2 c.p.p, per omessa valutazione del "periculum in mora", ritenuto nel provvedimento di sequestro sulla base di argomenti inconferenti ed illogici, quali l'età avanzata della parte civile e la durata prevedibile del procedimento, o sulla base di fattori insussistenti, quali i ritenuti debiti di ZO verso istituti di credito, le cessioni dell'immobile (derivate da legittimo scioglimento di comunione) le redistribuzioni di affidamenti bancari - che non implicavano depauperamento alcuno della sua situazione patrimoniale - l'assunzione di garanzie personali in relazione a debiti ormai estinti. Ha sottolineato in proposito che le connessioni tra la proprietà dell'appartamento sottoposto a sequestro e l'attività imprenditoriale di ZO costituivano garanzia di conservazione del bene, anziché pericolo di una sua dispersione.
La parte civile ha depositato una memoria, per contestare gli argomenti in diritto ed in fatto esposti nel ricorso, nonché per riaffermare le posizioni debitorie dell'imputato verso banche, non elise da estinzioni per motivi meramente formali, o da rinvii, di procedure esecutive iniziate.
RITENUTO
Anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 15 marzo 1996, cui la giurisprudenza di legittimità si è adeguata, sulla necessaria valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'imposizione di misure cautelari personali dopo il rinvio a giudizio dell'imputato, l'interpretazione della Corte Suprema è rimasta ferma nell'escludere che analoga regola si applichi allorché si tratti di valutare il "fumus commissi delicti ", richiesto per le misure cautelari di carattere reale (Cass. 18.9.1997, Riv. 208969;
Cass. S. U. 23.2.2000, Riv. 215840). Le diverse conclusioni trovano giustificazione nelle difformità sostanziali dei due generi di restrizione - personale o patrimoniale - e dei presupposti che le legittimano, in applicazione del principio consolidato, secondo cui il "fumus" di un illecito penale, configurabile nei fatti ricostruiti dall'accusa, non coincide con la gravita di un quadro indiziario indicativo dell'alta probabilità di commissione del reato da parte del soggetto, con la conseguenza che il vaglio operato nel decreto dispositivo del giudizio costituisce garanzia sufficiente ad evitare abusive limitazioni della disponibilità di beni.
I principi ora esposti valgono a maggior ragione, in tema di sequestro conservativo, per il quale: non è richiesto un "fumus commissi delicti", anziché un generico "fumus boni iuris", inerente a qualsiasi misura di cautela;
non si profilano problemi di collegamenti determinati tra il bene oggetto di sequestro ed il reato ipotizzato, dato l'esclusivo fine di garanzia patrimoniale del vincolo;
non è prevista la revoca per sopravvenuta carenza delle condizioni genetiche che hanno legittimato la misura (Cass. 5.4.1996, Riv. 204820); la connessione tra reato configurabile e il sacrificio patrimoniale del soggetto, cui l'illecito è attribuito, viene tutelata in via specifica dall'ammissibilità della misura in questione esclusivamente nel corso del giudizio di merito e, pertanto, non prima della richiesta di rinvio a giudizio. La regolamentazione del sequestro conservativo, adottata dal legislatore a tutela di interessi costituzionalmente protetti e soggetta a plurimi controlli prefissati, non presenta, pertanto, nel suo complesso profili di contrasto con i principi costituzionali richiamati dal ricorrente, ne' con i diritti difensivi, garantiti dalla conoscenza degli atti di riferimento;
nella specie, peraltro, la questione stessa va ritenuta, prima ancora, irrilevante, poiché non risultano indicati nell'impugnazione specifici elementi sopravvenuti, idonei a modificare il "fumus boni iuris" emerso all'esito dell'udienza preliminare.
Se ne trae che correttamente il Tribunale del Riesame ha ravvisato l'antigiuridicità penale dei fatti, oggetto di contestazione nel decreto dispositivo del giudizio, già affermata in pregresso procedimento incidentale di sequestro preventivo sul medesimo bene e ribadita nel decreto di sequestro conservativo, le cui motivazioni integrano in ogni caso quelle dell'ordinanza impugnata. Per ciò che attiene all'altro presupposto del vincolo reale adottato, espressamente richiesto dall'art. 316, comma 2 c.p.p. e, cioè, alle "fondate ragioni di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti da reato ", vero è che nel provvedimento di riesame non risultano specificamente analizzate le singole produzioni difensive: il Collegio, infatti, si è limitato a richiamare le valutazioni operate dal GIP nel decreto dispositivo del giudizio e nel decreto di sequestro conservativo, oltre che in quello, precedente, di sequestro preventivo. Tali richiami sono peraltro legittimi, per la già accennata notorietà degli atti alle parti e per la manifesta condivisione degli argomenti da parte del Collegio, ne' il ricorrente ha distinto in termini univoci la documentazione presentata nel corso dell'udienza camerale preliminare - valutata - e quella prodotta all'udienza camerale del giudizio di riesame: ciò impedisce qualsiasi controllo sulla qualificabilità di tali ultimi elementi come decisivi, al fine di modificare le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito sul "periculum in mora", ne' tali possono comunque ritenersi le estinzioni meramente formali o i rinvii di procedimenti esecutivi, in assenza di adempimento delle obbligazioni originarie, menzionati nella memoria della parte civile. Le censure ulteriori prospettate nel ricorso si risolvono in una non consentita rilettura di emergenze probatorie sul punto, già logicamente ed adeguatamente considerate nei provvedimenti, le cui motivazioni si integrano vicendevolmente e sono come tali sottratte al controllo di legittimità.
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto ed il ricorrente è tenuto, a norma dell'ari 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004